Le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed il DPR 59/09

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1 Auditorium Stella Polare Centro Servizi FIERA MILANO RHO 4 Febbraio 2010 Convegno: Le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed il Piano Casa Le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed il DPR 59/09 Ing. Alberto Lodi Responsabile Certificazione Sistema Edificio

2 Il DPR 59/09

3 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia Il decreto che sostituisce le disposizioni transitorie dell Allegato I ( Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici ) del DLgs 192/05 per l attuazione della dir. 2002/91/CE In vigore dal 25 giugno 2009

4 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 La Comunità Europea indica la strada da percorrere ai Paesi membri attraverso le direttive 2002/91/CE Rendimento energetico nell edilizia e la 2006/32/CE Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici L Italia interviene a piu riprese pubblicando diversi decreti legislativi, per ultimi il DPR 59/09 e le Linee Guida nazionali

5 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 L Italia recepisce la direttiva 2002/91/CE con il DLgs 192/2005, entrato in vigore l 8 ottobre 2005, poi modificato e integrato dal DLgs 311/06 Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, entrato in vigore il 2 Febbraio 2007 L attuazione completa del DLgs192/05 prevede la pubblicazione di ulteriori decreti attuativi che, in base al suo art.4, vanno a completare il quadro sui temi: 1- criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti; 2- criteri generali di prestazione energetica per l edilizia convenzionata, pubblica e privata; 3- requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.

6 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 Il DPR 59/09 introduce nuove disposizioni obbligatorie, entrate in vigore il 25 Giugno 2009, che sostituiscono le indicazioni transitorie dell Allegato I del DLgs311/06 il DLgs 115/08, in vigore dal 30 maggio 2008, recepisce la direttiva 2006/32/CE e introduce novità, in particolare in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilitazione alla certificazione energetica

7 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 AMBITO D INTERVENTO E FINALITÀ (art. 1) - I Promuove applicazione omogenea, coordinata ed operativa delle norme per l efficienza energetica sul territorio nazionale Definisce metodologie, criteri e requisiti minimi di edifici e impianti relativamente a: - climatizzazione invernale (mantenuta l impostazione del DLgs 192/05) - preparazione ACS (anche se non si chiarisce il ruolo dell obbligo delle fonti rinnovabili) - climatizzazione estiva (novità rispetto al DLgs 192/05) - illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)

8 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 AMBITO D INTERVENTO E FINALITÀ (art. 1) - II A riguardo degli ambiti d applicazione, il quadro del DLgs 192/05 non viene modificato, gli unici casi esclusi sono: a) edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un alterazione delle loro caratteristiche b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive c) fabbricati isolati con superficie utile < 50 m2 d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

9 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d applicazione: a) applicazione integrale a tutto l edificio b) applicazione integrale, ma limitata al solo intervento di ampliamento c) applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti

10 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 DEFINIZIONI (Art. 2) Si mantengono quelle riportate nel DLgs 192/05 e nel DLgs 311/06, aggiungendone altre: Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile Trasmittanza termica periodica Y IE (W/m 2 K): parametro che valuta la capacita di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti

11 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 Coperture a verde: le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

12 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 METODOLOGIE E SOFTWARE DI CALCOLO (Artt. 3,4 e 7) - I Si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili (Art.3 comma 1): a) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria L utilizzo di altri metodi e procedure è disciplinato dal comma 27 dell articolo 4.

13 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 METODOLOGIE E SOFTWARE DI CALCOLO (Artt. 3,4 e 7) - II I software applicativi in commercio, riguardanti le metodologie descritte dalle UNI/TS devono garantire uno scostamento massimo + o - del 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) La garanzia è fornita attraverso una verifica ed una dichiarazione da parte del CTI o dell'uni

14 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 METODOLOGIE E SOFTWARE DI CALCOLO (Artt. 3,4 e 7) III Le software house che hanno attivato una procedura di verifica per i propri strumenti di calcolo presso CTI o UNI, in attesa della loro validazione ufficiale, possono sostituire la dichiarazione di conformità con un autodichiarazione che riporti il riferimento della verifica richiesta

15 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 SIMULAZIONE DINAMICA (Art. 4, comma 27, punto o) Per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di m3, è ribadito (rispetto al DLgs 192/05) l obbligo d adozione di opportuni modelli di simulazione che tengano conto dell'influenza dei fenomeni dinamici L obbligo decade nel caso si possa dimostrare la scarsa rilevanza dei fenomeni dinamici

16 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI (Art. 5) Criteri generali e requisiti per l esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale seguono le indicazioni del DLgs 192/05 Si ricorda che i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione degli impianti sono il proprietario, il conduttore, l amministratore o un terzo per essi e che l elenco delle prescrizioni da rispettare sono elencate nell Allegato L del DLgs 192/05 e s.m.

