COMUNE DI JESI P.zza Indipendenza, Jesi (AN) - Tel Fax C.F. e P.I
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- Carlo Pini
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1 REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI ARTICOLO 1 FINALITA' Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di: a) minimizzare l esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici; b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti; c) minimizzare i vincoli all uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile e trasmissione dati; d) garantire trasparenza dell informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte. ARTICOLO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile e trasmissione dati, installati nel territorio del Comune di Jesi. 1bis. Il regolamento, alla luce della normativa vigente (Legge n. 221/2012), si applica a tutti gli impianti con potenza massima in singola antenna maggiore di 10W e con dimensione della superficie radiante inferiore a 0,5 metri quadrati. 2. Le planimetrie allegate al presente regolamento, costituiscono la mappatura di localizzazione degli impianti sopra definiti, di cui al successivo art. 6. Tali planimetrie riguardano esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e la trasmissione dati 3. Non sono pertanto riportati: gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, gli apparati di radioamatori, gli impianti di cui al comma 4 dell art. 2 della Legge Regionale n. 25, gli impianti operanti sempre nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Hz e 300 GHz che si intendano installare nel territorio comunale per motivi di sicurezza ad uso esclusivo di reti e infrastrutture a carattere nazionale. Per tali impianti si rimanda alle norme attualmente vigenti. 4. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione secondo quanto indicato al comma 1 precedente, al di fuori dei siti individuati nella planimetria allegata al presente regolamento e costituente regolamento triennale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati. ARTICOLO 3 ATTO AUTORIZZATIVO 1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la Rev.2016_01 Pag 1/7
2 modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli articoli 87 e seguenti del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e sssmi ed all art. 3 della L.R. 25/2001 e ssmi. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia. 2. Ai sensi dell art. 3 comma 8 della Legge Regionale n. 25/2001e ssmi il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, tramite il proprio ufficio competente, invia copia dell istanza, ovvero della denuncia di inizio di attività, oltre che all ARPAM anche al Servizio territorialmente competente dell A.S.U.R., corredata di tutta la documentazione allegata. ARTICOLO 4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE 1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del all art Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse. ARTICOLO 5 OBIETTIVI DI QUALITA 1. Fermi restando i limiti di cui all articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l esposizione della popolazione. 2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall art. 4 del D.P.C.M. 08/7/ Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003. ARTICOLO 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all art. 7 comma 2 lettere a) e b) della L.R. 13/11/2001 n. 25 e, tenuto conto delle precisazioni espresse in merito dal servizio legislativo della Regione Marche prot. Regione n del 13/01/2005 e prot. Regione n del 12/06/2006, sulla base della procedura esperita in applicazione dell art. 5 comma 2 della medesima legge, i siti nei quali è consentita l installazione per gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati sono individuati nelle planimetrie allegate costituente la localizzazione, completa di legenda e di codice identificativo, degli impianti già esistenti ed in programma, nei siti identificati per il triennio di riferimento. 2. Sono da adottarsi, di norma, istallazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. A Rev.2016_01 Pag 2/7
3 tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l amministrazione apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto. 3. In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati spostamenti della localizzazione su aree limitrofe a quelle individuate nel regolamento senza che ciò costituisca variante, se finalizzati alla minimizzazione della esposizione della popolazione o all ottimizzazione del servizio fornito, e previa acquisizione di parere favorevole da parte di apposita Conferenza dei Servizi a cui partecipano ASUR, ARPAM e Comune di Jesi 4. In ogni caso l istallazione dovrà derivare da una definizione concordata dell intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici. 5. I proventi derivanti dalle locazioni, da collocare in apposito capitolo di spesa, saranno destinati a finalità di interesse pubblico ed in particolare ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio e di informazione alla popolazione sui temi ambientali, 6. L approvazione dei successivi regolamenti triennali, per l istallazione di apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, sarà effettuata di concerto con i soggetti gestori e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio, solo attraverso la procedura concertata indicata dall art.5 comma 2 della L.R. 13/11/2001 n Ai sensi di quanto disposto dall art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, e laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici, è preferibile la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile e trasmissione dati. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove istallazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente. 8. Ai sensi dell art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia. ARTICOLO 7 INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO 1. Per l istallazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni: Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento; Istallazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra; Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all utilizzazione. 2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando Rev.2016_01 Pag 3/7
