1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ
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- Simona Molinari
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1 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.5. Obblighi e adempimenti 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 6
2 1.5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere la differenza tra offerta fuori sede e offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza, gli specifici adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nei casi di offerta fuori sede e tramite tecniche di comunicazione a distanza e quelli applicabili nei rapporti tra i mediatori creditizi e banche e intermediari finanziari Offerta fuori sede Il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 introduce a carico dei mediatori specifici adempimenti in merito alla consegna dell avviso e dei fogli informativi al cliente nei casi di offerta fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza. Offerta fuori sede Per offerta fuori sede si intende l attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore. Tecniche di comunicazione a distanza Sono tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore. Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore creditizio consegna al cliente l avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo prima della conclusione del contratto di mediazione e acquisisce dal cliente un attestazione dell avvenuta consegna che conserva agli atti Offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione, prima che il cliente sia contrattualmente vincolato: l avviso, contenente le principali norme di trasparenza mediante tali tecniche; il foglio informativo, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. Il foglio informativo del mediatore è integrato con l indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente il mediatore e di comunicare efficacemente con lo stesso. 1
3 Nel caso di raccolta delle richieste di finanziamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, per il successivo inoltro all ente erogante i mediatori creditizi devono mettere a disposizione, mediante tali tecniche, la documentazione sulla trasparenza predisposta dalle banche e dagli intermediari finanziari. Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l "avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito (dedicata ai rapporti commerciali con i clienti). I mediatori creditizi comunicano alla Banca d Italia l indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati per lo svolgimento della propria attività. Non devono essere segnalati i siti utilizzati per i soli annunci pubblicitari. Quando il mediatore creditizio adopera tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. Inoltre, nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, i mediatori creditizi osservano, oltre alla disciplina prevista dal provvedimento UIC del 29 aprile 2005, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70) I rapporti con banche e intermediari finanziari Obblighi specifici sono previsti per i mediatori creditizi, nel caso in cui effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all ente erogante. In tal caso, infatti, i mediatori creditizi osservano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali che disciplinano l esercizio dell attività di concessione di finanziamenti di banche e intermediari finanziari. 2
4 Pertanto, in tale fattispecie, i mediatori creditizi: ricevono dalla banca o dall intermediario finanziario i dati e la documentazione necessari per l assolvimento degli obblighi di pubblicità posti in capo agli stessi; consegnano al cliente, prima della conclusione del contratto, la documentazione predisposta dalla banca relativa all operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall intermediario finanziario e acquisiscono dal cliente un attestazione dell avvenuta consegna da trasmettere all intermediario. Qualora tale documentazione sia redatta a cura del mediatore creditizio, la banca o l intermediario finanziario ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza. I mediatori collaborano con le banche e gli intermediari finanziari nella verifica da parte di questi ultimi del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza: anche ai mediatori creditizi si applicano, infatti, in quanto compatibili, le norme previste dal Titolo VI del T.U.B. in materia di trasparenza e rapporti con la clientela (art. 128-decies T.U.B.). Inoltre, se effettuano la raccolta di richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all ente erogante, sono tenuti a osservare gli obblighi previsti in materia di informativa precontrattuale anche in relazione al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche e intermediari finanziari (disciplinati dalle Disposizioni della Banca d Italia Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009, come integrato e modificato con il Provvedimento in data 9/2/2011). 3
5 GLOSSARIO Annuncio pubblicitario (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore creditizio. CICR Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico bancario o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'italia. Cliente Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce cliente qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio. Nella nozione di cliente non rientrano i seguenti soggetti: le banche, gli intermediari finanziari, gli IMEL, le imprese di assicurazione, le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV), le SGR, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, le Poste italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Locale aperto al pubblico (o dipendenza) Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce il locale aperto al pubblico come il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l esercizio di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Mediatore creditizio È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata (o quelle connesse o strumentali) e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 4
6 I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Nullità Una delle forme che può assumere l invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio giuridico determina l inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri. Le cause che determinano la nullità di un negozio sono: la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità; l illiceità della causa; l illiceità dei motivi ex art del Codice civile; l impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell oggetto; la contrarietà a norme imperative; altri casi stabiliti dalla legge. La nullità si dice relativa quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto. Offerta fuori sede Secondo la definizione del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 l attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore. Servizi accessori Secondo la definizione prevista nel Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria. Supporto durevole (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 5
7 NORMATIVA Delibera CICR 4 marzo 2003 Banca d'italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009 (come integrato e modificato con il Provvedimento in data 9/2/2011) Provvedimento dell'ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n Gazzetta Ufficiale 20/05/2005, n. 116 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico Banca D'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, del 10 febbraio 2011 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Decreto Ministro dell'economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n
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