LA RIFORMA COSTITUZIONALE

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1 LA RIFORMA COSTITUZIONALE Referendum del 4 dicembre 2016 Nuovo testo costituzionale e commento alle principali novità Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera) recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile Come prescritto dall art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», tale legge costituzionale è stata inserita in Gazzetta Ufficiale distintamente dalle altre leggi, senza numero d ordine né formula di promulgazione ed è stata pubblicata con il titolo indicato dalla legge e sopra riportato, nonché con l avvertimento circa la possibilità, entro tre mesi dalla pubblicazione, che un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali domandassero di procedere al referendum popolare previsto dall art. 138 Cost. Verificati la regolarità delle firme e il rispetto di ogni altra prescrizione di legge, con le ordinanze emesse il 6 maggio e il 4 agosto 2016 l Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Suprema Corte di Cassazione, ha ammesso le richieste presentate. a La legge costituzionale di riforma sarà, dunque, promulgata, pubblicata ed entrerà in vigore, modificando più di 40 articoli del testo costituzionale vigente, soltanto se verrà approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi in occasione della consultazione, che si terrà il 4 dicembre Si evidenzia, tuttavia, che ai sensi dell art. 41 della legge costituzionale in esame, le disposizioni della stessa si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, fatta eccezione per alcuni articoli (i più rilevanti dei quali sono segnalati nel commento al testo). Agli elettorali sarà sottoposto il seguente quesito referendario: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». Nel testo che segue sono riportati le più importanti disposizioni costituzionali interessate dalla riforma (in blu) e un commento alle principali novità. Gli articoli oggetto di analisi sono esaminati comma per comma. a Alla cancelleria della Corte di Cassazione sono pervenute cinque richieste di referendum, firmate dall On. Occhiuto e altri; dal Sen. Crimi e altri; dall On. Rosato e altri; dal Sen. Zanda e altri; dal prescritto numero di elettori. 1

2 Costituzione della Repubblica italiana PARTE SECONDA L ordinamento della Repubblica TITOLO I Il Parlamento Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 1 Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 2 La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell operato del Governo. 3 Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all attuazione degli atti normativi e delle politiche dell Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l impatto delle politiche dell Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l attuazione delle leggi dello Stato. 4 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 1 La riforma introduce un nuovo secondo comma all art. 55 Cost., volto a prevedere che le leggi disciplinanti le modalità di elezione delle Camere devono promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Tale disposizione rafforza il principio di parità di accesso alle cariche elettive sancito dall art. 51, primo comma Cost., non oggetto di modifiche, a mente del quale Tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Si segnala, infine, che il nuovo art. 122, primo comma Cost. (vedi infra il commento a tale norma) afferma il medesimo principio anche con riferimento alla rappresentanza regionale. 2 Diversamente da quanto dispone il vigente art. 67 Cost., in base alla nuova formulazione i senatori non condividono con i deputati la rappresentanza della Nazione. 3 La disposizione contiene uno dei punti fondamentali della riforma costituzionale: soltanto la Camera dei deputati è titolare del rapporto fiduciario col Governo: ne consegue che l Esecutivo non dovrà ottenere la fiducia dal Senato. Inoltre, il comma in esame, specifica le funzioni della Camera: - di indirizzo politico; - legislativa; - di controllo dell operato del Governo. Il riconoscimento di tale ultima funzione costituisce diretta conseguenza della titolarità esclusiva assegnata alla Camera dei deputati del rapporto di fiducia con l Esecutivo. 4 Il Senato diventa un assemblea di rappresentanza di Regioni e Comuni, che ha il compito di curare il raccordo tra lo Stato e, da un lato, l Unione europea, dall altro, gli altri enti costitutivi della Repubblica infrastatali. Tali enti elencati dal nuovo art. 114 Cost., che ha eliminato il riferimento alle Province sono: Comuni, Città metropolitane e Regioni. 2

