STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona."

Transcript

1 STATUTO Art. 1 Nome dell associazione e sede 1. L associazione è denominata Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. 2. Successivamente all iscrizione nel registro delle persone giuridiche acquisterà il suffisso eingetragener Verein ( associazione riconosciuta ) nella forma abbreviata e.v.. 3. L associazione ha sede a Regensburg. 4. L anno finanziario coincide con l anno solare. Art. 2 Scopo dell associazione L associazione persegue unicamente e direttamente scopi d utilità sociale ai sensi del paragrafo Steuerbegünstigte Zwecke (finalità che godono di agevolazioni fiscali) del codice tributario tedesco. Lo scopo dell associazione consiste in particolare: nella cura dei rapporti culturali, di amicizia e sociali nell ambito della comunità italotedesca in spirito di sincera comprensione. nella conservazione e promozione della lingua, della cultura e della tradizione italiana, in particolare, con il sostegno alla crescita culturale di bambini e adolescenti in forma di varie manifestazioni ed iniziative. nella promozione della collaborazione con istituzioni attive sul e al di fuori del territorio della Repubblica Federale Tedesca che perseguano fini identici o simili; nella diffusione di informazioni di importanza rilevante provenienti da istituzioni sia italiane che tedesche. L associazione persegue fini altruistici e non agisce a scopo di lucro. L associazione è apolitica e aconfessionale. I mezzi finanziari dell associazione possono essere utilizzati esclusivamente per scopi conformi allo statuto. Gli associati non potranno ricevere elargizioni provenienti dal patrimonio dell'associazione. Nessuna persona può trarre benefici attraverso uscite estranee allo scopo dell associazione, o ricevere retribuzioni sproporzionatamente elevate. Art. 3 Iscrizione nel registro L associazione verrà iscritta nel registro delle persone giuridiche di Regensburg.

2 Art. 4 Ammissione degli associati 1) Possono far parte dell associazione tutte le persone fisiche che abbiano piena capacità giuridica. 2) Persone giuridiche e associazioni non riconosciute non sono ammesse a far parte dell associazione. 3) Lo status di associato ha inizio con l ammissione all associazione. 4) La dichiarazione di adesione va presentata per iscritto. 5) In base alle disposizioni della legge sulla tutela dei dati personali (Dateschutzgesetz), tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto del socio. 6) L'organo competente a deliberare sull ammissione degli associati è il comitato direttivo. L'ammissione ha effetto con l'addebito della quota associativa annuale (vedi Art. 5) sul conto dell'associato e con la consegna della tessera dell'associazione. Non sussiste alcun diritto all ammissione nell associazione. Art. 5 Quota associativa 1) Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale. 2) L ammontare della quota viene fissato dal comitato direttivo, fino a diversa delibera, come segue: Singolo Coniugi e conviventi Tariffa-Giovane (18-26 anni) 24,- Euro 42,- Euro 18,- Euro 3) La quota associativa è intrasmissibile. 4) All atto dell ammissione la quota viene calcolata proporzionalmente ai mesi rimanenti alla conclusione dell anno finanziario in corso. I nuovi associati sono tenuti al versamento della quota come da modulo di iscrizione ed entro 10 giorni dal ricevimento della delibera di ammissione. 5) Le successive quote vanno versate entro e non oltre il di ogni anno. 6) Non viene richiesta alcuna tassa di iscrizione. Art. 6 Cessazione dello status di associato Lo status di associato cessa per recesso volontario, esclusione o morte. Art. 7 Recesso dell associato 1) Gli associati hanno diritto a recedere dall associazione. 2) Il recesso ha validità solo se dichiarato entro quattro settimane dalla fine del semestre. L associato uscente ha diritto al rimborso della quota associativa eventualmente residua. Previa autorizzazione scritta da parte dell associato uscente, l associazione può trattenere la quota residua a titolo di donazione. 3) La dichiarazione di recesso deve essere presentata in forma scritta ad uno dei membri del comitato direttivo.

