REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

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1 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Emanato con decreto rettorale n. 9 del 12 novembre 2013 N.B. - Sostituisce il Regolamento per l istituzione e il finanziamento dei Master universitari, emanato con d.r. 112 del 7 dicembre 2005 (e successive modifiche) INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Master universitari, Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale Ordinamento didattico dei master UNICAM Conseguimento del titolo di master universitario Ordinamento didattico dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale Proposta di istituzione dei Master e Corsi Commissione Alta Formazione Istituzione e attivazione del master e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale Organi del master e dei corsi Collaborazioni Finanziamento Rinnovi Qualità delle attività svolte Incompatibilità e normativa Disposizioni finali 1

2 Articolo 1 Master universitari, Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale 1. Ai sensi della L. 341/90, del D.M. 270/04 e della L. 240/2010, l Università degli Studi di Camerino (di seguito denominata UNICAM) nell offerta formativa comprende anche l organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di master universitari, corsi di perfezionamento e attività di formazione continua, permanente e ricorrente, da realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza. L attivazione dei corsi è vincolata al rispetto delle linee strategiche e delle competenze scientifiche proprie dell Ateneo. I Master e i Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di insegnamento, studio guidato e didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. 2. I master si distinguono in: - master di I^ livello, successivi al conseguimento della laurea; - master di II^ livello, successivi al conseguimento della laurea specialistica/magistrale o della laurea ai sensi degli ordinamenti antecedenti l applicazione del D.M. 509/ La denominazione di master UNICAM ai sensi della L. 341/90 e del D.M. 270/04 si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. 4. Gli altri corsi di perfezionamento e attività di formazione continua, permanente e ricorrente si distinguono in: - corsi di perfezionamento, per laureati e diplomati; - corsi di aggiornamento professionale. Tali Corsi possono prevedere il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), fino ad un massimo di La School of Adavenced Studies (S.A.S.) coordina e collabora alla organizzazione e gestione dei master universitari e corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale. Articolo 2 Ordinamento didattico dei master UNICAM 1. I corsi di master hanno durata annuale o biennale, comprensiva di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, di un periodo di tirocinio (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione di un progetto o elaborato finale. 2. A queste attività, integrate con l impegno da riservare allo studio individuale, corrisponde l acquisizione di 60 CFU per il master annuale e di 120 CFU per i master biennali, complessivi, secondo quanto previsto nella proposta di istituzione di cui al successivo articolo 5 lettera h) del presente regolamento. 3. Il master prevede una durata complessiva di 1500 ore annue, distribuite tra attività didattica, stage e studio individuale. 4. I corsi possono essere erogati anche attraverso la formazione a distanza ed in lingua diversa dall italiano. 5. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per almeno per il 75% del corso (lezioni frontali) e alle attività di stage. Articolo 3 Conseguimento del titolo di master universitario 1. Il conseguimento dei crediti previsti per ciascuna attività nell ordinamento didattico del master è subordinato a forme di verifica delle competenze acquisite, secondo le modalità indicate dal Consiglio Scientifico di cui all articolo 8 del presente regolamento. 2. Il conseguimento del titolo di master universitario è subordinato all acquisizione dei crediti di cui all articolo precedente, ivi compresi quelli attribuiti al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze acquisite. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite dal Consiglio Scientifico. 3. Le eventuali verifiche dei moduli danno luogo a votazioni espresse in 30/ La prova finale dà luogo a votazioni espresse in 110/ Il titolo di master universitario, al termine del corso di studi, è rilasciato dal Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale e dal Direttore del corso. 2

