DM 26 GIUGNO 2015 (operativo dal 01/10/2015) in applicazione del D.legislativo 192/2005

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1 Giornata formativa aggiornamento APE professione certificatore Direttiva 2010/31/UE Promuove la prestazione energetica degli edifici introducendo il criterio dell ottimo energetico in funzione dei costi DM 26 GIUGNO 2015 (operativo dal 01/10/2015) in applicazione del D.legislativo 192/2005 Alla normativa nazionale si devono adeguare tutte le regioni tranne il Trentino Alto Adige

2 DATE IMPORTANTI Dal 01/10/2015 -Da SICEE a SIPEE (sistema Informativo Prestazioni energetiche edifici che prevede il collegamento tra catasto impianti termici e codice APE) - Adeguamento al modulo nazionale -Verifica annuale del 2% degli attestati -Invio dati al SIAPE banca dati nazionale entro 31/03 di ogni anno (seguito dall ENEA) -Decadenza della L.R.13/2007 e D.G.R. (ex L.10 su base nuovi decreti) -L ENEA, entro il 1 ottobre 2015, adegua il sistema DOCET per calcolo semplificato Dal 30/11/ Visionabile catasto impianti termici collegato all APE (si ricorda che : la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei dati del libretto di impianto nel C.I.T. debba avvenire non oltre i 60 giorni successivi a quello della loro redazione). Attuale anomalia Ape e Impianti censiti.

3 Entro 180 giorni dai Decreti Attuativi ENEA predispone una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente: l accesso al SIAPE; informazioni sugli interventi per l incremento della prestazione energetica degli edifici, nonchè una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all art. 4, comma 4, lettera g) ; Intenzioni della Regione Piemonte - Costo degli ape da 10 a 15 euro (da confermare) - Fase iniziale presenza di pdf editabile e da inviare firmato digitalmente - Fase finale compilazione diretta su portale che prevederà : Foto da caricare fino a 6 Ulteriori maschere che non compariranno nelle 4 pagine dell Ape ma che saranno consultabili e verificabili - Corsi di aggiornamento e formazione da fare entro il 16/10/ Consultazione degli APE da parte dei cittadini, notai, professionisti e C.T.U.

4 Novità per APE e per Relazione contenimento energetico Nomina del certificatore prima dell inizio dei lavori

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12 Da far presente ai notai art.4 comma 5 del DM 26/06/2015: Nel caso in cui l APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle P.A. o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo Valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale Da far presente agli amministratori allegato 1 punto DM 26/06/2015: Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.

13 Tratto dal sito Provincia Torino (per i manutentori)

14 Tratto dal sito Provincia Torino aggiornamento per i cittadini

15 CONTROLLO FUMI DPR 74/2013 E DECADENZA APE

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18 Criteri per l applicazione delle procedure di calcolo Ai fini della redazione dell APE, sono rispettati i seguenti criteri per l applicazione delle procedure di calcolo: 1) in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a Ristrutturazioni importanti, si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (norme UNI-TS ecc..); 2) per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante, ferma restando la possibilità di avvalersi della procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto a), si può applicare la procedura di calcolo da rilievo di cui al paragrafo 3.2. : a) procedure di rilievo con supporto indagini strumentali, b) ricavate per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrate da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali)

19 Metodi di calcolo 4.1 Di progetto : Raccomandazione CTI 14/2013, norme UNI-TS e UNI EN da rilievo sull edificio: a)4.2.1 Rilievo in sito:(metodo analitico e per analogia costruttiva) il metodo di calcolo è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 4.1, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti, previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l ausilio di adeguate strumentazioni. Questo metodo è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologie edilizia e dalla dimensione. scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI b) metodo semplificato: il metodo di calcolo di cui al paragrafo 4.2.1, può essere semplificato, nel rispetto dei limiti indicati nel decreto, nelle presenti linee guida e in particolare dei limiti di scostamento di cui al paragrafo 4.3 (scostamento massimo ricompreso tra +20% e -5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI I metodi di calcolo semplificati sono applicabili esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l APE in conseguenza di una ristrutturazione importante. N.B. Docet applica sistema calcolo semplificato

20 ANNUNCIO IMMOBILIARE UNICO NAZIONALE DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione D.lvo192/05 Articolo 6 comma 2-quater Nel caso si offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica. D.M. 26/06/2015 in attuazione D.lvo192/05 A PARTIRE DAL 01/10/2015. Ai sensi del decreto, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell involucro, l indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell utilizzo, con l esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto..

21 MODULO APE UNICO NAZIONALE (4 PAGINE)

22 Servizi energetici da rilevare in loco per redigere l APE: Residenziale (categorie E.1 tranne Collegi, conventi, case di pena, caserme) - Climatizzazione invernale - Climatizzazione estiva - Produzione H2O calda sanitaria - Ventilazione meccanica N.B. anche se assenti per il residenziale climatizzazione Invernale e H2O calda si considerano sempre presenti. Gli altri solo se presenti. Per le categorie E.1 limitatamente ai Collegi, conventi, case di pena e Caserme e per le categorie E.2, E3, E.4, E.5, E.6, E.7 oltre ai precedenti servizi energetici previsti per il residenziale è obbligatorio tener conto anche : - Illuminazione degli ambienti - Prestazione trasporto di persone o cose N.B. E.8 non viene menzionata.

23 Allegato 1 punto 7 Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. L informativa al richiedente deve specificare: - il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge; - le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata; - l obbligo dell esecuzione di un sopralluogo; - le eventuali prestazioni supplementari per l erogazione del servizio, quali, ad esempio, l esecuzione di prove in situ; - le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l informazione delle diverse fasi di realizzazione dell intervento edilizio e l accesso al cantiere. Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e l a scelta conseguente operata

24 Allegato 1 punto Nel caso di immobili esistenti il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica,da eseguire in conformità alle procedure e ai metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, e comunque della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal cliente

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29 Sono bastati anche quest anno meno di 8 mesi alla popolazione mondiale per utilizzare il budget naturale a sua disposizione. Il giorno di inizio del debito, l'earth Overshoot Day, è stato il 13 agosto. Dal 14 agosto stiamo attigendo alle riserve del futuro