OGGETTO: D.L. 13/5/2011 n. 70 convertito nella L. 12/7/2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) Principali novità fiscali

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1 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 27 luglio 2011 Circolare n. 15/2011 OGGETTO: D.L. 13/5/2011 n. 70 convertito nella L. 12/7/2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) Principali novità fiscali PREMESSA Il D.L. 13/5/2011 n. 70 (c.d. D.L. sviluppo ), entrato in vigore il 14/5/2011, è stato convertito nella L n. 106, entrata in vigore il 13/7/2011. Di seguito si analizzano le principali novità in materia fiscale. IMPOSTE DIRETTE RIAPERTURA DELLE RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI Viene riproposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. Data di riferimento del possesso A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell 1/7/ TORINO Tel / Via Lagrange n. 10 Fax info@studioagosta.it

2 REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d acquisto occorre, entro il 2/7/2012 (in quanto il 30/6/2012 cade di sabato), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza del 2/7/2012, dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. Versamento rateale In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente al 2/7/2012, all 1/7/2013 e al 30/6/2014. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui. DETRAZIONE IRPEF DEL 36% - ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio, il D.L. sviluppo elimina l obbligo di inviare, prima dell inizio dei lavori, l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate. L omissione o il ritardo di tale comunicazione costituiva causa di decadenza dell agevolazione. INDICAZIONE DEI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Al riguardo, diventa invece obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente: i dati catastali identificativi dell immobile oggetto dell intervento;

3 nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE È inoltre necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. DECORRENZA In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara sia venuto meno a decorrere dai lavori iniziati dal 14/5/2011 (data di entrata in vigore del D.L. sviluppo ). ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI Deve quindi ritenersi ancora operante l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara in relazione agli acquisti di box o posti auto pertinenziali avvenuti nel Per tale tipologia di interventi, infatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si inizia a fruire della detrazione del 36% (es. entro il 30/9/2011, in caso di trasmissione telematica del modello UNICO 2011). ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI RISTRUTTURATE La comunicazione al Centro operativo di Pescara non doveva comunque essere effettuata al fine di beneficiare della detrazione del 36% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. COMUNICAZIONE ALL AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE Resta ferma la comunicazione di inizio lavori all Azienda sanitaria locale competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

4 DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% - ABOLIZIONE DELL OBBLIGO DI INDICARE IN FATTURA IL COSTO DELLA MANODOPERA Il D.L. sviluppo elimina anche l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, che riguardava: sia la detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio; sia la detrazione IRPEF/IRES del 55% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. L omissione di tale indicazione costituiva causa di decadenza delle suddette agevolazioni. DECORRENZA In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l abolizione dell obbligo di indicare il costo della manodopera si applichi a decorrere dalle fatture emesse dal 14/5/2011 (data di entrata in vigore del D.L. sviluppo ), anche se l esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente. ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI RISTRUTTURATE L abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera si applica anche in relazione alla detrazione del 36% spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. INDICAZIONE DEI BENI SIGNIFICATIVI Rimane ferma l indicazione in fattura della valorizzazione dei c.d. beni significativi (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.): il cui valore superi il 50% dell intero corrispettivo della prestazione; nei casi in cui si applichi l IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ FISCALE DEI FABBRICATI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE Ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili, i soggetti interessati (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) possono presentare all Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale:

5 per l attribuzione all immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale); entro il 30/9/2011. Alla suddetta domanda deve essere allegata un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l immobile possiede i previsti requisiti di ruralità: fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; in via continuativa. ESAME DELLE DOMANDE DA PARTE DELL AGENZIA DEL TERRITORIO L Agenzia del Territorio, entro il 20/11/2011: verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale; convalida l autocertificazione presentata; riconosce l attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 o D/10). Nel caso in cui l Amministrazione finanziaria non si pronunci entro il 20/11/2011, il contribuente può considerare attribuita la categoria catastale richiesta, in via provvisoria, fino al 20/11/2012. RIGETTO DELLA DOMANDA PRESENTATA Qualora l Amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, neghi l attribuzione di tale categoria catastale entro il 20/11/2012, il contribuente dovrà provvedere a versare: le imposte dovute e i relativi interessi; le conseguenti sanzioni, applicate in misura doppia rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Con un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze saranno stabilite: la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell autocertificazione; le altre modalità applicative delle disposizioni in esame. ESCLUSIONI DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della deducibilità del relativo costo, non devono più compilare e tenere l apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti

