Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI
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1 Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43, del 13/12/2012
2 Articolo 1 Obiettivi 1. Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge Regionale n.ro 29 del 21 settembre 2007 e art. 64 del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010, come modificato dal D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012) i presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari: a) il mantenimento della sicurezza, della salute pubblica, e la protezione della quiete pubblica in quanto costituiscono un diritto primario e la loro salvaguardia è irrinunciabile al fine di garantire il pieno esercizio delle libertà riconosciute dall ordinamento giuridico, sia in forma individuale che collettiva; b) la tutela del decoro ed il mantenimento dell ambiente pulito e sicuro nell utilizzo delle aree pubbliche al fine di non privare i residenti del diritto alla quiete, alla libertà di circolazione; c) il miglioramento della percezione del benessere dei cittadini, siano essi residenti o fruitori delle strutture economiche del territorio; d) il contrasto all abuso di alcool, in particolare da parte dei giovani, in quanto, oltre che accentuare la percezione di insicurezza costituisce fattore di pericolo per l'incolumità anche per gli stessi consumatori; e) la regolamentazione delle attività di intrattenimento che rappresentano una ricchezza per la città rafforzando l'animazione del territorio e le occasioni di socialità, a condizione che rispettino i diritti dei residenti. Articolo 2 Zone del territorio comunale L insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dal D. Lgs. 59/2010 e della L. R. n. 29/2007 avviene su tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni urbanistiche stabilite dal vigente p.r.g. e dal piano degli interventi. Articolo 3 Apertura di nuovi esercizi 1.Nel rispetto delle norme urbanistiche, l apertura di nuove attività o il trasferimento di sede è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell art. 19 della Legge n. 241, del 7 agosto L apertura e l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni essenziali: a) il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dall art. 71 del D. Lgs. 59/2010; b) la disponibilità di locali in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sul luoghi di lavoro nonché di sorvegliabilità e tutela dall inquinamento acustico; qualora applicabili devono essere rispettate le norme in materia di prevenzione incendi; c) rispetto della capienza massima contemporanea di persone, come individuata nella registrazione sanitaria rilasciata a sensi dell art. 6 del Regolamento Europeo n. 852/2004; Articolo 4 Utilizzo aree esterne 1. L utilizzo delle aree esterne private a disposizione dell esercente, adiacenti o pertinenti al locale, costituisce superficie di somministrazione.
3 2. L utilizzo delle aree esterne ottenute in concessione, adiacenti o pertinenti al locale, nel rispetto delle condizioni previste nell atto di concessione, costituisce superficie di somministrazione. 3. Al fine di garantire il mantenimento dalla sicurezza, della salute pubblica, e la protezione della quiete pubblica, per l utilizzo delle aree esterne potrà essere stabilita una specifica limitazione di orario. Articolo 5 Apertura di nuovi esercizi all interno di particolari strutture 1. L attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita anche all interno di strutture pubbliche (impianti e complessi sportivi, oratori, biblioteche, musei, case di cura, strutture fieristiche); 2. L esercizio delle predette attività è collegato funzionalmente e/o logisticamente con il contesto/struttura cui si riferisce, anche se il servizio è erogato alla generalità dell utenza; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all attività principale cui si riferiscono. 3. Considerato il particolare contesto nei quali viene svolta l attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.). Articolo 6 Attività stagionale Il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella SCIA. Articolo 7 Attività accessorie 1. L effettuazione di trattenimenti musicali all interno dei locali è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996, al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 ed al D.M. 7 agosto 2012 e alle norme sull inquinamento acustico, disciplinate dalla Legge Regionale n. 21, del 10 maggio 1999 e dal vigente regolamento per l attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall inquinamento acustico, approvato con provvedimento consiliare n.ro 432 del e succ. modifiche ed integrazioni. 2. L effettuazione di trattenimenti musicali all esterno dei locali deve essere preventivamente autorizzata.
4 Articolo 8 Somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati Alle associazioni e ai circoli di cui all articolo 2, comma 4, della legge regionale n.ro 29 del 21 settembre 2007 si applicano le norme di cui al precedente art. 3, lett. a) il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dall art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e b) la disponibilità di locali in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sul luoghi di lavoro nonché di sorvegliabilità; qualora applicabili devono essere rispettate le norme in materia di prevenzione incendi e tutela dall inquinamento acustico; Articolo 9 Procedure per la presentazione della SCIA La SCIA per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con modalità telematica. Alla stessa devono essere allegati: a) planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione comprensiva dell eventuale area esterna e della ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita. b) valutazione di impatto acustico redatta in conformità del vigente regolamento per l attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall inquinamento acustico; c) copia del C.P.I. o dichiarazione sottoscritta dalla ditta e da un tecnico abilitato che l'attività non è compresa nell'elenco delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, categorie B e C, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1/8/2011 n Articolo Autorizzazioni temporanee 1. L attività di somministrazione in forma temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è consentita previa segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della Legge n. 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dall art. 71, del D. Lgs. 59/ L attività di somministrazione in forma temporanea non può avere una durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi. Articolo 11 Efficacia e validità dei criteri comunali I presenti criteri entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano alle segnalazioni pervenute successivamente a tale data e rimangono in vigore fino all adozione di nuovi criteri da parte dell amministrazione comunale. Articolo 12 Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste all articolo 32 della legge regionale, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le
5 procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 con un minimo di euro Articolo 13 Abrogazione ordinanze precedenti Il presente provvedimento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione dei parametri numerici per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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