3 Articolo 4 Ordinamento didattico dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale 1. I corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale sono aperti a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli universitari: diploma universitario, laurea, laurea di I livello, laurea specialistica/magistrale. Possono inoltre essere aperti a coloro che sono in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e che hanno maturato esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del corso. 2. I corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale debbono avere durata inferiore ad un anno, comprensivi di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, di un periodo di tirocinio (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione di un progetto o elaborato finale. 3. A queste attività, integrate con l impegno da riservare allo studio individuale, corrisponde l acquisizione di un massimo di 45 CFU complessivi, secondo quanto previsto nella proposta di istituzione di cui al successivo articolo 5 lettera h) del presente regolamento. 4. I corsi possono essere erogati anche attraverso la formazione a distanza ed in lingua diversa dall italiano. 5. La frequenza alle attività è obbligatoria per almeno il 75% del corso (art.2 c. 5) e si conclude con il rilascio di un attestato eventualmente correlato dall attribuzione di crediti universitari. Articolo 5 Proposta di istituzione dei Master e Corsi 1. I progetti di istituzione/rinnovo dei master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale sono proposti dai Consigli delle Scuole di Ateneo, singolarmente o per aggregazioni sia interne all Ateneo sia in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, o Enti pubblici e privati, insieme all offerta formativa. La proposta di istituzione/rinnovo, redatta su apposita scheda, deve pervenire alla S.A.S. con l estratto della delibera di attivazione del Consiglio della Scuola di Ateneo di competenza e deve indicare: a) il titolo del master o corso di perfezionamento o di aggiornamento professionale; b) struttura proponente e sede di svolgimento; c) finalità didattiche, profilo professionale e scenario professionale; d) eventuale Ente di formazione convenzionato; e) l Ente di gestione; f) tipologia del master o corso di perfezionamento o di aggiornamento professionale; g) Consiglio Scientifico (Direttore e componenti); h) piano didattico (SSD, CFU, ore lezioni frontali, alternative e individuali, stage, prova finale); i) numero minimo e massimo di ammessi; l) data di inizio e fine corso, termine presentazione domanda e, se previste, le modalità di selezione; m) titolo di studio, settore scientifico disciplinare e conoscenze linguistiche; n) eventuali collegamenti con le imprese ed il mondo del lavoro; o) il piano finanziario, ispirato al principio del pareggio economico-finanziario, che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato anche tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso. Il piano dovrà prevedere anche le spese per le risorse umane e materiali impiegate per l organizzazione, la gestione e la rendicontazione. p) informazioni per eventuali comunicazioni (referenti, e mail, telefono). 2. Non sono ammessi oneri a carico dell Università derivanti dalla gestione del Master. Questi saranno integralmente a carico della struttura o delle strutture proponenti. 3. L attivazione di un master, corso di perfezionamento o di aggiornamento professionale con Università italiane o estere, o Enti pubblici e privati, dovrà essere preceduta dalla stipula di una apposita convenzione redatta ai sensi dell art. 3 comma 9 del D.M. n. 270/04. Nelle convenzioni dovranno essere esplicitati anche lo sviluppo del piano didattico, l assunzione dei rispettivi oneri di gestione e funzionamento del master/corso, l individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del master/corso. 4. Per i master attivati in collaborazione con Università estere gli accordi devono prevedere, di norma, che almeno il 20% dei crediti sia ottenuto all estero. 5. Il relativo titolo di studio è rilasciato dall Università; può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con le altre Università partecipanti. Con gli Atenei esteri il titolo può essere rilasciato disgiuntamente dalle Università partners ed avere valore nei rispettivi paesi. Articolo 6 Commissione Alta Formazione La Commissione Alta Formazione è composta da: - il Delegato dal Rettore all Alta Formazione Superiore, con funzioni di Presidente; - docenti designati dai Consigli delle Scuole di Ateneo, in numero di uno per ciascuna Scuola. - il Manager Amministrativo della S.A.S. con ruolo di segretario. 3

