Prot. n. 2679/1.4.d Montecalvo Irpino

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1 Prot. n. 2679/1.4.d Montecalvo Irpino Al Personale Docente - Al Direttore SGA - Al Personale ATA - Ai Genitori - Ai Fornitori - Albo online - Atti OGGETTO: Pubblicazione delle Linee Guida per il Trattamento e la Protezione dei Dati ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii. In allegato alla presente nota, valida come notifica agli interessati, la documentazione di cui all oggetto. I soggetti destinatari sono tenuti ad attenersi con scrupolo alle indicazioni in essa indicate.

2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI aggiornato in base ai seguenti provvedimenti: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69; decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; legge 4 novembre 2010, n. 183; legge 29 luglio 2010, n. 120; decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; legge 4 marzo 2009, n. 15; decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109; legge 18 marzo 2008, n. 48, ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17; decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26; decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306; decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali; Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002); Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

3 Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati; Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni; emana il seguente decreto legislativo: Parte I - Disposizioni generali Titolo I - Principi generali Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali 1.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. (1) (1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta, per completezza, il testo soppresso: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Vedi anche art. 19. Art. 2. Finalità 1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Art. 4. Definizioni * 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (1) c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al

4 trattamento di dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: (2) l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; (3) c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (4) d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; (5) e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; * g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (6) l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

5 f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente; g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. (7) 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Si riporta, per completezza, il testo originale: ""dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;". (2) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Si riporta, per completezza, il testo originale: ""interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione, cui si riferiscono i dati personali;". (3) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 1, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (4) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (5) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (6) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (7) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato. 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e bis. [abrogato] (1) (1) Il comma, 3-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato successivamente abrogato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Si riporta, per completezza, il testo: "Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice." Art. 6. Disciplina del trattamento 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II. Titolo II - Diritti dell'interessato Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;

6 b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Art. 8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. (1)

7 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. (1) Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, lett. d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso il seguente ultimo periodo: "Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti." Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro. Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati Capo I - Regole per tutti i trattamenti Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

8 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139. Art. 13. Informativa 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17. Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. Art. 16. Cessazione del trattamento 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

9 c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare. Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione. Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. 3-bis. [abrogato] (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La norma è confluita, identica, nell'art. 4, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 33 del Si riporta, per completezza, il testo abrogato: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d)." Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente. Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 1. bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (1)

10 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. (1) Comma inserito dall'art. 45, comma 1, lett. a), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale. Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici Art. 23. Consenso 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

11 f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; (1) h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; (2) i-ter)con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13. (2) (1) Lettera modificata dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n (2) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Art. 26. Garanzie per i dati sensibili 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria; b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (1) 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme

12 restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. (1) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 4), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 bis. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento Art. 28. Titolare del trattamento 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Art. 29. Responsabile del trattamento 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. Art. 30. Incaricati del trattamento 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I - Misure di sicurezza Art. 31. Obblighi di sicurezza 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Art. 32. Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico* (1) 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. (2) 1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. (3) 1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. (3)

13 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (4) * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (3) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art. 32-bis Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali (1) 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante. 2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2 non é dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. 4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio. 6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonchè alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Capo II - Misure minime di sicurezza Art. 33. Misure minime 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

14 d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) [soppressa] (1) ; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis. [abrogato] (2) 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (3) (1) Lettera soppressa dall'art. 45, comma 1, lett. c), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Si riporta, per completezza, il testo originale: "tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza". (2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 5), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in sostituzione del precedente comma 1-bis aggiunto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e successivamente abrogato dall'art. 45, comma 1, lett. c), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 5), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in sostituzione del precedente comma 1-bis aggiunto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. Art. 36. Adeguamento (1) 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. (1) Articolo così modificato dall'art. 29, comma 5-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Titolo VI - Adempimenti Art. 37. Notificazione del trattamento 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

15 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (1) (1) Comma inserito dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Art. 38. Modalità di notificazione 1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. 2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1) (1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. 4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima. 5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. 6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Art. 39. Obblighi di comunicazione 1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze: a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata. Art. 40. Autorizzazioni generali 1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 41. Richieste di autorizzazione 1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni. 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano. 3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. 4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di

16 scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. 5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato. Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'unione europea 1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni. Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'unione europea è consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) [soppressa] (1) (1) Lettera soppressa dall'art. 40, comma 2, lett. e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Si riporta per completezza la lettera h) soppressa: "il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni". Art. 44. Altri trasferimenti consentiti 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime; (1) b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti. (1) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 5-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Art. 45. Trasferimenti vietati 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza. Parte II - Disposizioni relative a specifici settori Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario

17 Capo I - Profili generali Art. 46. Titolari dei trattamenti 1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento. 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia. Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione. Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari 1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice. Art. 49. Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile. Capo II - Minori Art. 50. Notizie o immagini relative a minori 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. Capo III - Informatica giuridica Art. 51. Principi generali 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo. Art. 52. Dati identificativi degli interessati 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...". 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri

18 la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali. Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I - Profili generali Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti 1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari. Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati 1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono. Art. 55. Particolari tecnologie 1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39. Art. 56. Tutela dell'interessato 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia. Art. 57. Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo: a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi; b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo; d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge; f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice. Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato

19 Capo I - Profili generali Art. 58. Disposizioni applicabili 1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico Capo I - Accesso a documenti amministrativi Art. 59. Accesso a documenti amministrativi 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico. Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Capo II - Registri pubblici e albi professionali Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'europa in relazione all'articolo Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale. 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali Art. 62. Dati sensibili e giudiziari 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità. Art. 63. Consultazione di atti 1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

20 a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie; c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale. 3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento. Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici. 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Art. 66. Materia tributaria e doganale 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. 2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari. Art. 67. Attività di controllo e ispettive 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4. Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

21 c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile; e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali. Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. 2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza. Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità: a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Art. 72. Rapporti con enti di culto 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose. Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche. 2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità: a) di gestione di asili nido; b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico; d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; e) relative alla leva militare;

22 f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo; g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e locali. Capo V - Particolari contrassegni Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata. (1) 2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento. (1) 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n (1) Comma così modificato dall'art. 58 della Legge 29 luglio 2010, n Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario Capo I - Principi generali Art. 75. Ambito applicativo 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso Art. 77. Casi di semplificazione 1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;

23 c) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili: a) dagli organismi sanitari pubblici; b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie; c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80. Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento. 4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata; d) fornisce farmaci prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. 5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica. Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari 1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. 3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80. Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro. 2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati. Art. 81. Prestazione del consenso 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma. Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica 1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

24 2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato. 3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia. 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario. Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati 1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa; b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere; c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti; e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati; f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà; h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute; i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale. 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. b), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati. Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività: a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

25 d) attività certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati. Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di: a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4. Capo IV - Prescrizioni mediche Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale 1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità. 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei. Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate. 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

26 Art. 89. Casi particolari 1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo. 2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n Capo V - Dati genetici Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo 1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi. 3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi. Capo VI - Disposizioni varie Art. 91. Dati trattati mediante carte 1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17. Art. 92. Cartelle cliniche 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Art. 93. Certificato di assistenza al parto 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile. Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso: a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308; b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279; d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

27 e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile Titolo VI - Istruzione Capo I - Profili generali Art. 95. Dati sensibili e giudiziari 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata. Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati. Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Capo I - Profili generali Art. 97. Ambito applicativo 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici. Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice; b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; c) per scopi scientifici. Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento 1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento. Art Dati relativi ad attività di studio e ricerca 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari. 2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a). 3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi. Capo II - Trattamento per scopi storici Art Modalità di trattamento 1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di

28 tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico. Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici. 2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare: a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica; b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati; c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione. Art Consultazione di documenti conservati in archivi 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice. Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici Art Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico. Art Modalità di trattamento 1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. 3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente. 4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106. Art Codici di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici. 2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici; b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'europa; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni; e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili; f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato; g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a); h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi

29 livelli di sicurezza e di riservatezza. Art Trattamento di dati sensibili 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40. Art Sistema statistico nazionale 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto. Art Dati statistici relativi all'evento della nascita 1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante. Art Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca. Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale Capo I - Profili generali Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili. Art Finalità di rilevante interesse pubblico 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunità; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

30 m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato. Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro Art Raccolta di dati e pertinenza 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro Art Controllo a distanza 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n Art Telelavoro e lavoro a domicilio 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. 2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale Art Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni. Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo Capo I - Sistemi informativi Art Affidabilità e puntualità nei pagamenti 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato. Art Informazioni commerciali 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati. Art Dati relativi al comportamento debitorio 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti. Art Sinistri 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private. (1)

31 (1) Comma così modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 352 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n Titolo X - Comunicazioni elettroniche Capo I - Servizi di comunicazione elettronica Art Servizi interessati 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente* 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. (1) 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. (2) 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. (3) * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Dati relativi al traffico* 1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (1) 4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. 6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

32 * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Fatturazione dettagliata* 1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. 2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. 3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione. 4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. 5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Identificazione della linea* 1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. 2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. 3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. 4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. 6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Dati relativi all'ubicazione* 1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

33 Art Chiamate di disturbo e di emergenza* 1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. 3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. 4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Trasferimento automatico della chiamata* 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Elenchi di contraenti* 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Comunicazioni indesiderate* 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. (1) 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. (2) 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. (3) 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali: a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia; b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica; d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi; e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del

34 correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. (4) 3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. (4) 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del (5) 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. a), numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. (2) Comma così modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n (3) Comma inserito dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e poi così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 6), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n (4) Comma inserito dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riportano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 20-bis, della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n Il registro previsto dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell' articolo 129 del medesimo codice. 3. All' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge 25 settembre 2009, n. 135". 4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico". (5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Informazioni a contraenti e utenti* 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo. 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti. * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n Art Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2) 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3) 2. [abrogato] (4) 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona

35 sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (5) 4. [abrogato] (6) 4-bis. [abrogato] (7) 4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (8) 4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. (8) 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (8) 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a: (9) a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B); b) [soppressa] (10) c) [soppressa] (10) d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. (11) (1) Articolo così modificato, inizialmente, dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45, recante interventi per l'amministrazione della giustizia; poi dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; successivamente, dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riportano gli articoli 6, comma 1, e 7 del decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", come modificato dal decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 31 del 27 febbraio 2008: 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. 2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (2) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e poi dall'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n (3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto. (4) Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. a) e b), decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n (5) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n (6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n (7) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, lett. f, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del decretolegislativo 30 maggio 2008, n (8) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2008, n. 48. (9) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n (10) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. d), numero 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n (11) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), numero 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n Art. 132-bis Procedure istituite dai fornitori (1) 1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. 2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

36 (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Capo II - Internet e reti telematiche Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato. Capo III - Videosorveglianza Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11. Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata Capo I - Profili generali Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge. Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I - Profili generali Art Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica. Art Disposizioni applicabili 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. Art Segreto professionale 1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

37 Capo II - Codice di deontologia Art Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche 1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c). Titolo XIII - Marketing diretto Capo I - Profili generali Art Codice di deontologia e di buona condotta 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni. Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I - Tutela dinnanzi al Garante Sezione I - Principi generali Art Forme di tutela 1. L'interessato può rivolgersi al Garante: a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali; b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima; c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo. Sezione II - Tutela amministrativa Art Proposizione dei reclami 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici. Art Procedimento per i reclami 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

38 a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti. Art Segnalazioni 1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento. Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale Art Ricorsi 1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. 2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. 3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. Art Interpello preventivo 1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale. 2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Art Presentazione del ricorso 1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica: a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7; b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima; c) gli elementi posti a fondamento della domanda; d) il provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento. 2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato: a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1; b) l'eventuale procura; c) la prova del versamento dei diritti di segreteria. 3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono. 4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente. 5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'ufficio del Garante. Art Inammissibilità del ricorso

39 1. Il ricorso è inammissibile: a) se proviene da un soggetto non legittimato; b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146; c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'ufficio. 2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso. Art Procedimento relativo al ricorso 1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso. 2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente. 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva. 4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare. 5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia. 6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia. 7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni. 8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1. Art Provvedimenti a seguito del ricorso 1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. Art Opposizione 1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152. Capo II - Tutela giurisdizionale Art Autorità giudiziaria ordinaria 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. (1)

40 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n (2) 2. [abrogato] (3); 3. [abrogato] (3); 4. [abrogato] (3); 5. [abrogato] (3); 6. [abrogato] (3); 7. [abrogato] (3); 8. [abrogato] (3); 9. [abrogato] (3); 10. [abrogato] (3); 11. [abrogato] (3); 12. [abrogato] (3); 13. [abrogato] (3); 14. [abrogato] (3); (1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1 settembre 2011, n (2) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1 settembre 2011, n Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riporta integralmente il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150: Art. 10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali 1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. 6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno. (3) Commi abrogati dall'art. 34, comma 9, lett. c), del decreto legislativo 1 settembre Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1 settembre 2011, n Si riporta, per completezza, il testo originale dei commi abrogati: 2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. 3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. 4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. 5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio. 6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 7.Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

41 9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. 10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. 11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. 12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. 13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni." Titolo II - L'Autorità Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali Art Il Garante 1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. 3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. (1) 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. 7. Alle dipendenze del Garante è posto l'ufficio di cui all'articolo 156. (1) L'art. 47- quater del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha stabilito che la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante è di sette anni e che gli incarichi non sono rinnovabili (la disposizione è stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per altre autorità indipendenti, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, eliminando la possibiltà di essere confermati nell'incarico). Art Compiti 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; (1) b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;

42 f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. 2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare: a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'ufficio europeo di polizia (Europol); c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino; e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. Capo II - L'Ufficio del Garante Art Principi applicabili 1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice. Art Ruolo organico e personale 1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi. 2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.¹ 3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

43 a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154; b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale. 5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte. 8. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 9. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. (1) L'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", autorizza il Garante ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza prevista dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Capo III - Accertamenti e controlli Art Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. Art Accertamenti 1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento. Art Modalità 1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. 4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

44 5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax. 6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n Art Particolari accertamenti 1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. 6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale. Titolo III - Sanzioni Capo I - Violazioni amministrative Art Omessa o inidonea informativa all'interessato 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art Altre fattispecie 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (1) 2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. (2) 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (3) 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (4) 2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3- bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (5) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma, 3 lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. (2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 3, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. (3) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 3, lett. c), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e poi così modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lettera c), punto 1), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n (4) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 3, lett. c), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. (5) Comma aggiunto dall'art. 20 bis, comma 1, lett. c), punto 2), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. (2)

45 (1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. Per completezza, si riporta il comma 2 del predetto articolo 5, richiamato dall'articolo 162-bis del Codice: "2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.". (2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 162-ter. Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. 5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Omessa o incompleta notificazione 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art Omessa informazione o esibizione al Garante 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1) 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. (2) 2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (1) Articolo inserito dall'art. 44, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

46 (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Pubblicazione del provvedimento del Garante 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art Procedimento di applicazione 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158. Capo II - Illeciti penali Art Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Art Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. Art Misure di sicurezza 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. (1) 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 9, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. (2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 9, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art Inosservanza di provvedimenti del Garante 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art Altre fattispecie 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n Art Pene accessorie 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza. Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I - Dispisizioni di modifica Art Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

47 a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1."; b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso; c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: " L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."; d) l'articolo 12 è abrogato. Art Notifiche di atti e vendite giudiziarie 1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.". 2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,". 3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta". 4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata". 5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."; b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma". 6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo. 7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità". 8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.". 9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore". 10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse". 11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.". 12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.". 13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto."; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.". 14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3". 15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.". 16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

48 a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."; b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito". Art Forze di polizia 1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.". Art Soggetti pubblici 1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,". 2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.". 3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.". 4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.". 6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". Art Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali 1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. 2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. 4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). 5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.". Art Disposizioni in materia sanitaria 1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali". 2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";

49 b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". 3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.". 4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h). 5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali". Art Altre modifiche 1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;". 2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8". 3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali". 4. [abrogato] (1) (1) Comma abrogato dall'art. 184, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1 maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto. Capo II - Disposizioni transitorie Art Misure di sicurezza 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo (1) 2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. 3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno (2) (1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; dall'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306; dall'art. 6-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26; ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. (2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Art Altre disposizioni transitorie 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (1) b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) [lettera abrogata] (2) f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

50 2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime. 6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n (3) (1) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; dall'art. 8-bis, comma 2, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; dall'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; ed infine dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. (2) Lettera abrogata dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. d), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n (3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45. Art Ufficio del Garante 1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante: a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice; b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno. Capo III - Abrogazioni Art Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675; b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255; e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135; f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171; g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389; h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51; i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12; m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282; n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467; o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

51 2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati: a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare; b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152; c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo; d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto; e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero; f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo; g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico; h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti; i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice. Capo IV - Norme finali Art Attuazione di direttive europee 1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato. 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali. Art Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta 1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice. Art Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 2003 ALLEGATI Allegato A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici Allegato A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan Allegato A.4. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici Allegato A.5. Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti Allegato A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive

52 Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali

53 LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER I DOCENTI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO. Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. 1. Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 2. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'incaricato dovrà: accedere solo ai dati strettamente necessari all esercizio delle proprie mansioni; trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli solo per operazioni di trattamento compatibili con le finalità connesse all'attività svolta; verificare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; conservare i dati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; non comunicare a terzi, al di fuori dell ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale; informare prontamente il responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; non fornire telefonicamente o per altre vie dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del responsabile; non fornire telefonicamente o o per altre vie dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della loro identità; non lasciare a disposizione di estranei documenti o supporti di memorizzazione ( cd, dvd, usb) che contengono dati personali o sensibili; accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali o sensibili; non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti contenenti dati personali; in caso di utilizzo di strumenti informatici: scegliere una password che sia composta da otto caratteri e non facilmente intuibile, evitando che contenga riferimenti alla propria persona (es. proprio nome o di congiunti, date di nascita, ecc.); curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi in caso di trattamento di dato sensibili o giudiziari, altrimenti ogni 6 mesi) la propria password; modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode delle credenziali; spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;

54 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; in caso di utilizzo di posta elettronica: non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare contenenti in allegato o nel corpo del messaggio dati personali.

55 LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO. Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. 1. Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 2. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'incaricato dovrà: accedere solo ai dati strettamente necessari all esercizio delle proprie mansioni trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli solo per operazioni di trattamento compatibili con le finalità connesse all'attività svolta; verificare che i dati siano esatti, aggiornandoli nel caso in cui si renda necessario, e che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; conservare i dati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti autorizzati e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute; non comunicare a terzi, al di fuori dell ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato personale; fornire sempre l informativa agli interessati, ai sensi dell art 13 del D.lvo 196/2003, utilizzando i moduli appositamente predisposti; accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l uso dei dati richiesti; informare prontamente il responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; accertarsi dell identità degli interessati e della loro autorizzazione al trattamento e dell eventuale autorizzazione scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del responsabile; non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della loro identità; non lasciare a disposizione di estranei documenti o supporti di memorizzazione ( cd, dvd, pendrive, ecc.) che contengono dati personali o sensibili; accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali o sensibili; non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti contenenti dati personali (es. archivi o contenitori muniti di serratura); in caso di utilizzo di strumenti informatici:

56 scegliere una password che sia composta da otto caratteri e non facilmente intuibile, evitando che contenga riferimenti alla propria persona (es. proprio nome o di congiunti, date di nascita, ecc.); curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, altrimenti ogni 6 mesi) la propria password; modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode delle credenziali; spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; in caso di utilizzo di posta elettronica, non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza e controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare contenenti in allegato o nel corpo del messaggio dati personali; in qualità di addetto alle operazioni di trasmissione telematica, non prendere cognizione della corrispondenza telematica e non duplicare o cedere a terzi informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti per loro natura di informazioni destinate ad essere pubbliche.

57 LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PER I COLLABORATORI SCOLASTICI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali. 1. Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 2. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'incaricato dovrà: agire in modo lecito e secondo correttezza in occasione della gestione delle comunicazioni telefoniche e a mezzo fax, della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto di documenti ed elenchi contenenti dati personali e della posta; rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati e a non utilizzarli per finalità incompatibili con quelle relative al profilo di appartenenza; effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi documenti contenenti dati personali o sensibili di alunni o dei docenti (es. registri di classe, registri personali dei docenti, ecc.), segnalando tempestivamente l'eventuale presenza al responsabile del trattamento e provvedendo temporaneamente alla loro custodia; non lasciare a disposizione di estranei fotocopie o documenti che contengono dati personali o sensibili; accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali o sensibili; non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati.

58 Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007 Direttiva ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012 D.M. del art. 51 c. 2 - (G.U ) convertito nella legge 35/2012 (G.U ) Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2012/2013 Gentile Genitore, l Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca n. 85 del 12 ottobre 2012 deve realizzare, nella prima metà del mese di maggio 2013, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I e III (Prova nazionale) della scuola secondaria di primo grado, II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. La rilevazione, che riguarderà circa studenti, frequentanti circa classi in circa scuole, sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline Italiano e Matematica. Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura. Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola appositamente incaricato. In un campione di classi appartenenti a circa scuole primarie, circa scuole secondarie di primo grado e circa scuole secondarie di secondo grado, per garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l attendibilità dei risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione. Nel caso della Prova nazionale, poiché essa si svolge all interno dell esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione, la predetta funzione di osservatore esterno è svolta dal presidente di commissione. Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi campione, dall osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove. Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un apposita maschera elettronica. Tali maschere elettroniche, compilate e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi trasmesse in modo da procedere tempestivamente all elaborazione dei dati. Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.

