NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI
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- Ottavia Arcuri
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1 DECRETO LEGISLATIVO N. 133 dell 11 maggio 2005: ATTUAZIONE DIRETTIVA 2000/76/CE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI StudioSMA Studio Monitoraggio Ambientale Sede Legale: Vicolo Poli, Casale Sul Sile (TV) Sede Operativa: Via Marconi,, 48/F Casale Sul Sile (TV) TEL FAX : info@studiosma.it WEB: 1
2 QUADRO NORMATIVO PRECEDENTE Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro sui rifiuti): Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Decreto Ministeriale 25 febbraio 2000, n. 124: Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 2
3 IL NUOVO DECRETO: Dlgs.. N. 133 dell 11 maggio 2005 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15/07/2005 Entra in vigore dal 30/07/2005 Gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del decreto entro il 28 dicembre 2005: l autorità competente provvede all aggiornamento aggiornamento dell autorizzazione in occasione del primo rinnovo o in occasione del rilascio o del riesame dell A.I.A A.I.A. Definizioni Impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: : un impianto per il quale l autorizzazione l all esercizio è stata rilasciata, ovvero la comunicazione (per imp. in regime semplificato, artt.. 31 e 33 del Dlgs.. 5 febbraio 1997, n. 22), è stata effettuata prima del 30/07/2005, ovvero per il quale la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché in entrambi i casi l'impianto sia messo in funzione entro il 28 dicembre 2004 Nuovo impianto: impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente 3 Torna alle conclusioni
4 Realizzazione ed Esercizio Impianti di coincenerimento (Art. 4) Impianti non sottoposti ad A.I.A.:.: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997: domanda alla Regione (o Provincia) per approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all esercizio Impianti sottoposti ad A.I.A.:.: si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: domanda di A.I.A. alla Regione o Provincia e relativo iter procedurale Le autorizzazioni vanno rinnovate ogni 5 anni, o, nel caso in cui l impianto l sia certificato EMAS, ogni 8 anni. 4
5 Realizzazione ed Esercizio Impianti di coincenerimento (Art. 4) Modifica di impianto Per impianti di coincenerimento di rifiuti non pericolosi una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale: di conseguenza ai sensi della normativa l impianto l è considerato nuovo e va presentata una nuova domanda Prima dell inizio delle operazioni l autoritl autorità competente verifica il rispetto delle prescrizioni autorizzative: il titolare può affidare ad un soggetto abilitato l accertamento l del rispetto delle prescrizioni E vietato il coincenerimento di olii usati contenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 ppm 5 Torna alle conclusioni
6 Condizioni di esercizio (Art.( 8) Il decreto introduce il concetto della Migliore Tecnologia Disponibile per la riduzione delle emissioni e degli odori Il decreto impone di: Ottenere il più completo livello di incenerimento possibile,, anche mediante tecniche di pretrattamento Non superare un tenore di incombusti totali (misurato come TOC) superiore al 3% in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco. Dotare ciascuna linea dell impianto di almeno un bruciatore ausiliario (alimentato da combustibili che non possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale) per il mantenimento della temperatura minima (vedi art. 8, comma 3). Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla la parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita autorita' ' competente. Dotare l impianto l di un sistema automatico che impedisca l alimentazione di rifiuti in vari casi che determinino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all art. art. 8, comma 8. In caso di superamento dei valori limite di emissione, l impianto non può per nessun motivo continuare a incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive; ; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore. 6 Torna alle conclusioni
7 Dlgs.. N. 133 dell 11 maggio 2005 LIMITI DI EMISSIONE PER GLI IMPIANTI DI COINCENERIMENTO IN ATMOSFERA Allegato 2, paragrafo A IN ACQUA Allegato 1, paragrafo D 7
8 EMISSIONI IN ATMOSFERA Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti (All. 2, Par. A, punto 2) Valori limite di emissione medi giornalieri: a) Polveri Totali (1) b) TOC (2) c) HCl d) HF e) SO 2 f) NO 2 per imp. Esistenti (3) g) NO 2 per imp. nuovi Dlgs n. 133/05 30 mg/m 3 10 mg/m 3 10 mg/m 3 1 mg/m 3 50 mg/m mg/m mg/m 3 DM 124/00 10 mg/m 3 10 mg/m 3 10 mg/m 3 1 mg/m 3 50 mg/m mg/m 3 Per il calcolo delle concentrazioni si applica la formula di miscelazione (come era previsto anche dal DM 124/00) I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni: T = 273 K, P = 101,2 kpa, gas secco, O 2 di riferimento pari al 10% in volume. 8 (1) Fino al 1 1 gennaio 2008, l autoritl autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 50 mg/m 3. (2) L autoritl autorità competente può autorizzare deroghe nei casi in cui l incenerimento l dei rifiuti non dia luogo ad emissione di TOC e/o di SO 2. (3) I forni per cemento funzionanti e dotati di autorizzazione conforme c alla normativa vigente sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincenerire rifiuti entro la data del 28 dicembre Fino al 1o gennaio 2008, l autoritl autorità competente può concedere deroghe relativamente ai NOx per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m 3.
