ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO AVICOLI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

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1 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO AVICOLI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

2 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA LA PROVINCIA DI FORLI -CESENA L ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI (ASSOAVI) **** VISTA la Direttiva Comunitaria 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque; VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio dell Unione Europea del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); VISTO il Regolamento CE n. 1628/2006 della Commissione Europea del 24 ottobre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale; VISTO il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell art. 26, comma 2, del DLgs. N. 152/99 ; VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i ed in particolare la parte terza ; VISTO l art. 2, comma 203 della Legge , n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e s.m.i., contenente la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata; VISTO l Accordo di Programma Quadro per la Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato in data 20 dicembre 2002 tra i Ministeri dell Economia e delle Finanze, il Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Emilia Romagna; VISTO in particolare l art. 3, comma 4 lettera d in cui tutti i soggetti firmatari dell Acccordo, tra cui la Regione Emilia Romagna si impegna a favorire misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto; VISTA Legge Regionale del 24 marzo 2000 Disciplina generale sulla Tutela e l uso del territorio ;

3 VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione della Assemblea Legislativa Regionale n. 40 del 21 dicembre 2005; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 Criteri e norme Tecniche Generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all art.38 del Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 ; CONSIDERATO che in base alla definizione di Effluenti d allevamento palabili/non palabili contenuta nel suddetto Decreto, ai sensi del comma 1, lett. b, punto 5 dell art. 185 del D. Lgs. 152/2006 tali biomasse, denominate materie fecali sono da considerare rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del citato Decreto Legislativo 152/2006 purché siano utilizzate nell attività agricola e non siano pericolose; VISTO in particolare l art. 27 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 che prevede che le Regioni, nell ambito dei Programmi d Azione definiscono politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura ambiente; CONSIDERATO che il DM 7 aprile 2006, oltre ad una nuova procedura di comunicazione per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, introduce modifiche significative in alcuni dei parametri tecnici per il calcolo del quantitativo di azoto prodotto dalle diverse categorie di animali allevati; VISTO che la pollina in base al Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" può avere un utilizzo agricolo energetico; VISTO che la Regione Emilia Romagna, nell ambito dei Programmi d Azione Nitrati ha definito politiche per la gestione degli effluenti zootecnici basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura/ambiente tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell inquinamento tra i diversi comparti ambientali; VISTA la Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 16 gennaio 2007 n. 96 Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile Programma d azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola Criteri e norme tecniche generali ;

4 VISTO che con la suddetta Deliberazione sono state stabilita nuove norme di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) adottato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi del Reg (CE) 1698/05 con Delibera dell Assemblea Consiliare del 30 gennaio 2007 n 9 e approvato dalla Commissione Europea il 12 settembre 2007 con Decisione C(2007) 4161; CONSIDERATO che con Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica leggi regionali al capitolo III (dall art.5 all art. 14) sono dettate le Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari prevedendo nel contempo l abrogazione della Legge Regionale n. 50/95 e s.m.i.; CONSIDERATO che il suddetto provvedimento legislativo, conferma la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; CONSIDERATO che ai sensi dell art. 51, comma 2, della citata Deliberazione n. 96/2007 i titolari degli allevamenti esistenti non soggetti all Autorizzazione Integrata Ambientale dal 1 marzo 2009 sono tenuti a dare piena e completa attuazione alle disposizioni; TENUTO CONTO che gli atti ed i provvedimenti emanati ai sensi della L.R. 4/2007 e dalle direttive applicative restano validi fino al 28 febbraio 2009 e che comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008 le aziende devono presentare alle Province documentazione attestante l adeguamento tecnico amministrativo alle disposizioni della delibera 96/07; CONSIDERATO che con Deliberazione dell Assemblea legislativa n. 40/2005 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque sono state individuate all interno del territorio regionale ulteriori Zone Vulnerabili da Nitrati ai sensi dell art. 92, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i ad integrazione di quelle in precedenza definite con la deliberazione del Consiglio regionale n. 570/1997; CONSIDERATO che uno studio elaborato dal Centro Ricerche Produzioni Animali e dall Assessorato Provinciale Agricoltura di FC che evidenzia che le eccedenze di pollina nella Provincia di Forlì-Cesena sono equivalenti a circa ton/anno; CONSIDERATO che, al fine di contribuire in maniera efficace alla salvaguardia dell ambiente attraverso la tutela delle risorse