59 Per stimare il valore aggiunto prodotto da una istituzione scolastica e le cause del successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi. A tal fine l INVALSI ha messo a punto, sulla base di uno studio preliminare della letteratura e degli strumenti utilizzati nelle principali indagini comparative internazionali, un questionario per la raccolta di informazioni indispensabili per la valutazione dell incidenza del contesto, afferenti ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. Per informazioni sul questionario si può consultare il sito INVALSI ( Il questionario, recante per ogni studente gli stessi codici alfanumerici dei fascicoli delle prove, verrà somministrato solamente agli studenti della classe V della scuola primaria, della classe I della scuola secondaria di primo grado e della classe II della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell asilo nido e della scuola dell infanzia. Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dall insegnante della classe o della scuola incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera elettronica. Ciò premesso, secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 1. i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, e in particolare per l effettuazione delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti previste dall art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, dall art. 1 della L.176/2007, dall art. 17 del D.Lgs. 213/2009, dall art. 51 c. 2 del D.M. del (G.U ) convertito nella legge 35/2012 (G.U ) e dalla normativa collegata e attuativa delle citate disposizioni; 2. nell esercizio della predetta finalità istituzionale non verranno raccolti né trattati dati personali definiti come dati sensibili o come dati giudiziari dal suddetto Codice, fatto salvo quanto di seguito precisato. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo

60 stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria relativi al processo penale. L unico dato sensibile riguarda la certificazione di uno studente come disabile o come portatore di specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che la scuola deve già raccogliere per la propria attività istituzionale e nell interesse stesso di tali studenti (richiesta delle forme di sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani educativi individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d esame, adozione di particolari criteri di valutazione e di certificazione degli esiti) e che l INVALSI riceve in forma anonimizzata per un duplice scopo: a) mettere a disposizione, nel caso di alunni ipovedenti o con particolari disturbi, formati specifici delle prove (es. Braille) o determinati supporti (es. testo della prova in formato audio); b) poter considerare separatamente, se esplicitamente richiesto dal dirigente scolastico, i risultati degli studenti con bisogni educativi speciali e non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri studenti; 3. i dati personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi all esterno e all interno dell istituto, immediatamente dopo la raccolta effettuata dalle istituzioni scolastiche. Il codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e l identificativo della persona è conosciuto solo dal personale docente dell istituzione scolastica incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda risposta e, una volta utilizzato per la predetta funzione, non è ulteriormente utilizzabile; 4. il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio per il genitore; 5. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l uso di procedure informatiche, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice; 6. il titolare del trattamento è l Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con sede legale in Frascati, Villa Falconieri, via Borromini 5 - tel L interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come è previsto dall articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

61 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Frascati, 16 novembre 2012

62 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Ai sensi dell art. 13 del D. LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Rosa Petrella in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano per espletamento delle sue funzioni istituzionali e o per la gestione di rapporti contrattuali, è tenuta a fornirle le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. Finalità del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; tutela dei diritti in sede giudiziaria. Modalità di trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali trattati sono inoltre esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento, e sono conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003. Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali. Le ricordiamo inoltre che il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, o quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione dello stesso, a specifiche richieste dell'interessato. Ambito di comunicazione I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali. Tra i soggetti esterni si citano il MIUR, l'ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Amministrazioni locali competenti per territorio, Collegio dei Revisori dei Conti e persone fisiche e

63 giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento della istituzione scolastica. Ulteriori informazioni. Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente scolastico: prof.ssa Rosa Petrella Responsabile del Trattamento è il Direttore SGA Felice Fierro, a cui potrete rivolgervi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sottoriportato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di segreteria aperti al pubblico durante l'orario scolastico. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

64 LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLE PA art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione ANNO 2011

65 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Questo documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da DigitPA, dal Dipartimento per la funzione pubblica (PCM), dal Dipartimento per la digitalizzazione e l innovazione tecnologica (PCM) e da FormezPA. (29 luglio 2011) 2

66 Linee guida per i siti web delle PA 2011 SOMMARIO Presentazione e sintesi Destinatari delle Linee guida e normativa di riferimento Normativa Principi dell'amministrazione digitale Accessibilità Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino Privacy Qualità del web Comunicazione pubblica Normativa regionale Analisi e identificazione degli interventi da realizzare Tipologia dei siti web della PA e livelli d interattività Tipologie di intervento da realizzare Criteri d indirizzo per la razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle PA Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B) Riduzione dei siti web pubblici (Caso C) Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati Identificare i collegamenti chiave del sito web Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere raggiungibili via web e i contenuti che devono essere spostati in un archivio storico Migrare i contenuti da conservare on line Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni Iscrizione al dominio.gov.it Gestione della migrazione al dominio.gov.it Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA Contenuti minimi dei siti tematici delle PA Aggiornamento e visibilità dei contenuti online Aggiornamento Visibilità Accessibilità e usabilità Requisiti per l'accessibilità Indirizzi sull usabilità Accesso ai servizi on line Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) Strumenti di back end Servizi di front end Policy Dati per il monitoraggio Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità Classificazione e semantica Formati aperti Contenuti aperti Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei servizi online e dei siti web delle PA Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online Indici di qualità e benchmarking Partecipazione e web Appendice Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA

67 Linee guida per i siti web delle PA 2011 PRESENTAZIONE E SINTESI Le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle PA criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le Linee guida sono finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi online e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino, che deve contraddistinguere ogni pubblica amministrazione. Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione, le Linee guida intendono rappresentare uno strumento agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli addetti ai lavori. Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 8/2009, le Linee guida sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni un continuo aggiornamento normativo e un costante supporto tecnicooperativo. Questo documento rappresenta la versione definitiva delle Linee guida aggiornate per il 2011, risultato della fase di consultazione pubblica, durata due mesi e condotta attraverso un Forum di discussione pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione ( con l obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholder interessati. I riscontri e le indicazioni pervenuti durante la fase di condivisione e confronto sono stati utilizzati per la revisione del documento preliminare pubblicato a maggio. I contenuti delle Linee guida siti web delle PA 2011, organizzati in sei capitoli secondo la struttura adottata nell edizione precedente e integrati con novità tecnico-operative e normative, sono di seguito descritti: il primo Capitolo definisce i destinatari delle Linee guida e illustra sinteticamente i riferimenti normativi più rilevanti. Questa sezione - modificata e integrata rispetto alle modifiche introdotte al Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) dal Decreto legislativo n. 235/2010, alle novità apportate dalle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche-civit (Delibera n. 105/2010), dalle Linee guida emanate dal Garante della 4

68 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Deliberazione del 2 marzo 2011), dal c.d. Decreto sviluppo (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011) - richiama i principi generali ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nella attuazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva n. 8/2009; il secondo Capitolo identifica i possibili interventi da realizzare, sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici (istituzionali o tematici); il terzo Capitolo è dedicato a descrivere i passi essenziali del processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti, con lo scopo di fornire uno schema logico di partenza attraverso cui ogni pubblica amministrazione può pianificare le attività necessarie; il quarto Capitolo propone criteri di indirizzo per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di miglioramento costante della qualità dei propri siti web, richiamando principi chiave, requisiti essenziali (aggiornati rispetto alle novità introdotte dalla Delibera CiVIT n. 105/2010) e processi fondamentali, con particolare attenzione all iscrizione al dominio.gov.it, ai temi dell accessibilità e alla gestione dei contenuti tramite Content Management System (CMS); il quinto Capitolo indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica, offrendo esempi di sperimentazioni (es. Italian Open Data Licence IODL); il sesto Capitolo illustra orientamenti e principi generali utili a offrire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni interessate a confrontarsi su temi innovativi come la valutazione da parte degli utenti, il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l interazione dei cittadini. Il testo, aggiorna circa la funzione di accessibile.gov.it, specifica alcuni aspetti metodologici di valutazione dei siti web delle PA, dà conto dei principi sanciti nel testo del nuovo CAD, richiamando inoltre gli elementi di novità introdotti in tema di partecipazione con le Delibere CiVIT n. 89/2010 e n. 105/2010. Ad integrazione del documento, nell Appendice Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici è descritto in dettaglio un insieme di contenuti minimi per un sito istituzionale pubblico. Coerentemente al dettato della Direttiva n. 8/2009, le Linee guida sono corredate da Vademecum di approfondimento che verranno progressivamente pubblicati e aggiornati, allo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni, con continuità e dettaglio, indicazioni e criteri guida su specifici temi innovativi, aspetti tecnico-operativi, normativi e sulle modalità di razionalizzazione, dismissione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web delle PA. 5

69 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Gli approfondimenti proposti per il 2010 sono stati raccolti nel documento Vademecum Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA : Componenti funzionali per la costruzione dei siti web delle PA: suggerisce un modello per la strutturazione dei siti web pubblici, distinguendo tra le differenti tipologie di servizi, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni criteri per l individuazione delle categorie applicabili al proprio dominio; Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA: fornisce raccomandazioni per la realizzazione e la gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni, proponendo l adozione di un approccio metodologico basato sul ciclo di vita di un progetto; Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web delle PA: specifica il ruolo della figura a cui, all interno dell amministrazione, è attribuita la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e compiti, in coordinamento con altre risorse strategiche. Al momento della pubblicazione, le presenti Linee guida 2011 sono integrate dai seguenti Vademecum: Regolamento di gestione e di assegnazione dei nomi nel dominio.gov.it ; Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo on line. Si segnala infine che è stata attivata sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione una sezione interamente dedicata alle Linee guida siti web PA, disponibile al seguente indirizzo: A partire da settembre 2011 verrà inoltre attivato sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e dell Innovazione ( uno spazio forum dedicato. Nel chiamare a raccolta le esperienze e la partecipazione dei soggetti protagonisti dell attuazione delle Linee guida, verrà avviata una community professionale con l obiettivo di mettere a fattor comune conoscenze e riflessioni, anche grazie alla realizzazione di momenti di incontro face to face. Lo Schema 1 descrive la struttura del presente volume, richiamando gli elementi di novità introdotti quest anno rispetto alla versione del

70 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Schema 1 Struttura delle Linee guida siti web delle PA Parte I Inquadramento Aggiornamenti 2011 Principi Principi generali generali 1) Normativa di riferimento; Destinatari; Figure chiave (il responsabile del procedimento pubblicazione dei contenti dei siti web pubblici) Principali novità segnalate: nuovo CAD (D.lgs. n. 235/2010); Delibera CiVIT n. 105/2010; Linee guida Garante della Privacy (Deliberazione 2 marzo 2011); cd Decreto sviluppo (Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011) Parte II Raccomandazioni e adempimenti Criteri di indirizzo e strumenti 2) per l'analisi e l'identificazione degli interventi da realizzare in base alla tipologia di sito web pubblico 3) per la razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle PA 4) per la qualità dei siti web delle PA 5) per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica Specifiche per l iscrizione al dominio.gov.it ; integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti tramite CMS Esempi di sperimentazioni FOCUS (Appendice) 6) per la rilevazione e il confronto della qualità dei siti web delle PA Specifiche su accessibile.gov.it, partecipazione e web 2.0, trasparenza (nuovo CAD e Delibere CiVIT), metodi di valutazione dei siti web PA VADEMECUM 2010 VADEMECUM 2011 Contenuti minimi dei siti web istituzionali PA Componenti funzionali per la costruzione dei siti web PA Gestione e sviluppo siti web PA Ruoli coinvolti per sviluppo e gestione siti web PA Regolamento iscrizione al.gov.it (luglio 2011) Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online (luglio 2011) 7

71 1. DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione 26 novembre 2009, n. 8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese, prevede all art. 4 l emanazione delle presenti Linee guida. L obiettivo è suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti on line, la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e il miglioramento di quelli attivi. Destinatari delle Linee guida sono tutte le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ovvero a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n Al fine di assicurare una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line e dei processi redazionali dell Amministrazione, la Direttiva n. 8/2009 introduce la figura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti (vedi 1 Tra gli altri, il tema dell applicazione delle Linee guida nei contesti territoriali sarà successivamente approfondito nel Vademecum Modelli organizzativi per il dispiegamento e l'attuazione delle Linee Guida, che tiene conto sia dei differenti ruoli di governo ed indirizzo dei diversi livelli amministrativi locali sia delle difficoltà che possono incontrare gli Enti di piccole dimensioni nelle azioni di adeguamento dei propri siti istituzionali. Infatti, in molti casi l azione delle amministrazioni locali si attua attraverso il coinvolgimento delle società in-house, sulla base di deleghe che possono riguardare più livelli dell azione amministrativa riguardante un sito web (progettazione, predisposizione della documentazione di gara, gestione tecnologica, redazione dei contenuti, pubblicazione dei contenuti).

72 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Vademecum 2010 Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA ). Si rammenta che le disposizioni qui richiamate sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Di seguito è sinteticamente indicata la normativa di riferimento Normativa Nell ambito della pubblica amministrazione, la progettazione e la realizzazione di un sito web che intenda raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza e customer satisfaction, che ogni amministrazione è chiamata a garantire, deve avvalersi di una metodologia che consenta la normalizzazione e la standardizzazione dei processi sulla base di regole condivise, in relazione alle diverse finalità istituzionali. La pubblicazione da parte dell ente pubblico di informazioni e documenti, nonché l offerta di servizi on line, oltre alla conformità alla normativa regolamentare nazionale ed internazionale, deve garantire la certezza istituzionale della fonte e l attualità delle relative informazioni. Nel nostro ordinamento, le disposizioni legislative emanate nel corso degli ultimi anni rafforzano il quadro di riferimento per la realizzazione di un amministrazione digitale, anche in tema di progettazione e sviluppo di siti web. Nei paragrafi che seguono si evidenziano le più significative in termini di impatto e complessità, offrendo al contempo una sintetica presentazione dei principi fondamentali cui esse si ispirano Principi dell'amministrazione digitale Il testo normativo che riunisce i principi alla base dell Amministrazione digitale è il Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), considerato nella versione del testo integrato che comprende: Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale"; Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale"; 9

73 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione Digitale ; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD; Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all art. 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010, che ha modificato e integrato il CAD. Il CAD promuove e regola la disponibilità, la gestione, l accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati. In relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web, il CAD ha espresso alcune indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l altro, i contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il livello minimo di servizio al cittadino. In particolare, per gli aspetti riguardanti direttamente i siti web delle Amministrazioni, si richiamano le seguenti disposizioni: art. 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni; art. 53: caratteristiche dei siti; art. 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; art. 55: consultazione delle iniziative normative del Governo; art. 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all autorità giudiziaria di ogni ordine e grado; art. 57: moduli e formulari. In attuazione della normativa contenuta nel CAD, la Direttiva del Ministro per l innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale ha definito i criteri e le azioni concrete da attuare nelle pubbliche amministrazioni per realizzare i principi del "Codice dell'amministrazione Digitale". La Direttiva regolamenta diversi aspetti dell attività amministrativa ed in particolare: la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini: o comunicazione esterna e posta elettronica; o servizi telematici di informazione preventiva; la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni; la Carta Nazionale dei Servizi; le transazioni economiche on line; la conferenza di servizi on line; 10

74 Linee guida per i siti web delle PA 2011 la sicurezza dei sistemi informativi; le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie. Schema 2 - Decreto legislativo n. 235/2010: il nuovo CAD Il nuovo CAD, il Codice dell'amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) entrato in vigore il 25 gennaio 2011, costituisce insieme al Decreto legislativo n. 150/2009 il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche. Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. Il nuovo Codice introduce un insieme di innovazioni normative che incidono concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. La riforma rende così effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale. In coerenza con il Piano e-gov, l'orizzonte temporale dell'intervento è il Alcuni dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma del CAD sono di seguito sintetizzati: Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter): il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.); Conservazione digitale dei documenti (artt bis): è prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie; Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65): la PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale; Siti pubblici e trasparenza (art. 54): il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga le PA ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti; Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63): le PA sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri "clienti" sui servizi online; Moduli on line (art. 57): le PA hanno l'obbligo di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; Trasmissione delle informazioni via web (art. 58): le PA non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni; Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis): la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT; Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65): per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio; Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis): si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale. Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64): Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell'identificazione elettronica; 11

75 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Pagamenti elettronici (art. 5): il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle PA di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione; Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41): è previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le PA e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via informatica. L'amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo; Open data (artt. 52 e 68): il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle PA nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. Per approfondimenti si veda il volume Il nuovo CAD. Manuale d uso curato da DigitPA, DDI e FormezPa (aprile 2011). Più recentemente, la Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (di conversione del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il c.d. Decreto sviluppo ) fornisce ulteriori indicazioni e indica misure di semplificazione a "costo zero", anche con riferimento alla trasparenza e alla certezza degli adempimenti burocratico-amministrativi on line gravanti sulle PA. In particolare, all art. 6 il Decreto sviluppo impone alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascuna procedura, l'elenco degli adempimenti e la documentazione necessaria. In caso di inadempienza, la PA non può rifiutare l'istanza del cittadino o dell'impresa e può solo richiedere l'integrazione della documentazione. Particolarmente rilevante è inoltre l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui loro siti web istituzionali l'elenco degli oneri introdotti o eliminati per ogni singolo atto amministrativo. Da ultimo, il Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria specifica all art. 8 ( Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica ) che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici devono inserire e aggiornare periodicamente sul proprio sito istituzionale l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate, indicando inoltre se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio Accessibilità Il tema dell accessibilità è stato per la prima volta normato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici che ha introdotto l obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili. In base a tale norma, l accessibilità è definita come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e 12

76 Linee guida per i siti web delle PA 2011 fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi: D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l accessibilità agli strumenti informatici; sono in corso di revisione i nuovi requisiti tecnici proposti dal gruppo di lavoro incaricato della revisione dell Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 (cfr. nota 17) Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell Unione, quali la "Carta europea dei diritti dell'uomo nella città" (2000) e l'agenda della conferenza di Fuerteventura, "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l uso delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, con il fine di migliorare l erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica. L impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l aggiornamento. Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell azione amministrativa, ribadito dalla "Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso,il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione. La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la trasparenza. La trasparenza intesa come accessibilità totale trova naturale attuazione, nell era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del personale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme 13

77 Linee guida per i siti web delle PA 2011 di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza costituisce, infatti, un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali (cfr. paragrafo 4.2). In particolare, la Delibera CiVIT n. 105/2010 Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità specifica, fra le altre cose, i contenuti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per facilitarne la reperibilità e l uso da parte dei cittadini. La Legge 7 giugno 2000, n. 150, nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del cittadino all azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli istituti della concertazione e della partecipazione attiva Privacy Il rapporto di condivisione in modalità elettronica dell informazione e della comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione non può prescindere dal rispetto dei principi della privacy. L istituzione del Garante per la protezione dei dati personali, con il compito di intervenire nei settori pubblici e privati per assicurare il corretto trattamento dei dati e la conformità dell azione alla normativa vigente, attraverso l esame dei reclami e delle segnalazioni in materia al fine di adottare provvedimenti specifici 2, ha aggiunto un ulteriore tassello alla regolamentazione della tutela dei dati personali. La regolamentazione in materia di privacy è definita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004 che, in materia informatica, prevede il rispetto di alcune misure minime di sicurezza. Le prescrizioni contenute nel Codice della Privacy sono state aggiornate dai seguenti provvedimenti normativi: Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 2 Informazioni sull attività del Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili sul sito 14

78 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di capi. Inoltre, di più recente pubblicazione, si segnalano le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Deliberazione 2 marzo 2011), che forniscono una serie di misure ed accorgimenti a cui le amministrazioni si devono attenere quando comunicano o diffondono, tramite il proprio sito istituzionale, dati personali, quando fanno pubblicità all azione amministrativa, quando permettono la consultazione di atti. In modo particolare tali Linee guida affrontano gli aspetti legati alla correttezza e all aggiornamento dei dati pubblicati, alla reperibilità dei dati da parte dei motori di ricerca interni ed esterni al sito, al limite temporale della pubblicazione di atti e dati, alle cautele rispetto alla possibilità di duplicazione massiva dei dati da parte degli utenti Qualità del web Il tema della qualità del web è, insieme all accessibilità, alla partecipazione e alla comunicazione pubblica, direttamente connesso alla finalità di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese. La Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, introduce il tema delle indagini di customer satisfaction non solo come strumenti per la rilevazione della qualità ex-post, ma anche come metodologia di rilevazione ex-ante delle esigenze dei cittadini, con lo scopo di migliorare la performance dei servizi offerti. Ancora più specifica è la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministro per la funzione pubblica, che prevede, tra i compiti delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento della comunicazione istituzionale e la verifica della soddisfazione del pubblico nei confronti dell'utilizzo dei servizi on line (intendendo siti web, chioschi telematici, tv digitale, call center, telefoni cellulari). Inoltre, la Direttiva statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri individuati, ritenendo che: si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali; sfrutti pienamente le tecnologie disponibili; sia un "punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale"; 15

79 Linee guida per i siti web delle PA 2011 possa diventare elemento di promozione per gli altri canali; consenta di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente (tramite survey) e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento. In particolare, i punti 5 e 6 della Direttiva 27 luglio 2005 richiamano gli adempimenti in materia di qualità dei siti, dei portali e dei servizi on line. Ulteriore provvedimento di riferimento è la Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni, che si è posta l'obiettivo di implementare nelle pubbliche amministrazioni la semplificazione del linguaggio in linea con le disposizioni in materia di comunicazione pubblica. Infine, la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 19 dicembre 2006 per una pubblica amministrazione digitale fornisce alla amministrazioni le indicazioni per accogliere un approccio organizzativo improntato sulla qualità, sulla autovalutazione e sul miglioramento continuo nell adozione del Piano di azione nazionale Comunicazione pubblica Il testo fondamentale che norma la materia della comunicazione pubblica è la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed il regolamento attuativo contenuto nella Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000 sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato che, nel definire i principi e le modalità cui devono attenersi le amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa, prevede che le pubbliche amministrazioni siano dotate di uno strumento essenziale per migliorare le relazioni con i cittadini, elevando gli standard qualitativi della comunicazione sia interna che esterna. Gli strumenti previsti dalla Legge per la comunicazione istituzionale rivolta a cittadini ed imprese prevedono: l Ufficio stampa, l Ufficio relazioni con il pubblico (URP) ed analoghe strutture. Le strutture analoghe previste richiamano i nuovi mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia: siti web, portali, newsletter Normativa regionale Molte sono le Regioni che hanno regolamentato normativamente i principi della Società dell informazione e gli aspetti organizzativi per garantire la disponibilità e la qualità dei 16

80 Linee guida per i siti web delle PA 2011 servizi on line, in particolar modo per quanto riguarda le relazioni con gli Enti locali sul territorio. Alcune Leggi regionali dedicano particolare attenzione al tema del pluralismo informatico e dell utilizzo di standard e formati aperti. Tabella 1 - Leggi regionali Regione Abruzzo L.R. del 14 marzo 2000, n. 25 Legge generale sulla società dell informazione Regione Basilicata L.R. del 4 novembre 1996, n. 53 Legge generale sulla società dell informazione Regione Emilia Romagna L.R. del 24 maggio 2004, n. 11 Legge generale sulla società dell informazione Regione Friuli Venezia Giulia L.R. del 9 gennaio 2006, n. 1 L.R. del 18 maggio 2006, n. 8 Principi e norme del sistema Regione-EELL Diffusione cultura informatica Regione Lazio L.R. del 3 agosto 2001, n. 20 Istituzione società regionale per l'informatica Legge generale in corso di preparazione Regione Liguria L.R. del 18 Dicembre 2006, n. 42 Legge generale sulla società dell informazione Regione Molise L.R. del 27 gennaio 1999, n. 3 Informatizzazione uffici e servizi regionali Regione Piemonte L.R. del 26 marzo 2009, n. 9 Legge sul pluralismo informatico, software libero e portabilità dei documenti informatici Regione Siciliana L.R. del 3 maggio 2001, n. 6 Istituzione del Coordinamento sistemi L.R. del 27 aprile 1999, n. 10 informativi Razionalizzazione spesa informatica Regione Toscana L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 Legge generale sulla società L.R. 5 ottobre 2009, n. 54 dell informazione Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale Regione Umbria L.R. 31 luglio 1998, n. 27 Legge generale sulla società L.R. 25 luglio 2006, n. 11 dell informazione Legge sul pluralismo informatico, software a sorgente aperto e portabilità dei documenti informatici Regione Valle d'aosta L.R. 12 luglio 1996, n. 16 Legge generale sulla società dell informazione Regione Veneto L.R. del 14 novembre 2008, n. 19 Legge sul pluralismo informatico, riuso, formati aperti e standard 17

81 Linee guida per i siti web delle PA ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE I siti web delle pubbliche amministrazioni, in quanto emanazione e rappresentazione dell Ente di riferimento che ne ha la responsabilità, devono porsi, come obiettivo primario, quello di concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione, offrendo all utenza cui si rivolgono un canale permanente di dialogo con l istituzione. I siti sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui le Pubbliche amministrazioni devono: garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato; promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA; pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi; consolidare la propria immagine. Essi devono offrire all utenza cui si rivolgono servizi, sia di tipo informativo che transazionale, rispondenti a caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in: accertata utilità; semplificazione dell interazione tra amministrazione ed utenza; trasparenza dell azione amministrativa; facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; costante aggiornamento. Nei paragrafi successivi verrà introdotta una classificazione delle categorie di siti web delle PA, evidenziando per ciascuno, i diversi livelli di interazione con l utente. Tale classificazione è strumentale all individuazione delle differenti tipologie di intervento che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a realizzare. 2.1 Tipologia dei siti web delle PA e livelli d interattività Distinguiamo, per gli scopi di queste Linee guida, suggerire criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, due macrotipologie di contenuti riferibili a interi siti web delle PA o a sezioni di essi: istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare un istituzione pubblica e promuoverne le attività verso un utenza generalizzata, 18

82 Linee guida per i siti web delle PA 2011 descrivendone l organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza; tematici che vengono realizzati, anche in collaborazione tra più amministrazioni, con una specifica finalità quale, a titolo esemplificativo: la presentazione di un progetto; la presentazione di un evento; l erogazione di un particolare servizio; la promozione di una nuova iniziativa di policy; la comunicazione mirata a specifici target; la focalizzazione di un area di interesse. Per entrambe le tipologie, l impegno richiesto alla pubblica amministrazione è cercare di raggiungere, oltre agli obiettivi specifici del sito, il massimo livello di funzionalità dei servizi offerti all utenza che possono variare in relazione alla finalità del sito che li ospita (istruzione, salute, ambiente, giustizia, Regione, Comune, ASL, ecc.) ed al livello dell'interazione con l'utenza. In via generale, distinguiamo cinque livelli d interazione dei servizi messi a disposizione su un sito pubblico, secondo la Tabella 2. Tabella 2 - Livelli di interattività Livello di interazione Obiettivi primari Servizi offerti Livello 1 Informazione Sono fornite all utente informazioni sul procedimento amministrativo (es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello). Livello 2 Interazione a una via Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all utente i moduli per la richiesta dell atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione). Livello 3 Interazione a due vie L utente può avviare l atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e inviato on line) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall utente e non la loro contestuale elaborazione. Livello 4 Transazione L utente può avviare l atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente on line, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti. Livello 5 Personalizzazione L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse riceve informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l esito del procedimento, ecc.), che gli sono inviate preventivamente, sulla base del profilo collegato (c.d. proattività). 19