17 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 FUNZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 6) I Allo scopo di promuovere un applicazione omogenea della norma sull'intero territorio nazionale, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e della direttiva 2002/91/CE, possono: a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;

18 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 FUNZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 6) II b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale

19 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 IMPIANTI CENTRALIZZATI (Art. 4, comma 9) Preferibile i l mantenimento di impianti termici centralizzati, laddove esistenti, nel caso di: - edifici esistenti con un numero di unita abitative superiore a 4 - edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2 (vd. tabella DPR 412/93 riportata di seguito) con potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kw Eventuali cause tecniche o di forza maggiore, per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita abitativa, devono essere dichiarate nella relazione tecnica

20 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 RELAZIONE TECNICA (Art. 4, comma 25) Il DPR 59/09 non modifica quanto predisposto dal DLgs 192/05, la Relazione Tecnica da depositare in Comune in doppia copia, e contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori, continua a seguire le indicazioni dell Allegato E LIMITI E REQUISITI MINIMI (Art.4) vedi anche capitoli 4 e 5 Restano in vigore i limiti descritti dall Allegato C del DLgs 192/05 e s.m.i. relativamente a trasmittanze termica, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e rendimento globale medio stagionale Il DPR 59/09 introduce nuovi limiti di legge per quanto riguarda: - prestazione energetica per il raffrescamento dell edificio; - la trasmittanza termica periodica per il controllo dell inerzia dell involucro opaco

21 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 PROGETTAZIONE E CONTROLLI (DLgs 192/05. Art.8) Non viene modificata la documentazione da predisporre e consegnare in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, resta l obbligo di consegnare: - l attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori; - l asseverazione del Direttore dei Lavori della conformita delle opere rispetto alla relazione tecnica (relazione L.10/91), al progetto e alle sue eventuali varianti in corso d opera

22 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 Il Comune: - Dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non accompagnata dalla documentazione sopra elencata - Definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d opera (entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale - Effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell acquirente o del conduttore dell immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni e a carico dei richiedenti

23 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 ELENCO DELLE VERIFICHE (Art.4, DPR 59/09) Tra le verifiche contemplate, la maggior parte è già presente nel DLgs 192/05. Alcune di queste vengono modificate, altre, come la verifica EP e, invol EP e, invol limite costituisce invece una novità del DPR 59/09 Altre novità introdotte riguardano: - limiti di trasmittanza in caso di installazione di impianti a biomasse combustibili (comma 13) - impianti a biomasse assimilati ad energie rinnovabili (comma 12), se rispettano requisiti di rendimento minimo e limiti di emissioni inquinanti - nuove prescrizioni di pretrattamento acque (comma 14) per impianti produzione ACS

24 Il DPR 2 Aprile 2009, n. 59 REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI Nessuna variazione è introdotta (rispetto all All. C del DLgs 192/05) per quanto riguarda gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed i limiti di trasmittanza CERTIFICAZIONE ENERGETICA Nessuna variazione sostanziale da DPR 59/09 e da DLgs 115/08 In essi si rimanda alla pubblicazione delle Linee Guida nazionali per quanto riguarda le metodologie di calcolo della prestazione energetica

25 Il DLgs 115/08 IL CERTIFICATORE ENERGETICO - I Sono abilitati ai fini della certificazione energetica, tecnici operanti in veste di: - dipendente di enti ed organismi pubblici; - dipendente di societa di servizi pubbliche o private; - professionista libero od associato, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati allo esercitazione della professione relativa alla progettazione di edifici e d impianti Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza

26 Il DLgs 115/08 IL CERTIFICATORE ENERGETICO II Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale Indipendenza ed imparzialità del Certificatore Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano assenza di conflitto di interessi

27 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali

28 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2009 il DM 26/06/2009 sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE- art. 7 e del DLgs 192/05 - art. 4 comma 1 con riferimento alla certificazione energetica degli edifici Entrato in vigore il 25 luglio 2009 Si compone di 8 articoli e di 2 allegati: le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono contenute nell Allegato A (e sono suddivise a loro volta in 7 allegati), mentre nell Allegato B sono elencate e aggiornate le norme tecniche di riferimento