5 idriche sia superficiali che sotterranee e a garantire il mantenimento delle attività economiche presenti nella provincia di Forlì Cesena, è necessario attivare un percorso condiviso tra soggetti pubblici e privati che individui, con una tempistica precisa, gli impegni che ciascun soggetto si dovrà assumere CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura per la programmazione, la progettazione e l attuazione delle azioni concertate secondo le modalità dell Accordo medesimo; STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO AVICOLI NELLA PROVINCIA DI FORLI -CESENA Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. 2. Le parti contraenti, per quanto di competenza, con la stipula del presente Accordo si impegnano a: a) porre in essere ogni iniziativa finalizzata al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al successivo art. 2; b) provvedere a tutti gli atti di competenza e a tutti i conseguenti adempimenti finalizzati al loro raggiungimento nei tempi indicati nell art.5. Articolo 2 (Finalità e obiettivi generali) 1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione, nella Provincia di Forlì-Cesena, delle condizioni per: a) la corretta gestione degli effluenti di allevamenti avicoli sia nella forma tal quale, sia in quella valorizzata come fertilizzante; b) la valorizzazione energetica degli effluenti di allevamenti avicoli attraverso processi a basso impatto ambientale; 2. Obiettivo generale del presente Accordo è la tutela e il risanamento delle acque superficiali e sotterranee dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola e il supporto della filiera avicola sostenibile.

6 Articolo 3 (Programma delle Azioni) 1. Le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo si attuano attraverso azioni volte a: a) supportare la valorizzazione agronomica delle deiezioni avicole come fertilizzante; b) sperimentare processi e tecnologie di valorizzazione energetica a basso impatto ambientale; c) progettare e realizzare uno o più impianti per la produzione di fertilizzante ricavato da pollina; d) progettare e realizzare impianti a basso impatto ambientale per la valorizzazione energetica della pollina di dimensioni inferiori a 1 MegaWatt elettrico. Articolo 4 (Impegni dei Soggetti Sottoscrittori) 1. I soggetti sottoscrittori si impegnano secondo le rispettive competenze a perseguire gli obiettivi ed attuare le azioni del presente Accordo. 2. La Regione Emilia Romagna si impegna a: a) dare attuazione mediante appositi bandi alla Misura 214, azione 4 del Piano di Azione Rurale specifica per un incentivo economico alle aziende Agricole che utilizzeranno effluenti palabili da pollina per la fertilizzazione dei loro campi; b) verificare l accessibilità ai fondi del Piano di Azione Rurale , misure 124 e 121 dell Asse I; c) supportare la sperimentazione, anche economicamente, di cui all articolo 3 comma 1 lettere a)-b), nei tempi e nei modi previsti dall Art.5; d) organizzare, con il supporto tecnico operativo dell ARPA Emilia Romagna, i risultati delle attività di sperimentazione relativi alla valorizzazione agronomica ed energetica della pollina ed elaborare, con la Provincia di Forlì-Cesena, un Piano di Comunicazione Ambientale contenente gli impatti degli impianti sia sulle principali matrici ambientali sia sulla salute degli uomini e degli animali. 3. La Provincia di Forlì Cesena si impegna a: a) effettuare entro il 28 febbraio 2009 le valutazioni necessarie ai fini dell individuazione delle aree potenzialmente idonee per l ubicazione degli impianti di cui all art. 3, comma 1 lettere b) - c) d), in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale;