83 Linee guida per i siti web delle PA 2011 La Tabella 3, individua, a fronte delle funzioni che potrebbero avere i differenti siti, i possibili obiettivi primari del sito e, in corrispondenza, i contenuti caratterizzanti ed i livelli d interazione prevedibili per i servizi. Tabella 3 - Obiettivi primari dei siti web delle PA Tipologia di sito web Obiettivi primari Contenuti caratterizzanti Livello di interazione Istituzionale Tematico Informare gli utenti Chi siamo; dove siamo; attività istituzionali e Dal 1 al 3 sulle attività dell'ente correnti (news, comunicati stampa, etc.); organigramma; normativa; documentazione; concorsi; gare e appalti; ecc. Erogare servizi di Servizi informativi; modulistica; servizi di Dal 1 al 5 competenza interazione con l utente (Scrivici, risposte a domande ricorrenti - Faq, ecc.); servizi transattivi e di pagamento. Presentare un progetto, Interviste; interventi; sala stampa; comunicati Dal 1 al 3 un iniziativa, un evento stampa; speciali; approfondimenti; ecc. Gestire una community Forum; Wiki; bacheche; social navigation; ecc. Dal 3 al 5 Erogare specifici servizi anche trasversali a più amministrazioni Formare Servizi informativi: modulistica; servizi di interazione con l utente (Scrivici, risposte a domande ricorrenti - Faq, ecc.); servizi transattivi e di pagamento. Documenti formativi; didattica on line; corsi on line (e-learning); tassonomie create dagli utenti (folksonomie). Dal 1 al 5 Dal 3 al 5 L'elenco dei contenuti caratterizzanti ciascuna tipologia di siti non è esaustivo, ma è utile a specificare gli obiettivi. Allo stesso modo, gli obiettivi primari dei siti tematici riportati in Tabella 3 sono tra i più diffusi, ma non esauriscono la gamma delle possibili finalità di un sito appartenente a tale tipologia. Nonostante il livello d interattività dei servizi offerti da un sito web sia un indice importante per la valutazione del sito stesso, l'efficienza, l efficacia e la qualità di un sito web sono legate ad altri aspetti fondamentali ed imprescindibili: l usabilità, la soddisfazione d'uso, l'appropriatezza, la capacità di interpretare i bisogni dell'utenza. 2.2 Tipologie di intervento da realizzare Uno degli obiettivi fondamentali di queste Linee guida è razionalizzare le informazioni presenti in rete, ridurne i costi di gestione e offrire un servizio che vada nella direzione di un miglioramento continuo. 20

84 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Il tema in questione impatta, secondo dati rilevati a maggio 2010 e stime effettuate, su oltre siti web gestiti dalle pubbliche amministrazioni, suddivisi tra istituzionali e tematici. Per quanto riguarda la categoria dei siti istituzionali, gli interventi di razionalizzazione mirano quasi interamente ad una revisione dei contenuti e ad una eventuale cancellazione di pagine obsolete, predisponendo un archivio storico che preservi, nel tempo, il patrimonio informativo. Di norma, non è previsto arrivare alla chiusura di un sito web istituzionale, salvo che non sia la stessa amministrazione ad essere accorpata o soppressa a seguito di interventi normativi o regolamentari. Per quanto concerne invece la categoria dei siti tematici, oltre alla revisione dei contenuti, si può giungere ad una vera e propria dismissione, ove non sussistano più le condizioni minime di utilità. In relazione ai siti tematici, le presenti Linee guida intendono proporre una strategia di intervento che coinvolga principalmente i responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti dei siti web (v. Cap. 1). Comunque, per migliorare la visibilità e la raggiungibilità dei siti tematici, è opportuno che ogni Amministrazione renda disponibile l elenco aggiornato di questi ultimi sul sito istituzionale, come specificato al successivo Cap. 4, Tabella 5. A tali fini, è importante che le pubbliche amministrazioni conferiscano a questi ultimi il compito di: porre in essere azioni continue di manutenzione dei contenuti web pubblicati nel sito istituzionale e di rendere evidente la presenza di questa attività; valutare l opportunità di avviare interventi di razionalizzazione dei contenuti on line e di riduzione dei siti tematici; promuovere una verifica dell utilità riferita all attivazione di un nuovo sito o servizio web. Affinché ciascuna Amministrazione possa identificare quali azioni compiere per il processo di miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, è opportuno avviare un analisi che comprende tre fasi fondamentali: 1) la raccolta delle informazioni critiche; 2) la valutazione preliminare; 3) l individuazione dello scenario di riferimento. Per ogni sito web dell amministrazione, l attività di raccolta delle informazioni deve essere finalizzata a: 21

85 Linee guida per i siti web delle PA 2011 realizzare una mappa di tutti i siti web afferenti alla propria amministrazione; predisporre, per ogni sito web, una scheda che includa un insieme minimo di elementi conoscitivi: o la descrizione degli obiettivi e della storia del sito; o alcuni indicatori chiave quali: - lo stato di aggiornamento dei contenuti; - gli accessi unici e le pagine lette; - la soddisfazione dell utente 3 ; - i dati di costo (investimento, costi correnti, risorse umane). Sulla base delle informazioni raccolte e attraverso una autodiagnosi basata sugli aspetti sintetizzati nella Tabella 4, ogni amministrazione può effettuare una valutazione e individuare lo scenario di riferimento. Tabella 4 Checklist di base per l individuazione della tipologia di intervento da realizzare Identificare il numero dei siti tematici e quando sono stati realizzati. Individuare i siti coincidenti con progetti, iniziative, eventi conclusi già da tempo. Determinare l esistenza di altri siti tematici con contenuti ridondanti rispetto a altri siti, anche gestiti da strutture o uffici differenti (della stessa Amministrazione o di altre), per i quali potrebbe essere attuata una opera di consolidamento. Valutare la possibilità di ricomprendere nel sito istituzionale le tematiche trattate nei siti tematici. Effettuare la rilevazione e l analisi degli accessi, con particolare riguardo alla soddisfazione degli utenti. Nel caso della gestione di una community, valutare la coerenza tra risultati attesi e risultati conseguiti, in termini di numero di iscrizioni, discussioni avviate e messaggi ricevuti. Nel caso dei siti web tematici dedicati a specifici servizi, valutare la coerenza tra risultati attesi e risultati conseguiti, in termini di transazioni gestite e di visite degli utenti. Nel caso di siti web tematici relativi alla formazione, valutare l adeguatezza dell aggiornamento dei contenuti didattici, l adeguatezza del numero di utenti e del livello di utilizzo. Valutare quanto sia necessario rendere visibili contenuti che si considerano obsoleti. Analizzare l effettiva utilità di un sito tematico creato per supportare una attività o un progetto ormai concluso. Valutare se il sito è gestito con un numero congruo di persone. Individuare i costi di gestione del sito. Analizzare i contratti in essere legati al sito. Verificare l avvenuta registrazione del sito al dominio.gov.it. Valutare la chiarezza negli itinerari di navigazione del sito. Valutare la comprensibilità e la chiarezza dei contenuti. 3 Per quanto riguarda le modalità di rilevazione della customer satisfaction si rimanda al Cap

86 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Una volta terminato il processo di analisi preliminare, per ciascun sito, l Amministrazione può identificarsi in una delle seguenti situazioni: Caso A - sito da mantenere: il sito risponde positivamente alla valutazione e non richiede interventi di riduzione. Caso B - sito da razionalizzare: il sito non risponde positivamente alla valutazione, ma sussistono gli obiettivi e le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione ed è necessaria una revisione dei contenuti o dell'architettura informativa o del nome di dominio. Caso C - sito da dismettere: il sito non risponde positivamente alla valutazione e non sussistono gli obiettivi iniziali o le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione. Conseguentemente, deve essere dismesso, trasferendo o archiviando i contenuti. Il Caso A descrive il caso ideale a cui ogni amministrazione deve tendere. Per tali siti l amministrazione dovrà assicurare la manutenzione del livello positivo raggiunto. I Casi B e C sono oggetto di approfondimento nella sezione che segue e che descrive con maggior dettaglio le azioni da compiere per la razionalizzazione dei contenuti (B) e la riduzione dei siti web pubblici (C). Vi è, infine, una quarta tipologia dinnanzi alla quale può trovarsi una pubblica amministrazione: Caso D - sito da realizzare: l amministrazione deve attivare un nuovo sito web tematico. In questa situazione, è importante delineare una procedura standardizzata, all interno dell amministrazione, e condivisa con i vertici amministrativi, che identifichi sia a livello organizzativo, sia a livello tecnologico le azioni da intraprendere per la realizzazione di un nuovo sito web tematico. È raccomandabile seguire le fasi descritte nel Vademecum 2010 Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web della PA, che suggerisce un approccio operativo basato sul ciclo di vita del progetto, tenendo conto che, relativamente al caso di un sito web tematico, tale procedura dovrà prima di tutto verificare che la nuova realizzazione sia realmente necessaria e non riconducibile a sezioni o aree del sito istituzionale. 23

87 Linee guida per i siti web delle PA CRITERI DI INDIRIZZO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI E PER LA RIDUZIONE DEI SITI WEB DELLE PA In base ai criteri indicati nella sezione precedente, l identificazione degli interventi da realizzare può condurre a definire differenti percorsi operativi. Nei paragrafi che seguono sono sintetizzate le principali azioni consigliate, nel caso in cui gli interventi da porre in essere riguardino: 1) la razionalizzazione dei contenuti on line - Caso B: sito da razionalizzare; 2) la riduzione dei siti web - Caso C: sito da dismettere. 3.1 Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B) Nella ipotesi in cui sia opportuna una revisione dei contenuti, si raccomanda di definire procedure di controllo dei contenuti (c.d. content audit) e di definizione dei bisogni, nonché di applicare regole di aggiornamento continuo. In particolare, occorre: controllare e aggiornare periodicamente i contenuti soggetti a obsolescenza; evidenziare elementi informativi relativi alla effettiva validità del singolo contenuto (data di pubblicazione di una notizia, vigenza di una norma, scadenza di un provvedimento, ecc.); evidenziare la data di pubblicazione e la data di ultimo aggiornamento sulla singola pagina, sezione del sito, banca dati; monitorare gli accessi e verificare la rispondenza dei contenuti/servizi alle aspettative degli utenti, anche attraverso strumenti semplici (come nel caso del progetto Mettiamoci la faccia ); valutare la necessità di una revisione del nome di dominio e della architettura dell'informazione, eventualmente con l'integrazione del sito tematico nel proprio sito istituzionale. 3.2 Riduzione dei siti web pubblici (Caso C) È importante rilevare che l azione da intraprendere è un vero e proprio progetto. La sua pianificazione consentirà di coordinare le attività, di gestire il rischio, di assicurare che le questioni critiche siano affrontate in modo appropriato e di garantire la massima trasparenza verso i vari soggetti interessati. 24

88 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Il piano da realizzare dovrebbe essere sviluppato con il contributo proveniente dai vari uffici dell amministrazione, tra cui quelli che hanno prodotto i contenuti e le informazioni pubblicate e quelli dedicati all ICT. Alcune delle azioni fondamentali riguardano effettuare un controllo dei contenuti pubblicati; identificare i collegamenti chiave del sito web; identificare e gestire i contenuti che non devono più essere pubblicati on line; migrare i contenuti Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati Le amministrazioni devono effettuare comunque una revisione del contenuto dei siti web nelle prime fasi del progetto. L'audit dovrebbe identificare, per ciascun contenuto, almeno: 1. il proprietario del contenuto; 2. la rilevanza del contenuto; 3. la data di ultimo aggiornamento; 4. l'accuratezza del contenuto. La revisione dei contenuti è utile per determinare il contenuto che dovrebbe essere migrato verso un altro sito web e per identificare quei contenuti che sono (o che dovrebbero essere) opportunamente archiviati. I contenuti che si reputano rilevanti per qualche destinatario potrebbero essere allocati su un altro sito web, suddivisi in più siti esistenti o trasferiti in un sistema di archiviazione. Dovrebbero comunque essere identificati i contenuti di perenne utilità, facendo in modo di segnalarli di conservarli e di renderli accessibili sul lungo periodo, anche attraverso forme di interoperabilità tecnologica, semantica e organizzativa, integrandoli all'interno di sezioni, banche dati del proprio sito istituzionale o di siti di altre fonti pubbliche Identificare i collegamenti chiave del sito web Alcuni dei link presenti all interno del sito web da dismettere potrebbero condurre ad un certo numero di siti/pagine chiave, sia all interno che all esterno 4 Si raccomanda che l amministrazione conservi, inserendo apposite clausole nei contratti di sviluppo/gestione dei siti web, la piena proprietà dei dati, anche prevedendo la possibilità di esportare tali dati al momento della dismissione del sito. 25

89 Linee guida per i siti web delle PA 2011 dell Amministrazione. Affinché tali siti/pagine continuino ad essere raggiunti, è importante informare i loro gestori della eventuale operazione di dismissione. Oltre a ciò, alcune pagine del sito web da dismettere potrebbero essere tuttora referenziate da siti esterni. In tal caso è importante informare i gestori di questi siti della eventuale operazione di dismissione, in modo da consentire una aggiornamento dei propri link. L analisi degli accessi al sito può essere uno strumento efficace per individuare questi collegamenti. Qualora tali collegamenti siano molto diffusi e non risulti praticabile avvertire tutti i siti che li contengono, è utile fornire una struttura di reindirizzamento che in modo automatico ridiriga gli utenti verso il nuovo sito o avverta dell avvenuta dismissione. È importante verificare se sia necessario mantenere la proprietà del dominio per reindirizzalo alla homepage del sito istituzionale Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere raggiungibili via web e i contenuti che devono essere spostati in un archivio storico I siti web sono una parte essenziale del modo in cui le pubbliche amministrazioni comunicano con i cittadini/imprese. I siti web e i loro contenuti possono continuare ad essere utili, anche se non sono più strettamente legati alla funzione per cui erano stati creati, e occorre prestare molta attenzione ad individuare, a conservare e a preservare queste informazioni. I contenuti che non sono più necessari on line devono essere gestiti, identificando delle procedure interne alla pubblica amministrazione per la gestione delle informazioni e della documentazione. In alcuni casi potrebbe essere necessario archiviare l intero sito ed in tal senso occorre attuare delle procedure il più possibile standardizzate per la conservazione di tali contenuti, evidenziando che si tratta di un archivio storico e collocando eventualmente le pagine in una area del sito istituzionale chiaramente identificabile come tale (per esempio, archivio.nomesito.gov.it) Migrare i contenuti da conservare on line Il contenuto che deve essere mantenuto on line necessita di essere spostato su un altro sito web. 26

90 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Le questioni fondamentali che le pubbliche amministrazioni possono prendere in considerazione prima della migrazione comprendono le seguenti azioni: rivedere i contenuti, al fine di garantire che la migrazione sia aggiornata e precisa; garantire che il contenuto risieda in un sistema di archiviazione; elaborare un documento contenente le procedure da adottare comprensive dei dettagli per la migrazione dei contenuti; determinare come e quando i contenuti saranno migrati in modo da produrre il minimo impatto sugli utenti; utilizzare differenti sistemi di gestione dei contenuti per i vecchi e per i nuovi siti web. Infatti spesso i siti web da dismettere sono realizzati con tecnologie che non sono aggiornate e, nel caso di siti gestiti da Content Management System (CMS), possono richiedere infrastrutture di difficile manutenibilità. Al fine di semplificare la gestione degli archivi di siti e in funzione dell immutabilità legata alla loro natura di archivio, può essere conveniente utilizzare strumenti di staticizzazione delle pagine, che li svincolino dai database e dagli application server che inizialmente li gestivano; verificare il completamento ed il buon esito della migrazione prima di dismettere il sito in via definitiva. La migrazione comporta una serie di potenziali rischi che vanno analizzati, al fine di prevenire con anticipo eventuali problemi che possano compromettere la raggiungibilità di servizi al cittadino e l immagine dell Amministrazione. Nell ambito dell analisi dei rischi è importante considerare quelli relativi: alla perdita o ad eventuali danni sui contenuti durante il processo di trasferimento; alla non disponibilità di contenuti importanti per un periodo di tempo; al caricamento di contenuti obsoleti; alla soddisfazione degli utenti nel periodo necessario alla migrazione. È importante individuare come questi rischi possano essere mitigati. Come previsto dall art. 5 della Direttiva n. 8/2009, le amministrazioni pubbliche che si iscrivono al dominio.gov.it dovranno altresì comunicare l elenco dei siti web tematici che intendono dismettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: riduzionesitiweb@postacertificata.gov.it. 27

91 Linee guida per i siti web delle PA CRITERI DI INDIRIZZO E STRUMENTI PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SITI WEB DELLE PA Il processo di miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni prende avvio da un insieme di fattori chiave: la riconoscibilità della natura pubblica del sito; la chiara identificazione dell'amministrazione che lo gestisce; la concreta indicazione delle modalità per soddisfare i requisiti minimi derivanti dalle previsioni normative di cui al paragrafo 1.1. In questa sezione sono descritte le modalità per: 1) iscrivere un sito al dominio ".gov.it", come condizione essenziale per l'immediata riconoscibilità della sua natura pubblica, e scegliere il nome del sito, per identificare livello amministrativo, specificare l'amministrazione che lo gestisce ed il responsabile incaricato; 2) soddisfare i principi di trasparenza dell'azione amministrativa, identificando i contenuti minimi indispensabili di un sito web pubblico e le politiche di gestione in merito alla natura e all'utilizzo dei contenuti on line ed alle modalità di trattamento dei dati inseriti dall'utente; 3) garantire il costante aggiornamento di un sito web pubblico e renderlo visibile; 4) rispettare i requisiti di accessibilità e usabilità; 5) realizzare l'accesso sicuro ai servizi on line; 6) rispettare le corrette regole per il trattamento dei dati personali; 7) monitorare la qualità di un sito web pubblico. Più in dettaglio, per le regole di gestione ed assegnazione dei nomi nel.gov.it, nonché per le modalità operative di iscrizione si rinvia al Vademecum Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SDL gov.it. 4.1 Iscrizione al dominio.gov.it I siti web rappresentano da tempo un consolidato strumento di comunicazione e diffusione di servizi, di cui anche la pubblica amministrazione fa largo uso, a cui deve essere riconosciuto un significativo contributo nella costruzione di un rapporto aperto e proficuo con gli utenti (cittadini, imprese, istituzioni). 28

92 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Per tale motivo, è necessario che la pubblica amministrazione caratterizzi la propria offerta di informazioni e servizi in modo che possa essere facilmente distinta dall offerta complessiva sul web, senza ambiguità e possibili fraintendimenti. La Direttiva n. 8/2009 sancisce nelle Premesse l ambito di applicazione e l obbligatorietà dell iscrizione al dominio.gov.it : [ ] le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere all iscrizione al dominio.gov di tutti i siti che intendono mantenere attivi 5. La registrazione al dominio.gov.it dei siti della pubblica amministrazione garantisce che, già a partire dall indirizzo web (il più sintetico degli elementi rappresentativi di un sito), sia immediatamente percepita dagli utenti la natura pubblica dell informazione, ovvero l appartenenza del sito alla Pubblica Amministrazione. Il dominio.gov.it è gestito da DigitPA che cura lo svolgimento delle seguenti procedure: registrare un nuovo sottodominio; variare gli attributi di un sottodominio già registrato; cessare l utilizzo di un sottodominio; sostituire il referente amministrativo di un sottodominio già registrato. Il documento Dominio.gov.it - Procedura per la gestione dei sottodomini di terzo livello gov.it, pubblicato sul sito di DigitPA 6, approfondisce gli scenari cui fare riferimento per avviare correttamente le procedure descritte e fornisce in allegato la relativa modulistica. Il responsabile del procedimento di pubblicazione, all indirizzo indicato nel sito, riceverà gli esiti delle verifiche periodiche per il mantenimento del nome a dominio.gov.it. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione del nome e di gestione dei nomi a dominio, ai sensi della Direttiva PCM del 30 maggio 2002 [ ] i nomi di dominio di 3 livello da utilizzare nell'ambito del dominio.gov.it dovranno essere il più possibile autoesplicativi e brevi; a tal fine è opportuno non inserire nel nome il suffisso "ministero, ente, dipartimento [ ]" (es. innovazionepa.gov.it). e [ ] La modalità di assegnazione dei nomi nel dominio ".gov.it" è analoga a quanto ad oggi avviene per la registrazione di nomi nel dominio ".it" o sotto la sua struttura geografica predefinita. [ ] Ogni altra attività relativa alla gestione dei domini, come cambio di nome, cessazione, riassegnazione, cambio di provider/mantainer, modifica della delega ecc. dovrà essere tempestivamente comunicata con lettera al Dipartimento. 5 Per le Regioni e gli Enti locali territoriali si applica nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione

93 Linee guida per i siti web delle PA 2011 In analogia con quanto stabilito per il dominio.it, da parte dell Ente delegato per la sua gestione (CNR Istituto di Informatica e Telematica di Pisa), anche per il dominio.gov.it DigitPA ha redatto, un apposito Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi nel dominio.gov.it, disponibile nel Vademecum Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SDL gov.it In particolare, considerando che l iscrizione al dominio al.gov.it deve essere un occasione per ripensare e riorganizzare in modo omogeneo il nome dei siti dell Ente, all assegnazione e alla gestione dei nomi nel dominio gov.it, sono applicate le seguenti regole: i criteri di assegnazione dei nomi a dominio dei siti istituzionali delle Amministrazioni sono orientati a favorirne la riconoscibilità; i nomi a dominio dei siti istituzionali delle Amministrazioni sono assegnati e gestiti, ove possibile, in analogia con quanto stabilito per il dominio.it, da parte dell Ente delegato per la sua gestione, al fine di ridurre l impatto organizzativo e comunicativo della migrazione; i siti tematici delle Amministrazioni devono avere dei nomi a dominio auto esplicativi e di facile riconoscibilità e devono preferibilmente risiedere all interno del dominio istituzionale dell' Ente, realizzando dei sottodomini ad hoc oppure delle sottosezioni del dominio istituzionale. La gestione del dominio.gov.it è centralizzata. Non è quindi prevista l assegnazione di domini di terzo livello (third level domain) a specifiche categorie preposte istituzionalmente alla gestione del settore di competenza, per una gestione delegata ed autonoma. Possono essere escluse dalla registrazione al dominio.gov.it le Università e gli Enti di ricerca. A tali fini, sarà necessario darne esplicita comunicazione al DigitPA. Tali amministrazioni dovranno comunque rispettare tutti gli altri requisiti dettati per i siti web e contenuti nelle presenti Linee guida Gestione della migrazione al dominio.gov.it Ferme restando le indicazioni date nel paragrafo precedente circa l iscrizione.gov.it, si consiglia di iscrivere contestualmente lo stesso nome anche sotto il dominio.it. Inoltre, si consiglia di mantenere attivi i nomi di dominio.it precedentemente utilizzati, all atto dell iscrizione dei siti delle amministrazioni al dominio.gov.it. 30

94 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Per garantire la raggiungibilità e la riconoscibilità dell'amministrazione nell ambito del dominio.gov.it si dovrà effettuare un redirezionamento delle richieste di accesso al sito, effettuate sull indirizzo.it verso il nuovo indirizzo.gov.it 7. Se vengono registrati più domini commerciali associati al proprio sito è consigliabile che tutti reindirizzino al dominio principale.gov.it. 4.2 Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA L art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, definisce la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza ed i cittadini hanno diritto ad una informazione completa e qualificata anche attraverso i siti pubblici. È necessario quindi assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest ultimo ed il mondo esterno, in modo tale che l operato delle amministrazioni pubbliche sia garante della piena legalità. L art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell' Amministrazione digitale individua i dati minimi che devono essere necessariamente presenti nei siti istituzionali pubblici. Da ultimo, l art. 32 della Legge 69/2009 introduce il tema della pubblicazione sui siti istituzionali di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, come assolvimento dell obbligo di pubblicazione. 7 Per una completa usabilità di tale procedura, il redirezionamento deve preferibilmente essere effettuato lato server, via protocollo HTTP. Qualora ciò non fosse possibile, e quindi il redirezionamento debba essere effettuato lato client, via HTML, è necessario realizzare una pagina che spieghi all utente ciò che accade ed impostare dei tempi di redirezionamento sufficienti a garantire all utente il pieno controllo dell'operazione. 31

95 Linee guida per i siti web delle PA Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA Al fine di favorire la ricerca delle informazioni essenziali contenute nei siti istituzionali, come approfondito anche nel successivo Capitolo 5 si consiglia di aggiungere al testo delle pagine web informazioni aggiuntive che ne descrivono determinate caratteristiche e i principali contenuti. Infatti l HTML permette di inserire nei documenti delle parolechiave, meta-dati, che ne descrivano il contenuto per consentire ai motori di ricerca di ottimizzare il recupero dell'informazione. I metadati, definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come norma ISO 15836:200 8, hanno infatti due funzioni principali: individuare e identificare un documento e informare sulle sue caratteristiche. Tale standard prevede l inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di intestazione (ovvero nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD>), estendendo quindi la grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META> e, in generale, per l intero documento 9. La Tabella seguente schematizza i contenuti che devono essere presenti sui siti istituzionali, collegandoli alle norme di riferimento e segnalando alla voce Indicazioni di reperibilità i principali suggerimenti operativi per ciascuna voce. Per una indicazione puntuale dell organizzazione e dei contenuti della Sezione Trasparenza, valutazione e merito si rimanda alla Delibera CiVIT n.105/ Per approfondimenti sullo standard dei metadati Dublin Core: Si ricorda che, per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un profilo all elemento <HEAD>: <HEAD profile= e i collegamenti agli schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core (DC) e per il Qualified Dublin Core (DCTERMS) <LINK rel= schema.dc href= />; <LINK rel= schema.dcterms href= /> 32