4 localizzazioni che diano luogo all interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. 3. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto. 4. Le opere direttamente funzionali all istallazione e all esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell intervento proposto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, nell ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell autorizzazione prevista dal Dlgs. 259/2006 e ssmi. ARTICOLO 8 MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE 1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall art. 6, l installazione dell impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l esigenza del servizio espletato. A tal fine le istallazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista al precedente articolo 6 comma 7. ARTICOLO 9 CONTROLLI 1. L Amministrazione Comunale, fermo restando il programma annuale di autocontrollo attivato dai soggetti gestori, secondo le disposizioni previste nella normativa regionale di riferimento, effettuerà tramite l ARPAM un controllo annuale su ogni impianto installato ed in funzione relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti. 2. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all impianto stesso e della tipologia della zona dove l impianto è installato. 3. Gli oneri per tali monitoraggi saranno a carico dei gestori di stazioni radio/base. 4. Il Comune, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, provvederà, con il supporto tecnico dell'arpam, per la verifica e validazione dei dati, ad effettuare misure dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale. 5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le istallazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce Rev.2016_01 Pag 4/7
5 di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze ARTICOLO 10 CATASTO DEGLI IMPIANTI 1. Il Catasto degli impianti è istituito presso l ARPAM ai sensi dell art. 6 della L.R. 25/2001 ed opera in coordinamento con il catasto nazionale ai sensi dell art. 7 della Legge 36/2001 e ssmi 2. Il Comune provvede periodicamente all aggiornamento dell elenco dei siti attivi sul proprio territorio ai fini del monitoraggio. ARTICOLO 11 IMPIANTI ESISTENTI - RISANAMENTO 1. I gestori degli impianti di cui agli artt. 1 e 2, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno presentare la documentazione, qualora non avessero già regolarmente ottemperato a tale disposizione, così come previsto dall art. 12 e dall art.14 della Legge Regionale n 25 del Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra trasmette copia della stessa all ARPAM ai fini dell ottenimento del parere di competenza. 3. Il Comune comunica il parere espresso dall ARPAM ai gestori degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati. 4. Sulla base dei pareri espressi dall ARPAM nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. dell , sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. 5. Nell ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell allegato C dello stesso D.P.C.M. dell Le modalità e i tempi di esecuzioni delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l ARPAM. 7. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che comunque non possono prevedere un tempo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla predetta comunicazione. ARTICOLO 12 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE 1. Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti. ARTICOLO 13 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE 1. L installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata all art. 4 della L.R. 25/11/2001 n. 25 e nella D.G.R. del 25/03/2003 n. 410 modificata ed integrata con la D.G.R. 16/03/2004 n La realizzazione di impianti mobili può essere prevista: per interventi di protezione civile e sue esercitazioni; Rev.2016_01 Pag 5/7
6 a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio; per garantire il servizio in attesa del rilascio dell autorizzazione per un impianto fisso già identificato; per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune. ARTICOLO 14 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 1. Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore deve presentare al Comune e all'arpam la comunicazione dell'attivazione dell'impianto fornendo i dati relativi alla tipologia ossia le reti in esercizio e il numero delle portanti. 2. Per ciascun impianto, regolarmente installato, il soggetto Gestore dovrà dare, entro 15 giorni dall attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio. 3. La comunicazione è inviata all ARPAM, all ASUR - Area Vasta 2 ed al Comune che ha rilasciato l atto autorizzativo, per le verifiche di competenza. ARTICOLO 15 ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE 1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile e trasmissione dati sono tenuti a rimuovere l impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante. 2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l installazione abbia esaurito la propria efficacia. ARTICOLO 16 SANZIONI 1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale. ARTICOLO 17 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre una campagna informativa rivolta alla popolazione, riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'a.s.u.r. e l A.R.P.A.M competenti per territorio. 3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle locazioni di cui al precedente articolo 6. Rev.2016_01 Pag 6/7
7 ARTICOLO 18 DURATA DEL REGOLAMENTO E DELLA PLANIMETRIA ALLEGATA 1. Il presente regolamento ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento anche per effetto di sopravvenuta normativa 2. Le planimetrie di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati, allegate al presente regolamento, hanno durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione delle stesse. 3.Entro 180 giorni dalla scadenza l'amministrazione comunale avvierà la revisione del regolamento e delle planimetrie allegate per il triennio successivo. 4. L'approvazione dei successivi regolamenti triennali avverrà secondo le modalità previste dall'art. 5 della LR n. 25/2001 e come già citato nel comma 6, dell'art 6 del presente documento. 5. I gestori ed i titolari di impianti possono trasmettere al Comune, opportunamente motivati, i propri programmi di sviluppo con la localizzazione di nuovi eventuali insediamenti e modifiche/delocalizzazione da effettuare sui siti previsti dalle planimetrie anche durante il periodo di validità del regolamento, al fine di consentire al Comune di promuovere iniziative di razionalizzazione e coordinamento della distribuzione degli impianti in questione e di adeguare conseguentemente la disciplina comunale. Il Comune si riserva di valutare le richieste pervenute in funzione della tipologia di modifica (nuovo insediamento, delocalizzazione) secondo le modalità previste dall'art. 5 della LR n. 25/2001, fatto salvo quanto previsto all art. 6 comma 3. ARTICOLO 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Rev.2016_01 Pag 7/7
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