Prot.n Lavoratori dipendenti Assistenza prestata da C.A.F. e da professionisti abilitati Operazioni di conguaglio 2012.

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1 Prot.n. 905 CIRC.n. 190 del A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Lavoratori dipendenti Assistenza prestata da C.A.F. e da professionisti abilitati Operazioni di conguaglio Come noto (cfr. nostra circolare n.49/2012 del ), i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi 730 vengono inviati ai sostituti d imposta, da parte dei CAF o professionisti abilitati, attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica il modello all Agenzia delle Entrate, entro il 12 luglio 2012 (il termine originario del 30 giugno è stato differito dal DPCM ; cfr. nostra circolare n.116/2012 del ). A sua volta l'agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla ricezione, rende disponibili i relativi dati ai sostituti d imposta, sempre in via telematica presso l'utenza comunicata. L art. 19 del D.M. n.164/1999 stabilisce che i sostituti d imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Tenuto conto delle norme in materia (D.M. n.164/1999), delle istruzioni alla compilazione del modello 730 e sulla base dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate (circ. n.15/e del ), riepiloghiamo di seguito gli adempimenti concernenti le operazioni di conguaglio cui il datore di lavoro è tenuto in relazione a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi assistiti da CAF e da professionisti abilitati. Ove sia impossibile consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto d imposta, l Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al CAF o al professionista abilitato che comunicano il modello al sostituto d'imposta in via ordinaria. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio (in quanto non ha avuto alcun rapporto di lavoro con lo stesso) deve restituire immediatamente il modello 730-4, direttamente al CAF o al professionista abilitato per i conseguenti adempimenti. Come anticipato, i sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, e a tal fine devono tener conto dei risultati contabili evidenziati nei modelli loro pervenuti (entro il 22 luglio 2012). Se il conguaglio non può avvenire sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il

2 sostituto procederà ad effettuare le relative operazioni a partire dal primo mese utile. A norma di quanto disposto dall art.1, comma 137, della legge n.266/2005, come modificato dalla legge n.80/2006, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. I contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale possono, compilando il quadro I IMU del modello 730, richiedere di utilizzare l eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell IMU dovuta per l anno In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l ammontare richiesto per l effettuazione del versamento IMU. Somme a debito Le somme che dal risultato contabile risultano a debito (saldo e primo acconto IRPEF; saldo addizionale regionale all IRPEF; saldo e acconto addizionale comunale all IRPEF; saldo e primo acconto cedolare secca; acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; imposta sostitutiva incremento produttività; contributo solidarietà) sono trattenute dalla retribuzione (netta) di competenza del mese di luglio (o dai compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di competenza del mese di luglio). Tali somme sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute d acconto relative alla stessa retribuzione di competenza del mese di luglio (es. entro il 16 settembre se le retribuzioni di competenza di luglio sono erogate in agosto; entro il 16 agosto se le medesime retribuzioni sono erogate in luglio) utilizzando gli appositi codici tributo. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere gli importi dovuti, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi dello stesso periodo di imposta (2012). Il differito pagamento per incapienza comporta l applicazione, sulle residue somme trattenute, dell interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce, senza autonoma indicazione nel modello di versamento. Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2012 e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l eventuale importo dell unica o seconda rata di acconto relativo all IRPEF e per la cedolare secca (il riferimento è alla retribuzione corrisposta in novembre). Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all IRPEF e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto pag. 2

3 indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d imposta entro il 1 ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre è domenica), indicando, sotto la propria responsabilità, l importo che eventualmente ritiene dovuto. Nell ipotesi in cui la retribuzione corrisposta nel mese di novembre sia insufficiente, l importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre e versato applicando su detto importo l interesse dello 0,40 per cento. Se al termine del periodo d imposta il sostituto non ha potuto trattenere l intero importo delle somme a debito del dipendente per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40 per cento mensile comprensivo di quello del mese di gennaio dovranno essere versati direttamente dal lavoratore dipendente, nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. A tal fine il sostituto d imposta comunica al lavoratore, entro il mese di dicembre 2012 gli importi che devono essere ancora versati, utilizzando le stesse voci contenute nel modello Pagamenti rateali I soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale possono aver richiesto, ai sensi dell art.20 del decreto legislativo , n.241, con opzione sul mod.730, la suddivisione in rate mensili di uguale importo delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, saldo addizionale regionale all IRPEF, saldo e acconto addizionale comunale all IRPEF, saldo e primo acconto cedolare secca; acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata; imposta sostitutiva incremento produttività; contributo solidarietà. Non può invece essere oggetto di rateizzazione la seconda o unica rata di acconto IRPEF o per la cedolare secca. La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per tutti gli importi eventualmente risultanti a debito. L importo delle singole rate è calcolato dal sostituto d imposta che effettua il conguaglio. Il numero di rate (da 2 a 5) in cui suddividere gli importi a debito è indicato nel mod Lo stesso sostituto deve anche calcolare gli interessi previsti, per le somme rateizzate, nella misura dello 0,33 per cento mensile. La prima rata dei versamenti a saldo e degli eventuali acconti dovuti è trattenuta dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Le ulteriori rate maggiorate dell interesse dello 0,33% mensile (secondo il numero di rate si ha: 0,33% sulla 2a rata; 0,66% sulla 3a; 0,99% sulla 4a; 1,32% sulla 5a) sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nei mesi successivi. Gli importi delle singole rate sono versati nei termini previsti per il versamento delle ritenute d acconto relative alle retribuzioni su cui sono state trattenute utilizzando gli appositi codici tributo. Nei casi in cui la retribuzione mensile risulti insufficiente per la trattenuta dell importo pag. 3