96 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Tabella 5 Contenuti minimi dei siti web istituzionali delle PA CONTENUTO MINIMO Le informazioni relative all Ufficio relazioni con il pubblico (URP) NORMA DI EVENTUALI VINCOLI RIFERIMENTO Legge n. 150/2000 direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page; indirizzate dall etichetta URP o Ufficio Relazioni con il Pubblico. INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="URP"> Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, con l indicazione al pubblico dei tempi di risposta art. 54 comma 2-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministraz. digitale costantemente disponibile all interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Posta elettronica certificata CAD"> Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione - Decreto legislativo n. 150/ Delibera CiVIT n. 105/2010 (par , Indicazioni relative alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità) All interno della Sezione denominata Trasparenza, valutazione e merito, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall etichetta Trasparenza, valutazione e merito, posto nell homepage del sito istituzionale. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Traspare nza"> Il Piano e la Relazione sulle performance Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sezione denominata Trasparenza, valutazione e merito, raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall etichetta Trasparenza, valutazione e merito, posto nell homepage del sito istituzionale. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Il Piano e la relazione sulle performance"> L organigramma e l articolazione degli uffici, le attribuzioni e l organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell ordinamento giuridico riferibile all attività da essi svolta art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito elemento chiaramente indirizzato da un etichetta esplicativa; informazioni costantemente aggiornate e corrispondenti a quanto indicato nell atto normativo che regolamenta l organizzazione della amministrazione. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Organigr amma"> 10 In attesa della definizione di un Tesauro condiviso per i contenuti minimi dei siti istituzionali, si preferisce utilizzare il metadato Description. 33

97 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 L elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento (*) All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito correlato alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line Al fine di semplificare l accesso da parte dei cittadini, l amministrazione deve inserire un link denominato come fare per a partire dalla home page del sito, che indirizza a questi contenuti ed a quelli loro correlati <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Procedi menti"> Il nome del responsabile e l unità organizzativa responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*) art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito correlato alle sezioni informative sui procedimenti. Al fine di semplificare l accesso da parte dei cittadini, l amministrazione deve inserire un link denominato come fare per a partire dalla home page del sito, che indirizza a questi contenuti <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Respons abile procedimento"> Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*) art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito correlato alle sezioni informative sui procedimenti. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Scadenz e dei procedimenti e adempimenti"> 34

98 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 L elenco delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, gli atti e i documenti anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà 11 L elenco dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, completi dell elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi art. 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale - art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito indirizzata dalla etichetta Modulistica correlata alla sezione relativa ai procedimenti All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito Indirizzata dalla etichetta Modulistica Correlata alla sezione relativa ai procedimenti <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Modulist ica"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Regolam enti ministeriali"> L elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito Associate al nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Posta elettronica istituzionale"> 11 Si ricorda che ai sensi dell art 57 del CAD, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. In caso di mancata pubblicazione, i procedimenti possono essere avviati senza la presentazione del modulo/formulario. Inoltre, ai sensi dell 6 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, per i procedimenti ad istanza di parte, l amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo; il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. 12 I criteri e le modalità per la pubblicazione dei contenuti di cui all articolo 6 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 devono essere definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro il 13 ottobre

99 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 L elenco delle caselle di posta elettronica certificata art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Posta elettronica certificata PEC"> Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Qualità servizi"> Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio. Delibera CiVIT 105/2010 All interno della Sottosezione denominata Dati informativi sull organizzazione e i procedimenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Carta dei servizi"> I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato Decreto legislativo n. 150/2009 Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Nominat ivi e CV Dirigenti e titolari posizioni organizzative"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Retribuzi oni Dirigenti"> I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Retribuzi oni e CV per incarichi politici"> I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Decreto legislativo n. 150/2009 Legge 18 giugno 2009 n. 69 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Nominat ivi e CV dei Valutatori"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Assenze e presenze"> Le retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali Legge 18 giugno 2009 n. 69 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Dati segretari provinciali/comunali "> 36

100 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Premi e compensi"> L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Premialit à"> Il codice disciplinare art. 55, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall art.68, comma 2 del Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Codice disciplinare"> Il ruolo dei dirigenti art.1, comma 7 del DPR 23 aprile 2004, n. 108 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Ruolo dirigenti"> La contrattazione nazionale art 47, comma 8 del Decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito dall art. 59 del Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Contratt azione nazionale"> Le richieste di autorizzazione a bandire concorsi art. 3 Circolare PCM-DFP /02/2011 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Richieste a bandire"> Le richieste di autorizzazione ad assumere art. 3 Circolare PCM-DFP /02/2011 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Richieste ad assumere"> Le domande di rimodulazione del fabbisogno art. 3 Circolare PCM-DFP /02/2011 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi al Personale, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Rimodul azione fabbisogno"> Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi a incarichi e consulenze, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Incarichi a dipendenti e soggetti privati"> 37

101 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo n. 7 agosto 1997, n. 279 EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 La contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento All interno della Sottosezione denominata Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Contabili zzazione servizi erogati"> I contratti integrativi art. 40 bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall art. 55 del Decreto legislativo n. 150/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Contratti integrativi"> Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni - Delibera CiVIT n. 105/ art. 8, Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria All interno della Sottosezione denominata Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Consorzi Enti e Società"> Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all esercizio finanziario precedente Legge n. 69/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati sulla gestione dei pagamenti, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Gestione dei pagamenti"> Buone prassi in ordine ai tempi per l adozione dei provvedimenti e per l erogazione dei servizi al pubblico Legge n. 69/2009 All interno della Sottosezione denominata Dati relativi alle buone prassi, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Buone prassi"> Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica D.P.R. n.118 del 2000 All interno della Sottosezione denominata Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica, facente parte della Sezione Trasparenza, valutazione e merito <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Albi beneficiari provvidenze"> Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Pubblica zioni > 38

102 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 I bandi di concorso (testo integrale) (*) art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale raggiungibili dalla home page del sito; indirizzato dalla etichetta Concorsi. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Concorsi "> L elenco dei bandi di gara art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale I bilanci - art. 32 della Legge n. 69/ DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai sensi dell art.32 della Legge n. 69 del La pubblicità legale art. 32 della Legge n. 69/2009 raggiungibile dalla home page del sito; indirizzato dalla etichetta Bandi di gara. raggiungibile dalla home page del sito; indirizzata dalla etichetta Bilanci raggiungibile dalla home page del sito; indirizzata dalla etichetta Pubblicità legale ovvero, per gli enti territoriali, Albo pretorio o Albo pretorio on line. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Bandi di gara"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Bilanci"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Pubblicit à legale"> L elenco dei servizi forniti in rete (*) art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero sulla home page del sito in posizione massimamente visibile; indirizzato dalla etichetta Servizi on line. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Servizi di egovernment attivi"> L elenco dei servizi di futura attivazione Privacy (come dettagliato al par. 4.7) art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale Decreto legislativo 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali disponibile all interno della sezione servizi on line ovvero sulla home page del sito; indirizzato dalla etichetta Servizi di futura attivazione. disponibile, ove possibile, in un area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, in una apposita sezione del sito, collegata da tutte le pagine indirizzato dalla etichetta Privacy o Protezione dei dati personali. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Servizi di egovernment di futura attivazione"> <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Privacy"> 39

103 Linee guida per i siti web delle PA 2011 CONTENUTO MINIMO NORMA DI RIFERIMENTO EVENTUALI VINCOLI INDICAZIONI REPERIBILITÀ 10 Note legali (come dettagliato al par. 4.7) disponibile, ove possibile, in un area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, in una apposita sezione del sito, collegata da tutte le pagine indirizzato dalla etichetta Note o Note legali. <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Note legali"> Elenco dei siti tematici in una sezione direttamente accessibile in homepage <META NAME= DC.Descripti on CONTENT="Elenco siti tematici"> Si ricorda che le amministrazioni centrali devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, - Dipartimento per la Funzione Pubblica, le informazioni contrassegnate con *, secondo modalità che saranno individuate da un apposita Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. Per quanto riguarda il dettaglio sulle sezioni bandi di gara e bilanci, si deve comunque far riferimento al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai sensi dell art.32 della Legge n. 69 del Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 57-bis del CAD, le amministrazioni sono tenute ad aggiornare, con cadenza almeno semestrale, le informazioni presenti nell Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), istituito con il DPCM 1 aprile 2008, per quanto riguarda la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo e gli indirizzi di posta elettronica. Le indicazioni per la pubblicazione sull IPA sono contenute nel documento Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee disponibile sul sito (sezione per le Amministrazioni), nonché nella sezione SPC del sito di DigitPA. Si fa presente che, per la pubblicazione di servizi su IPA, è necessario svolgere la procedura di accreditamento. Il modulo per l accreditamento è disponibile sul sito dell IPA alla sezione riservata alle Amministrazioni. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Le caratteristiche di dettaglio delle informazioni minime che devono essere presenti sui siti istituzionali sono descritte nell Appendice Contenuti minimi dei siti istituzionali. 40

104 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Quest ultima fornisce anche alcune raccomandazioni sulla pubblicazione e relative modalità - di altri contenuti (quali indirizzi dei centri di contatto e Domande & Risposte), che fanno riferimento a due recenti iniziative relative ai rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, MiaPA e Linea Amica Contenuti minimi dei siti tematici delle PA I siti tematici pubblici debbono riportare nel piè di pagina una sezione informativa indirizzata dall etichetta Informazioni sul sito con i seguenti contenuti: Amministrazioni responsabili: indicazione delle Amministrazioni, una o più, che hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, aggiornandolo; Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle norme, ai protocolli d intesa, al progetto o all iniziativa che ne hanno determinato o reso opportuna la realizzazione; Frequenza di aggiornamento dei contenuti: descrizione dei motivi, delle modalità e dei tempi previsti per l aggiornamento dei contenuti; Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la chiusura del sito; Informativa sulla privacy. 4.3 Aggiornamento e visibilità dei contenuti online Una indicazione particolarmente interessante, di cui all art. 5 della Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on-line e la misurazione della soddisfazione degli utenti, è quella che attribuisce un importanza strategica al canale web come punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente e, auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale. A tali fini, assumono piena significatività i requisiti di aggiornamento e di visibilità dei contenuti di un sito pubblico Aggiornamento Un sito pubblico deve assicurare costantemente l aggiornamento attraverso la definizione di criteri di validità, a livello di sezione o di specifico contenuto da pubblicare, e di politiche per l aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dei criteri definiti. Relativamente al primo aspetto, tra i principali attributi associabili alla validità di un contenuto, si individuano i seguenti: 41

105 Linee guida per i siti web delle PA 2011 permanente: il contenuto in sé non è soggetto ad obsolescenza (es. sezione L istituto del sito INPS.) certamente può essere modificato ed integrato, ma non perde mai di significatività; collegata: il contenuto è collegato ad un evento che ne determina la necessità di aggiornamento (es. il contenuto Organigramma è collegato alla variazione dell assetto organizzativo dell Amministrazione); a termine: il contenuto ha una scadenza che ne determina l eliminazione ovvero lo spostamento in un archivio (es. un avviso, una notizia, ecc.). Naturalmente, l Amministrazione potrà definirne diversi o ulteriori attributi di validità sulla base delle proprie specifiche esigenze. Ad ogni contenuto o sezione di contenuti deve essere attribuita una validità al momento della pubblicazione. Le politiche di aggiornamento dei contenuti debbono essere collegate, possibilmente anche in automatico, alla validità attribuita ai contenuti. Il responsabile del procedimento di pubblicazione partecipa alla definizione delle politiche di aggiornamento ed è responsabile della loro applicazione Visibilità Le Amministrazioni sono tenute ad informare gli utenti dell esistenza web del loro sito web istituzionale, segnalandone chiaramente l indirizzo in tutte le occasioni di comunicazione: nella carta intestata dell Amministrazione e nei biglietti da visita dei dipendenti; nella firma istituzionale delle dei dipendenti; nella modulistica; nei documenti a circolazione esterna; nelle pubblicazioni cartacee di ogni tipo; nei comunicati pubblicitari stampa, radiofonici e televisivi. 4.4 Accessibilità e usabilità Requisiti per l'accessibilità Dal 2004 è in vigore in Italia la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione 13 da 13 L art. 3, comma 1, Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici stabilisce che la legge si applica alle pubbliche amministrazioni 42

106 Linee guida per i siti web delle PA 2011 parte dei disabili. Il concetto di accessibilità dei siti web è strettamente legato a un principio fondamentale della nostra società, quello delle pari opportunità, e l'accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione deve quindi essere garantito a tutti. L obiettivo della Legge è l abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscono l accesso agli strumenti della società dell informazione da parte dei disabili. Con il regolamento attuativo della predetta Legge n. 4/ , sono stati sanciti i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità, mentre con il Decreto ministeriale attuativo 15 sono stati definiti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici. Tuttavia, a distanza di alcuni anni, i siti della pubblica amministrazione italiana presentano ancora un livello eterogeneo di adeguamento alla normativa sull accessibilità degli stessi siti web che risultano, nel complesso, ancora poco accessibili 16. A fronte di situazioni di eccellenza, molti siti web pubblici non permettono a tutti i cittadini un pieno accesso ai servizi erogati sul web e non risultano totalmente accessibili. Per garantire l accessibilità ai propri siti web, le pubbliche amministrazioni devono: rispettare i requisiti tecnici previsti nell Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche 17, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i rapporti telematici con i cittadini; di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 14 Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 15 Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici 16 Se si considera che già nel 2001 il Ministro per la funzione pubblica pro tempore aveva emanato una circolare esplicativa in tema di accessibilità Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni il ritardo da parte delle amministrazioni risulta ancora meno comprensibile e giustificabile. 17 Al momento dell aggiornamento delle presenti Linee guida, l Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 è in via di revisione per permettere un adeguamento della normativa italiana alle evoluzioni degli strumenti tecnologici e delle regolamentazioni internazionali intervenute dalla sua pubblicazione. Attualmente, terminata la fase di consultazione pubblica, la proposta di adeguamento è stata notificata alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE, e potrà essere adottata al termine del periodo di statu quo previsto (settembre 2011). Si veda: Year=2011&inum=297&lang=IT&sNLang=IT 43

107 Linee guida per i siti web delle PA 2011 formare adeguatamente il personale che si occupa dell aggiornamento dei siti web per garantirne l accessibilità nel tempo; garantire ai dipendenti disabili la possibilità di lavorare senza forme di discriminazioni; coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell accessibilità ai propri siti web. Nel continuo processo di adeguamento alla normativa un ruolo chiave è svolto dal responsabile dell accessibilità informatica dell Amministrazione. Si raccomanda, quindi, che il responsabile dell accessibilità coincida con uno dei responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sui siti web, o, quanto meno, che si coordini costantemente con essi. Al fine di migliorare l accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con la collaborazione di DigitPA e del Formez PA: svolge le funzioni di monitoraggio dei siti web pubblici, al fine di valutare periodicamente l accessibilità dei servizi pubblici erogati on line 18 ; rileva le segnalazioni di inaccessibilità fatte dai cittadini sul sito e le inoltra ai responsabili dei siti web pubblici; segnala le migliori pratiche di accessibilità, anche avvalendosi delle segnalazioni fatte dai cittadini sul sito favorisce la diffusione della cultura dell accessibilità con azioni di formazione e informazione sul tema Indirizzi sull usabilità Rivolgendosi a un utenza eterogenea ed estremamente differenziata (giovani, anziani, cittadini con diverso grado di scolarizzazione, disabili, utenti con scarsa dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici, ecc.), i siti web della pubblica amministrazione devono contenere informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti. Un sito pubblico, per garantire anche sotto questo aspetto, il diritto di accesso all informazione, deve quindi essere progettato considerando le esigenze di tutti gli utenti, qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica. L'usabilità non è una caratteristica intrinseca del sito, ma fa riferimento all 'interazione tra l utente e il sito web 19. Essa non va intesa come un dato acquisito una volta per tutte, ma come un obiettivo di miglioramento della user experience da perseguire costantemente. 18 Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull attuazione delle norme sull accessibilità. 44

108 Linee guida per i siti web delle PA 2011 L'usabilità deve essere dunque definita e ricercata nel corso della progettazione, verificata insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché valutata alla fine del processo. Il CAD 20 stabilisce i principi generali per la progettazione dei siti web, ricordando che è obbligo delle pubbliche amministrazioni realizzare siti istituzionali che rispettino i principi di elevata usabilità e reperibilità, chiarezza di linguaggio e semplicità di consultazione 21. L'obiettivo deve essere il miglioramento della qualità del sito e l'aumento della soddisfazione dei cittadini, a cui può fare seguito una riduzione dei costi di assistenza agli utenti e un perfezionamento dell'immagine complessiva dell'ente e della pubblica amministrazione in generale. Nella Tabella 6 sono elencati i principi di usabilità che dovrebbero sempre ispirare la progettazione, la gestione e lo sviluppo dei siti web pubblici. Per migliorare l'usabilità dei siti web, le pubbliche amministrazioni possono predisporre periodicamente un Piano di usabilità del sito che prevede almeno le seguenti linee di attività: azioni volte alla diffusione della conoscenza, all interno delle redazioni web, dei principi e delle tecniche di usabilità definiti nella letteratura internazionale e richiamati dalle disposizioni nazionali in materia; realizzazione in forma periodica di test di usabilità a basso costo con utenti, informando su apposito spazio del sito dei risultati ottenuti e dei miglioramenti apportati nell interazione degli utenti con l interfaccia web; attivazione di forme di ascolto dei cittadini per analizzare le segnalazioni delle difficoltà incontrate nell utilizzo dei servizi on line, intese come uno degli strumenti utili per la valutazione di usabilità. 19 Lo standard ISO :1998 definisce l usabilità come l efficacia, l efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. 20 Art. 53, comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione Digitale", come modificato dall'art. 21 del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e dall'art. 34 della Legge 18 giugno 2009, n Pur occupandosi di accessibilità, anche la Legge n. 4/2004 sottolinea l'importanza del miglioramento dell'usabilità dei siti web pubblici. Nel Regolamento di attuazione infatti, tra i criteri ed i principi generali per l'accessibilità, è inserita anche la fruibilità delle informazioni offerte che devono essere caratterizzate dalla facilità e semplicità d'uso. 45

109 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Tabella 6 - Principi di usabilità per i siti web delle PA PRINCIPI DECLINAZIONI Percezione Comprensibilità Operabilità Coerenza Le informazioni e i comandi necessari per l esecuzione dell attività devono essere sempre disponibili e percettibili. Le informazioni e i comandi necessari per l esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare. Le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni necessarie al raggiungimento dell obiettivo voluto. I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso significato in tutto il sito. Tutela della salute Sicurezza Trasparenza Facilità di apprendimento Aiuto e documentazione Tolleranza agli errori Gradevolezza Flessibilità Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell utente. Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza. Il sito deve comunicare all utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito stesso. Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento. Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul funzionamento del sito devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte dall utente. Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio. Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e a mantenere l interesse dell utente. Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti. 4.5 Accesso ai servizi on line Le modalità di accesso ai servizi on line che richiedono autenticazione sono regolate dall art. 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell amministrazione digitale (CAD) che prevede la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi quali strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni possono tuttavia consentire l'accesso ai servizi in rete con strumenti diversi, purché siano in grado di consentire l accertamento dell'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 46

110 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Nel caso specifico di una amministrazione che aderisca ad SPC, l art. 22 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, prevede la Gestione delle Identità Federate (GFID). Il documento Modello di Gestione Federata delle Identità Digitali (GFID), pubblicato sul sito di DigitPA, approfondisce gli scenari e gli utilizzi a cui fare riferimento per un corretto utilizzo di tale modalità di accesso. Sul piano dell attuazione, si deve tener conto delle criticità connesse alla diffusione sul territorio nazionale dei due strumenti (la CIE è poco diffusa; la CNS è diffusa solo in alcune Regioni). Pertanto, come previsto dal comma 2 del richiamato art. 64 del CAD, per superare - almeno nel transitorio - tali criticità, l accesso può essere consentito anche attraverso altri strumenti di identificazione informatica, purché tali strumenti permettano l individuazione univoca di colui che richiede il servizio. È necessario distinguere l accesso ai servizi online dall autorizzazione - per il soggetto che ha avuto accesso ai servizi - ad utilizzare i diversi servizi. A titolo esemplificativo, un professionista può essere abilitato all accesso alla sezione Servizi per le imprese, ma può essere autorizzato a svolgere solo quei servizi per i quali ha ricevuto dall impresa delega ad operare. L autorizzazione ad operare per le diverse finalità previste può essere, anche in ragione della specifica finalità: puntuale: ad ogni soggetto è associata la lista delle finalità per le quali è abilitato ad operare; per profili: ad ogni classe di soggetti individuata è associata la lista delle finalità per le quali il soggetto che appartiene alla classe è abilitato ad operare. Il soggetto viene autenticato all accesso (GFID, CIE, CNS o userid) e, sulla base del codice fiscale, si accede al sistema di gestione delle autorizzazioni per verificare le abilitazioni. È necessario tenere traccia delle operazioni svolte da ciascun utente e di chi le ha eseguite, in modo da abilitare funzionalità di auditing e di certificazione sulle attività svolte per le diverse finalità previste. Dovranno essere indicate tutte le operazioni, sia quelle andate a buon fine che quelle annullate. 4.6 Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) Un Web Content Management System (chiamato comunemente CMS) è un particolare software che permette la completa gestione di contenuti destinati al web, tramite un interfaccia costituita nella maggior parte dei casi da browser. Il CMS ha il principale vantaggio di consentire la modifica dei contenuti di un sito in tempi estremamente 47

111 Linee guida per i siti web delle PA 2011 ridotti, anche da parte di coloro che non possiedono particolari competenze tecniche. I CMS consentono una dettagliata configurazione dei permessi per individuare chi può modificare cosa e a che livello. Sono diverse centinaia i CMS disponibili sul mercato mondiale, anche se i più utilizzati possono circoscriversi a circa un ottantina. Si suddividono essenzialmente in due grandi ambiti: software free/open source e software commerciale a pagamento. Ulteriori segmentazioni si basano sulle tecnologie impiegate, ad esempio i linguaggi PHP, ASP, Java,.NET e altri. I più comuni CMS risiedono su un web server e utilizzano un database per la memorizzazione non solo dei contenuti testuali ma anche di tutte le informazioni strutturali del sistema. A livello di interfaccia, la gran parte dei CMS presenta due ambienti di fruizione ben distinti: back end e front end. Il back end fornisce all operatore una serie di strumenti, scalabili e configurabili, per la gestione e lo sviluppo di: Contenuti; Struttura del sito; Aspetto grafico; Servizi interattivi; Monitoraggio utenti; Statistiche di accesso; Permessi. Il front end concerne invece, come suggerisce la parola stessa, tutto ciò che il comune visitatore vede navigando il sito e interagendo con esso, a seconda dei servizi sviluppati e resi disponibili dall amministrazione. Sono molteplici i vantaggi che può offrire un CMS ben configurato, per lo sviluppo e la gestione di un sito web di una PA. Innanzi tutto la facilità di aggiornamento dei contenuti, requisito esplicitamente richiesto dal CAD. Non servono programmatori esperti per modificare testi, pubblicare file, modificare immagini e tutto quello che può costituire il contenuto di un sito. Inoltre il CMS permette di controllare gli accessi, di verificare nel dettaglio le modifiche effettuate dai redattori e di creare, se opportunamente configurato, un procedimento di convalida dei contenuti, come vedremo più nel dettaglio in seguito. In questo modo il responsabile del procedimento di pubblicazione può effettuare la costante verifica dei contenuti prima dell effettiva pubblicazione sul front end. Com è noto, la Direttiva n. 8/ 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione impone agli enti pubblici di elevare lo standard qualitativo dei siti web sotto molteplici aspetti: l aggiornamento dei contenuti, l usabilità dei servizi, l accessibilità del codice html e la riconoscibilità e riconducibilità del sito all amministrazione responsabile dei contenuti pubblicati on line. 48

112 Linee guida per i siti web delle PA 2011 L adozione di un CMS permette, nella stragrande maggioranza dei casi, di raggiungere più facilmente gli obiettivi indicati dalla Direttiva. Occorre comunque tener presente che si tratta di uno strumento che, nel processo realizzativo, si colloca a valle della progettazione del sito, argomento questo appositamente trattato in un altra sezione delle Linee Guida. Ma la scelta di un buon CMS, adeguatamente configurato, contribuisce molto all incremento degli indicatori di qualità espressi dalla Direttiva e descritti in questo documento, come la qualità e il numero dei servizi potenzialmente realizzabili, l interoperabilità semantica e l aumento della partecipazione degli utenti-cittadini alla redazione controllata dei contenuti on line. A fronte dei vantaggi sopra elencati, occorre obiettivamente considerare le implicazioni e gli oneri richiesti all amministrazione nel momento in cui decide di utilizzare un CMS per gestire il proprio sito web. La prima problematica riguarda la scelta del CMS più appropriato alle proprie esigenze e risorse, il che può dipendere da molteplici fattori, sia di carattere economico che organizzativo. La configurazione del CMS e la sua istallazione possono avere un peso importante in termini economici, nel budget complessivo del progetto, soprattutto nelle organizzazioni che richiedono un articolata gestione e presentazione di informazioni complesse. Un altro dei parametri importanti nella scelta del CMS è la capacità del sistema di produrre codice accessibile, conforme a quanto dettato dalla Legge 4/ Esistono alcuni CMS, sia commerciali che open source, appositamente progettati e sviluppati per produrre contenuti accessibili, nonché per consentire la gestione del back office anche da parte di soggetti disabili Nella maggioranza dei casi, la sola adozione di un CMS in grado di generare codice rispettoso delle grammatiche formali previste dalla normativa vigente, non implica di per sé la produzione di pagine web accessibili. Molteplici ed eterogenee infatti sono le variabili che concorrono a ottenere questo risultato, tra cui: la scelta di un template tableless e di un CSS corretto; le adeguate impostazioni dell editor del contenuto web, in grado ad esempio di filtrare e ripulire il testo importato dai comuni software di word-processing; la formazione dei redattori, affinché siano in grado di inserire le opportune marcature (ad esempio testi alternativi, intestazioni di tabelle) e di scrivere testi semplici e chiari; la condivisione di linee guida redazionali concordate. 49