29 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali Per le Regioni e Province autonome che si sono dotate di una legislazione di attuazione della direttiva europea 2002/91/CE, la procedura di Certificazione Energetica in vigore è quella locale; fermo restando il fatto che le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel DM 26/06/2009 Le Regioni e Province autonome che hanno legiferato o legifereranno in materia dovranno tenere conto degli elementi essenziali riportati nell art. 4 del DM

30 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali Gli elementi essenziali di cui devono tener conto le legislazioni locali: a. l attestato di certificazione dovrà contenere l efficienza energetica dell edificio, i valori a norma di legge, di riferimento e le classi prestazionali nonchè suggerimenti per interventi migliorativi economicamente convenienti b. si dovrà tenere conto delle norme tecniche vigenti; c. presentare metodologie di calcolo anche semplificate finalizzate a minimizzare gli oneri a carico dell utente, che tengano però conto delle norme di riferimento d. i requisiti professionali ed i criteri di qualificazione e indipendenza dei soggetti certificatori; e. la validità temporale f. l aggiornamento obbligatorio dell attestato di certificazione energetica

31 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali L art. 6 definisce la validità dell attestato di certificazione in 10 anni purchè siano rispettate le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto, l attestato perde efficacia il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo I libretti d impianto o di centrale (art. 11 del DPR 412/93) sono allegati all attestato di certificazione energetica L attestato è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell edificio L art. 7 stabilisce che l allegato B del DLgs 192/05 viene integralmente sostituito dall allegato B del DM 26/6/09

32 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali FINALITA Fornire informazioni sulla qualità energetica e strumenti di chiara comprensione per - La valutazione della convenienza economica a riqualificare in senso energetico - Acquisti e locazioni di immobili, che tengano conto delle loro prestazioni - Contribuire ad una applicazione omogenea della 2002/91/CE e del DLgs 192/05 e s.m.i. Le regioni e province autonome provvedono affinchè sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da a) a f)

33 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali CAMPO DI APPLICAZIONE - Tutti gli edifici (categorie art. 3 DPR 412/93), dotati o meno di impianti tecnici dedicati ai servizi energetici (con esclusione di: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali copertura impianti sportivi etc., se non le parti uffici, se scorporabili agli effetti dell isolamento termico) - Per gli edifici esistenti con porzioni adibite ad usi diversi, in caso di impossibilità a trattare separatemente le varie zone termiche, l edificio viene valutato e classificato per la destinazione d uso prevalente (in termini di volume riscaldato)

34 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali PRESTAZIONE ENERGETICA Indice di prestazione energetica globale, in termini di energia primaria: EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill Nella fase di avvio vengono considerati tuttavia i soli contributi EPi ed EPacs, per la EPe è prevista una valutazione qualitativa dell involucro (par. 6). Con atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici dell edificio e ad integrare eventualmente i metodi di valutazione con metodi a consuntivo o con valutazioni di esercizio

35 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali METODOLOGIE DETERMINAZIONE PRESTAZIONI 1. METODO CALCOLATO DI PROGETTO (edifici nuovi o ristrutt.) Valutazione delle prestazioni a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell edificio, così come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell edificio 2. METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL EDIFICIO O STANDARD (edifici esistenti) Valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente

36 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali METODI DI CALCOLO DI RIFERIMENTO NAZIONALE Gli strumenti di calcolo applicativi (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento max di +/- il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l applicazione dei riferimenti nazionali Metodologie di calcolo: 1. METODO DI CALCOLO DI PROGETTO (ed. nuovi ed esistenti) 2. METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL EDIFICIO (ed. esistenti)

37 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali

38 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 1. Diagnosi o verifica di progetto finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell immobile 2. Classificazione dell edificio in funzione degli indici di prestazione energetica 3. Rilascio dell Attestato di Certificazione Energetica

39 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali I SOGGETTI CERTIFICATORI A tutt oggi siamo in attesa del terzo decreto di attuazione del D. Lgs. 192/05 che definisce requisiti professionali e di accreditamento dei soggetti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Pertanto, laddove non ci siano specifiche indicazioni regionali, si applica la normativa nazionale vigente (D. Lgs. 115/08)

40 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali Le Linee Guida riportano anche i nuovi modelli nazionali degli AQE e ACE con la rappresentazione a cruscotto delle classi energetiche

41 Il DM 26/6/09 e le Linee Guida nazionali Dal 25 luglio 2009 l Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell Attestato di Certificazione Energetica (ACE) Gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida nazionali Pertanto, dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE

42 AQE

43 AQE

44 AQE

45 ACE

46 ACE

47 Grazie per l attenzione! lodi@icmq.org

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