SOMMARIO: istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell art. 4 del
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1 Direzione Centrale Sviluppo e Gestione risorse umane Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 23 Luglio 2007 Circolare n. 106 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell art. 4 del D.P.R. n.260/1998 per la riscossione diretta dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a carico di responsabili per danno erariale e alla designazione dell ufficio per la riscossione dei suddetti crediti, previsto dall art. 1 del citato D.P.R. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell art. 4 del
2 D.P.R. n.260/1998 per la riscossione diretta dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale e alla designazione dell ufficio per la riscossione dei suddetti crediti, previsto dall art. 1 del citato D.P.R. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. La legge n.59 del 15 marzo 1997 nel delegare il governo tra l altro per la riforma della P.A. e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi all art. 20 ha previsto la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi anche coinvolgenti Amministrazioni Centrali attraverso l emanazione di appositi regolamenti. In attuazione della suddetta delega con il D.P.R. 24 giugno 1998, n.260 è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale. Secondo quanto previsto dall art. 1 del citato D.P.R., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 24 gennaio 2007 è stata designata l Area della responsabilità disciplinare e contabile della Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane quale ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale. L anzidetta Area esercita funzioni di coordinamento e di monitoraggio degli adempimenti correlati all esecuzione delle sentenze di condanna della magistratura contabile già previsti al punto 6 della circolare n.108 del 17 maggio 1999 della Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane e del Coordinamento Generale legale. In attuazione dell art. 4 dello stesso D.P.R. n.260/1998, con successiva delibera consiliare n.25 del 7 marzo 2007 è stato approvato il regolamento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a carico di responsabili per danno erariale. L anzidetto regolamento (cfr. allegato 1) è entrato in vigore il 7 marzo 2007, data della sua approvazione. COMPETENZE (Art. 1) La procedura diretta di riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a carico di dipendenti ovvero amministratori responsabili per danno erariale investe le competenze dell Area della responsabilità disciplinare e contabile, delle Avvocature e delle Direzioni regionali territorialmente competenti, nonché degli Uffici centrali e/o delle Sedi periferiche che hanno in carico la posizione economica del responsabile di danno erariale, come di seguito specificato per ciascuna struttura. Le Direzioni centrali, regionali e provinciali che abbiano notizia di una
3 sentenza di condanna ovvero di un ordinanza di sequestro conservativo emesse dalla Corte dei conti a carico di un dipendente o di un amministratore dell Istituto in quanto responsabile per danno erariale, devono informare tempestivamente l Area della responsabilità disciplinare e contabile della Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, la quale provvede ad interessare l Avvocatura territorialmente competente a richiedere alla Sezione regionale della stessa Corte le copie in forma esecutiva della sentenza o dell ordinanza e, quindi, a procedere a rituale notifica al responsabile/i e al difensore/i. A notifica avvenuta, le Avvocature devono trasmettere le copie dei provvedimenti giudiziari alle Direzioni regionali competenti per territorio, individuate con riferimento alla sede di servizio del responsabile, nonché all Area della responsabilità disciplinare e contabile, fermo restando che le stesse Avvocature dovranno trattenere i titoli esecutivi per le eventuali procedure di esecuzione forzata ovvero di iscrizione a ruolo da intraprendere in caso di esito infruttuoso della procedura amministrativa di recupero diretto. DANNO ERARIALE ARRECATO AD ALTRO ENTE (Art. 1 ultimo comma) Le Direzioni centrali, regionali e provinciali che abbiano notizia di una sentenza o ordinanza emessa dalla Corte dei conti a carico di un dipendente dell Istituto in quanto responsabile per danno erariale arrecato ad altro ente devono informare tempestivamente l Area della responsabilità disciplinare e contabile ai fini della successiva trasmissione della decisione di condanna all ente stesso per il recupero del proprio credito. RECUPERO DIRETTO DELLE SOMME (Art. 2) L Amministrazione, in quanto danneggiata e in forza della sentenza o ordinanza esecutiva della Corte dei conti che liquida il danno erariale a carico del responsabile, invia a quest ultimo mediante raccomandata A.R. richiesta di pagamento delle somme indicate nella sentenza: sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio, assegnando un termine di 30 giorni. L anzidetto invito al pagamento deve essere inviato da parte della competente Direzione regionale, non appena in possesso della sentenza o ordinanza esecutiva debitamente notificata, al responsabile del danno e, per conoscenza, alla Sede di servizio del responsabile presso la quale deve essere effettuato il pagamento. In tale invito deve essere precisato, tra l altro, che sarà cura del debitore provvedere al versamento delle spese di giudizio direttamente al bilancio dello Stato. Qualora il debitore chieda il pagamento rateale la stessa Direzione regionale deve valutare la possibilità o meno di autorizzare la rateizzazione e determinare il numero delle rate, tenendo conto dell ammontare del credito dell Istituto e delle condizioni economiche del debitore, sempre che quest ultimo dimostri documentalmente di aver direttamente provveduto al versamento al bilancio dello