113 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Un altro elemento da tenere in considerazione è la formazione necessaria ai redattori per poter utilizzare al meglio il sistema di gestione dei contenuti. I vantaggi offerti dai CMS riguardano comunque sia la gestione del sito sia l implementazione di servizi interattivi e utili per il cittadino. Una delle caratteristiche peculiari di moltissimi CMS consiste nella scalabilità delle risorse applicative, cioè nella possibilità di incorporare dei moduli software, facilmente installabili, che ampliano le funzionalità del sito, sia per quanto riguarda i servizi frontend che per quanto riguarda la gestione del back end Strumenti di back end Controllo degli accessi Il CMS consente di configurare gli accessi al back end, profilando altresì i livelli di modifica dei contenuti, per evitare ad esempio che alcuni redattori possano inavvertitamente modificare contenuti creati da altri utenti. Gestione del layout grafico - Una delle regole fondamentali dell usabilità riguarda la coerenza e l'omogeneità grafica di un sito web. Tramite appositi pannelli di controllo presenti nel back end, vengono centralizzate le impostazioni del layout e della grafica, facilitando così, con poche operazioni, un eventuale cambiamento della grafica di tutto il sito. Statistiche accesso utenti I livelli di monitoraggio delle visite al sito può essere molto dettagliato, a seconda dei moduli aggiuntivi che vengono istallati. È noto che il costante monitoraggio delle statistiche è il primo elemento da tenere sotto controllo per le modifiche migliorative del sito. Workflow di pubblicazione Come detto, il CMS consente a più utenti di poter acceder contemporaneamente ai contenuti del sito. E' quindi auspicabile, se non obbligatorio, che venga impostato un processo automatico che permetta di segnalare la creazione o la modifica di contenuti per l eventuale approvazione da parte dei responsabili del procedimento di pubblicazione. Monitoraggio dei contenuti Ai fini del corretto e costante aggiornamento delle informazioni on line, i pannelli di controllo di alcuni CMS possono segnalare l'obsolescenza dei contenuti evidenziando la data di ultimo aggiornamento di ogni singola pagina. È normale che un sito si articoli in numerose sezioni, e che il numero di pagine on line aumenti notevolmente negli anni. Diventa quindi molto utile poter disporre di una vista sinottica dei contenuti per verificare la data di ultimo aggiornamento di ciascuna pagina. Search Engine Optimization - Alcuni CMS permettono di impostare, lato back office, pannelli di controllo per verificare l attuazione di importanti configurazioni tecniche, affinché il sito possa aumentare la propria visibilità all interno dei motori di ricerca. 50

114 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Chiaramente si tratta di accorgimenti che possono produrre risultati concreti solo se i contenuti del sito già possiedono una qualità intrinseca Servizi di front end Come detto in altre sezioni di queste Linee guida, la partecipazione, il confronto e l interazione con gli utenti costituiscono sempre di più elementi di valore, non solo per i cittadini ma anche per l amministrazione che gestisce il proprio sito. Il CMS può incrementare moltissimo il dialogo con gli utenti, in quanto possono essere facilmente implementate forme di interazione a vari livelli. RSS Gli RSS, acronimo di Really Simple Syndication, vengono utilizzati per il duplice scopo di diffondere ed aggregare contenuti, rendendone particolarmente agevole la fruizione e l interoperabilità tra molteplici piattaforme. Con i CMS la creazione e la diffusione degli RSS diventa molto semplice, dal momento che esistono procedure guidate che attivano tale servizio. Moduli web (form) La creazione tramite CMS di form online, per ricevere feedback dagli utenti o creare appositi questionari, permette non solo di conoscere meglio i propri visitatori, ma anche di evitare la creazione e la pubblicazione di indirizzi mail realizzati ad hoc e potenzialmente oggetto di spamming. Il modulo web di un CMS infatti può prevenire, se non azzerare, il problema dello spamming con pochi, ma efficaci accorgimenti tecnici, quali l applicazione di filtri, evitando l uso di soluzioni che possano rendere inaccessibile la compilazione del modulo (es.; CAPTCHA). Newsletter esistono sul mercato sofisticati programmi commerciali dedicati alla gestione delle newsletter. Ma oggi molti CMS, anche open source e gratuiti, offrono alla pubblica amministrazione la possibilità di raggiungere un numero anche molto elevato di utenti, gestendo le iscrizioni e le cancellazioni in modalità del tutto automatica. Multilingua I CMS gestiscono agevolmente contenuti scritti in più lingue, permettendo non solo il rapido passaggio tra le diverse lingue dei contenuti scritti, ma anche, eventualmente la traduzione di tutta l interfaccia del sito. Contenuti per il mobile Il deciso incremento registrato negli ultimi anni nell utilizzo dei cosiddetti smartphone abilitati alla consultazione di contenuti on line, dovrebbe sollecitare le PA a rendere facilmente usufruibili le informazioni anche da parte dei dispositivi mobili di ultima generazione. I migliori CMS vengono incontro a questa esigenza consentendo: la selezione dei contenuti, pubblicati e gestiti sul sito web dallo medesimo CMS, la generazione automatica di un layout adatto alla consultazione su display, nonché l individuazione della tipologia di device, al fine di adattare al meglio la presentazione delle informazioni. 51

115 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Tassonomia come descritto nel Capitolo 5, una corretta indicizzazione dei contenuti permettere all utente di raggiungere più facilmente le informazioni di interesse, aumentando la reperibilità di documenti e la facilità di consultazione delle informazioni. Molti CMS consentono la creazione e l assegnazione di tag, aperti o controllati, ad un singolo contenuto, consentendo quindi l aggregazione trasversale di contenuti simili, o che afferiscono alla medesima area semantica, al di là dei percorsi di navigazione prestabiliti. 4.7 Policy Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito a: caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo; modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti. La consultazione della policy deve essere costantemente disponibile all interno del piè di pagina del sito. È opportuno distinguere i due tipi di contenuti: il primo sarà indirizzato dall etichetta Note o Note legali ; il secondo dall etichetta Privacy o Protezione dei dati personali. Nelle Note legali devono essere fornite informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti: copyright: possibilità e limitazioni in ordine all utilizzo dei contenuti del sito; utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall utilizzo del sito; accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati; download: regole per l utilizzo dei materiali scaricabili dal sito. Nella sezione Privacy devono essere descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili. Si tratta di una informativa da rendere ai sensi del Decreto legislativo 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 24. Il contenuto dovrà ispirarsi anche alla Raccomandazione 17 maggio 2001, n. 2 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo di cui all art. 29 della Direttiva 95/46/CE, hanno adottato per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi ultimi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 24 Si vedano in particolare gli artt. 7 e 13 del citato Decreto legislativo 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 52

116 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Nel predisporre l informativa si raccomanda di considerare: tipi di dati trattati distinguendo tra: Dati di navigazione Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Le Amministrazioni sono invitate a determinare, in maniera proporzionale alla finalità perseguita, dei termini di conservazione dei dati di navigazione, scaduti i quali gli stessi dati devono essere cancellati o resi anonimi. Tali dati devono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Dati forniti volontariamente dall'utente Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito che comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi (disclaimer) debbono essere visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Deve essere inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail, riferendosi all esigenza di informare l utente - ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy - della possibilità che siano trattati i dati sensibili o giudiziari volontariamente forniti dall utente medesimo. Cookies: Nessun dato personale degli utenti deve essere di proposito acquisito dal sito. Non deve essere fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né debbono essere utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'utilizzo di cookies permanenti è ammissibile unicamente qualora esso sia necessario alla resa di un servizio che rientri nelle funzioni istituzionali dell Amministrazione. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono, lato client, con la chiusura del browser) deve essere strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del 53

117 Linee guida per i siti web delle PA 2011 sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non debbono consentire l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non deve influenzare in alcun modo l'interazione con il sito. Diritti degli interessati: I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell art. 7 del Decreto legislativo 2003 n Ai sensi del medesimo articolo, l utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 4.8 Dati per il monitoraggio Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti più graditi, quelli più ricercati all interno del sito, quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni. Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l utenza e accrescerla nel tempo. Il set minimo di dati di cui si consiglia la misura è il seguente: visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati - calcolati una sola volta - di un sito web durante uno specifico periodo di tempo 25 ; è indice del livello di diffusione del sito; sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell'utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito; pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè un unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore - è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito. Per i siti già in esercizio, tali dati, riferiti all ultimo anno 26, devono essere forniti al momento dell iscrizione del sito al dominio.gov.it. 25 Il conteggio dei visitatori unici dipende da molteplici variabili. Ai fini statistici, si consiglia di calcolare, tramite cookie, il numero complessivo di visitatori unici in un periodo di tempo limitato a 30 giorni. 26 O al periodo di esercizio del sito, se inferiore all anno. 54

118 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Ogni Amministrazione deve rendere disponibili mensilmente i citati dati, pubblicati ove possibile nella sezione o alternativamente in un apposita pagina web direttamente accessibile dalla homepage, per le azioni di monitoraggio, di cui all art. 3 della Direttiva n. 8/2009, curate da DigitPA. 55

119 Linee guida per i siti web delle PA CRITERI DI INDIRIZZO E STRUMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI, DELLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICA E PER LA LORO REPERIBILITÀ I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie attività rappresentano una risorsa strategica da un punto di vista sociale, politico, economico e culturale. Si tratta di un enorme patrimonio di conoscenza che non sempre è facilmente accessibile da parte degli utenti. L adeguata diffusione di queste informazioni (dati statistici e territoriali, rapporti socioeconomici e ambientali 27, normativa, ecc.) può rappresentare un importante elemento per favorire la crescita economica e produttiva, la ricerca, l innovazione, la competitività e per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, dando loro la possibilità di valutare l efficacia dell attività dell ente, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. I siti delle pubbliche amministrazioni rappresentano potenzialmente il luogo privilegiato di diffusione. Con il web le pubbliche amministrazioni hanno reso disponibile parte di questo patrimonio, ma con modalità diverse e non sempre facilmente riconoscibili. Vi è quindi la necessità, anche per la grande quantità di informazioni a disposizione, di definire principi e regole per la loro archiviazione e diffusione. Questa sezione approfondisce il tema dell accesso alla conoscenza prodotta della pubblica amministrazione, fornendo indicazioni operative per la classificazione, l archiviazione e la pubblicazione sul web dei dati e dei contenuti prodotti dalle pubbliche amministrazioni italiane. Per le Regioni e gli enti locali territoriali i seguenti indirizzi costituiscono contributo in materia, nel rispetto della loro autonomia. 5.1 Classificazione e semantica I cittadini devono poter accedere facilmente ai contenuti (pagine web, informazioni, dati, documenti, servizi) prodotti dalle pubbliche amministrazioni e resi disponibili sui propri siti web. 27 Decreto legislativo n. 195 del 19/08/2005 Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull accesso del pubblico all informazione ambientale. 56

120 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Per quanto riguarda i dati pubblici, conoscibilità e disponibilità in rete sono principi più volte sanciti nelle disposizioni normative relative alle pubbliche amministrazioni in rete. Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) delinea il principio di generale disponibilità in rete dei dati pubblici 28, disponibilità definita dallo stesso come "possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge". Reperibilità, interoperabilità e semplicità di consultazione sono previste dal CAD tra le caratteristiche da rispettare nella realizzazione dei siti 29. La difficoltà nella reperibilità della molteplici informazioni disponibili on line, dovuta per lo più alle diverse logiche organizzative dei siti da parte delle singole amministrazioni, deve indurre a definire con maggiore chiarezza le modalità di offerta dei contenuti prodotti, classificati secondo standard e finalizzati, conseguentemente, al loro riuso Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, per il riesame della Direttiva 2003/98/CE si sollecitano gli enti pubblici a identificare le loro fonti di informazioni e metterle a disposizione in maniera agevole e immediata, in formati stabili. Molto utili a tal fine sono strumenti quali gli elenchi di informazioni e i portali nazionali sull'informazione del settore pubblico. Ribadiscono questi argomenti anche numerosi interventi della consultazione pubblica online lanciata dalla Commissione europea nel sulla Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, interventi raccolti in un recente report 33. La revisione della Direttiva, prevista entro il 2012, è una delle azioni chiave della Agenda 28 Art. 50 comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione Digitale. 29 Art. 53 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione Digitale. 30 Art. 9 della Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Art. 9 del Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. 31 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico: riesame della Direttiva 2003/98/CE - Bruxelles, , COM(2009) 212 definitivo. 32 La consultazione è stata lanciata il 9 settembre 2010 e si è conclusa il 30 novembre Results of the online consultation of stakeholders "Review of the PSI Directive", 25 marzo Il rapporto è consultabile all indirizzo: 57

121 Linee guida per i siti web delle PA 2011 digitale per l Europa ed è parte del programma di lavoro della Commissione per il 2011 che prevede il riesame delle norme sul riuso dell informazione del settore pubblico 34. I sistemi di classificazione utilizzati per le risorse dei siti web della pubblica amministrazione devono consentire l'interoperabilità semantica, ovvero la possibilità di individuare in modo omogeneo gli attributi che caratterizzano una risorsa (metadati) e i valori che gli attributi possono assumere (vocabolari) quando si descrivono i contenuti. Sistemi tecnologicamente interoperabili in assenza di interoperabilità semantica non possono scambiare e condividere dati, documentazione e servizi. Per migliorare la reperibilità dei contenuti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, per favorirne lo scambio e la condivisione tra Amministrazioni, per consentire l'interoperabilità semantica dei sistemi web della PA, si raccomanda: di promuovere una organizzazione dei contenuti tale che possano essere oggetto di condivisione, scambio, integrazione all interno della stessa amministrazione e con altre amministrazioni; di utilizzare lo standard di metadati Dublin Core (DC) 35. Accompagnare le risorse web (informazioni, documenti, pagine web, banche dati) con metadati che le descrivano ne consente l identificazione univoca e stabile, ne agevola la classificazione anche nei repository istituzionali, ne facilita la ricerca;di utilizzare strumenti di indicizzazione semantica quali tassonomie, sistemi di classificazione, thesauri 36 o altri schemi di codifica per le diverse categorie di metadati (tipologici, tematici, geografici, temporali, ecc.) 37. L'uso condiviso tra più pubbliche amministrazioni di tali strumenti, favorisce l'integrazione delle risorse, facilita la ricerca nei repository pubblici da parte dei cittadini e rende più affidabili i risultati 38 ; 34 Lettera del Presidente Barroso ai membri del Parlamento Europeo < =1&language=IT&guiLanguage=fr> 35 Per approfondimenti: lo standard Dublin Core è stato recepito come norma ISO 15836: Per approfondimenti sui thesauri cfr. norma ISO 2788/ Tra i sistemi già disponibili in questo ambito: la classificazione per aree tematiche usata dal Portale degli italiani il thesaurus multilingue dell'unione Europea EUROVOC e il thesaurus multidisciplinare italiano del Nuovo soggettario curato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 38 Si segnala l uso sempre più frequente di strumenti di indicizzazione semantica realizzati nello standard Simple Knowledge Organization System (SKOS). SKOS è un modello di dati per sistemi di organizzazione della conoscenza come thesauri, sistemi di classificazione, sistemi di 58

122 Linee guida per i siti web delle PA 2011 di organizzare i contenuti secondo un architettura dell informazione che consenta la loro presentazione in ordine di rilevanza e pertinenza con i diversi argomenti trattati, la gestione di correlazioni tra i diversi contenuti e la loro lettura secondo più percorsi di navigazione; di rendere disponibile un motore di ricerca interno per il raggiungimento immediato dei contenuti del sito attinenti all argomento di interesse. L accesso al motore di ricerca interno deve essere costantemente disponibile nella testata del sito; di coltivare una politica di accesso aperto ai documenti prodotti secondo un modello simile a quello sviluppato in ambito accademico tramite il movimento Open Access 39, e, su tale modello, di creare repository istituzionali. di facilitare l accesso alla documentazione inserendo un'area "Documentazione identificata in modo chiaro sull homepage. Tale area permette l accesso a tutte le raccolte di risorse informative presenti sul sito (raccolte di documenti, banche dati) e a tutte le pubblicazioni curate dall'ente, anche se non contenute o non più contenute (documenti eliminati dal sito e presenti in siti di archiviazione) nel sito stesso. Possono essere adottati anche sistemi di classificazione semantica multidimensionale (classificazione a faccette) 40 per permettere ai cittadini di ottenere in maniera più efficace le informazioni di proprio interesse. I sistemi di classificazione devono infatti rispondere alle esigenze del cittadino utente e non rispecchiare solo l'organizzazione e le funzioni dell'amministrazione. Sempre ai fini di un più efficace reperimento delle informazioni, si consiglia di associare parole chiave significative (c.d. tag) ai contenuti. indicizzazione per soggetto, tassonomie, ecc /#L Open Access è un movimento internazionale che si prefigge lo scopo di promuovere il libero accesso e la circolazione del sapere scientifico. 40 La classificazione a faccette (faceted classification) è un metodo di classificazione basato sulla multidimensionalità dell'informazione, ovvero sulla possibilità di descrivere un oggetto secondo molteplici punti di vista. Ogni faccetta rappresenta una delle proprietà essenziali e persistenti dell'oggetto. Le faccette nel loro insieme sono in grado di descrivere esaustivamente l oggetto stesso. Le caratteristiche principali di questo metodo sono: 1) pluridimensionalità: nei sistemi a faccette, ogni oggetto è classificato secondo una pluralità di attributi, le faccette; 2) persistenza: le faccette costituiscono proprietà essenziali e persistenti dell'oggetto; in questo modo l'impatto (sullo schema di classificazione) di eventuali cambiamenti (di nomenclatura, di workflow ecc.) è fortemente ridotto o nullo; 3) scalarità: è sempre possibile aggiungere una nuova faccetta descrittiva di un nuovo aspetto dell'oggetto; 4) flessibilità: esiste una pluralità di chiavi di accesso parallele (faccette); ogni oggetto può essere reperito, utilizzando un singolo attributo di ricerca (o faccetta) alla volta, oppure più attributi insieme in combinazione 59

123 Linee guida per i siti web delle PA 2011 In quest ottica, i motori di ricerca sono uno degli strumenti fondamentali per acquisire visibilità sulla rete in quanto possono consentire agli utenti di raggiungere direttamente i contenuti ai quali sono interessati. Le tecniche volte a far risultare un sito visibile sui motori di ricerca (a cui ci si riferisce col termine posizionamento ) sono molte e riguardano anche la fase di progettazione del sito. I principali parametri, ancorché non gli unici, cui fare riferimento per salire nel posizionamento sono: la presenza nei testi di parole chiave che presumibilmente gli utenti useranno come termini di ricerca sui motori; il numero delle parole chiave presenti nei testi non deve tuttavia essere aumentato artificiosamente perché i motori di ricerca più raffinati sono in grado di riconoscere e penalizzare tali comportamenti; il numero di link diffusi nel web che puntano al sito e che ne definiscono la popolarità ; è quindi opportuno che i siti pubblici si promuovano reciprocamente inserendo, ogni volta che è utile e significativo, il link ad altri siti pubblici d interesse per le tematiche trattate o di riferimento territoriale (es. nei siti dei comuni sarà presente il link al sito della Provincia e della Regione di appartenenza). 5.2 Formati aperti I formati aperti, ovvero specifiche pubbliche per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali senza barriere di natura legale o tecnica, rappresentano oggi una opportunità preziosa per garantire l'accesso a lungo termine alla documentazione e ai dati prodotti dalla Pubblica amministrazione. Inoltre, in un ottica di lungo periodo, l importanza dell utilizzo di formati aperti assume particolare rilevanza anche a fronte del processo di dematerializzazione che è attualmente in atto. Le pubbliche amministrazioni italiane, in coerenza con quanto già avviene nei paesi della Comunità europea, nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati e documenti devono: evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti; assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell utilizzo dei dati; evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato; utilizzare standard che siano certificati e diffusi. A differenza dei formati proprietari, i formati aperti non hanno misure di restrizioni legale per il loro utilizzo e vengono solitamente gestiti da enti di standardizzazione, i quali rilasciano le relative specifiche a disposizione di una comunità di sviluppo che a sua volta contribuisce all evoluzione degli standard. I formati aperti hanno il vantaggio di poter 60

124 Linee guida per i siti web delle PA 2011 essere gestiti da software proprietari, open source o da software libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. A fronte di quanto detto, viene raccomandato l uso dei seguenti formati aperti e standardizzati: HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet; PDF con marcatura ( secondo standard ISO/IEC :2008); XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati; ODF e OOXML per documenti di testo; PNG per le immagini; OGG per i file audio; Theora per file video; Epub per libri. 5.3 Contenuti aperti La pubblica amministrazione, intesa come soggetto unico, è uno di maggiori detentori e produttori di dati. A tutti i livelli amministrativi vengono prodotti ogni giorno dati di diversa tipologia e natura tematica (anagrafici, socioeconomici, catastali, ecc.), così come una consistente quantità di contenuti (articoli, rapporti, analisi, norme, ecc.). Questo insieme di informazioni rappresenta un patrimonio comune di conoscenza che, in quanto tale, deve essere messo a disposizione degli utenti e più in generale di tutti gli attori economici e sociali. Nella divulgazione dei dati e dei contenuti prodotti le pubbliche amministrazioni italiane devono considerare: l eventuale rilascio attraverso licenze d uso che ne favoriscano la diffusione verso i cittadini e incoraggino il loro riutilizzo presso le imprese; l utilizzo di Internet come canale di comunicazione primario, in quanto il più accessibile e meno oneroso, attraverso il quale diffondere i flussi informativi; la sicurezza dei dati; l utilizzo di formati aperti, standardizzati e interoperabili. Nel 2006 l Italia ha recepito le indicazione normative comunitarie relative al riutilizzo di documenti nel settore pubblico 41 con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, 41 cfr. Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 61

125 Linee guida per i siti web delle PA 2011 definendo in particolare il formato elettronico come preferibile a quello cartaceo 42 e Internet come canale principale per la diffusione dei dati 43. In riferimento alle disposizione normative sopra indicate, diventa necessario per le pubbliche amministrazioni italiane specificare le condizioni di riutilizzo con cui vengono resi disponibili i dati e i contenuti prodotti. In particolare, occorre valutare l adozione di licenze di utilizzo che permettano di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esistono diverse tipologie di licenze aperte: Creative Commons 44, copyleft, licenze per il grande pubblico. Esse non escludono il copyright ma, nella maggior parte dei casi, prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l opera protetta per fini non commerciali. Particolarmente appropriate agli scopi ed al contesto pubblico sono le licenze Creative Commons, in quanto caratterizzate da flessibilità di utilizzo e concepite per consentire agli autori di mantenere il controllo sul proprio lavoro senza limitarne l utilizzo da parte di altri soggetti, siano essi pubblici o privati. Riguardo in particolare alla licenza con cui rilasciare i dati delle pubbliche amministrazioni in formato aperto, si raccomanda l uso della Italian Open Data Licence (IODL) 45, licenza sviluppata nell'ambito del progetto MiaPA 46 e progettata in maniera specifica per i data set della pubblica amministrazione. La licenza IODL è compatibile con le licenze Creative Commons, attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA), sia internazionale - in versione 3.0 o successiva - che adattata a specifiche giurisdizioni - in versione 2.5 o successiva - e con la licenza Open Data Commons, Open Database License (ODbL), in versione 1.0 o successiva. 42 Art. 6 del Decreto legislativo del 24 gennaio 2006 n Artt. 5 e 9 del Decreto legislativo del 24 gennaio 2006 n MiaPA, servizio di applicazione estesa degli strumenti di social check-in in ambito pubblico, è stato presentato il 25 ottobre del 2010 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. Per approfondimenti: innovazione-brunetta-presenta-miapa.aspx 62