6 all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). CARTE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI NON RESIDENTI La compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane quindi obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. MODALITÀ MISTE DI PAGAMENTO Poiché la norma richiede l utilizzo esclusivo delle suddette carte per l acquisto dei carburanti, l utilizzo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell esonero dall obbligo di compilazione della scheda carburante. COMPILAZIONE FACOLTATIVA DELLA SCHEDA Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l apposita scheda, anche se i pagamenti avvengono sempre mediante le suddette carte. SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI A CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI Vengono modificate le modalità di determinazione del reddito d impresa per le c.d. imprese minori, vale a dire i soggetti che sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare, viene stabilito che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, sono deducibili nell esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. A fini di semplificazione, viene quindi introdotta una deroga al generale principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione ai fini IVA

7 IVA ESCLUSIONI DALLA COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA È stato abolito l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro: effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA; se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). CARTE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI NON RESIDENTI Al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che l adempimento in esame resta obbligatorio se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE CARTE Gli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria provvederanno a comunicare all Agenzia delle Entrate: le operazioni relative al pagamento dei corrispettivi avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento della stessa Agenzia. ESCLUSIONI DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della detraibilità della relativa imposta, non devono più compilare e tenere l apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). Si tratta quindi di una semplificazione analoga a quella illustrata in materia di imposte dirette.

8 PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO È stato innalzato da 5.164,57 a ,00 euro il limite del costo dei beni la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anziché con il verbale redatto da pubblici funzionari, dalla Guardia di Finanza o dai notai presenti alla distruzione o alla trasformazione dei beni. Da tale dichiarazione devono risultare la data, l ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, la qualità, la quantità e l ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Ai fini del superamento della presunzione di cessione, occorre anche: inviare una comunicazione scritta all ufficio finanziario e al Comando della Guardia di Finanza competenti; compilare e conservare il documento di trasporto relativo ai beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. SEMPLIFICAZIONI PER LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NELLO STESSO MESE È stato innalzato da 154,94 a 300,00 euro il limite previsto per la registrazione cumulativa del documento riepilogativo delle fatture emesse o ricevute nel corso dello stesso mese solare. In particolare, per le fatture: emesse nel corso dello stesso mese solare, di importo inferiore a 300,00 euro, è possibile annotare, nel registro di cui all art. 23 del DPR 633/72, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati: i numeri delle fatture e distinti secondo l aliquota applicata, l ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell imposta; ricevute nel corso dello stesso mese solare, di importo inferiore a 300,00 euro, è possibile annotare, nel registro di cui all art. 25 del DPR 633/72, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati: i numeri delle fatture (attribuiti dal cessionario/committente); distinti secondo l aliquota applicata, l ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell imposta. Ai fini della registrazione, il documento riepilogativo: delle fatture emesse, deve essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di emissione delle fatture;

9 delle fatture ricevute, deve essere annotato anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Registrazione cumulativa delle autofatture La registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse nel corso dello stesso mese solare dal cessionario/committente, soggetto passivo, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente. Anche in tale ipotesi, il documento riepilogativo presuppone che le operazioni da registrare siano, singolarmente, di importo inferiore a 300,00 euro. ACCERTAMENTO SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI PER L APPLICAZIONE DEL REGIME Viene innalzato l ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata previsto dall art. 18 del DPR 600/73 (salvo che optino comunque per quello ordinario). Per effetto delle modifiche, detto regime è adottato naturalmente qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a: ,00 euro (prima ,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; ,00 euro (prima ,90 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività. In questo caso, il regime contabile è applicabile dall anno successivo. Decorrenza dei nuovi limiti In mancanza di una specifica disposizione transitoria e mutuando i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate (circ. 24/8/2001 n. 80) con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti trovino applicazione già con riferimento al periodo d imposta Per individuare il regime contabile applicabile per l anno 2011, occorre, quindi, verificare se, nel 2010, sono stati o meno superati i limiti di ,00 o ,00 euro. TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI CON STRUMENTI INFORMATICI Viene modificato l art bis c.c., che disciplina la tenuta delle scritture contabili (ai fini civilistici) con modalità informatiche (documenti informatici).