3 Benché la riforma costituzionale sancisca il superamento del bicameralismo perfetto e l introduzione di un bicameralismo differenziato, il quinto comma dell art. 55 Cost., come modificato, afferma il concorso del nuovo Senato alla funzione legislativa nei casi stabiliti dall art. 70, primo comma (vedi infra). Inoltre, la disposizione individua le seguenti ulteriori funzioni del Senato: - partecipazione alle cd. fasi ascendente (di formazione) e discendente (di attuazione) del diritto dell Unione europea; - valutazione dell impatto delle politiche UE sui territori; - valutazione delle politiche pubbliche e dell attività della pubblica amministrazione; - concorso nell espressione del parere sulle nomine di competenza del Governo; - verifica dell attuazione delle leggi. Art. 57 Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 1 I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 2 Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 3 La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 4 La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 5 Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. 6 1 La riforma riduce il numero dei componenti del Senato portandolo da 315 a 95 rappresentanti delle autonomie locali. Il nuovo Senato è un assemblea di rappresentanza territoriale: i senatori rappresentano, infatti, Comuni e Regioni. Inoltre, il Presidente della Repubblica può nominare fino a cinque senatori, che durano in carica sette anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono, infine, quali componenti del Senato, gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita (vedi art. 59, comma 2 Cost.). La disposizione in esame, ove la riforma venisse confermata in sede di referendum, avrebbe immediata applicazione, derogando a quanto disposto dall art. 41 della legge costituzionale che la pospone alla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere. 2 L elezione popolare diretta del Senato viene sostituita da una elezione di secondo grado: i consigli regionali e i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 3 Il terzo comma dell articolo 57 Cost. prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2. 4 Il quarto comma dell articolo 57 Cost. prevede che, previa applicazione del comma precedente, la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettui in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (tale espressione indica una formula matematica di attribuzione dei seggi). Inoltre, viene eliminato il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione estero, non più applicabile al nuovo Senato. Il servizio studi della Camera ha operato un calcolo secondo il quale, facendo riferimento ai dati dell ultimo censimento del 2011, la ripartizione dei senatori tra le Regioni sarebbe quella di seguito. 3

4 - Piemonte: 7 - Valle D Aosta: 2 - Lombardia: 14 - Provincia Autonoma di Trento: 2 - Provincia Autonoma di Bolzano: 2 - Veneto: 7 - Friuli Venezia Giulia: 2 - Liguria: 2 - Emilia Romagna: 6 - Toscana: 5 - Umbria: 2 - Marche: 2 - Lazio: 8 - Abruzzo: 2 - Molise: 2 - Campania: 9 - Puglia: 6 - Basilicata: 2 - Calabria: 3 - Sicilia: 7 - Sardegna: 3. 5 La disposizione definisce la durata del mandato dei senatori, stabilendo che coincide con quella degli organi territoriali da cui sono eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo degli stessi, secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato. Il nuovo Senato, dunque, è un organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento. 6 Le modalità per la ripartizione dei seggi e l elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, vengono definite da una legge approvata dalla Camera e dal Senato (si tratta di uno dei residui casi di legge ad approvazione bicamerale, elencati dal nuovo art. 70, primo comma Cost., vedi infra), che potrà essere impugnata davanti alla Corte costituzionale prima della promulgazione, ai sensi del riformato art. 73, secondo comma, Cost. La disposizione, inoltre, esplicita i criteri da seguire nell attribuzione dei seggi: voti espressi e composizione di ciascun Consiglio. Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 1 1 I cittadini nominati senatori dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario durano in carica sette anni. Nel testo riformato, infatti, la nomina non è più a vita, come prevede la disposizione vigente. Inoltre, il loro mandato non può essere rinnovato. Tale disposizione non si applica ai senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di riforma (art. 39, comma 7). Si segnala, infine, l art. 40, comma 5 della stessa, in base al quale, fermo restando che i senatori a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica restano componenti del nuovo Senato, quelli nominati per altissimi meriti non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di riforma. Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 1 La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 2 1 La durata quinquennale riguarda ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente, a rinnovo parziale, ma non sottoposto a scioglimento. 2 La disposizione ribadisce quanto si desume dal primo comma: in caso di guerra, con legge, può essere prorogata la durata della sola Camera dei deputati (il Senato è un assemblea permanente, a rinnovo parziale, non sottoposta a scioglimento). Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l Ufficio di presidenza. 4

