Piazza Sicilia, Milano
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- Gilda Di Martino
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1 Unione Europea Ministero dell Istruzione,dell Università e della Ricerca Piazza Sicilia, Milano REGOLAMENTO RECANTEE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA (approvato dal Consiglio d Istituto con delibera N. 179 del 23 ottobre 2017) Il Consiglio di Istituto dell ICS Piazza Sicilia Milano Vista la L. n. 449/1997 art. 43 Visto il D. Lgs n. 267/2000 art. 119 Visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33 comma 2 lett. a) e 41 Visto il D.Lgs n. 50/2016, in particolare l art. 19, art. 20 e altri EMANA il seguente regolamento al fine di disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno dell ICS Piazza Sicilia, che intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzaree maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. ART. 1 DEFINIZIONE 1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o su supporti di veicolazione delle informazioni, quali nome, logo, marchio dello sponsor, a fronte dell obbligo di versare un determinato corrispettivo, al fine di incentivare e promuovere l innovazione della propria organizzazione. 2. La scuola può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma as- sociativa, per favorire il miglioramento dell offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 3. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessii pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d interesse tra l attività dell amministrazione e quella privata. ART. 2 ATTIVITA OGGETTOO DI SPONSORIZZAZIONE 1. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto: il sostegno ad attività di natura culturale o artistica; la fornitura di libri, materiale didattico, attrezzature, hardware, software, ecc..; 1
2 il sostegno ad attività di carattere sportivo; il sostegno a iniziative volte a favorire l integrazione scolastica di allievi svantaggiati; il sostegno ad attività di ricerca e laboratoriali; il sostegno ad ogni altra iniziativa che il CdI ritenga, con propria deliberazione, possa essere oggetto di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento e delle leggi vigenti. 2. In caso di contratti di sponsorizzazione attiva, l utilizzo del logo dell istituto comprensivo potrà essere concesso previa valutazione e approvazione dell iniziativa da parte del CdI, con l obiettivo di perseguire l interesse dell istituzione scolastica e di razionalizzazione della spesa pubblica e di miglioramento dei servizi erogati. 3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime per ogni singola attività-iniziativa. ART.3 - FINALITA e CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR 1. I contratti di sponsorizzazione saranno stipulati in via prioritaria con soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell infanzia, dell adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti non coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola. 2. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali; le associazioni senza fine di lucro. 3. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione, la distribuzione o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. 4. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. 5. In nessun caso la prestazione a carico dell istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali degli alunni o dipendenti allo sponsor. 6. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli od oneri derivanti dall acquisto di beni e/o servizi da parte degli a- lunni/e e della scuola. 7. Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico. Pertanto il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola: intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola; la non sussistenza di natura e scopi in conflitto con l utenza della scuola. ART. 4 FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: Versamento di contributi economici (sponsorizzazione di puro finanziamento) Compartecipazione economica per la realizzazione di specifiche attività organizzate dalla scuola (sponsorizzazione di puro finanziamento) Cessione di forniture di beni (sponsorizzazione tecnica) Realizzazione di servizi (sponsorizzazione tecnica) Realizzazione di lavori (sponsorizzazione tecnica) ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA 1. La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito: 2
3 riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario della/e i- niziativa/e oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc); pubblicazione nel sito web della scuola e su apposita bacheca apposta nell atrio dei plessi, nello spazio formativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione. 2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. 3. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. 4. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso. ART. 6 MISURE DI CAUTELA 1. Il CdI valuta e individua le iniziative e/o i progetti da sottoporre a contratti di sponsorizzazione e a rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora: ritenga possa derivare un conflitto d interesse fra l attività pubblica e quella privata; ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all immagine o alle iniziative della scuola e/o del personale e utenza; la reputi inaccettabile in quanto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure i- naccettabile per motivi di opportunità generale. 2. Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere rinnovato, su richiesta e senza vincolo alcuno da parte dell istituzione: non è previsto il tacito rinnovo. 3. In caso di urgenza il CdI può esprimere voto via ; la delibera viene ratificata nella prima seduta utile. ART. 7 SCELTA DELLO SPONSOR 1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure: recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati; pubblicità, da parte della scuola sul proprio sito web, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione mediante lettera di invito ed accettazione delle proposte maggiormente rispondenti alle finalità della scuola. 2. In sede di presentazione della propria offerta, lo sponsor dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva: a) per le persone fisiche: l inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/81 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; l inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; b) per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale (o dei legali) rappresentante e relative alle previsioni del patto di integrità previsto e pubblicato sul sito istituzionale; l inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); c) per le eventuali ditte esecutrici in subappalto nei casi di sponsorizzazione tecnica: come ai punti a) e b). 3. Lo sponsor si fa garante che tutte le persone che intervengono nelle sponsorizzazioni tecniche soddisfino gli stessi requisiti richiesti allo sponsor principale, pena la risoluzione del contratto ed il pagamento di penali. 3
4 4. Il DS, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione desunte dal mercato e tenuto conto delle previsioni di legge e del presente regolamento, può procedere all affidamento diretto dei contratti di sponsorizzazione pura e di quelli aventi ad oggetto servizi e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi fino a euro. Per i servizi che includano attività didattica sarà comunque previamente sentito il Collegio dei Docenti. 5. In ogni caso, la sottoscrizione del contratto è condizionata al previo accertamento del possesso, da parte dello sponsor, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento. ART. 8 STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: oggetto del contratto; l analitica indicazione delle obbligazioni assunte dallo sponsor; l analitica indicazione delle obbligazioni che l istituzione scolastica assume nei confronti dello sponsor; durata del contratto di sponsorizzazione; possibilità di rinnovo, ma mai tacito; il corrispettivo economico per la sponsorizzazione; il divieto di cessione del contratto; verifiche e controlli sull attività dello sponsor; l indicazione di penali per le ipotesi di inadempienza e risoluzione del contratto; l indicazione di cause di recesso; il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione non esclusiva delle manifestazioni; le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; risoluzione delle controversie e l applicazione del foro erariale per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto. 2. E prevista la facoltà della scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. 3. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. 4. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione salvo diverse intese fra le parti attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato all Istituto Comprensivo Piazza Sicilia, Milano. 5. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell affidamento. 6. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. 7. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. 8. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura. ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI 1. Il DSGA acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. 2. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. 4
5 3. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente e formalmente notificate allo sponsor; la comunicazione e l eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. ART GESTIONE OPERATIVA 1. Ai sensi dell art. 41 del D.I. n. 44 del e ai sensi dell art. 19 del Dlgs. 50/2016, a gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al DS, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il CdI. ART TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi allo sponsor, raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati e- sclusivamente per le finalità dallo stesso previste. 2. Titolare del trattamento è l istituzione scolastica in persona del suo DS pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al D.Lgs 196/ I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor. ART. 12 NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento. ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla delibera approvativa del Consiglio di Istituto con contestuale pubblicazione all albo sul sito dell istituto: 5
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