10 La citata disposizione stabilisce che: i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici; le registrazioni contenute nei predetti documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge; i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dall art bis c.c., hanno l efficacia probatoria definita dagli artt e 2710 c.c. e, quindi, fanno prova contro l imprenditore e possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all esercizio dell impresa. Modalità di tenuta A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 70/2011: gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, se vengono apposte, almeno una volta all anno (prima ogni tre mesi a far data dalla messa in opera ), la marca temporale e la firma digitale dell imprenditore, o di altro soggetto da esso delegato; qualora per un anno (prima 3 mesi) non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il nuovo periodo annuale (prima trimestrale). Il D.L. sviluppo ha, quindi, reso meno stringente il termine per l apposizione della marcatura temporale e della firma digitale. Inoltre, è stato previsto che, per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine annuale di cui sopra opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle suddette disposizioni fiscali. ABOLIZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE AL SOSTITUTO D IMPOSTA DELLA SPETTANZA DELLE DETRAZIONI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Per effetto del D.L. sviluppo, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto)

11 non hanno più l obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell art. 12 del TUIR. EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE In assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, come avveniva prima dell entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, che ha introdotto l obbligo della dichiarazione annuale. L obbligo di presentare al sostituto d imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es. coniuge o figlio che cessa di essere fiscalmente a carico). DETRAZIONI D IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI L obbligo di presentare al sostituto d imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni viene invece totalmente abolito con riferimento alle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (cioè quelle collegate al reddito di lavoro dipendente o assimilato o di pensione), di cui all art. 13 del TUIR. Anche in relazione a tali detrazioni, infatti, la legge Finanziaria 2008 aveva introdotto l obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d imposta, ma era poi stato chiarito che potevano essere riconosciute dal sostituto d imposta sulla base del reddito da esso erogato, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del contribuente. DECORRENZA L abolizione dell obbligo di dichiarazione annuale al sostituto d imposta per la fruizione delle detrazioni ex artt. 12 e 13 del TUIR dovrebbe avere efficacia già con riferimento al periodo d imposta SANZIONI L omissione della comunicazione al sostituto d imposta delle variazioni che incidono sul riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, di cui all art. 12 del TUIR, comporta l applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro. Peraltro, dovrà essere chiarito se la sanzione in esame è applicabile anche in caso di mancata comunicazione di variazioni favorevoli al contribuente (es. nascita di un figlio), in quanto tale

12 omissione non comporta alcun danno per l Erario (le ritenute IRPEF, infatti, verrebbero operate senza tenere conto della detrazione, che potrà essere usufruita solo nella dichiarazione dei redditi). RISCOSSIONE FERMO DELLE AUTOVETTURE A seguito del ricevimento di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento c.d. esecutivo, il contribuente deve versare le somme richieste, di norma, entro il termine per il ricorso, nonostante sia stata presentata impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell accertamento esecutivo, Equitalia, a tutela del credito, può disporre il fermo delle auto (c.d. ganasce fiscali ) del contribuente, anche se, per ipotesi, l auto fosse strumentale all esercizio della sua attività lavorativa (si pensi ad un agente di commercio). Il fermo viene iscritto nei registri del PRA e inibisce la circolazione del veicolo, pena l irrogazione di una sanzione amministrativa da 731,00 a 2.928,00 euro. SOLLECITI DI PAGAMENTO Prima delle innovazioni del D.L. sviluppo, il fermo del veicolo non doveva essere comunicato preventivamente al contribuente, anche se, per effetto di una prassi consolidata, Equitalia inviava sempre un preavviso contenente l indicazione che, se il credito non fosse stato adempiuto entro 20 giorni dal preavviso stesso, sarebbe stato disposto il fermo. Ora, il D.L. sviluppo impone che, per la riscossione dei debiti di importo fino a 2.000,00 euro, Equitalia debba, prima di disporre ogni azione cautelare (quindi in primo luogo il fermo dell autovettura), inviare due solleciti di pagamento, il secondo dei quali deve essere inviato decorsi almeno sei mesi dal primo. Pertanto, per i debiti fino a 2.000,00 euro, i contribuenti, nonostante l inadempienza al versamento delle somme, non subiranno più il fermo delle auto in via immediata, in quanto sarà necessaria la notifica dei suddetti due solleciti di pagamento. SPESE DI CANCELLAZIONE DEL FERMO DAL PRA La cancellazione del fermo delle autovetture, ad esempio per effetto di revoca da parte dell Agente della Riscossione, non comporta il pagamento di alcuna spesa, né a favore di Equitalia né a favore del PRA.