5 Il regolamento stabilisce in quali casi l elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell esercizio di funzioni di governo regionali o locali. 1 Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. 1 Al fine di evitare che lo stesso soggetto rappresenti organi istituzionali monocratici di diversa natura e origine, il secondo comma dell art. 63 Cost., come riformato, dispone che il regolamento interno del Senato individui ipotesi di incompatibilità, ovvero casi nei quali l elezione o la nomina alle cariche negli organi interni (ad esempio, l Ufficio di Presidenza) possono essere limitate in ragione della funzione di governo regionale o locale svolta dal Senatore. Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. 1 Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 2 I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell Assemblea e ai lavori delle Commissioni. 3 1 Il nuovo secondo comma affida ai regolamenti interni di Camera e Senato la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Inoltre, la disposizione assegna al solo regolamento della Camera, in quanto titolare del rapporto di fiducia col Governo, la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni. Si tratta di un istituto di origine anglosassone volto a sancire e tutelare i diritti e gli spazi di partecipazione e intervento delle minoranze nella vita parlamentare. 2 Il quinto comma, rispetto alla formulazione della disposizione vigente, reca una modifica meramente formale: è stato eliminato l inciso anche se non fanno parte delle Camere. 3 Il nuovo sesto comma sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Tuttavia non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza. Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore. 1 1 Il nuovo secondo comma dell art. 66 Cost., posto che l elezione al Senato è subordinata a quella in Consiglio regionale o a Sindaco, pone un rapporto di diretta consequenzialità tra la cessazione del Senatore dalla carica elettiva territoriale e la decadenza dello stesso dal mandato parlamentare. Il Senato, dunque, mentre giudica su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica dei suoi membri (come disposto dal primo comma), si limita a prendere atto delle cause che impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o locale. Art. 67 I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 1 5

6 1 La nuova formulazione dell articolo 67 Cost. mantiene per tutti i parlamentari, dunque anche per i senatori, il divieto di mandato imperativo. Tale divieto costituisce una forma di garanzia della piena libertà di espressione che la Costituzione ha voluto assicurare ai membri del Parlamento e si definisce come il divieto di vincolare il parlamentare a qualsiasi mandato, sia verso il partito, sia verso gli elettori. Rispetto a questi ultimi che, votandolo, gli hanno consentito di conquistare il seggio, il parlamentare è legato da un vincolo che ha natura di responsabilità politica. Al contempo, non viene riprodotto l incipit del vigente art. 67 Cost. Infatti, i senatori secondo quanto prescrive il nuovo art. 55, comma 3 Cost. cessano di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione. Art. 69 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge. 1 1 Solo i deputati ricevono un indennità, stabilità dalla legge. I senatori, invece, hanno il trattamento economico che spetta loro per la carica di rappresentanza territoriale rivestita: sindaco o consigliere regionale, eletti in secondo grado al Senato. Per i nuovi senatori di nomina presidenziale, previsti dall art. 59, secondo comma Cost., non è prevista alcuna indennità. Invece, in base alle disposizioni transitorie e finali dettate dagli articoli 39 e 40 del testo di legge costituzionale di riforma, viene mantenuta l indennità per i senatori ex Presidenti della Repubblica e per i senatori a vita attualmente in carica. Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all articolo 71, per le leggi che determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di senatore di cui all articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. 1 Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. 2 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. 3 L esame del Senato per le leggi che danno attuazione all articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. 4 I disegni di legge di cui all articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. 5 I Presidenti delle Camere decidono, d intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. 6 Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all esame della Camera dei deputati. 7 1 Il nuovo articolo 70 Cost. disciplina il procedimento legislativo, innovando profondamente rispetto all attuale disciplina. Si tratta di uno dei punti cardini della riforma. In tale disposizione viene cristallizzato il superamento del bicameralismo perfetto, come chiaramente enunciato dal vigente art. 70 Cost. che assegna un ruolo paritario alle due Camere nell esercizio della funzione legislativa. Al contempo, è introdotto e disciplinato un bicameralismo differenziato. 6