126 Linee guida per i siti web delle PA METODI PER LA RILEVAZIONE E IL CONFRONTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ONLINE E DEI SITI WEB DELLE PA La valutazione da parte degli utenti, il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l interazione dei cittadini rappresentano un supporto prezioso ai decision maker pubblici, sia in fase di progettazione che di correzione o ripensamento delle iniziative di comunicazione via web e dei servizi on line. Nei tre paragrafi che seguono sono proposti i principi generali utili a fornire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e viene presentato un set minimo di strumenti operativi, volti a verificare il valore di un servizio web pubblico, espresso attraverso un confronto aperto e collaborativo sia con l utenza che con le altre pubbliche amministrazioni. 6.1 Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online delle PA Per migliorare la qualità della comunicazione istituzionale e dei servizi, attraverso i diversi canali di contatto con il cittadino, le amministrazioni pubbliche devono adottare, in maniera sistematica, strumenti di valutazione orientati a rilevare la qualità dei servizi erogati online 47. Con la Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini e con la Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti, si è inteso promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi online tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Le iniziative Mettiamoci la faccia 48, per la rilevazione in continuo della customer satisfaction di alcuni servizi delle amministrazioni pubbliche tramite l uso di emoticon, ed 47 A questo proposito, si ricorda che, come indicato nel par , attraverso il sito web è inoltre possibile inviare una segnalazione sui siti web della PA non accessibili

127 Linee guida per i siti web delle PA 2011 il progetto customer satisfaction per i servizi multicanale 49, che ha definito un metodo standard per la rilevazione in profondità della qualità precepita dei servizi erogati attraverso diversi canali, costituiscono modelli di riferimento per rilevare il grado di soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità dei servizi online delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità standardizzate, utilizzabili anche per i servizi offerti attraverso altri canali. Più in generale, in materia di valutazione della soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a: 1) rispettare i principi di misurazione delle qualità percepita, tenendo in considerazione i riferimenti normativi esistenti; 2) attivare forme semplici di raccolta dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini con modalità dirette ed on line; 3) seguire le attività tese ad approfondire vari aspetti del Customer Satisfaction Management, anche in riferimento ad iniziative europee e internazionali, come descritto nel sito 50 ; 4) adottare il sistema di rilevazione continua della customer satisfaction tramite emoticon, seguendo le indicazioni indicate nelle Linee guida 51 del progetto Mettiamoci la faccia ; 5) assicurare un sistema permanente per la raccolta e l elaborazione dei dati sulla customer satisfaction dei servizi erogati attraverso diversi canali; 6) garantire la pubblicazione degli stessi mediante una sezione del sito web dedicata; 7) utilizzare i dati raccolti per attivare processi di razionalizzazione e miglioramento dei servizi erogati. 6.2 Indici di qualità e benchmarking L'utilizzo di variabili e indici comuni permette il confronto, l'individuazione dei punti di forza e di debolezza e, conseguentemente, facilita l'attività di miglioramento dei siti web da parte dei responsabili del procedimento di pubblicazione. Misurare la qualità di un sito è una condizione fondamentale nel processo di razionalizzazione del web pubblico, permette alle organizzazioni di effettuare opportune scelte strategiche e operative utili nella pianificazione, progettazione e valutazione dei siti web. Un sistema di variabili è anche utile per definire, con criteri omogenei, il valore di un sito a supporto della analisi dei costi e dei benefici che è richiesta nel processo di dismissione dei siti obsoleti Linee guida per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticon Progetto Mettiamoci la faccia

128 Linee guida per i siti web delle PA 2011 La metodologia si basa sulla elaborazione di sei indici che rappresentano la rispondenza di un sito alle diverse categorie di requisiti trattati dalle Linee guida: requisiti minimi (tecnici e legali); accessibilità e usabilità; valore dei contenuti; servizi; trasparenza e dati pubblici; amministrazione 2.0. Ogni indice riassume una serie di variabili che rilevano, in modo quantitativo o qualitativo, un particolare aspetto, il rispetto di un requisito, l'aderenza a una raccomandazione. La sintesi di un gruppo di variabili forma un indice che misura il livello di qualità di ogni sito per un ambito omogeneo. L indice relativo al rispetto dei requisiti minimi (tecnici e legali) comprende la effettiva riconoscibilità del soggetto pubblico, l'applicazione delle regole del dominio gov.it e geografico, l'identificazione del responsabile, l'applicazione della normativa sulla privacy, l applicazione del CAD. L indice sul livello di accessibilità e usabilità misura quanto il sito è fruibile e comprensibile, sia con il rispetto delle regole della accessibilità, che il grado di usabilità, semplicità e omogeneità della navigazione, coerenza e affidabilità della architettura informativa. L indice relativo al valore dei contenuti fornisce una indicazione della qualità dei contenuti in termini di copertura, aggiornamento, pertinenza e integrità, la raggiungibilità delle informazioni da parte dei motori di ricerca, la visibilità e la reputazione in rete, i dati degli accessi dei navigatori e delle pagine visitate. L indice sui servizi fornisce un indicazione sulla predisposizione alla erogazione di servizi on line rilevabili da sito web e misurati attraverso variabili che definiscono le modalità generali di messa a disposizione di soluzioni per i diversi destinatari. I servizi erogati on line sono pesati sia sulla base della loro evoluzione da semplice informazione, alla presenza di modulistica, alla possibilità di effettuare transazioni e pagamenti, al livello di integrazione, sia sui destinatari previsti: cittadini (Government to Citizen), aziende (Government to Business) e altre amministrazioni (Government to Government). L indice trasparenza e dati pubblici misura il grado di interoperabilità tecnologica e semantica, la presenza di modelli di metadati standard, l'adozione di licenze aperte, la disponibilità di contenuti aperti e dati riusabili (open data). Inoltre, questa sezione integra 65

129 Linee guida per i siti web delle PA 2011 le disposizioni date dal CiVIT 52 riguardo la trasparenza e l integrità dei siti web della pubbliche amministrazioni. L indice Amministrazione 2.0 sintetizza l'apertura del sito verso le nuove forme di presenza attiva dei cittadini dagli strumenti di rilevazione del gradimento (emoticon) alla consultazione fino alla vera e propria partecipazione; la presenza di strumenti 2.0 come mappe, video, podcasting, microblogging, la disponibilità di pagine personalizzabili per il cittadino e la presenza dell'amministrazione nei social network. La metodologia ha una parte che tiene conto delle specificità dei diversi settori e livelli amministrativi della pubblica amministrazione, in particolare sulla erogazione dei servizi on line. La rilevazione è prevalentemente basata su elementi effettivamente osservabili e misurabili in modo da poter essere implementata non solo dalle singole amministrazioni, come strumento di autodiagnosi, ma anche da soggetti esterni per mettere a punto sistemi di benchmarking pubblici. Le specifiche della metodologia di misurazione comprendono: la descrizione delle singole variabili e le relative modalità di rilevazione, le griglie per l aggregazione e costruzione degli indici, la guida per la implementazione di un sistema di qualità, le applicazioni di supporto e di autodiagnosi, le modalità di restituzione e pubblicazione dei dati, gli strumenti per il benchmarking e l'analisi dei risultati. La semplicità di rappresentazione degli indici in grafici radiali di immediata lettura e di facile confronto agevola il processo di benchmarking: Figura 1 - Rappresentazione radiale degli indici di qualità 52 Delibera CiVIT n. 105/

130 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Il benchmarking dei siti web pubblici, con il supporto di una metodologia standard, diventa un processo di apprendimento continuo grazie alla possibilità di confronto tra gli operatori, l'identificazione di standard di prestazione (benchmark) e la condivisione di strategie per conseguire un miglioramento della qualità. Le amministrazioni pubbliche al fine di contribuire al processo di miglioramento della qualità complessiva dei siti pubblici e quindi della comunicazione pubblica: adottano liberamente la metodologia, mantenendo inalterato l'impianto comune; avviano un processo di controllo della qualità web, integrando, se necessario, con rilevazioni interne; aggiornano con periodicità gli indici e rendono pubblici i dati; attivano un processo di benchmarking continuo: o si confrontano con gli standard di prestazione delle altre amministrazioni, o identificano le aree di miglioramento; o adottano le prassi eccellenti. 6.3 Partecipazione e web 2.0 La e-participation intesa come partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione attraverso l utilizzo delle Tecnologie dell Informazione e della Comunicazione (ICT), si configura come uno degli elementi qualificanti delle politiche nazionali di e-government, in particolare per garantire un migliore accesso ai servizi (einclusion) e facilitare, in un ottica di apertura e trasparenza, la valutazione dall esterno dell azione di governo, sia a livello nazionale che locale 53. Con le modifiche introdotte al Codice dell Amministrazione Digitale dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il Legislatore, sancendo il diritto all uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e quello alla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, riconosce di fatto l importanza del coinvolgimento dei cittadini nella vita politica e amministrativa. Nel Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, riguardo alle fasi del ciclo di gestione della perfomance, uno degli ambiti d intervento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ha per oggetto proprio il miglioramento qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e destinatari dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, da realizzare attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, lettera e). 53 Su questo tema si ricordano le numerose esperienze locali, soprattutto a livello comunale, di utilizzo delle tecnologie ICT per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e le decisioni dell amministrazione su temi quali: gli urban center, la pianificazione strategica, l utilizzo del suolo e i PRG, il bilancio partecipato. 67

131 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Uguale attenzione deve essere data ad agevolare un adeguata partecipazione dei cittadini e degli stakeholder al fine di contribuire a una corretta individuazione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici (Delibere CiVIT n. 89/ e n.105/ ). Il confronto e l interazione con gli utenti rappresenta un supporto prezioso ai decision maker pubblici, sia in fase di progettazione che di correzione o ripensamento delle politiche pubbliche e dei servizi al cittadino. L'adozione degli strumenti e delle logiche di open policy cioè caratterizzate da una forte interazione tra pari, devono diventare parte integrante delle modalità con cui la pubblica amministrazione si rivolge agli utenti. Diventa oggi prioritario per i siti e i servizi web delle pubbliche amministrazioni dotarsi di strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti attraverso l interazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Le amministrazioni pubbliche che intendono pianificare e progettare piattaforme e strumenti web per la condivisione e collaborazione con i cittadini, sono chiamate a confrontarsi sia con scelte di tipo: tecnologico e infrastrutturale, ad esempio, per la riduzione del divario digitale dovuto all assenza di infrastrutture di rete a banda larga; metodologiche, relativamente alle modalità di interazione, ai ruoli e agli ambiti decisionali sui quali coinvolgere e far partecipare i cittadini. Le iniziative di e-participation devono essere accompagnate da specifiche azioni di inclusione allo scopo di: facilitare la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro deficit specifici (sensoriali, motori, cognitivi, ecc.), e quindi alle soluzioni software e ai canali di comunicazione più adeguati per compensarli e attenuarli; ridurre il divario digitale, attraverso misure volte a favorire l accesso gratuito alla rete Internet; promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della progettazione, attivando strumenti di discussione e confronto on line (forum pubblici, indagini e consultazioni online, chat tematiche, ecc.) allo scopo di condividere le regole e il modello di interazione proposti. Gli strumenti di e-participation dovrebbero essere utilmente integrate all interno dei siti istituzionali per esplicitare la relazione tra l amministrazione e i cittadini, con la raccomandazione di garantire il massimo livello di interazione attraverso: l adozione di tecnologie basate sul linguaggio naturale, semplificando così la navigazione dei contenuti informativi online e la partecipazione al processo

132 Linee guida per i siti web delle PA 2011 decisionale; la ri-configurazione dei servizi web esistenti, con l introduzione di spazi e strumenti che consentono l interazione sincrona e asincrona tra il cittadino e l amministrazione; l esplicitazione delle regole di interazione, le modalità di utilizzo degli strumenti, le forme di restituzione al cittadino dei contributi forniti online (feedback); l attivazione di meccanismi di moderazione automatici, supportati dalla presenza di moderatori online; l adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei cittadini, esplicitandone i principi nel sito web. Il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione ha come precondizione, l adozione dell approccio web 2.0 per la comunicazione e condivisione delle risorse online. I social media possono essere considerati dalle pubblica amministrazione come canali di broadcasting ad alto potenziale di audience, dalla forma semplice e di versatile diffusione tra i cittadini, estremamente economici (sia per gli utenti che Amministrazioni pubbliche stesse), multipiattaforma e spesso interoperabili tra loro. Attraverso la pubblicazione in tempo reale di piccoli messaggi di testo (microblogging), immagini, audio e video, si può garantire un informazione costante e aggiornata, comunicare ed erogare servizi mirati a particolari fasce d utenza, accrescere la percezione di vicinanza dell amministrazione ai cittadini. Sono molti gli strumenti utili a questo scopo che in questo momento il web mette a disposizione: forum, wiki, blog, social network, XML e RSS, podcast, georeferenziazione (cfr. per le definizioni la Tabella B.2 nel Vademecum 2010 Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA ). La strategia d uso degli strumenti del web 2.0, all interno della comunicazione web delle amministrazioni, deve tenere conto: del target di riferimento e quindi del ruolo dell utenza nella costruzione della conoscenza; del contesto organizzativo e dei modelli architetturali in cui verrà implementata. Nella riprogettazione dei servizi e dei contenuti web in una logica 2.0, si raccomanda quindi di: definire l organizzazione dei contenuti sulla base dei bisogni degli utenti; erogare i servizi secondo una logica multi canale e multi dispositivo; facilitare l accesso ai dati e alle informazioni attraverso funzionalità evolute di ricerca e localizzazione. 69

133 Linee guida per i siti web delle PA 2011 APPENDICE CONTENUTI MINIMI DEI SITI ISTITUZIONALI DELLE PA Trasparenza, valutazione e merito Le amministrazioni pubblicano, ai sensi del Decreto legislativo 150/2009, e secondo quanto indicato dalla Delibera CiVIT n. 105/ e dalle Linee guida del Garante per la Privacy del 2 marzo 2011, in un apposita sezione sulla homepage dei siti istituzionali, identificata tramite l apposito logo (scaricabile da e denominata Trasparenza, valutazione e merito, le seguenti informazioni: 1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, comma 8, lettera a), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); 2) Piano e Relazione sulla performance (art. 11, comma 8, lettera b), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); 3) Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti: a) informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta - art. 54, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 82 del 2005); b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), c) del Decreto legislativo n. 82 del 2005; d) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 82 del 2005); e) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990 (art. 54, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 82 del 2005); 56 Vedi in particolare par relativamente a: a) storia delle revisioni dei documenti (punto 3); b) contestualizzazione dei documenti (punto 4); c) strumenti di feedback delle qualità delle informazioni (punto 8). 70

134 Linee guida per i siti web delle PA 2011 f) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n. 88 del 24 giugno 2010); g) carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio. 4) Dati informativi relativi al personale: a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lettere f) e g), del Decreto legislativo n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004); b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (art. 11, comma 8, lettera h), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); d) nominativi e curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance-OIV(art. 6, comma 2 della Delibera CiVIT n. 4 del 2010) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art (art. 11, comma 8, lettera e), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957); f) retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (art. 21 della Legge n. 69 del 2009); g) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del Decreto legislativo n. 150 del 2009); h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del Decreto 57 Con il termine Responsabile delle funzioni di misurazione della performance si intende il Responsabile tecnico della funzione di misurazione della performance da individuarsi nel Responsabile della struttura tecnica permanente, il quale "deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche" (art. 14, comma 10 Decreto legislativo n. 150 del 2009). 71

135 Linee guida per i siti web delle PA 2011 legislativo n. 150 del 2009); i) codici di comportamento (art. 55, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 68 del Decreto legislativo n. 150 del 2009); j) la contrattazione nazionale ex art 47, comma 8 del Decreto legislativo 165/2001 così come sostituito dall art. 59 del Decreto legislativo n. 150 del 2009; k) le richieste di autorizzazione a bandire concorsi, le richieste di autorizzazione ad assumere e le domande di rimodulazione del fabbisogno, ai sensi dell art. 3 della Circolare PCM del Dipartimento per la funzione pubblica n del 22 febbraio ) Dati relativi a incarichi e consulenze: a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del Decreto legislativo n. 150 del 2009 e articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi). 6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del Decreto legislativo n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance; b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del Decreto legislativo n. 150 del 2009); c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni. 7) Dati sulla gestione dei pagamenti: 72

136 Linee guida per i siti web delle PA 2011 a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n. 69 del 2009). 8) Dati relativi alle buone prassi: a) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 2009). 9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000). In particolare, l organigramma deve contenere: l articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; il settore dell ordinamento giuridico riferibile all attività svolta; per ogni dirigente responsabile di un ufficio: - riferimenti telefonici; - riferimenti posta elettronica; - riferimenti posta elettronica certificata. Le informazioni, costantemente aggiornate, devono corrispondere a quanto indicato nell atto normativo che regolamenta l organizzazione della pubblica amministrazione: il Decreto del Presidente della Repubblica per i Ministeri; la Delibera del Comitato Direttivo per le Agenzie; il Regolamento Interno per le Authority; ecc. Le informazioni relative all Ufficio relazioni con il pubblico (URP), reso obbligatorio dalla Legge n. 150/2000, anche se presenti all interno dell organigramma devono essere direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page indirizzate dall etichetta URP o Ufficio relazioni con il pubblico. Inoltre, direttamente dalla sezione dell URP di ogni Ente, si raccomanda: di permettere l accesso a tutte le informazioni relative agli indirizzi degli uffici o punti di contatto distribuiti territorialmente nei quali vengono erogati i servizi pubblici; di pubblicare e aggiornare tali informazioni, al fine di favorirne la reperibilità su mappe da applicazioni web che utilizzino le tecnologie di georeferenziazione; di seguire, per la pubblicazione di questi dati, le indicazioni dell iniziativa MiaPA 58, che permette, usando uno smartphone, di trovare l'ufficio pubblico più

137 Linee guida per i siti web delle PA 2011 vicino, esprimere la propria valutazione e lasciare un commento sul servizio ricevuto; di pubblicare le Domande & Risposte attinenti le richieste dei cittadini seguendo i criteri utilizzati dal progetto Linea Amica per il Portale degli Italiani 59. Inoltre, il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di indirizzo , deve essere - ove possibile - raggiungibile da un area informativa a piè di pagina (footer), presente in tutte le pagine ( o, alternativamente, in un apposita sezione del sito web, accessibile dalla homepage e da tutte le pagine. Nella medesima sezione, ai sensi dell art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, occorre aggiungere la pubblicazione dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei curricula e delle retribuzioni, è possibile utilizzare gli schemi standard messi a disposizione dalla procedura informatizzata presente sul sito In coerenza con quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione digitale (CAD), i siti istituzionali devono contenere l elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicare: l ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile; il termine per la conclusione del procedimento; l unità organizzativa responsabile dell istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell adozione del provvedimento finale; le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti. Inoltre, ai sensi dell art. 57 del Decreto legislativo n. 235 del 2010 (nuovo CAD), sul sito deve essere resa delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Il servizio di consultazione dell elenco dei procedimenti e la modulistica disponibile on line dovranno essere raggiungibili dalla home page del sito istituzionale, in posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quella dei servizi on line. Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata La posta elettronica o è il mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet più utilizzato; consente con estrema velocità ed immediatezza di inviare messaggi che possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file, con il vantaggio,

138 Linee guida per i siti web delle PA 2011 rispetto al telefono, di poter raggiungere il destinatario in asincrono lasciando traccia delle richieste. Le caselle di posta elettronica possono essere distribuite ad personam o essere associate ad un ufficio o ad una specifica funzione. Sui siti istituzionali deve essere pubblicato l elenco delle caselle di posta elettronica attive, specificando per ciascuna casella: nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata; se si tratta di casella di posta elettronica certificata. L elenco deve essere corredato dall informativa sulle finalità della pubblicazione dell elenco stesso e sulle conseguenti limitazioni d uso. Pur essendo l estensione.gov.it indirizzata dalle norme esclusivamente per i siti web, molte Amministrazioni hanno fatto la scelta di utilizzare tale estensione anche per i domini di posta elettronica, allo scopo di rendere maggiormente istituzionali gli indirizzi di posta elettronica attribuiti a dipendenti e uffici. Tale possibilità rimane nella libera scelta delle Amministrazioni. La Posta Elettronica Certificata (PEC), regolamentata dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e dal DPCM 6 maggio 2009 è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale. Ai sensi del comma 2-ter, dell art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo n. 82 Codice dell Amministrazione digitale, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. Tale indirizzo deve essere costantemente disponibile all interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito. Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice. Per rispondere a tale principio, ai sensi dell art. 26 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, i siti istituzionali di servizio devono pubblicare, come disposto dall art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 60 Il comma 2-ter, dell art. 54 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo è stato introdotto con Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. 75

139 Linee guida per i siti web delle PA 2011 procedimenti ovvero nel quale si determini l interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l applicazione delle medesime norme. I siti istituzionali dovranno inoltre rendere disponibili, ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150, informazioni e comunicazioni finalizzate in generale a promuovere l immagine dell Amministrazione ed in particolare ad illustrare e favorire: la conoscenza delle disposizioni normative di pertinenza; le attività dell istituzione ed il suo funzionamento; l accesso ai servizi pubblici erogati; la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale di competenza; i processi interni di semplificazione delle proprie procedure e di modernizzazione dei propri apparati; la conoscenza dell avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi di competenza; la conoscenza e la visibilità di eventi d importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. I contenuti dovranno essere redatti secondo regole editoriali definite che ne assicurino coerenza generale e chiarezza espositiva. È sconsigliata la pubblicazione di norme o disposizioni corredate da formule del tipo in caso di difformità fa fede la pubblicazione in G.U., ecc. che inducono disorientamento ed incertezza nel lettore. L Amministrazione è responsabile dei contenuti che pubblica e deve garantire la corrispondenza alle pubblicazioni ufficiali e l aggiornamento dei testi rispetto alle stesse. Bandi di gara e di concorso, bilanci Un sito istituzionale è il luogo deputato per dare massima diffusione alle iniziative delle Amministrazioni relative a bandi di gara e di concorso e favorire, in questo modo, la partecipazione allargata e la leale concorrenza. Il bando di gara è un atto della pubblica amministrazione con il quale viene esternata e pubblicizzata la determinazione di contrarre attraverso un confronto competitivo. Può essere riferito alla acquisizione di beni e servizi, all assegnazione di contributi per iniziative, alla concessione di finanziamento per progetti. Il concorso è la procedura con la quale una Amministrazione provvede a reclutare il personale. Rientrano in questo ambito anche le procedure di selezione o i concorsi per l assegnazione di borse di studio o premi quando destinati a persone. L obbligo alla pubblicazione dei bandi di gara e di concorso è stabilito dall art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell Amministrazione digitale (cfr. Tab. 5). Il servizio di consultazione dei bandi di gara deve essere distinto dal servizio di consultazione dei concorsi. I due servizi debbono essere raggiungibili dalla home page del sito, preferibilmente nell area media di sinistra, e indirizzati rispettivamente dalle etichette Bandi di gara e Concorsi. 76

140 Linee guida per i siti web delle PA 2011 Per ciascun bando di gara devono essere pubblicati i seguenti contenuti: breve testo esplicativo; tipologia del bando (assegnazione di contributi, finanziamento di progetti, acquisizione di forniture, ecc.); ufficio di riferimento; link al testo del bando; data di pubblicazione; data di scadenza; avvisi (es. proroga dei termini); esito. La pubblicazione, ove ritenuto significativo e utile ad una migliore comprensione da parte dei soggetti interessati, potrà essere organizzata per tipologia del bando o per ufficio di riferimento. Le Amministrazioni che emettono molti bandi ne favoriranno l individuazione da parte degli utenti indicizzandone il testo e pubblicando nella sezione relativa la possibilità di accesso attraverso motore di ricerca. È opportuna l organizzazione e la pubblicazione di uno storico relativo, almeno, ai tre anni precedenti quello corrente. Per ciascun concorso deve essere pubblicato il testo integrale e devono essere pubblicati i seguenti contenuti, che favoriscono la reperibilità delle informazioni: testo del bando; breve testo esplicativo; tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.); data di pubblicazione; data di scadenza; avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.); calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.); esito. Per quanto riguarda il dettaglio sulle sezioni bandi di gara e bilanci(per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana), si deve comunque far riferimento al DPCM relativo alle modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e i bilanci, emanato ai sensi dell art.32 comma 2 della Legge n. 69 del Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione Le Amministrazioni devono definire tra gli obiettivi prioritari quello di rendere disponibili all utenza servizi fruibili on line con specifico riferimento ai livelli di interazione da 2 a 5 definiti nel Capitolo3. L obbligo alla pubblicazione sui siti istituzionali dell elenco dei servizi on line già disponibili e dei servizi di futura attivazione è stabilito dal citato art. 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell Amministrazione Digitale. 77