4 Stato delle spese di giudizio. La Direzione regionale, qualora autorizzi la rateizzazione, incarica la Sede di servizio del responsabile per le successive fasi operative della procedura di recupero dilazionato. In tal caso la stessa Sede deve aggiornare l Area della responsabilità disciplinare e contabile sullo stato del recupero del credito con cadenza semestrale. Nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento in modo spontaneo, in unica soluzione o in forma rateale, l Area della responsabilità disciplinare e contabile, quale ufficio designato alla riscossione diretta dei crediti nei confronti di responsabili per danno erariale, dispone la ritenuta, nel limite di un quinto, su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, d impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di previdenza, dandone preventiva comunicazione all interessato. L anzidetta ritenuta deve essere operata su richiesta della suddetta Area direttamente dall Area trattamenti di quiescenza per l indennità di fine rapporto e dalle Strutture centrali ovvero dalle Sedi competenti per territorio con riferimento alle retribuzioni, alle pensioni e ad ogni altro compenso dovuto in base al rapporto di servizio. VERSAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (Art. 2, comma 4^) Le spese di giudizio relative alla sentenza di condanna della Corte dei conti devono essere versate al bilancio dello Stato, con le modalità indicate dalla stessa Corte, direttamente dal debitore; soltanto ove questi risulti inadempiente gli uffici che hanno la diretta disponibilità delle somme dovute al responsabile devono procedere alla riscossione diretta anche dei crediti per spese del giudizio e al conseguente versamento al bilancio dello Stato. ESECUZIONE FORZATA ISCRIZIONE A RUOLO (Art.2, ultimo comma) I crediti per danno erariale non recuperati, in tutto o in parte, mediante la procedura amministrativa semplificata prevista dall art. 2 del regolamento, devono essere riscossi a cura delle Avvocature regionali e/o distrettuali competenti per territorio attraverso le procedure d iscrizione a ruolo (art. 17, comma 1 e art. 21D.Lgs, 46/99), ovvero tramite le procedure di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile, in stretto raccordo con l Area della responsabilità disciplinare e contabile che dovrà essere aggiornata, con cadenza semestrale, sullo stato dei recuperi. GARANZIA IPOTECARIA (Art. 3) Decorso il termine di trenta giorni assegnato per il pagamento senza che sia
5 pervenuta all Area della responsabilità disciplinare e contabile la documentazione comprovante l avvenuto versamento delle somme dovute dal responsabile del danno, ovvero senza che detto responsabile abbia richiesto la rateizzazione del pagamento, la sopracitata Area può chiedere alle Avvocature territorialmente competenti di procedere ad iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti, alle spese di iscrizione e agli interessi legali. La stessa Avvocatura, dopo aver effettuato l iscrizione ipotecaria, deve dare formale comunicazione al debitore. COMUNICAZIONI (Art. 5) In conformità a quanto prescritto dall art. 7 del D.P.R. n.260/1998, nonché dall art. 5 del Regolamento di attuazione del predetto D.P.R. approvato con deliberazione consiliare n.25 del 7 marzo 2007, le Direzioni regionali devono comunicare al procuratore regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato dalla stessa Corte, l inizio della procedura di recupero del credito, indicando le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento, aggiornare semestralmente la Corte dei conti e l Area della responsabilità disciplinare e contabile in merito allo stato dei recuperi e informare le stesse sulla conclusione del procedimento, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate alla ritenuta del quinto, quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai fini della iscrizione a ruolo ovvero quelle affidate alle Avvocature territorialmente competenti per le procedure esecutive forzate. ISTRUZIONI CONTABILI In considerazione del fatto che il citato D.P.R. n.260/1998 prevede, tra l altro, che le somme riscosse a titolo di risarcimento per danno erariale siano iscritte in apposita voce di entrata del bilancio dell Ente, si è provveduto ad istituire, nell ambito dell unità previsionale di base Centro di responsabilità gestione e sviluppo risorse umane, il capitolo 4E Risarcimento per danno erariale (cfr art. 4 del Regolamento). Pertanto, sulla base della comunicazione trasmessa dalla Direzione regionale, la Sede interessata deve rilevare il credito nei confronti del responsabile per l importo complessivo del risarcimento del danno (sorte capitale, rivalutazione ed interessi), escluse le spese di giudizio, con la scrittura in P.D.: GPA 00/116 a GPA 24/116 Il conto GPA 00/116 deve essere assistito da apposito partitario contabile. Naturalmente, le somme riscosse al suddetto titolo devono essere imputate in AVERE del citato conto GPA 00/116 con aggiornamento del relativo partitario. Nei casi di riscossione rateale ovvero di ritenuta, nel limite di un quinto, sulle
6 competenze dovute, nel partitario del conto GPA 00/116 vanno riportati gli estremi della rata (importo e scadenza delle prima e dell ultima rata). Per eventuali somme riscosse nel corrente esercizio al titolo in questione ed imputate in maniera difforme dalle modalità sopra indicate ovvero per eventuali somme riscosse in precedenti esercizi ed imputate provvisoriamente a conti di transito si deve procedere alle necessarie sistemazioni contabili secondo le presenti istruzioni. Nei casi in cui, a seguito di inadempienza del debitore, sulle competenze allo stesso dovute venga trattenuta anche la somma relativa alle spese di giudizio, il recupero di detta somma deve essere rilevato in AVERE del conto GPA 10/099 (codice di bilancio se si tratta di personale in servizio). Al momento del riversamento al bilancio dello Stato la somma in questione va imputata, naturalmente, in DARE del suddetto conto GPA 10/099. Nell allegato 2 vengono riportati i sopra citati conti GPA 00/116 e GPA 24/116, di nuova istituzione. I destinatari in indirizzo sono invitati, per quanto di competenza, a dare attuazione alle disposizioni operative contenute nella presente circolare. Il Direttore Generale Crecco Allegato 1, Allegato 2.
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