7 Vengono, infatti, delineate due tipologie di procedimento legislativo: bicamerale e monocamerale. Ad esse si affianca una variante monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma dell articolo 117 Cost. (vedi infra). Il primo comma dell art. 70 Cost., come modificato, indica le categorie di leggi, elencate di seguito, per le quali è mantenuto il procedimento legislativo bicamerale: - leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; - leggi di attuazione di disposizioni costituzionali concernenti: - la tutela delle minoranze linguistiche; - i referendum popolari propositivi e di indirizzo; - le altre forme di consultazione popolare di cui all art. 71 Cost.; - leggi riguardanti gli enti locali. In particolare, quelle che ne determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali; - leggi di principio sulle associazioni fra Comuni; - legge sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea, stabilendone norme generali, forme e termini. - legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di senatore; - legge elettorale del Senato (art. 57, comma 6 Cost.); - legge di ratifica dei trattati sull appartenenza dell Italia all UE (art. 80, secondo periodo Cost.); - leggi di attuazione di varie disposizioni del nuovo titolo V (Regioni, enti locali). Si tratta, in particolare, delle leggi volte a disciplinare: - l ordinamento di Roma capitale (114, terzo comma Cost.); - l attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (116, terzo comma Cost.); - norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell UE e sull attuazione e sull esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell UE, nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (117, quinto comma Cost.); - i casi e le forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato (117, nono comma Cost.); - i principi generali per l attribuzione del patrimonio a Comuni, città metropolitane e Regioni (119, sesto comma Cost.); - la definizione delle procedure per il potere sostitutivo del Governo e dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell ente (120, secondo comma Cost.); - i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (122, primo comma Cost.); - il distacco dei Comuni da una Regione e l aggregazione ad un altra (122, primo comma Cost.). 2 Tutte le altre leggi, diverse da quelle indicate nel primo comma, sono approvate dalla sola Camera con un procedimento legislativo monocamerale partecipato : è prevista, infatti, la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell iter legislativo, secondo le modalità indicate dal terzo comma. 3 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è trasmesso al Senato. Entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, il Senato può disporre di esaminare i disegni di legge approvati dalla Camera. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modifica che sono sottoposte all esame della Camera dei deputati, per la pronuncia definitiva. La legge può essere promulgata quando: - il Senato non dispone di procedere all esame del disegno di legge approvato dalla Camera nel termine prescritto (dieci giorni); - è decorso il termine per deliberare eventuali modifiche; - la Camera si è pronunciata in via definitiva. 4 Il nuovo quarto comma prevede un procedimento legislativo monocamerale rinforzato, con un campo di applicazione circoscritto: in deroga a quello ordinario, laddove il Senato abbia deliberato proposte di modifica esprimendosi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera, per non conformarsi alle modificazioni proposte e affermare, dunque, la propria prevalenza, deve pronunciarsi anch essa a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. 7