141 Linee guida per i siti web delle PA 2011 È necessario prioritariamente classificare i servizi sulla base della tipologia di utenza cui essi sono destinati: cittadini utenti: fanno parte di questa tipologia i servizi per lo svolgimento di tutti quegli adempimenti che rientrano nella sfera privata degli utenti quali, a titolo esemplificativo, iscrizione all asilo nido, calcolo e pagamento dell ICI, calcolo della pensione, ecc.; imprese: rientrano in questa tipologia i servizi per lo svolgimento di tutti quegli adempimenti necessari per lo svolgimento di un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, secondo la definizione di "imprenditore" che fornisce all'art il vigente Codice civile, quali a titolo esemplificativo invio DM10, denuncia infortuni, ecc.; pubblica amministrazione: rientrano in questa tipologia i servizi messi a disposizione da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di adempimenti nei confronti dell amministrazione erogatrice, quali ad esempio Acquisizione certificati medici di invalidità civile (ASL verso INPS ). In generale, per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni centrali questa classificazione può essere sufficiente per indirizzare chiaramente l utenza. Infatti la missione delle Amministrazioni centrali è di tipo verticale rispetto alle possibili finalità dei servizi erogabili. In taluni casi, come per le scuole, la tipologia cittadino/utente deve essere ulteriormente specificata distinguendo l utenza in studenti, genitori e docenti, ma l offerta di servizi ha sempre come finalità l istruzione. Per i siti istituzionali degli Enti locali, che hanno generalmente compiti di tipo trasversale rispetto alle possibili finalità di servizio, può essere utile una ulteriore classificazione dei servizi per finalità. Tra le possibili tassonomie che nel tempo sono state utilizzate, si consiglia di far riferimento a quella per aree tematiche/bacini di utenza individuata anche sulla base della classificazione delle missioni presente nel Bilancio dello Stato, a quella presente nel portale degli Italiani ( o alle classificazioni derivanti dall elencazione delle funzioni fondamentali degli Enti. L utilizzo della classificazione per aree tematiche è fortemente consigliata per i servizi ai cittadini, Nel caso dei servizi alle imprese, è appropriato valutare l opportunità di introdurre tale classificazione sulla base della numerosità dei servizi offerti e delle finalità relative. L accesso ai servizi on line deve essere disponibile sulla barra di navigazione del sito o in ogni caso sulla home page del sito in posizione massimamente visibile identificato dall etichetta Servizi on line. La suddivisione per tipologia di utenza può essere presente già al primo livello oppure nella pagina di secondo livello. La modulistica per la quale è previsto un livello di interazione 3 (cfr. Capitolo 3) deve essere proposta nell ambito dei servizi on line. La rimanente modulistica, che può solo essere scaricata dal sito, è opportuno che sia raggiungibile da una diversa sezione del sito. 78

142 Linee guida per i siti web delle PA 2011 L accesso a tale sezione deve essere disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero sulla home page del sito in posizione massimamente visibile, identificato dall etichetta Moduli on line. Il servizio di consultazione dell elenco dei servizi on line di futura attivazione può essere raggiungibile dalla home page del sito ovvero disponibile all interno della sezione servizi on line, chiaramente indirizzato dall etichetta Servizi di prossima attivazione. Per ciascun servizio dovranno essere pubblicati i seguenti contenuti: breve testo esplicativo; eventuale link a testo esplicativo più esteso; tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line; data prevista di disponibilità del nuovo servizio; data di scadenza. Pubblicità legale Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l esposizione dell atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il tempo di affissione. L art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio , ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale. Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un etichetta esplicativa del tipo Pubblicità legale ovvero, per gli enti territoriali, Albo pretorio o Albo pretorio on line. Le Amministrazioni sono tenute a descrivere il servizio di consultazione della pubblicità legale nell ambito dell Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative Omogenee (IPA) gestito da DigitPA, raggiungibile al link: Tra l altro, il sito dell IPA, secondo quanto disposto dal DPCM 1 aprile 2008, consente infatti la pubblicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche ad esso accreditate, dei dati riguardanti servizi resi disponibili dalle Amministrazioni medesime. Per approfondimenti tecnici sulle modalità di pubblicazione sull Albo pretorio online, si consiglia di far riferimento al Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online. 61 Tale termine è stato prorogato al 1 gennaio 2011 dall'art. 2, comma 5, Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n

143 Versione pdf delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" [doc. web n ] LA TRASPARENZA DELLA PA SUI SITI WEB

144 Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); CONSIDERATO il «Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.» del 7 febbraio 2013 (in doc. web n ); VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80); VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web» del 2 marzo 2011 (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64, p. 32; in doc. web n ); ESAMINATE le segnalazioni e i quesiti pervenuti in ordine al trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di pubblicazione di atti e informazioni nel web contenuti nel citato d. lgs. n. 33/2013; 1

145 RITENUTA l opportunità di individuare un quadro organico e unitario di garanzie finalizzato a indicare apposite cautele in relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti web da parte di organismi pubblici e in particolare di quelli chiamati a dare attuazione al d. lgs. n. 33/2013 attraverso l adozione di nuove «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»; CONSIDERATO che tali nuove Linee guida sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza; RILEVATO che il quadro legislativo e regolamentare incidente su tale materia andrà soggetto a ulteriori modificazioni, segnatamente in relazione alla necessità di recepire nell ordinamento nazionale la nuova direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell informazione del settore pubblico, e che pertanto potranno essere adottate altre linee guida e provvedimenti anche sulla base di una leale collaborazione con le altre autorità competenti; TENUTO CONTO delle osservazioni e dei riscontri ricevuti dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già CIVIT e ora ANAC) e dall Agenzia per l Italia Digitale (AgID); VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la prof.ssa Licia Califano; DELIBERA 1) ai sensi dell art. 154, comma 1, lett. h), del Codice di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» contenute nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione; 2

146 2) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2014 IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE Califano IL SEGRETARIO GENERALE Busia 3

147 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014) 1

148 SOMMARIO INTRODUZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ.. 3 PARTE PRIMA PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA 1. Principi e oggetto del decreto trasparenza (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013) Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013) Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013) Limiti al «riutilizzo» di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013) Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013) a. Le sezioni di «archivio» dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.) b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013) c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013) d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)26 9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013) e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118) PARTE SECONDA PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. 1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite a. Evitare l indicizzazione nei motori di ricerca generalisti b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali d. Dati personali esatti e aggiornati Fattispecie esemplificative a. Albo pretorio online degli enti locali b. Graduatorie

149 INTRODUZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento. Le presenti Linee guida hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web» del 2 marzo 2011 (doc. web n ). In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (ad es. pubblicità legale). In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di «trasparenza» sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le «informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche». A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida. Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza come, fra l altro, quelli volti a far conoscere l azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es. pubblicità integrativa dell efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle Le nuove Linee guida sostituiscono le precedenti adottate dal Garante il 2 marzo 2011 Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza. Applicazione della parte prima delle Linee guida Obblighi di pubblicazione per altre finalità di pubblicità dell azione amministrativa diverse dalla trasparenza. Applicazione della parte seconda delle Linee guida 3

150 pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell elenco dei giudici popolari di corte d assise, etc.. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida. In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice). In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali. Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice. Inoltre, l interessato che ritenga di aver subito un danno anche non patrimoniale in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice). Bilanciamento fra la pubblicità e la trasparenza con la tutela dei dati personali Sindacabilità da parte del Garante delle scelte di pubblicazione di dati personali e relativa sanzionabilità 4

151 PARTE PRIMA PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA 1. Principi e oggetto del decreto trasparenza (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013) Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» il legislatore in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione» (art. 1, commi 35 e 36) ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati. A tal fine, nel capo I dedicato ai «principi generali», la trasparenza è definita come «l accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1, comma 1). Nel medesimo capo I è precisato che «oggetto del decreto» è l individuazione degli obblighi di trasparenza «concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni» e che «tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell articolo 7» (art. 2, comma 1, e art. 3). Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la «pubblicazione» come l inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati «concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni» (art. 2, comma 2). Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel d.lgs. n. 33/2013 è utilizzata la locuzione «pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente» cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48 il riferimento è limitato agli «obblighi di pubblicazione concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni» contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di tra- L oggetto del d. lgs. n. 33/2013 Gli obblighi di pubblicazione concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni per finalità di trasparenza 5

152 sparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse. La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la «struttura delle informazioni sui siti istituzionali» 1 e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e Allegato al decreto legislativo). Uno schema più particolareggiato degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente per finalità di trasparenza sopra descritti è contenuto poi nell allegato n. 1 della delibera della CIVIT n. 50/2013 recante «Linee guida per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità » cui si rimanda 2. Per tale motivo, come si è detto, devono ritenersi estranei all oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale 3, pubblicità integrativa dell efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia (già illustrati in forma esemplificativa nell «Introduzione» (pag. 4) e presi in considerazione nella parte seconda delle presenti Linee guida. Si pensi, ad esempio tra i diversi casi indicati alle pubblicazioni matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti web istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art. 55 del d.p.r. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul web, indicizzazione, accesso civico, riutilizzo etc.). Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza (cfr. gli esempi forniti nell «Introduzione» alle presenti Linee guida), qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all accesso L allegato al d. lgs. n. 33/2013 Riferibilità delle disposizioni del d. lgs. n. 33/2013 ai soli dati oggetto di pubblicazione per finalità di trasparenza (esclusione di albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc.) 1 Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l allegato al decreto costituisce parte integrante dello stesso e può essere modificato solo con un d.p.c.m. sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l Agenzia Italia Digitale, la CIVIT (ora ANAC) e l ISTAT (art. 48, comma 2). 2 Documento reperibile in 3 Nello stesso d. lgs. n. 33/2013 si fa riferimento più volte a ipotesi di pubblicità legale per finalità diverse da quelle di trasparenza (cfr. artt. 19, comma 1, e 37, comma 1). 6

153 civico (art. 5), all indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9). 2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013) I principi e la disciplina di protezione dei dati personali come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) devono essere rispettati anche nell attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza. In merito, si rappresenta che «dato personale» è «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Inoltre, la «diffusione» di dati personali ossia «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4, comma 1, lett. m) del Codice) da parte dei «soggetti pubblici» è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, in relazione all operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m), 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice). Laddove l amministrazione riscontri l esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l oscuramento di determinate informazioni. I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l utilizzazione di dati personali e di dati identificativi 4 ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità (c.d. principio di necessità di cui all art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o docu- I soggetti pubblici possono diffondere dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice) Rispetto del principio di necessità 4 Dati identificativi sono i «dati personali che permettono l identificazione diretta dell'interessato» (cfr. art. 4, comma 1, lett. c), del Codice). 7

154 menti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque «rendere [ ] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione» (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. principio di pertinenza e non eccedenza di cui all art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti. È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo «stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice) e «la vita sessuale» (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici 5 (art. 22, comma 8, del Codice). Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale («dati sensibili»), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato («dati giudiziari») (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice). I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti Rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza Divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Pubblicazione di dati sensibili e giudiziari solo se «indispensabili» 5 Sulla nozione di dato relativo alle condizioni di salute cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, doc. web n , punto 6.3; nonché, ex pluribus, i provvedimenti del Garante 27 giugno 2013, doc. web n ; 4 aprile 2013, doc. web n ; 4 aprile 2013, doc. web n ; 22 novembre 2012, doc. web n ; 29 novembre 2012, doc. web n ; 7 ottobre 2009, doc. web n ; 17 settembre 2009, doc. web n ; 25 giugno 2009, doc. web n ; 3 febbraio 2009, doc. web n ; 8 maggio 2008, doc. web n ; 18 gennaio 2007, doc. web n ; 7 luglio 2004, doc. web nn e ; 27 febbraio 2002, doc. web n Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., sez. I, 8/8/2013, n

155 pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto «indispensabili» per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice). Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. web n ), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato). Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare «la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo» (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, tenendo altresì in considerazione le indicazioni fornite infra nei parr. 6 e 8 della presente parte ai quali si rimanda). Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla trasparenza sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 sotto riportato. Deindicizzare dati sensibili e giudiziari Rinvio allo schema 1 sotto riportato 9

156 SCHEMA 1 DATO PERSONALE qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale prima della pubblicazione di un documento che contiene DATI PERSONALI sul WEB, i soggetti pubblici devono verificare l esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento* che preveda tale pubblicazione se ESISTE una norma di legge o di regolamento * che ammette la pubblicazione nel sito istituzionale se NON ESISTE una norma di legge o di regolamento* che impone la pubblicazione nel sito istituzionale i soggetti pubblici devono distinguere la natura dei dati personali oggetto di diffusione la pubblicazione è legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali DATI COMUNI es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI Principio di pertinenza e non eccedenza I soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione DATI SENSIBILI idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale DATI GIUDIZIARI idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del c.p.c. dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale possono essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione divieto assoluto di diffusione divieto assoluto di diffusione per finalità di trasparenza. Per altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili * N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione 10 di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

157 3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere «dati personali» ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). L eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l obbligo di pubblicare, è legittima solo «procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti» (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013). In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l interessato è tanto più probabile quando, fra l altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome). In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc. è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti. Per rendere effettivamente «anonimi» 6 i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all interessato che ne possono consentire l identificazione anche a posteriori 7. Dati ulteriori: obbligo di anonimizzazione dei dati la cui pubblicazione non è prevista dal d. lgs n. 33/2013 o da altra specifica disposizione di legge o di regolamento Per anonimizzare un dato non è sufficiente sostituire il nome e cognome dell interessato con le relative iniziali 6 Ai sensi del Codice «dato anonimo» è «il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile» (art. 4, comma 1, lett. n)). 7 In proposito, va considerato che ottenere dati effettivamente anonimi è sempre più difficile stante l avanzare delle tecnologie informatiche e la crescente e diffusa mole di informazioni disponibili online e offline che aumenta progressivamente il rischio per gli interessati di essere re-identificati. Per un esame delle tecniche con cui anonimizzare i dati si rimanda al Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 su dati aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sez. VI ( Sul tema v. anche il codice di condotta «Anonymisation: Managing data protection risk code of practice» pubblicato dall Information Commissioner s Office del Regno Unito nel novembre 2012 ( 11

158 4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) L art. 6 del d. lgs. n. 33/2013 sancisce che «Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell amministrazione, l indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall articolo 7» e che «L esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti». Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all esito di tale controllo e ogni volta che l interessato ne richieda l aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l integrazione (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Obbligo di pubblicazione di dati esatti, aggiornati e contestualizzati 5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013) L art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 prevede che «I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell accesso civico di cui all articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell articolo 68 del Codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall obbligo di citare la fonte e di rispettarne l integrità». ection/topic_guides/~/media/documents/library/data_protection/practical_application/anonymisationcodev2.pdf) e le Linee guida «Gestion des risques vie privée» della Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) del giugno 2012 (in article/les-guides-de-gestion-des-risques-sur-la-vie-privee-sont-disponibles-en-anglais/?tx_ttnews%5bb ackpid%5d=91&chash=fadc d10784c18391f8fbc6082). La questione relativa alle diverse tecniche di anonimizzazione disponibili è peraltro ancora all attenzione del Gruppo Art. 29 il quale è in procinto di fornire specifiche indicazioni al riguardo. 12

159 La disposizione citata persegue, peraltro, lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione e, quindi, per la visualizzazione dei file contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il «formato di tipo aperto» è «un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi» (art. 68, comma 3, lett. a), del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale-cad) 8. Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), si rappresenta, quindi, che l obbligo di pubblicazione in «formato di tipo aperto» non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche «dati di tipo aperto» nei termini definiti dal CAD 9. Occorre, infatti, tenere distinto il concetto di «formato di tipo aperto» avente il significato sopra descritto, da quello di «dato di tipo aperto» che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2, e art. 68, comma 3, lett. b), del CAD). Da ciò consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità, come meglio specificato nel paragrafo seguente. È necessario distinguere fra formato di tipo aperto e dati di tipo aperto 8 A mero titolo esemplificativo sono considerati file in formato aperto, fra gli altri, quelli dei file che nei sistemi personal computer sono usualmente registrati con estensione txt, pdf, xml. Sulla tipologia dei diversi «formati di tipo aperto» si rinvia alle citate «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico», par. 6.2, pagg. 51 ss. 9 Ai sensi dell art. 68, comma 3, lett b), del CAD sono «dati di tipo aperto» quei dati che presentano le seguenti tre caratteristiche: «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L Agenzia per l Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36». 13

160 6. Limiti al «riutilizzo» di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013) Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell informazione del settore pubblico 10. Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza 11 ). Con la modifica della predetta direttiva, l Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo 12, in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia 13. In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online 14. Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici 15, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati perso- Limiti al riutilizzo dei dati personali pubblicati online 10 Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell informazione del settore pubblico. 11 Direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell informazione del settore pubblico. 12 Cfr., ad esempio, le indicazioni contenute nel documento «Open Data Handbook» dell Open Knowledge Foundation ( una fondazione non governativa che ha lo scopo di promuovere l apertura dei contenuti e i dati aperti attraverso gruppi di lavoro internazionali (pag. 6). 13 Art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come modificato dall art. 1, par. 1, lett. c), dir. 2013/37/UE; cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/ Art. 1, par. 2, lett. c-quater) dir. 2003/98/CE, come modificato dall art. 1, par. 1, lett. a), punto iii), dir. 2013/37/UE. V. anche Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. V. 15 Per dati pubblici si intendono dati conoscibili da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n), del CAD), ma come, peraltro, specificato anche nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell AgID, cit., par. 3.3, pag. 28 «Il concetto di dato pubblico esclude, in linea generale, i dati personali per i quali trovano applicazione le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (i.e., D. lgs. n. 196/2003 e deliberazione n. 88/2011 dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Laddove, in un contesto informativo, il dato pubblico contiene riferimenti o è collegato a dati personali trova applicazione il comma 5 dell articolo 2 del CAD Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato o altre norme specifiche che consentono la pubblicazione di certe tipologie di informazioni, come ad esempio le norme sulla trasparenza come prima descritto (D. lgs. n. 33/2013)». 14

161 nali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi 16. In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare qualora intenda rendere i dati riutilizzabili se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del «principio di finalità» e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali 17. In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 non può essere consentito in termini incompatibili con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) 18. Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» dei propri siti web istituzionali un alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali». Al riguardo, si rappresenta che una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d impatto in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime in- Opportunità di inserire specifici alert sui siti web Riutilizzo dei dati personali solo a seguito di una valutazione d impatto privacy 16 Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. VI e Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell AgID, cit., par. 3.3, pag Cfr. Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n , par. 6; v. anche considerando n. 21 dir. 2003/98/CE e considerando n. 11 e n. 34, dir. 2013/37/UE; Corte di Giustizia UE, 16/12/2008, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, punto 48; Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV. 18 Per valutare se i dati personali pubblicamente disponibili online possono essere utilizzati per ulteriori scopi in termini compatibili con quelli originari, si vedano gli elementi condivisi in ambito europeo ed elaborati dal Gruppo Art. 29 nel Parere n. 3/2013 sul principio di limitazione della finalità ( 15

162 formazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati 19. Tale valutazione deve essere volta a: a) stabilire se è lecito, alla luce dell esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati personali pubblicamente accessibili sui siti web istituzionali possano essere riutilizzati da terzi e per scopi ulteriori (art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice) 20 ; b) in caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l utilizzo ulteriore di questi dati possa essere consentito: - limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. d), del Codice) 21 ; - per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) 22 ; - secondo modalità di messa a disposizione online conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice) 23 ; - a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e rispettino specifici vincoli giuridici definiti in apposite licenze pre- 19 Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV e VII.; v. anche i commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida riguardanti le licenze standard raccomandate, i set di dati e l imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo, in attuazione del considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE cit. ( s/2013/ _comments_public_sector_en.pdf). 20 Al riguardo, il mero rinvio alla disciplina generale sul riutilizzo dei dati pubblici (d. lgs. n. 36/2006 e dir. 2003/98/CE) non può costituire una base giuridica idonea a consentire il riutilizzo dei dati personali contenuti nei documenti degli organismi pubblici, essendo, invece, necessario verificare non solo se esiste una norma di settore che preveda specificamente la diffusione al pubblico di tali informazioni, ma anche se e in quali termini in base a tale previsione sia consentito qualsiasi ulteriore trattamento (v. art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 e cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., specie sez. IV e par. 7.5, Parere n. 3/2013, cit., specie sez. III.2, e All. n. 2). 21 Come detto, il tema della difficoltà di ottenere dati personali effettivamente anonimi che impediscano la re-identificazione degli interessati è stato oggetto degli interventi di alcune autorità nazionali di protezione dei dati ed è attualmente all attenzione del Gruppo ex Art. 29 (v. supra nota 7 e Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 cit., sez. VI). 22 Ad esempio, per fini commerciali e/o non commerciali. 23 Ciò sulla base di una rigorosa ponderazione dei rischi di utilizzi impropri e degli effetti negativi che possono derivare agli interessati, tenuto conto delle tipologie di informazioni oggetto di successivo trattamento, delle finalità per le quali esso può essere effettuato, delle categorie di potenziali utilizzatori e degli strumenti utilizzabili. Si fa riferimento in particolare all adozione di accorgimenti tecnici e giuridici di messa a disposizione dei dati che garantiscano, fra l altro, l esattezza e l aggiornamento delle informazioni rese disponibili, l ulteriore utilizzo dei dati per finalità e con modalità compatibili con lo scopo iniziale della pubblicazione, la messa a disposizione dei dati per un periodo di tempo limitato e la loro tempestiva cancellazione una volta trascorso tale periodo, nonché l esercizio dei diritti dell interessato (compreso il diritto di chiederne la rettifica, l aggiornamento o la cancellazione) riguardo ai dati personali resi disponibili per il riutilizzo (art. 6 della direttiva 95/46/CE; artt. 3 e 11, del Codice. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. VII). 16

163 disposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo 24. All interno del quadro generale delineato, è illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. Lo scopo perseguito dalle disposizioni che impongono la pubblicazione dei dati del personale, infatti, seppure non espressamente indicato, è quello di aiutare i consociati a individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere informazioni relative a procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni (ad es., art. 35, d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, il personale interessato, tenuto conto del contesto in cui i dati che lo riguardano sono stati raccolti, non potrebbe ragionevolmente prevedere che questi possano essere utilizzati per scopi non collegati alle proprie attività lavorative 25. In ogni caso, nella valutazione d impatto sopra delineata, è necessario tener conto che, anche alla luce di un intepretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo (art. 4, comma 1, e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Va tenuto presente, inoltre, che non è ammesso l incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all ulteriore trattamento dei dati 26. Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali online voglia rendere gli stessi dopo avere effettuato la predetta valutazione d impatto privacy anche riutilizzabili, è invece indispensabile che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze standard 27, in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tali dati 28. I dati personali pubblicati sul web per finalità di trasparenza non possono essere riutilizzati da terzi per qualsiasi finalità I dati sensibili e giudiziari non possono essere oggetto di riutilizzo Non è consentito il riutilizzo di dati personali sulla base di semplici «licenze aperte» 24 Le condizioni di riutilizzo cui si fa riferimento dovrebbero riguardare in particolare le questioni relative alle responsabilità in capo agli utilizzatori e alle modalità che garantiscono un uso corretto dei dati sotto il profilo del rispetto dei diritti delle persone cui questi si riferiscono. Cfr. art. 8, comma 2, d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8 dir. 2003/98/CE così come modificato dall art. 1, par. 8 della dir. 2013/37/UE e Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sezioni VII e X. 25 Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par Sulle licenze standard si rinvia agli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8, della dir. 2003/98/CE così come modificato dall art. 1, par. 8, della dir. 2013/37/UE. 28 Tale esigenza è peraltro imprescindibile al fine di non ingenerare equivoci sulla legittimità del riutilizzo dei dati personali pubblicati online, stante la disposizione del Codice dell amministrazione digi- 17

164 In proposito, per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguardi dati personali, sia quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali 29. Nel primo caso, le condizioni di licenza dovrebbero indicare chiaramente le finalità e le modalità degli ulteriori trattamenti consentiti. Nel secondo caso tali condizioni dovrebbero, invece, vietare ai titolari delle licenze di reidentificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione o provvedimento che possa riguardarli individualmente sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedere in capo ai medesimi titolari l obbligo di informare l organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o siano stati re-identificati 30. Infine, dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati. In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici 31. Predisposizione di accorgimenti tecnici per ridurre il rischio di riutilizzo improprio di dati personali tale in base alla quale, nel rispetto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 2, comma 5, d. lgs. n. 82/2005), qualunque informazione o documento pubblicato dall amministrazione con qualsiasi modalità, senza l espressa adozione di una licenza, si intende rilasciato come «dato di tipo aperto», disponibile al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato (artt. 52, comma 2, e 68, comma 3, ivi). 29 Tali accorgimenti sono volti, nel primo caso, a evitare che i dati personali accessibili online siano riutilizzati in termini incompatibili con gli scopi originari e, nel secondo, a garantire che questi siano effettivamente utilizzati in forma anonima e aggregata. 30 Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. X. Cfr. anche i sopra citati commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida previste dal considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE. 31 A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di verifica captcha o interfacce personalizzate con funzionalità di accesso ai dati limitato (ad es., previa registrazione dell utente oppure limitando le interrogazioni eseguibili sui data base accessibili online o la quantità e il tipo di dati ottenibili); oppure sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di associare ai dati resi pubblici, anche mediante l utilizzo di parole-chiave (meta-dati), regole di accesso e di utilizzo dei dati che consentono di regolarne la permanenza all interno del sito istituzionale, consentendone anche la loro agevole rimozione, anche in forma automatica, al verificarsi di determinati eventi quali intervalli temporali o soglie di accessi online. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza dei dati sul sito istituzionale, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento delle informazioni. 18