3 Art. 8 Esclusione dell associato 1) Lo status di associato può cessare inoltre per esclusione. 2) L esclusione dall associazione è consentita solo se sussiste una giusta causa. 3) L'esclusione dell associato è deliberata dall assemblea su richiesta del comitato direttivo. 4) Gli associati esclusi non possono richiedere la restituzione della quota o di altri contributi versati. 5) Il comitato direttivo è tenuto ad informare per iscritto l associato almeno due settimane prima della convocazione dell assemblea. 6) L eventuale presa di posizione scritta da parte dell associato verrà resa nota in occasione dell assemblea in cui se ne deciderà l esclusione. 7) L esclusione di un associato ha effetto a partire dalla verbalizzazione della delibera in merito. 8) In caso di assenza dell associato escluso al momento dell assunzione della delibera di esclusione, il comitato direttivo è tenuto ad informarlo immediatamente tramite raccomandata. Art. 9 Organi dell associazione Gli organi dell associazione sono: a) il comitato direttivo (cfr. Art. 10 dello statuto), b) l assemblea degli associati (cfr. Art. 11 dello statuto). Art. 10 Il comitato direttivo 1) Il comitato direttivo è composto da un presidente, da due vice presidenti, da un segretario e da un tesoriere. L associazione è rappresentata congiuntamente da due membri del comitato direttivo. 2) Il comitato direttivo viene eletto con delibera dell assemblea degli associati per la durata di due anni. Esso resta in carica fino alla nomina, conformemente allo statuto, del comitato direttivo successivo. 3) La carica di membro del comitato direttivo termina con l uscita del membro stesso dall associazione. 4) I singoli membri del comitato direttivo non possono ricoprire più di una carica. 5) Il comitato direttivo può conferire al cassiere potere di rappresentanza disgiunta nei rapporti con la banca. Art. 11 Convocazione dell assemblea 1) L assemblea va convocata ogni qual volta lo richieda l interesse dell associazione e almeno una volta all anno, possibilmente entro i primi tre mesi dell anno. 2) Laddove oggetto dell assemblea non sia solo l elezione del comitato direttivo, quest ultimo è tenuto a presentare un resoconto ed un conteggio annuale e a deliberare l esonero dalle responsabilità del comitato direttivo.

4 Art. 12 Modalità di convocazione dell assemblea 1) L assemblea degli associati viene convocata per iscritto dal comitato direttivo entro un termine di due settimane. 2) La convocazione dell assemblea deve avere come oggetto l ordine del giorno. 3) La scadenza del termine va calcolata a partire dal giorno in cui viene spedito l ultimo avviso di convocazione. Art. 13 Capacità di deliberare 1) Ha capacità di deliberare ogni assemblea dei soci convocata conformemente allo statuto. 2) Per deliberare sullo scioglimento della società (cfr. Art. 41 del codice civile tedesco) è necessaria la presenza di due terzi degli associati. 3) Nel caso in cui l assemblea convocata per lo scioglimento dell associazione non raggiunga il quorum stabilito nel paragrafo 2, è necessario convocare un ulteriore assemblea entro quattro settimane dalla precedente, che abbia lo stesso ordine del giorno. 4) L assemblea successiva deve essere tenuta al più presto entro due mesi e al più tardi entro quattro mesi dalla precedente. 5) La lettera di convocazione all assemblea successiva deve informare l associato sull agevolazione riguardante la capacità di deliberare, di cui al paragrafo 6. 6) La nuova assemblea può deliberare a prescindere dal numero degli associati presenti. Art. 14 Assunzione delle delibere 1) Il voto avviene per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque degli associati presenti, il voto può essere dato per iscritto e in forma segreta. 2) Le delibere dell assemblea vengono assunte a maggioranza dei voti validi. Le astensioni dal voto non vengono prese in considerazione. 3) Per deliberare sulle modifiche dello statuto è necessaria la presenza di tre quarti degli iscritti e il consenso della maggioranza dei voti validi. 4) Per deliberare sulla modifica delle finalità dell associazione (cfr. Art. 2 dello statuto) è necessario il voto favorevole di tutti gli associati; gli associati non presenti all assemblea devono dare il loro consenso per iscritto. 5) Per deliberare sullo scioglimento dell associazione (cfr. Art. 41 del codice civile tedesco) è necessaria la presenza di quattro quinti degli iscritti e il consenso della maggioranza dei voti validi. Art.15 Verbalizzazione delle delibere assembleari 1) Le delibere assunte in occasione delle assemblee devono essere messe a verbale. 2) Il verbale deve essere firmato dal presidente dell assemblea. In caso di più presidenti il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto per ultimo. Ogni associato ha il diritto di prendere in visione i verbali.

5 Art. 16 Scioglimento dell associazione 1) L associazione può essere sciolta con delibera dell assemblea degli associati (cfr. Art. 14 par. 5 dello statuto). 2) Il comitato direttivo provvede alla liquidazione. 3) In caso di scioglimento dell associazione o in caso di perdita delle finalità che godono di agevolazioni fiscali, il patrimonio dell associazione viene destinato all amministrazione comunale della città di Regensburg con l obbligo di impiegare tale patrimonio direttamente ed esclusivamente per gli scopi di utilità sociale perseguiti dall istituzione che farà seguito. Regensburg, Firme