8 Tale procedimento si applica solo per l approvazione dei disegni di leggi a tutela dell unità giuridica ed economica della Repubblica o a tutela dell interesse nazionale che danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia, introdotta dal nuovo articolo 117, quarto comma Cost. Per tali leggi l esame del Senato è automatico non deve essere richiesto da un quorum di senatori, come previsto dal terzo comma per il procedimento monocamerale ordinario ed è disposto entro 10 giorni decorrenti dalla data di trasmissione. 5 Anche i disegni di legge di bilancio seguono il procedimento monocamerale. Il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica non occorre, dunque, la richiesta di un terzo dei componenti, né la successiva decisione da parte del Senato e il termine per deliberare eventuali proposte di modifica è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera. 6 Nell eventualità che insorgano questioni di competenza legislativa tra Camera e Senato, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista l intesa tra i due Presidenti. 7 L ultimo comma attribuisce al Senato la facoltà, secondo le norme del proprio regolamento interno, di svolgere attività conoscitive e di formulare osservazioni su atti o documenti all esame della Camera dei deputati. Art. 71 L iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica. 1 Il popolo esercita l iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. 2 Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. 3 1 È attribuito al Senato il potere di richiedere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, alla Camera dei deputati, di esaminare un disegno di legge. Su tale proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi dalla data della deliberazione del Senato. 2 La riforma modifica la disposizione inerente all iniziativa legislativa popolare. Da un lato aumenta da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo; dall altro introduce una forma di garanzia per l esame di disegni di legge di iniziativa popolare, stabilendo che la discussione e la deliberazione conclusiva in ordine a queste proposte legislative avvengano nei tempi, forme e limiti che saranno definiti dai regolamenti parlamentari. Oltre che al popolo, l iniziativa legislativa appartiene, come specificato dal primo comma non modificato dalla riforma al Governo, a ciascun membro del Parlamento e agli altri organi ed enti cui è attribuita con legge costituzionale. 3 L ultimo comma dell art. 71 introduce in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo, istituti di democrazia diretta volti a coinvolgere i cittadini nelle scelte relative agli orientamenti da perseguire attraverso le politiche pubbliche. La loro disciplina è demandata ad una apposita legge costituzionale. Non si tratta di istituti completamente estranei al nostro ordinamento: da un lato, infatti, il referendum propositivo è previsto da qualche Statuto regionale (ad esempio, nel Lazio e in Valle d Aosta) e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; dall altro, nel giugno 1989, in Italia, si è svolto un referendum di indirizzo, indetto con legge costituzionale, relativo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarebbe stato eletto nel Si segnala, infine, che il nuovo quarto comma dell art. 71 Cost. si propone di favorire anche altre forme di consultazione, comprendendo le formazioni sociali. 8

9 Le modalità di attuazione dei referendum popolari e delle altre forme di consultazione sono rimesse a una legge ad approvazione bicamerale, come disposto anche dal nuovo art. 70, primo comma Cost. Art. 72 Ogni disegno di legge di cui all articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l approva articolo per articolo e con votazione finale. 1 Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l approva articolo per articolo e con votazione finale. 2 I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l urgenza. 3 Possono altresì stabilire in quali casi e forme l esame e l approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. 4 La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. 5 Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell articolo Esclusi i casi di cui all articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all omogeneità del disegno di legge. 7 1 L art. 72 riguarda il procedimento di esame e approvazione dei disegni di legge, rimandando alla disciplina in materia posta dai regolamenti parlamentari. Il primo comma si occupa dei disegni di leggi che devono seguire, secondo il dettato del nuovo art. 70, primo comma Cost., il procedimento bicamerale, chiarendo che gli stessi possono essere presentati ad una delle due Camere; il secondo comma ha ad oggetto, invece, quelli soggetti al procedimento legislativo monocamerale. In entrambi i casi, in conformità alle norme dei regolamenti parlamentari, vengono prima esaminati da una Commissione e poi dall Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale. 2 I progetti di legge soggetti al procedimento legislativo monocamerale sono presentati alla Camera dei deputati. 3 Il terzo comma non è stato oggetto di modifiche. Esso stabilisce che la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l urgenza è rimessa ai regolamenti interni di Camera e Senato, che disciplinano le attività svolte all interno delle mura parlamentari. 4 Il quarto comma riguarda la fase del procedimento legislativo che si svolge in commissione: i regolamenti parlamentari possono stabilire casi e forme per il deferimento dell esame e dell approvazione dei disegni di legge alle Commissioni parlamentari. La previsione costituzionale impone, con riferimento alla sola Camera dei deputati, che la composizione delle Commissioni a cui sono deferiti i disegni di legge rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari. Non muta, rispetto alla vigente formulazione del secondo periodo di questo comma, la previsione a mente della quale fino al momento dell approvazione definitiva, il disegno di legge che sia stato rimesso per l esame e l approvazione alla Commissione, debba essere nuovamente trasferito alla Camera se il Governo, un decimo dei componenti della 9