4 La Commissione Alta Formazione viene rinnovata successivamente all insediamento del Rettore; ha le competenze di cui ai successivi articoli 7 ed 11 e deve verificare che: a. che la scheda predisposta per l istituzione/rinnovo del corso sia completata in ogni sua parte; b. il numero minimo degli iscritti, per l attivazione di ciascun corso, debba essere superiore a 5; c. non siano riproposti corsi, pur approvati, per i quali nell anno precedente non siano stati pubblicati i rispettivi bandi; d. i Direttori dei corsi siano docenti-ricercatori di ruolo di UNICAM in possesso di specifiche competenze del corso proposto. Articolo 7 Istituzione e attivazione del master e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale 1. Le proposte di cui all articolo 5 sono sottoposte all approvazione del Senato Accademico, che si avvale del parere della Commissione Alta Formazione, nell anno accademico antecedente a quello nel quale si propone l attivazione del Master/Corso, nell ambito della programmazione dell offerta formativa annuale delle Scuole di Ateneo. 2. Il Decreto Rettorale di attivazione dei master e dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, approvati dal Senato Accademico per l anno accademico successivo, indica: a) la denominazione; b) il livello; c) il Direttore; d) la Scuola di Ateneo proponente. 3. I relativi bandi, redatti su schema predisposto dalla S.A.S., dovranno essere pubblicati sul sito UNICAM successivamente al D. R. relativo al comma 2, non oltre dicembre dell anno accademico a cui si riferisce il master/corso; essi dovranno indicare: a) la denominazione, il livello, la durata del corso e il numero dei posti disponibili (min. e max); b) gli obiettivi ed il profilo del corso; c) i termini e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l ammissione al corso, se previste; d) le modalità di svolgimento della didattica e stage; e) i titoli di studio richiesti per l ammissione; f) il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa e alla prova finale; g) la frequenza di almeno il 75% del corso (lezioni frontali); h) le modalità di verifica del profitto, nonché le modalità di svolgimento della prova finale; i) il Direttore e il Consiglio Scientifico del corso; l) l importo della quota di iscrizione, le modalità e la data di scadenza/e del/i pagamento/i; m) gli eventuali voucher e altri benefici messi a disposizione e le modalità per il loro ottenimento; n) la Segreteria Amministrativa del master; 4. Successivamente al raggiungimento del numero minimo degli iscritti, previsto nel bando di cui al precedente comma 3, la S.A.S. provvederà ad emanare un Decreto Rettorale di attivazione del singolo master o corso indicante: a) la denominazione e il livello del master o corso; b) la nomina del Direttore; c) la nomina del Consiglio Scientifico; d) l autorizzazione alla sottoscrizione degli atti da parte del Direttore. Articolo 8 Organi del master e dei corsi 1. Sono organi del master o del corso di perfezionamento o aggiornamento professionale: a) il Direttore; b) il Consiglio Scientifico. 2. Il Direttore è un docente-ricercatore di ruolo di UNICAM, individuato all atto della proposta fra i docentiricercatori proponenti, vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione, anche se effettuata all esterno di UNICAM, e, a conclusione del medesimo, dovrà: a) far compilare ai corsisti la scheda di valutazione del master e farla pervenire alla S.A.S.; b) presentare al Consiglio della Scuola di Ateneo di competenza una relazione sull attività svolta, unitamente alla eventuale scheda di rinnovo. 3. Il Consiglio Scientifico del corso è composto dal Direttore e da almeno due docenti-ricercatori di ruolo di UNICAM, indicati dalla struttura proponente e, qualora il master o corso sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, da rappresentanti degli stessi, in numero comunque non superiore rispetto a quello dei docenti-ricercatori UNICAM. Al Consiglio Scientifico spettano le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività previste nell ordinamento didattico del master o corso, ivi comprese quelle indicate negli articoli 4