165 7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013) L art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione «sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello da cui decorre l obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4». Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di massima con il termine di cinque anni. Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale: a) nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti; b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i «titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale» (art. 14, comma 2) e i «titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza» che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell incarico (art. 15, comma 4); c) nel caso in cui siano previsti «diversi termini» dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In merito, si evidenzia come il Codice che non prevede termini espliciti (come già evidenziato dal Garante nel parere del 7 febbraio ) richiede espressamente che i dati personali devono essere «conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati» e che l interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali «di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati» (artt. 11, comma 1, lett. e), e 7, comma 3, lett. b), del Codice). Tali articoli recepiscono, peraltro, le identiche disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 33 le quali, in quanto tali, non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Da tale principio, inoltre, discende l obbligo di interpretare il diritto nazionale Durata della pubblicazione Eccezioni alla durata quinquennale della pubblicazione 32 Cfr. in particolare par Cfr. art. 6, par. 1, lett. e), e art. 12, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE. 19

166 in maniera conforme al diritto europeo 34 e, nello specifico, alle disposizioni direttamente applicabili che impongono il rispetto dei principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, in base alle quali la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all obiettivo perseguito e, in particolare, quando l obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati 35. Per tale motivo, il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti. I dati personali pubblicati devono essere oscurati anche prima della scadenza dei cinque anni se sono cessate le finalità del trattamento 7.a. Le sezioni di «archivio» dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) L art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Alla scadenza del termine di durata dell obbligo di pubblicazione di cui all articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all articolo 6, all interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell ambito della sezione Amministrazione trasparente. I documenti possono essere trasferiti all interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all articolo 8, comma 3». La disposizione richiamata richiede ai soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione. 34 Cfr., in particolare, ex pluribus, le sentenze della Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, punto 26; 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, punto 20; 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari, punto 48; 5 ottobre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 114; Corte di Giustizia CE, 29/1/2008, C-275/06, Productores de Música de España-Promusicae, punto Cfr. art. 6, par. 1, lett. c), e art. 7, par.1, lett. c) e d), dir. 95/46/CE; artt. 3 e 11 del Codice. V. inoltre, Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 e Corte Costituzionale austriaca 28 novembre 2003, KR 1/00-33 (in Si ricorda che i principi di derivazione comunitaria richiamati soddisfano i requisiti dell immediata applicabilità (cfr. la già citata sentenza della Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, punti ), con la conseguenza di obbligare, come già ricordato, non solo i giudici nazionali ma anche gli organi amministrativi a disapplicare la legislazione nazionale contrastante con la normativa comunitaria senza doverne attendere la rimozione in sede legislativa o per il tramite di impugnazioni di incostituzionalità (Corte cost. 11/7/1989, n 389; cfr. anche Corte di Giustizia 9 marzo 1978 causa C-106/77). 20

167 Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di messa a disposizione della documentazione nella sezione di archivio non comporta l accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione sine die di dati personali online in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità descritto nel paragrafo precedente 36. Inoltre, sempre ragionando a contrario, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all altra dello stesso sito web e all interno, peraltro, della stessa sezione «Amministrazione trasparente». Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi. In tale quadro, bisogna, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull accessibilità degli archivi 37, individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale prospettiva, si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che ne garantiscano tra l altro la «semplicità di consultazione» e la «facile accessibilità» (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) 38, attraverso, ad esempio, l attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell amministrazione digitale. In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di Accesso selettivo alla documentazione trasferita nella sezione archivio del sito web istituzionale In alternativa rendere anonimi i dati contenuti nella sezione archivio del sito web istituzionale 36 Cfr. artt. 6, 7 e 12 dir. 95/46/CE cit. Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia dell Unione europea (sent. 9/11/2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09) ha dichiarato l invalidità di un regolamento comunitario nella parte in cui imponeva la pubblicazione di dati personali di beneficiari di finanziamenti di fondi strutturali senza prevedere, fra l altro, un limite temporale per la durata della stessa, commisurato ai periodi nel corso dei quali gli interessati hanno percepito gli aiuti. 37 Cfr. artt. 124 ss., del d. lgs. 22/1/2004 n. 42. Al riguardo, vedi anche il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (all. A.2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Provv. n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80). 38 Articolo espressamente richiamato dall art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/

168 rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative sulla tenuta degli archivi sopra richiamate. Sulle misure e sugli accorgimenti necessari per l anonimizzazione dei dati si rimanda alle indicazioni contenute supra in par. 3. Per espressa previsione normativa, infine, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di cui al citato art. 14, non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti web istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Eccezione al trasferimento dei dati in archivio (ad es., situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di indirizzo politico) 8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) L art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che «Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all interno della sezione Amministrazione trasparente». Si evidenzia che l obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella «sezione Amministrazione trasparente», con esclusione di altri dati che si ha l obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di «trasparenza», come esposto nell «Introduzione» e nella parte seconda delle presenti Linee guida. Sono, fra l altro, espressamente sottratti all indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 4, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione tramite ad esempio l inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste) 39. I dati sensibili e giudiziari non possono essere indicizzati 39 Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l indirizzo web: 22

169 9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione 9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (art. 10, comma 8, lett. d), del d. lgs. n. 33/2013 et al.) La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d)). Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle pubbliche amministrazioni individuate discrezionalmente dall organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all art. 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall art. 41, commi 2 e 3. Il riferimento del legislatore all obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l assegnazione dell interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad es., gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali Evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti nel curriculum europeo 23

170 ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità 40. Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell art. 7 del Codice 41 evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento. 9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013) L art. 14 del d. lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle «dichiarazioni di cui all articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano» 42. Con riferimento all obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). Pertanto, ai fini dell adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado previo però oscuramento, a cura dell interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l altro, le indicazioni relative a: - familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; - spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie; - erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici; Evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti contenute nelle dichiarazioni dei redditi Esempi di informazioni eccedenti 40 V. Provv. del Garante del 16 luglio 2009 in materia di «Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale» (doc. web n ), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/ Ivi. 42 In relazione all ambito soggettivo di applicazione di tale articolo si rimanda alle indicazioni contenute nella Delibera CIVIT n. 65/2013 in tema di «Applicazione dell art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico» del 31 luglio 2013, in 24

171 - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all OCSE; - contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie; - spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381; - erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose; - scelta per la destinazione dell otto per mille; - scelta per la destinazione del cinque per mille. Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013. Non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge e dei parenti che non hanno prestato il relativo consenso 9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013) La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18). Pertanto, ai fini dell adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore 43 come pure l indicazione di altri dati eccedenti riferiti a È sproporzionato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili o i cedolini di pagamento 43 V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno

172 percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti). Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013). 9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 23 del d. lgs. n. 33/2013) L art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l oggetto, l eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all esito dell espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida). Pubblicazione dei soli provvedimenti finali e rinvio alle indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida 9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013) L art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l obbligo di pubblicazione degli atti di concessione «delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro». Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione «costitui- 26

173 sce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell anno solare al medesimo beneficiario». Per le predette pubblicazioni è prevista l indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell impresa o dell ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell attribuzione; d) l ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1). In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati. Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari: a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell anno solare a favore del medesimo beneficiario 44 ; b) di importo superiore a mille euro nel corso dell anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice); c) di importo superiore a mille euro nel corso dell anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [ ] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013). Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condi- Eccezioni all obbligo di pubblicazione di dati di destinatari di benefici economici Divieto di diffusione dei dati personali di beneficiari di importi inferiore a mille euro nell anno solare Divieto di diffusione dei dati di beneficiari idonei a rivelare lo stato di salute e relativa casistica 44 Cfr. sul punto la Delibera CIVIT n. 59/2013 in tema di «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)» (in che in proposito ha indicato: «L art. 26, c. 2, del d. lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell arco dell anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia». 27

174 zioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all indicazione: - della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all indicazione erogazione ai sensi della legge 104/1992 che, come noto, è la «Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»); - dei titoli dell erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a soggetto portatore di handicap, o riconoscimento di buono sociale a favore di anziano non autosufficiente o con l indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); - delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad es., punteggi attribuiti con l indicazione degli indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana ) 45 ; - della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per ricovero in struttura sanitaria o per assistenza sanitaria ). Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate economiche o sociali soffrano l imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali. In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), Divieto di diffusione dei dati di beneficiari idonei a rivelare situazione di disagio economico-sociale degli interessati Divieto di diffusione di dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti 45 C.d. scala Adl o di Katz. 28

175 pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l altro, dati quali, ad esempio, l indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell Indicatore della situazione economica equivalente-isee, l indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.. Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6). Limiti al riutilizzo dei dati personali di soggetti destinatari di benefici economici 9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118) L assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118). Per tale motivo alla luce di un interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione deve ritenersi che l adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.p.r. n Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni 47 parimenti tenuti alla pubblicazione dell albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.p.r. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (ad Coordinamento con gli obblighi previsti dal d.p.r. n. 118/2000 L adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 assorbe gli obblighi previsti per gli stessi soggetti dal d.p.r. n. 118/ Cfr. Delibera Civit n. 59/2013 in tema di «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)», cit.. 47 Cfr. la definizione contenuta nell art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che richiama l art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.. 29

176 es., divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti). 30

177 PARTE SECONDA PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. 1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza Come illustrato nell «Introduzione» alle presenti Linee guida, esistono casi e obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a., contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l altro, quelli volti a far conoscere l azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (ad es., pubblicità integrativa dell efficacia, dichiarativa, notizia). Per un elencazione non esaustiva degli obblighi di pubblicità che ricadono in tale categoria si rinvia agli esempi già illustrati nell «Introduzione» alle presenti Linee guida. Anche per tali fattispecie occorre come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di «trasparenza» che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari). Laddove l amministrazione riscontri l esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l oscuramento di determinate informazioni. Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett c), del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità (c.d. principio di necessità di cui all art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia Obblighi di pubblicità dell azione amministrativa pubblicazione per finalità diverse da quelle di trasparenza Principio di necessità Il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza 31

178 realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall atto (c.d. principio di pertinenza e non eccedenza di cui all art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale («dati sensibili»), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato («dati giudiziari») (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice). I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto «indispensabili» per svolgere l attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (artt. 22, in particolare commi 3, 5 e 11 e 68, comma 3, del Codice). Resta, invece, del tutto vietata la diffusione di «dati idonei a rivelare lo stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice). Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici 48. A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali «eccedenti», «non pertinenti», «non indispensabili» (e, tantomeno, «vietati»). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento 49. Dati sensibili e giudiziari Divieto assoluto di diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 48 Cfr. i provvedimenti del Garante citati supra in nota In tal senso v. già il parere del Garante del 26 ottobre 1998, doc. web n ; Provv.ti 17 aprile 2003, doc. web n ; 12 gennaio 2004, doc. web n ; 25 gennaio 2007, doc. web n ; 7 ottobre 2009, doc. web n ; 12 aprile 2012, doc. web n ; 1 agosto 2013, doc. web n Nella giurisprudenza di legittimità, in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2012, n , che ha confermato il Provvedimento del Garante del 9 dicembre 2003, doc. web n ; sulla necessità dell osservanza del principio di proporzionalità (in occasione alla diffusione sull albo pretorio di dati riferiti alle condizioni di salute dell interessato) v. altresì Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n ; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2012, n

179 Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi come già evidenziato con riferimento alla trasparenza (nel par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida) può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici 50. Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla diffusione di dati personali sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida. Rinvio allo schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle Linee guida 2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite A fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare idonei accorgimenti tecnici per la protezione dei dati personali 2.a. Evitare l indicizzazione nei motori di ricerca generalisti Occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (ad es., Google), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall utente. Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione 51. Evitare l indicizzazione nei motori di ricerca generalisti (ad es., Google) 50 Cfr. par. 2 del citato Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n V. Provvedimento riguardante «Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all oblio» del 10 novembre 2004 (doc. web n ). 33

180 A tale scopo, alla luce dell attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità online tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet. Come già visto (cfr. parte prima, par. 8), si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste) 52. Come deindicizzare un documento 2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all oblio degli interessati (ad es., art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi, su cui infra par. 3.a.). Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online 53. Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici 54. È lecita la diffusione di dati personali solo entro il periodo di tempo previsto dalla normativa di riferimento In mancanza di limiti temporali sanciti dalla disciplina di settore sono le pubbliche amministrazioni a dover individuare un termine 52 Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l indirizzo web: 53 A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di attribuire, anche mediante l utilizzo di parole-chiave (metadati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell informazione. Cfr. anche le Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione redatte dall allora DigitPa (ora AgID) ai sensi dell art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009 (in 54 Cfr. Provv. Garante del 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n

181 Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l identificazione. Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, mediante l utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell uso di strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per la loro frequenza o perché realizzati tramite l azione di strumenti automatizzati e non da persone: si può ricorrere in tal caso a sistemi di verifica captcha 55. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l accessibilità alle informazioni riprodotte online anche alle persone disabili 56. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre opportune cautele per evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali 2.d. Dati personali esatti e aggiornati Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere alla divulgazione online nei casi previsti dalla disciplina di settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). Le pubbliche amministrazioni possono diffondere solo dati personali esatti e aggiornati 55 Sul punto, si rimanda alle precisazioni contenute supra in nota V., al riguardo, art. 53 del CAD; v. anche d.p.r. 1 marzo 2005, n. 75 «Regolamento di attuazione della l. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» e d.m. 30 aprile 2008 «Regole tecniche disciplinanti l accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili». 35

182 A tale fine, occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il proprio sito web istituzionale. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell indicazione, tra i dati di contesto riportati all interno del contenuto informativo dei documenti 57, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale 58 o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l autenticità e l integrità. Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale sono accessibili mediante l utilizzo di motori di ricerca esterni, oppure sono reperibili attraverso la consultazione di siti web dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi. Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l inserimento dei dati di contesto (ad es., data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell albo). 3. Fattispecie esemplificative 3.a. Albo pretorio online degli enti locali La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell albo pretorio negli enti locali è contenuta nel «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali», il quale sancisce che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all albo pretorio, nella sede dell ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» e che «Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all albo pretorio del comune ove ha sede l ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni» (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000). Albo pretorio online degli enti locali: art. 124 del d. lgs. n. 267/ V. la Delibera n. 105/2010 della CIVIT recante le «Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)», in 58 Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA (ora AgID) reperibili sul sito istituzionale dell'ente: 36

183 Va aggiunto che, accanto a tale regola, nel corso del tempo si sono susseguite molteplici disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell albo pretorio per periodi di tempo differenziati, producendo una frammentazione della disciplina in materia 59. A seguito dell entrata in vigore della riforma contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», gli enti locali hanno provveduto all istituzione dell albo pretorio online al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti. La disciplina appena richiamata, infatti, senza abrogare le precedenti disposizioni in materia di tenuta dell albo pretorio, ha sancito espressamente che «a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati» e che «a decorrere dal 1 gennaio 2011 [ ] le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale» (art. 32, commi 1 e 5). Dal 1 gennaio 2011, dunque, gli obblighi di pubblicità legale che gli enti locali assolvevano attraverso l affissione all albo pretorio sono sostituiti dalla pubblicazione della medesima documentazione nei rispettivi siti web istituzionali 60. Pertanto, l amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull albo pretorio online un atto contenente dati personali (cfr. la definizione contenuta nell art. 4, comma 1, lett. b), del Codice) è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell art. 19, comma 3, del Codice) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art. L art. 32 della l. n. 69/2009 Lecita la diffusione di dati personali nell albo pretorio online solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento 59 Cfr., a titolo esemplificativo, ex pluribus, l affissione nell albo del comune dell avviso di deposito dell atto da notificare a persona irreperibile in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60, comma 1, lett. e), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600); l affissione all albo comunale o provinciale della notizia dell inadempienza alla diffida ad adempiere l obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale da parte degli amministratori locali (art. 14, comma 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441); l affissione nell albo comunale da parte del segretario comunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380); l affissione dell avviso del sindaco contenente l invito ai cittadini a presentare eventualmente ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale comunale relative l iscrizione nelle liste elettorali e dell avviso del deposito presso la segreteria del comune dell elenco revisionato degli elettori iscritti alle liste elettorali (art. 18, comma 1, e art. 32, comma 6, del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223); l affissione all albo pretorio del comune di una copia dell elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età redatta dalla commissione elettorale comunale (art. 33, comma 3, del d.p.r. n. 223/1967 cit.); l affissione all albo pretorio del comune dell elenco dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello (artt. 17 ss. della legge 10 aprile 1951, n. 287). 60 Per una specifica delle caratteristiche dell albo pretorio si rimanda alle indicazioni contenute nel Vademecum elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato «Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online», in Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf. 37

184 22, comma 11, del Codice) che le prescriva l affissione di quell atto all albo pretorio. Inoltre, anche alle pubblicazioni nell albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti supra nel par. 1, della parte seconda, delle presenti Linee Guida (cfr. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati sensibili e giudiziari; nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti). Con specifico riferimento, inoltre, ai dati sensibili e giudiziari, gli enti locali devono agire nel rispetto del proprio regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato in conformità agli schemi tipo Anci, Upi e Uncem su cui il Garante ha già espresso parere favorevole, rispettivamente, il 21 settembre 2005, il 7 settembre 2005 e il 19 ottobre 2005 (v. doc. web n , doc. web n , doc. web n ). Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. parte prima delle presenti Linee guida). A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione 61. Nell ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell affissione all albo, l amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili. Per i motivi esposti nell «Introduzione» e nel par. 1 della parte prima delle presenti Linee guida alle pubblicazioni nell albo pretorio online non si applica l arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all art. 8 del d. lgs. n. 33/2013. Pertanto una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione se gli enti locali Il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e le cautele per i dati sensibili e giudiziari: rinvio al par. 1 della parte seconda Lecita la diffusione dei dati personali solo entro il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento Archivi degli atti e della normativa degli enti locali 61 Cfr. Provv. Garante del 23 febbraio 2012, doc. web n

185 vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati. Poiché, inoltre, la finalità perseguita mediante gli obblighi di pubblicazione nell albo pretorio online riguarda atti e provvedimenti concernenti questioni rilevanti essenzialmente nell ambito della collettività locale di riferimento, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti (ad es., Google). Pertanto, si consiglia alle amministrazioni pubbliche responsabili dell inserzione degli atti nell albo pretorio online, di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull albo pretorio online dei siti istituzionali degli enti locali (sulle tecniche per deindicizzare si rinvia alle indicazioni contenute supra nel par. 2.a. della presente parte seconda). Evitare l indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell albo pretorio online 3.b. Graduatorie Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (ad es., affissione presso la sede dell ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell amministrazione o, per gli enti locali, all albo pretorio) 62. Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante 63, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli Resta fermo il regime di pubblicità previsto dalle singole norme di settore 62 V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, cit., punto 6.1. Cfr. art. 15, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare commi 5, 6 e 6 bis e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n Cfr. parr. 6.B.1 e 6.B.2, delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, 2 marzo 2011 (già par. 6.1 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, 14 giugno 2007 e par delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, doc. web n ). 39

186 interessati l attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati 64. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l indirizzo di residenza o di posta elettronica 65, il codice fiscale, l indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici 66. Come già rilevato in passato dal Garante 67, al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (ad es., username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi). Divieto di diffusione di dati concernenti la condizione di salute e legittimità della sola diffusione di dati pertinenti e non eccedenti 64 Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1; Provv.ti 6 giugno 2013, n. 274, doc. web n ; del 6 giugno 2013, n. 275, doc. web n ; 6 giugno 2013, n. 276, doc. web n Cfr. già Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n ; v. altresì, per fattispecie individuali, Provv.ti del 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n ; 22 novembre 2012, doc. web n ; 29 novembre 2012, doc. web n ; 7 ottobre 2009, doc. web n ; 17 settembre 2009, doc. web n ; 25 giugno 2009, doc. web n ; 8 maggio 2008, doc. web n ; 18 gennaio 2007, doc. web n ; 27 febbraio 2002, doc. web n Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par

187 LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

188 REGOLE GENERALI VOTI ED ESAMI La privacy tra i banchi di scuola INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI FOTO, AUDIO E VIDEO SICUREZZA E CONTROLLO PAROLE CHIAVE La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco. Questa sfida positiva nella scuola riguarda anche il corretto trattamento dei dati personali. Un espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza. PER APPROFONDIRE

189 Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso, la privacy è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami. Questa breve guida propone indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola. Per facilitare un agile approfondimento dei vari temi, a conclusione del testo sono segnalati alcuni dei documenti che possono essere consultati sul sito Internet dell Autorità. Con il vademecum, il Garante intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza. Il Garante ritiene utile sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche allo scopo di sviluppare in ogni componente della comunità scolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

190 REGOLE GENERALI.TRATTAMENTO DEI DATI..NELLE ISTITUZIONI..SCOLASTICHE PUBBLICHE. Le scuole hanno l obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie se gli studenti sono minorenni come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie come quelli sensibili e giudiziari devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle rilevanti finalità pubbliche che si intendono perseguire. Ad esempio: ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l integrazione degli alunni stranieri. CONVINZIONI RELIGIOSE Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica e per la fruizione dell insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento. 7

191 STATO DI SALUTE I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. CONVINZIONI POLITICHE Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori. DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche..trattamento DEI DATI..NELLE ISTITUZIONI..SCOLASTICHE PRIVATE. Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie ). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell insegnamento della religione cattolica..diritto DI ACCESSO..AI DATI PERSONALI. Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante. A tale proposito, è opportuno precisare che l accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscibilità degli atti. 8 9

192 VOTI ED ESAMI.TEMI IN CLASSE. Non commette violazione della privacy l insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni..voti SCOLASTICI, SCRUTINI,..TABELLONI, ESAMI DI STATO. Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero dell istruzione. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all albo dell istituto, ma deve essere indicato solamente nell attestazione da rilasciare allo studente. 11

193 INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI.CIRCOLARI E..COMUNICAZIONI..SCOLASTICHE. Il diritto dovere di informare le famiglie sull attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate..orientamento,..formazione E INSERIMENTO..PROFESSIONALE. Su richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli nell orientamento, la formazione e l inserimento professionale anche all estero. 13

194 .MARKETING E PUBBLICITÀ. Non è possibile utilizzare i dati presenti nell albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza. Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale..questionari PER..ATTIVITÀ DI RICERCA. Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all iniziativa

195 FOTO, AUDIO E VIDEO.RECITE, GITE SCOLASTICHE..E FOTO DI CLASSE. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video..registrazione..della LEZIONE. È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti ), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell ambito dell autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare. (Vedi anche il paragrafo: Videofonini, filmati, mms ) 17

196 SICUREZZA E CONTROLLO.RILEVAMENTO DELLE..PRESENZE CON DATI..BIOMETRICI. L utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio. Il sistema di rilevamento delle impronte digitali, ad esempio, è stato giudicato sproporzionato rispetto all obiettivo di consentire agli studenti l accesso ai servizi di mensa universitaria..videofonini,..filmati, MMS. L utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l esplicito consenso. 19

197 .VIDEOSORVEGLIANZA. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. L installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di stretta necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. Se le riprese riguardano l esterno della scuola, l angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di notte

198 PAROLE CHIAVE CONSENSO La libera manifestazione della volontà con la quale, previa idonea informativa, l interessato accetta in modo esplicito per iscritto, se vi sono dati sensibili un determinato trattamento di dati personali che lo riguardano. DATO PERSONALE Qualunque informazione relativa a un individuo, a una persona giuridica, a un ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. DATO SENSIBILE Qualunque dato che può rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale. INFORMATIVA Contiene le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all interessato per chiarire, in particolare, se quest ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, l ambito di circolazione dei dati e in che modo si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla legge. INTERESSATO La persona cui si riferiscono i dati personali. TRATTAMENTO Qualunque operazione effettuata sui dati personali: ad esempio la raccolta, la registrazione, la conservazione, l elaborazione, l estrazione, la modifica, l utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc. 23

199 PER APPROFONDIRE Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito Internet dell Autorità: Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (doc. web. n ) Relazione annuale 2008 (doc. web. n ) e precedenti Circolari scolastiche Comunicato stampa - 21 marzo 2000 (doc. web. n.46989) Questionari per attività di ricerca Newsletter aprile 2005 (doc. web. n ) Provvedimento 23 dicembre 2004 (doc. web. n ) Recite, gite scolastiche e foto di classe Comunicato stampa - 6 giugno 2007 (doc. web. n ) Newsletter 8-21 dicembre 2003 (doc. web. n ) Registrazione della lezione Vedi sezione Videofonini, filmati, mms Rilevamento delle presenze con dati biometrici Newsletter gennaio 2004 (doc. web. n ) 25

Fonte:

Fonte: Fonte: http://www.normattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapubblicazionegazzetta=2003-07- 29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1 DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia

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