9 9 EMISSIONI IN ATMOSFERA Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in i atmosfera (All.( 2, par. C, punto 1) Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti I valori limite di emissione si intendono rispettati se: nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine d e i furani e per gli IPA supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell intervallo di confidenza al 95%. I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle le misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: Polveri totali: 30 % Carbonio organico totale: 30 % Acido cloridrico: 40 % Acido fluoridrico: 40 % Biossido di zolfo: 20 % Ossidi di azoto, espressi come biossido di azoto: 20 % Monossido di carbonio: 10 % I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi i convalidati. Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione ione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all anno anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del l sistema di misurazione in continuo. Torna alle conclusioni
10 EMISSIONI IN ATMOSFERA : Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti (All.( 2, Par. A, punto 2) Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento: Metalli, Diossine e Furani: Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora Dlgs 133/05 DM 124/00 DM 503/97 All. 1 Cd + Tl Hg Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V I valori limite di emissione medi ottenuti con un periodo di campionamento di 8 ore per PCDD + PCDF e per IPA restano invariati rispetto ai DM precedenti p (rispettivamente 0,1 ng/m 3 e 0,01 ng/m 3 ) Tali valori sono riferiti a un tenore di ossigeno di riferimento nell effluente effluente gassoso secco pari al 10% in volume e non sono soggetti all applicazione applicazione della formula di miscelazione. Metalli pesanti, Diossine e Furani e IPA devono essere misurati almeno ogni quattro mesi. L AutoritL Autorità competente può prescrivere misure periodiche anche per altri inquinanti. Per i primi dodici mesi di funzionamento delld ell impianto le misure delle concentrazioni dei Metalli, Diossine e Furani e IPA devono essere trimestrali 10 Valori limite di emissione per il Monossido di carbonio (CO): sono stabiliti dall autorit autorità competente. Torna alle conclusioni
11 EMISSIONI IN ACQUA: Valori limite di emissione per le acque reflue derivanti dalla depurazione d degli effluenti gassosi (validi per impianti di incenerimento e di coincenerimento) Valori espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati. Dlgs 133/05 Dlgs 152/99 Acque sup. Dlgs 152/99 Acque sup. Solidi sospesii totali (1) (95%) 30 mg/l (100%) 45 mg/l Hg 0,03 mg/l 0,005 mg/l 0,005 Cd 0,05 mg/l 0,02 mg/l 0,02 Tl 0,05 mg/l - - As 0,15 mg/l 0,5 mg/l 0,5 Pb 0,2 mg/l 0,2 mg/l 0,3 Cr 0,5 mg/l 2 mg/l 4 Cu 0,5 mg/l 0,1 mg/l 0,4 Ni 0,5 mg/l 2 mg/l 4 Zn 1,5 mg/l 0,5 mg/l 1 PCDD + PCDF (2) 0,3 ng/l - - IPA (3) 0,0002 mg/l (1) Fino al 1 1 gennaio 2008, l autoritl autorità competente può concedere deroghe relativamente ai solidi sospesi i totali per gli impianti di incenerimento esistenti, purché l autorizzazione preveda che l 80% l dei valori misurati non superi 30 mg/l e nessuno di essi superi 45 mg/l. (2) Calcolate come concentrazione tossica equivalente in accordo a quanto specificato al paragrafo A, punto 4, nota 1. 1 (3) Determinati come specificato al paragrafo A, punto 4, nota 2. 2
12 EMISSIONI IN ACQUA: Campionamento, analisi e valutazione delle emissioni nelle acque di scarico Sono obbligatorie: misurazioni continue del ph,, della temperatura e della portata; misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio; misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, dei metalli pesanti misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi. I valori limite di emissione si intendono rispettati se: il 95 % e il 100 % dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti per i Solidi Sospesi totali non più di una misurazione all anno anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti per Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr,, Cu, Ni, Zn le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli IPA non superano i valori limite di emissione stabiliti E vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee Le acque reflue contenenti metalli pesanti, idrocarburi, solventi organici, composti alogenati, pesticidi fosforati,, composti organostannici e sostanze cancerogene (tab. 5, All. V Dlgs.. 152/99) devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione stabiliti, iti, a piè di impianto di trattamento. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue 12 Torna alle conclusioni
13 ULTERIORI ADEMPIMENTI La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose (SME( SME) ) sono sottoposti a controllo da parte dell autorit autorità competente al rilascio dell autorizzazione. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell autorit autorità competente al rilascio dell autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale. Per gli impianti aventi una capacità nominale > 2 t/ora,, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il gestore deve trasmettere all autorit autorità competente una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto.. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal decreto. 13 Torna alle conclusioni
14 CONCLUSIONI Il nuovo decreto stabilisce una serie di obblighi che riguardano i seguenti aspetti: Aspetti gestionali Accertamento del rispetto delle prescrizioni per i nuovi impianti (o soggetti a modifica sostanziale) (pag. 5) Adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili (pag. 6) Aspetti che riguardano il monitoraggio delle emissioni in atmosfera Modifiche al software dello SME per la conformità alle nuove procedure di calcolo (pag. 9) Ulteriori analisi degli inquinanti (pag. 10) 14 Aspetti che riguardano il monitoraggio delle emissioni in acqua Adeguamento dell impianto, strumentazione di analisi, hardware e software per il rispetto delle prescrizioni relative alle emissioni in acqua (pag ) 12) Ulteriori adempimenti (pag. 13)
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