10 Camera o un quinto della commissione chiedono che sia discusso e votato dalla Camera o che sia sottoposto all approvazione finale della stessa con sole dichiarazioni di voto. Infine, i regolamenti parlamentari determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. 5 Il nuovo quinto comma ribadisce le ipotesi nelle quali già vige il limite della c.d. riserva d assemblea, ovvero l obbligo di seguire la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. Si tratta dei disegni di legge: - in materia costituzionale ed elettorale; - di delegazione legislativa; - di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; - di approvazione di bilanci e consuntivi. Inoltre, nel testo del quinto comma come modificato, è stato introdotto l obbligo di approvare con la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte dell assemblea, anche i disegni di legge di conversione di decreti legge. Nell attuale assetto tale obbligo è previsto solo nel regolamento interno del Senato (art. 35); la novità, dunque, risiede nell aver previsto la disposizione direttamente in Costituzione. 6 La disciplina delle modalità di esame di tutti i disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati al Senato è demandata al regolamento di quest ultimo. 7 Il nuovo settimo comma dell articolo 72 introduce e regola nel nostro ordinamento l istituto del c.d. voto a data certa. In base alla nuova disposizione costituzionale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di seguire una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata. Tale procedimento consiste nella possibilità riconosciuta all Esecutivo di domandare di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge ritenuto essenziale per l attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In relazione ai tempi di esame da parte della Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge, tale termine può essere differito di non oltre quindici giorni. Ove venga attivata la procedura del voto a data certa, la nuova previsione costituzionale prevede la riduzione della metà dei termini per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato. Ne consegue che, tenendo conto della previsione dell art. 70, terzo comma, come modificato, i suddetti termini divengono pari a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e a 15 giorni per la relativa deliberazione. La definizione delle modalità e dei limiti del procedimento sono affidati al regolamento della Camera dei deputati. La procedura del voto a data certa incontra dei limiti di materia. Essa è esclusa per: - le leggi ad approvazione paritaria bicamerale (articolo 70, primo comma Cost.); - le leggi in materia elettorale; - le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; - le leggi di concessione dell amnistia e dell indulto (art. 79 Cost.); - la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l equilibrio di bilancio (art. 81, sesto comma Cost.). Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall approvazione. Le leggi che disciplinano l elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. 1 Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 2 Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 10

11 1 Il nuovo secondo comma dell art. 73 Cost. introduce nel nostro ordinamento il giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali della Camera e del Senato, una delle principali novità della riforma. Per attivare il giudizio preventivo della Corte costituzionale occorre che, entro 10 giorni dall approvazione della legge, presenti un ricorso motivato almeno un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei componenti della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. L art. 39, comma 11 della legge di riforma costituzionale detta una disposizione transitoria sul punto, prevedendo che anche le leggi elettorali approvate nel corso dell attuale legislatura e già in vigore (ad esempio la l. 6 maggio 2015, n. 52 recante Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati c.d. Italicum), possono essere sottoposte allo scrutinio di legittimità della Corte costituzionale. 2 Soltanto la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei componenti, può dichiarare l urgenza della legge e fissare il termine per la promulgazione. Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 1 Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata. 2 1 Il legislatore di riforma costituzionale introduce un nuovo secondo comma volto a differire di 30 giorni il termine per la conversione in legge del decreto legge in caso di rinvio presidenziale della legge di conversione dello stesso. In tal caso, dunque, il termine per la conversione è esteso da 60 a 90 giorni. 2 Nella formulazione di quest ultimo comma è stato eliminato il riferimento alla nuova approvazione della legge, successiva al rinvio presidenziale, da parte di entrambe le Camere. Si tratta di una modifica volta ad adeguare il testo al superamento del bicameralismo perfetto. Art. 75 È indetto referendum popolare per deliberare l abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. 1 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 2 La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 1 Nel testo vigente il diritto di partecipare al referendum spetta a tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati, vale a dire tutti coloro i quali hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 2 Al fine di tenere nella giusta considerazione la sempre più bassa partecipazione alle consultazioni elettorali, la disposizione introduce un iniziativa referendaria rafforzata: ove il referendum venga chiesto da elettori (anziché ), il quorum è raggiunto se si reca a votare la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni. Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 1 Quando, in casi straordinari di necessità e d urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche 11