5 2, 3 e 4 del presente regolamento, nonché la facoltà di decidere eventuali agevolazioni sulla quota di iscrizione. Articolo 9 Collaborazioni 1. UNICAM può organizzare master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale: a) direttamente nelle proprie strutture; b) con l apporto di Consorzi e istituzioni di cui sia partecipante; c) con l apporto di istituzioni ed Enti pubblici e privati. 2. I rapporti con istituzioni ed Enti pubblici e privati sono regolati da apposita convenzione. Articolo 10 Finanziamento 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l attivazione e lo svolgimento del master o del corso deve essere assicurata: a) dalle quote di iscrizione; b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni; 2. La quota minima di iscrizione è determinata dal CdA. L ammontare del contributo potrà essere differenziato per i diversi corsi e dovrà essere definito nel piano finanziario, anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni, espressamente finalizzati al corso. 3. Nel piano finanziario dovrà essere previsto che il 10% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione e dagli eventuali finanziamenti esterni, finalizzati al master o al corso, sia destinato all Amministrazione UNICAM ed un ulteriore 2% alla promozione degli stessi. 4. Le quote, descritte al p. 3, vengono incassate dall Area competente e, dopo aver detratto il 10% per l Ateneo, la tassa regionale sul diritto allo studio ed altro se previsto, vengono successivamente trasferite alle Scuole di Ateneo di competenza o agli Enti in convenzione. La Scuola di Ateneo di competenza, che gestisce il corso, può applicare la ritenuta prevista nel proprio Regolamento. 5. Le schede di iscrizione al corso, complete della documentazione richiesta nel bando, devono pervenire alla S.A.S. 6. In caso di gestione del corso demandata alla Segreteria Amministrativa della Scuola di Ateneo di afferenza del Direttore, si provvederà, tramite istituzione di apposito centro di costo, a sostenere le spese inerenti le attività del corso, secondo quanto programmato nel piano finanziario di massima. 7. Nel caso in cui il master o il corso dovesse chiudere con un passivo, la Scuola o le Scuole di Ateneo proponenti dovranno farsi carico degli oneri mancanti per raggiungere il pareggio del budget. Articolo 11 Rinnovi 1. Dopo la prima edizione i master, i corsi di perfezionamento e i corsi di aggiornamento professionale possono essere rinnovati previa valutazione del Consiglio della Scuola di Ateneo di competenza, formulata tenendo conto alle relazione del Direttore del master o del corso allegata alla scheda di rinnovo. Le delibere dei Consigli delle Scuole di Ateneo, unitamente alle schede di attivazione e della relazioni del Direttori dei master, dovranno pervenire all Ufficio competente per sottoporle alla Commissione Alta Formazione e successivamente al Senato Accademico. 2. Nel caso in cui il master o il corso dovesse chiudersi con un passivo, si potrà concedere il rinnovo solo dopo che la Scuola di Ateneo o le Scuole di Ateneo avranno ripianato il disavanzo. Articolo 12 Qualità delle attività svolte Per la valutazione del corso, idonea a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, il Direttore del corso deve far compilare ai corsisti, prima della fine delle attività, la scheda di valutazione del corso e farla pervenire alla S.A.S., come già specificato dall art. 8, comma 2, lettera a). Articolo 13 Incompatibilità e normativa 1. L iscrizione ai master universitari è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea triennali e magistrali, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2). Articolo 14 Disposizioni finali 5

6 1, Il Direttore e la struttura organizzatrice del Master o del Corso potranno avvalersi della collaborazione della S.A.S., delle Segreterie delle rispettive Scuole di Ateneo e di altri Uffici dell Amministrazione, ognuna per le proprie competenze, al fine di: a) predisporre il piano economico dell iniziativa; b) predisporre progetti da sottoporre ad Enti pubblici e privati per eventuali finanziamenti e redigere la relativa rendicontazione; c) definire il piano di comunicazione dell iniziativa; d) gestire gli incarichi di docenza, esterni ed interni all Ateneo, formalizzando i necessari atti, anche nel caso di docenze in forma gratuita; e) predisporre e pubblicare sul sito UNICAM l avviso per la selezione di docenze esterne; f) rilasciare il titolo finale e le certificazioni connesse alla carriera dello studente; g) formalizzare gli atti necessari allo svolgimento di stage e tirocini presso Enti o Aziende; h) individuare o istituire i centri di costo necessari alla gestione dell iniziativa; i) predisporre i Registri presenze necessari per la didattica frontale, lo stage e le attività in presenza. 2. L attività del Master o del Corso deve ricadere nell anno accademico di competenza e non può comunque avere inizio oltre il 1 aprile dell anno accademico di riferimento. 6

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