7 b) comunicare al Comitato Tecnico di Valutazione di cui al successivo art. 6 le aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti per la valorizzazione agronomica della pollina; c) promuovere, d intesa con i soggetti pubblici competenti, le sperimentazioni di cui all art. 3 comma 1 punto b) e a sottoporre i relativi risultati al Comitato Tecnico di Valutazione; d) a seguito delle richieste d autorizzazione, svolgere, in un ottica di contenimento dei termini dei procedimenti, le procedure tecnico - amministrative per il rilascio dei provvedimenti abilitativi. 4. L Associazione degli Avicoltori, su delega ed in rappresentanza delle imprese, si impegna a: a) coadiuvare, attraverso attività di assistenza tecnica, i suoi associati nella redazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica della pollina, per i quantitativi che possono essere utilizzati per la fertilizzazione dei terreni agricoli, coerentemente con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente; b) implementare e rendere pienamente operativi nel territorio provinciale di Forlì-Cesena tutti gli interventi volti alla corretta gestione degli effluenti di allevamenti avicoli sia nella forma tal quale, sia in quella valorizzata come fertilizzante; c) individuare e organizzare, per i propri associati, le linee economico-finanziare necessarie alla realizzazione degli impianti e delle tecnologie di valorizzazione delle deiezioni di cui all articolo 3 comma 1 lettere c) e d); d) effettuare entro il 30 giugno 2009 la richiesta di offerte per la realizzazione di impianti in scala aziendale per la produzione di fertilizzante ricavato da pollina; e) effettuare entro il 30 ottobre la richiesta di offerte per la realizzazione di impianti in scala aziendale di taglia inferiore ad 1 MW elettrico per la valorizzazione energetica della pollina; f) dar corso alle procedure tecnico - amministrative per richiedere all Autorità competente l autorizzazione a realizzare e mettere in esercizio i suddetti impianti, secondo quanto previsto dalle norme ambientali vigenti. 5. Il Centro Ricerche Produzioni Animali, su incarico formale, da affidare entro 1 mese dalla firma del presente Accordo da parte dei soggetti sottoscrittori, effettuerà le seguenti attività: a) predisporre il documento tecnico per la richiesta di offerte per la realizzazione e la gestione di impianti per la valorizzazione come fertilizzante commerciale

8 delle diverse tipologie di pollina presenti in eccedenza sul territorio della provincia di FC; b) partecipare alla valutazione delle offerte di cui al punto a) per l assegnazione della commessa, valutare i progetti esecutivi, seguire gli aspetti, autorizzativi e contrattuali per la realizzazione degli impianti, seguirne l avviamento e la conduzione per almeno 2 anni; verificare la rispondenza del fertilizzante in uscita dagli impianti di cui all art.3.1.c ai requisiti della normativa vigente sui concimi; c) partecipare alla valutazione sotto il profilo tecnicoeconomico delle varie tecniche a basso impatto ambientale di conversione energetica della pollina anche sulla base di specifici test di valutazioni su impianti esistenti e sperimentali (di cui all Art.3 b); d) predisporre il documento tecnico per la richiesta di offerte per la realizzazione e la gestione di impianti per la conversione energetica; e) partecipare alla valutazione delle offerte di cui al punto d) per l assegnazione della commessa, valutare i progetti esecutivi, seguire gli aspetti autorizzativi e contrattuali per la realizzazione degli impianti, seguirne l avviamento e la conduzione per almeno 2 anni; verificare la rispondenza degli impianti alle esigenze del comparto avicolo. 6. I soggetti firmatari si impegnano a prestare la loro massima e trasparente collaborazione garantendo la realizzazione delle azioni attraverso la massima collaborazione nel rispetto delle proprie competenze e delle previsioni contenute nel presente Accordo. Articolo 5 (Quadro economico e tempi di attuazione) 1. L intera copertura dei costi di investimento e di gestione degli impianti di cui all art.3 comma 1 lettere c) e d) è assicurata dalle singole imprese avicole anche attraverso società di scopo. 2. I tempi di attuazione del presente Accordo di Programma sono i seguenti: febbraio 2009: valutazioni necessarie ai fini dell individuazione delle aree potenzialmente idonee per l ubicazione degli impianti di cui all art. 3, comma 1 lettere b) e c); febbraio 2009: richiesta di offerte per la realizzazione di un modulo/i sperimentale/i, da realizzare entro il 30 aprile 2009; febbraio settembre 2009: valutazione, su impianti esistenti anche fuori regione e moduli sperimentali, della conversione energetica della pollina ed uso agronomico;