12 quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. 2 I decreti perdono efficacia sin dall inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 3 Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. 4 I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 5 L esame, a norma dell articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. 6 Nel corso dell esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all oggetto o alle finalità del decreto. 7 1 La legge di riforma costituzionale modifica l articolo 77 Cost. adeguandolo al superamento del bicameralismo perfetto e costituzionalizzando alcune disposizioni di legge ordinaria, nonché i più rilevanti orientamenti della giurisprudenza costituzionale che ne ha censurato gli abusi, in tema di decretazione d urgenza. Il nuovo primo comma prevede che spetta alla legge e non, come nel testo vigente, alle Camere il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all articolo Il Governo deve presentare tutti i disegni di legge di conversione dei decreti legge alla Camera dei deputati, anche se si tratta di disegni di decreti legge bicamerali, ovvero che riguardano materie per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato. 3 Al fine di garantire il rispetto dei termini per la conversione, il nuovo testo del comma in esame prevede che il termine di efficacia dei decreti legge sia pari a novanta giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, in correlazione con il nuovo articolo 74. L ultimo periodo del terzo comma, infine, contiene la stessa modifica del primo comma: non sono più le Camere ad avere la possibilità di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti, bensì la legge. 4 Il nuovo quarto comma costituzionalizza i limiti alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria dall art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dalla giurisprudenza costituzionale. È stato dunque costituzionalizzato il divieto di disciplinare con decreto legge: - le materie per cui la Costituzione pone, all art. 72, quinto comma, la c.d. riserva di Assemblea, ossia la materia costituzionale ed elettorale*, la delegazione legislativa, l autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l approvazione di bilanci e consuntivi. - la reiterazione di disposizioni adottate con decreti non convertiti e il ripristino dell efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali. *(si segnala che, con riferimento alla materia elettorale è stata esclusa dal divieto di decretazione d urgenza la disciplina dell organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni). 5 Questo comma riproduce sostanzialmente l art. 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: i decreti legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 6 La disposizione individua i termini per l esame da parte del Senato dei decreti legge c.d. monocamerali. In particolare, l esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo. 12

13 La trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. 7 L ultimo comma dell art. 77 introduce nella Costituzione un limite alla decretazione d urgenza più volte ribadito dalla Corte costituzionale: in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere aggiunte disposizioni che nulla hanno a che vedere con esso, in quanto estranee all oggetto alla finalità del provvedimento. La disposizione è volta a evitare che si spezzi il necessario nesso di interrelazione tra il contenuto del decreto legge e la legge di conversione. b Art. 80 La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. 1 1 La competenza ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali non è più di entrambe le Camere, bensì della sola Camera dei deputati. Invece, in coerenza con la previsione del concorso del nuovo Senato alla funzione di raccordo tra lo Stato e le istituzioni europee, le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all UE sono di competenza legislativa bicamerale. Art. 81 Lo Stato assicura l equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 1 L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. 2 1 Il nuovo testo riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni rivolte, nel testo vigente, a entrambe le assemblee parlamentari: Camera e Senato. L intervento di modifica ha interessato il quarto e il sesto comma, esplicati di seguito, nonché questo capoverso, volto a prevedere il procedimento monocamerale per la legge che autorizza il ricorso all indebitamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti della Camera soltanto al verificarsi di eventi eccezionali e per tenere conto degli effetti del ciclo economico. 2 Le legge di bilancio e le altre elencate nel quarto comma sono soggette al procedimento monocamerale: vengono approvate dalla Camera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi stabiliti con legge costituzionale. b In tal senso, La Corte costituzionale ha evidenziato che l art. 77 Cost. presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». «La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96- bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica)». (cfr., ex multis, C. Cost. n. 22/2012 e n. 32/2014). 13

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