4 rateizzato, rendendo necessario trattenere la parte residua sulle successive retribuzioni, il sostituto d imposta applicherà, oltre all interesse dello 0,33% mensile riferito alla rateizzazione, anche l interesse previsto per il differito pagamento per incapienza (0,40% mensile). Nel caso in cui il conguaglio non possa avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d'imposta deve, eventualmente, anche rideterminare l importo e il numero delle rate prescelte dal contribuente (tendendo alla scelta effettuata), nel rispetto del termine entro il quale deve concludersi la rateazione (termine di versamento delle ritenute operate nel mese di novembre, somme trattenute su retribuzioni corrisposte a novembre). Restano in ogni caso non dovuti gli interessi di rateizzazione sulla prima rata (circolare Ministero Finanze n.122/e del ). Somme a credito Nel caso in cui dal risultato contabile (mod ) risultano somme a credito del lavoratore, il rimborso sarà effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all IRPEF effettuate sui redditi di lavoro dipendente (o sui compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa) di competenza mese di luglio, utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei redditi di lavoro dipendente (o dei compensi) di competenza dello stesso mese di luglio, e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Ove tale ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati utilizzando l intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi di lavoro dipendente (o compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa) complessivamente corrisposti nei successivi mesi dell anno In presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto procederà ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percepenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se al termine del periodo di imposta il sostituto d imposta non ha potuto effettuare gli interi rimborsi, dovrà comunicare all interessato gli importi residui ancora a credito provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione CUD. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici dell Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente. Conguagli derivanti da 730 integrativo Il contribuente, qualora riscontri nel mod. 730 presentato errori od omissioni la cui pag. 4

5 correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare un modello 730 integrativo. Tale dichiarazione deve essere presentata ad un CAF o a un professionista abilitato entro il 25 ottobre A tal fine deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella 730 integrativo. Entro il 10 novembre successivo il CAF o il professionista abilitato deve trasmettere all'agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2010 e i relativi modelli integrativi che l Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d imposta. Il sostituto d imposta effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Sempre nel caso di errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, il CAF o il professionista abilitato che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria può presentare sempre entro il 25 ottobre 2012 un modello 730 integrativo indicando nella casella 730 integrativo il codice 3. In tale ipotesi il sostituto d imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio deve essere applicato l interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in base al mod Nel caso il contribuente riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l omessa o parziale indicazione di un reddito) la cui correzione comporti un minor rimborso o un maggior debito, può presentare nei termini ordinariamente previsti una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2012 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute, compresa la differenza rispetto all importo del credito risultante dal 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d imposta. Qualora siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può, con modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione (art.13 d.lgs. n.472/97; art.2 DPR n.322/1998). Casi particolari: Cessazione del rapporto di lavoro Nel caso in cui, prima della effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta, le operazioni di conguaglio a debito non devono essere effettuate. Il pag. 5

6 sostituto deve comunicare tempestivamente al dichiarante gli importi dovuti risultanti dalle operazioni di liquidazione del 730, che dovranno essere direttamente versati dall interessato. In caso invece di conguaglio a credito il sostituto è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative alle retribuzioni complessivamente corrisposte agli altri dipendenti, con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. Momentanea assenza di retribuzione Nei casi in cui il lavoratore dipendente si trova in momentanea assenza di retribuzione (è posto in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione) e nei casi di contribuenti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa che si trovano momentaneamente in assenza di compensi, in presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto si comporterà come sopra indicato per la cessazione del rapporto di lavoro, ma il contribuente può scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l applicazione dell interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve erogargli emolumenti entro l anno d imposta In caso di conguaglio a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative alle retribuzioni o ai compensi corrisposti agli altri dipendenti, con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. Decesso Nel caso di decesso del lavoratore, avvenuto prima dell effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio a debito, anche con rateizzazione dei versamenti, ovvero a credito, il sostituto d imposta deve astenersi dall effettuare o continuare le operazioni di conguaglio e comunicare agli eredi le somme dovute, che devono essere versate direttamente dagli stessi, o a credito. Nel caso di somme a credito, le stesse devono anche essere indicate nell apposita certificazione del sostituto modello CUD. Mancato versamento in tutto o in parte Qualora il sostituto d imposta, a seguito dei conguagli effettuati, non esegua in tutto o in parte i versamenti degli importi trattenuti alle prescritte scadenze, è soggetto, ai sensi dell art.13, comma 1, del decreto legislativo n.471/1997, a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato o versato oltre le prescritte scadenze. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la predetta sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo del decimo (0,2% - pari a 1/15 di 3%) per ciascun giorno di ritardo (art.13, comma 1, D.Lgs. n.471/1997). La predetta sanzione pecuniaria è ridotta ad un decimo (3%) se il pagamento degli importi trattenuti a seguito dei conguagli è eseguito, prima di attività amministrative di accertamento, nel termine di 30 giorni dalla prescritta scadenza, a condizione che nello pag. 6

7 stesso termine venga eseguito anche il pagamento della predetta sanzione ridotta (3% degli importi versati tardivamente), e degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% annuo) con maturazione giorno per giorno. Per informazioni: Area Fiscalità Dott. Paolo Valerio valerio@ancetreviso.it pag. 7

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