COMUNE DI CERCIVENTO
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- Lazzaro Gentile
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1 COMUNE DI CERCIVENTO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data
2 2 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art. 28, comma 1, della L.R n. 8 e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura e chiusura sul territorio delle seguenti attività: a) esercizi pubblici di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte, di cui all art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi pubblici per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria, gelateria, e di prodotti di gastronomia, di cui all art. 5, comma 1, lettera a) della legge 287/91 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi pubblici di cui alle precedenti lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, di cui all art. 5, comma 1, lettera c) della legge 287/91; d) esercizi pubblici di cui alla precedente lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui all art. 5, comma 1, lettera d) della legge 287/91. Art. 2 Fascia oraria giornaliera 1. Per gli esercizi classificati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 5,00 (cinque) alle ore 2,00 (due) del giorno successivo. 2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente articolo 1, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 8,00 (otto) alle ore 3,00 (tre) del giorno successivo. Art. 3 Apertura giornaliera 1. Agli esercizi classificati alle lettere a), b) e c) di cui al precedente articolo 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell articolo 2, comma 1, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente. 2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente art. 1, nell ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell art. 2, comma 2, l apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non dovrà essere superiore alle dodici ore giornaliere anche non consecutive. 3. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente articolo 1, l orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l attività di trattenimento e svago.
3 4. L orario prescelto, o le rispettive variazioni, deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. 5. L orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell orario massimo consentito di cui all art Lo sgombero, di cui all articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura. Art. 4 Chiusura settimanale obbligatoria e facoltativa 1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell esercente. 2. All esercente è data facoltà di effettuare un ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata. 3. E fatto obbligo all esercente di comunicare al Comune la giornata di chiusura settimanale obbligatoria e l eventuale giornata di chiusura aggiuntiva, nonché le rispettive variazioni, che diventano esecutive dopo sette giorni dall avvenuta comunicazione. Art. 5 Esposizione dell orario e del turno di riposo 1. E fatto obbligo all esercente di indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l orario adottato e la giornata di chiusura settimanale obbligatoria nonché l eventuale chiusura facoltativa. Art. 6 Deroga alla chiusura settimanale obbligatoria 1. E data facoltà all esercente di derogare all obbligo della chiusura settimanale del pubblico esercizio in occasione delle seguenti circostanze: a) in tutte le festività infrasettimanali; b) nella ricorrenza della festa patronale locale; c) nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio; d) nel mercoledì delle Ceneri; e) nell ultima settimana di carnevale e nell ultima giornata di carnevale; f) nella settimana antecedente la Pasqua; g) dal 15 giugno al 15 settembre quale periodo di maggior afflusso turistico. 2. A richiesta degli operatori, che osservano l obbligo della chiusura settimanale in una giornata festiva, potranno essere concesse deroghe per non più di quattro occasioni l anno. 3. Al Sindaco viene data facoltà di concedere delle deroghe all obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a 180 giornate previo parere delle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, delle organizzazioni dei lavoratori e dell Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica della Carnia. 3
4 4. Il Sindaco promuove, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al precedente comma, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di adeguata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Analogamente procederà in relazione alla chiusura settimanale. Art. 7 Chiusura dell esercizio 1. Ad ogni esercente è consentito di chiudere il proprio esercizio per motivi aziendali o personali, quali l effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto, ecc. Qualora l attività di sospensione si protragga oltre i trenta giorni, l esercente dovrà darne previa comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. Ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera a) della legge , n. 287, la chiusura comunicata al comune non potrà superare i 12 mesi, pena la revoca della licenza. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, comunicati almeno 10 giorni prima della scadenza dei 12 mesi, l esercente potrà chiedere al Comune una proroga al periodo di sospensione dell attività. 2. L esercente è tenuto ad esporre al pubblico idoneo cartello o altro supporto informativo indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Art. 8 Attività non soggette alle disposizioni del presente Regolamento 1. Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento: a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore; b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 2/2002, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati; c) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; d) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; e) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; g) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche. Art. 9 Sale pubbliche di biliardo ed altri giochi leciti 1. Le sale pubbliche di biliardo ed altri giochi leciti osserveranno il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 4
5 dalle ore 15, 00 alle ore 23,00 2. Qualora dette attrazioni si trovino entro locali di pubblica ristorazione e/o somministrazione, l orario di apertura sarà quello adottato per il pubblico esercizio. Art. 10 Disposizioni particolari 1. E fatto divieto di far funzionare apparecchi meccanici di trattenimento (juke box, mangianastri e similari) prima delle ore 9,30 e dopo le ore 24,00 semprechè sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica. 2. Il funzionamento di detti apparecchi non è consentito inoltre dalle ore 13,00 alle ore 15, I pubblici esercizi dotati di televisore possono protrarre l orario sino al termine di programmazione di carattere eccezionale, non periodiche, semprechè sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica. 4. I titolari di licenze temporanee di pubblico esercizio (rilasciate ai sensi dell art. 45, comma 7, del DPGR n /77) dovranno osservare lo stesso orario fissato per le manifestazioni (fiere, feste, mercati, ecc.) in occasione delle quali l autorizzazione è stata rilasciata e in ogni caso non potrà eccedere le ore 2,00 (due) del giorno successivo. 5. I pubblici esercizi autorizzati, dalle competenti autorità, al gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totoscommesse, ecc. possono tenere aperto nella mattinata coincidente la chiusura settimanale obbligatoria previa comunicazione al Sindaco. Art. 11 Sanzioni 1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall articolo 37, comma 7, della legge regionale , n Le violazioni non previste dal precedente comma sono punite con le sanzioni previste dall art. 7 della legge regionale , n La determinazione e l irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale , n. 1. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione. 5
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