13 IPOTECA ESATTORIALE A tutela del credito riscosso mediante la cartella di pagamento o l accertamento esecutivo, Equitalia, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell accertamento, può iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente. Il D.L. sviluppo introduce disposizioni strumentali a comunicare preventivamente al contribuente l iscrizione dell ipoteca e a limitarne l ambito di applicazione. COMUNICAZIONE PREVENTIVA Prima del D.L. sviluppo, il contribuente veniva reso edotto dell ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l eventuale ricorso al giudice per l annullamento della stessa non poteva inibirne l adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza dell ipoteca, ad esempio, nelle more delle trattative per un eventuale cessione dell immobile. Ora, di ogni ipoteca esattoriale (a prescindere dall importo) deve essere data comunicazione preventiva al contribuente, e detta comunicazione conterrà l intimazione al pagamento delle somme entro 30 giorni, pena, appunto, l iscrizione ipotecaria. LIMITE DI 8.000,00 EURO Resta fermo, come già previsto prima del D.L. sviluppo, che l ipoteca esattoriale non può essere iscritta quando il credito da riscuotere è complessivamente inferiore a 8.000,00 euro. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE Vengono introdotti ulteriori limiti all iscrizione dell ipoteca nel caso in cui l immobile da ipotecare costituisca l abitazione principale del contribuente. Viene, infatti, previsto che l ipoteca non può essere iscritta per i crediti di importo complessivo inferiore a ,00 euro, se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: l immobile costituisce l abitazione principale del contribuente; il credito su cui l ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all autorità giudiziaria. Pertanto, l abitazione principale del contribuente non può essere ipotecata se, ad esempio, la cartella di pagamento (con cui sono richieste somme inferiori a ,00 euro) è stata impugnata in Commissione tributaria, anche se gli importi non sono stati versati nei termini.

14 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Gli stessi limiti previsti per l ipoteca sono applicabili anche per l espropriazione immobiliare, cioè per il pignoramento. Pertanto, gli immobili del contribuente non possono essere pignorati se il credito da riscuotere: non supera complessivamente gli 8.000,00 euro; non supera complessivamente i ,00 euro e ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: il credito è contestato o contestabile dinanzi all autorità giudiziaria; l immobile costituisce l abitazione principale del contribuente. ACCERTAMENTI ESECUTIVI A decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal prossimo 1/10/2011, non ci sarà più, successivamente a tale atto, la cartella di pagamento, anche se ciò vale solo per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l IVA e l IRAP. In tal caso, gli importi contestati dall Agenzia delle Entrate dovranno essere versati entro il termine per il ricorso, quindi, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell atto, mentre nel sistema previgente occorreva attendere la cartella di pagamento. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. sviluppo, la sola esecuzione (quindi solo il pignoramento, non le misure cautelari quali i fermi e le ipoteche) sarà sospesa per un periodo minimo di 270 giorni dalla notifica dell atto, salvo casi particolari di fondato pericolo per la riscossione. I fermi e le ipoteche, in presenza delle condizioni prima illustrate, potranno essere adottati, di regola, decorsi 90 giorni dalla notifica dell atto. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO Il D.L. sviluppo ha previsto che, per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l IVA e l IRAP, le somme richieste mediante avviso di accertamento possono essere riscosse, se è presentato ricorso, nella misura di un terzo. Prima della modifica, in tale situazione, gli importi potevano essere riscossi per la metà del loro ammontare.

15 DILAZIONE DEI C.D. AVVISI BONARI Può accadere che il contribuente presenti regolarmente la dichiarazione dei redditi, IRAP o IVA e che, nel contempo, non effettui correttamente i relativi versamenti, oppure che abbia indicato determinati oneri deducibili/detraibili (es. spese mediche) e che, su richiesta dell Agenzia delle Entrate, non sia in grado di esibire la relativa documentazione. In queste ipotesi è prevista l emanazione di una cartella di pagamento, che, però, può essere evitata pagando le somme entro 30 giorni dall apposita comunicazione inviata dall Agenzia delle Entrate (c.d. avviso bonario ). Versando le somme entro tale termine, il contribuente fruisce altresì di una riduzione delle sanzioni. I suddetti importi possono essere versati in forma rateale e, per effetto del D.L. sviluppo, non è più necessario comunicare preventivamente all Agenzia delle Entrate l intenzione di rateizzare le somme fino a 2.000,00 euro. Le somme possono essere dilazionate in un massimo di: 6 rate trimestrali, se di importo fino a 5.000,00 euro; 20 rate trimestrali, se di importo superiore a 5.000,00 euro. Se le rate successive alle prima sono complessivamente superiori a ,00 euro, è necessario prestare apposita garanzia fideiussoria o ipotecaria. Con l occasione comunichiamo che lo Studio rimarrà chiuso per il periodo feriale dal 6 agosto al 31 agosto compresi. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta

Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette

Oggetto: DL 13.05.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20 16121 GENOVA TEL: 010 553241 FAX: 010 5532460 E-MAIL: studio.genova@stsnet.it C. F. E P. IVA: 03022160109 Ai Signori Clienti Loro Sedi Genova, 2 settembre 2011 CIRCOLARE N.

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