9 giugno 2009: richiesta di offerte per la realizzazione di Impianti per la Produzione di Fertilizzante (IPF); luglio-novembre 2009: esame offerte, aggiudicazione commesse e progettazione esecutiva IPF; ottobre 2009-maggio 2010: procedure amministrative per l autorizzazione degli IPF; giugno 2010: avvio lavori IPF; giugno 2011: collaudo impianto IPF; 30 ottobre 2009: richiesta di offerte per la realizzazione di impianti in scala aziendale per la valorizzazione energetica (di taglia inferiore al MWe); novembre 2009 marzo 2010: esame offerte, aggiudicazione commesse e progettazione esecutiva; aprile ottobre 2010: procedure amministrative per l autorizzazione degli impianti; dicembre 2010: avvio lavori; novembre 2011: collaudo impianti. Articolo 6 (Comitato Tecnico di Valutazione) 1. Il Comitato Tecnico di Valutazione si compone dai rappresentanti dei soggetti firmatari del presente Accordo e da uno o più rappresentanti dell ARPA Emilia Romagna e del CRPA ed è preseduto dal rappresentante della Provincia di Forlì-Cesena che provvederà alle convocazioni dello stesso. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell Accordo. 2. Ciascuno dei firmatari dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, alla Provincia di Forlì Cesena la nomina di un proprio rappresentante in qualità di componente effettivo del Comitato Tecnico di Valutazione. 3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico di Valutazione Esperti di chiara fama competenti nelle materie di volta in volta trattate. Essi sono invitati dal Presidente del Comitato stesso. 4. Il Comitato Tecnico di Valutazione ha il compito di: a) verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo; b) far osservare gli impegni che i soggetti sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione dello stesso; c) elaborare i disciplinari per uniformare le attività di verifica e controllo delle teologie per la valorizzazione agronomica ed energetica a basso impatto della pollina 5. Il Comitato Tecnico di Valutazione a conclusione di ogni incontro elabora una Relazione di Monitoraggio nella quale indica lo stato dell arte dell Accordo e definisce i compiti,

10 con relativa scadenza temporale, assegnati a ciascun soggetto interessato. Articolo 7 (Modalità di fruizione dei benefici dell Accordo di Programma da parte dei titolari delle Aziende Avicole) 1. I titolari delle Aziende avicole insediate nella Provincia di Forlì-Cesena possono aderire all Accordo e usufruire dei suoi benefici sulla base di uno specifico mandato formale da conferire all Associazione dei Produttori Avicoli per la sottoscrizione dell atto; 2. La redazione dei progetti e la realizzazione dei successivi interventi di cui all art. 3 comma 1 lettere c) e d) sono interamente a carico delle aziende o loro società di scopo. Articolo 8 (Revisione dell Accordo di Programma) 1. Qualora fosse necessario, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di Valutazione, il presente Accordo può essere integrato con ulteriori interventi che aiutano il raggiungimento degli obiettivi di cui all articolo 2 dell Atto stesso. 2. Lo stesso accordo può essere esteso, su richiesta delle Amministrazioni locali di competenza, ad altri territori al fine di rispondere alle esigenze delle imprese socie dell Associazione degli avicoltori. Articolo 9 (Disposizioni generali e finali) 1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 2. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Atto possono aderire all Accordo di Programma, attraverso comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori, le aziende presenti nella provincia di Forlì Cesena che non hanno dato mandato formale all Associazione di Produttori Avicoli. L adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 3. Qualora l inadempimento di una o più Parti comprometta l attuazione di un intervento deliberato dal Comitato Tecnico di Valutazione sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute in studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l Accordo stesso. 4. Il presente Accordo si conclude il 31 dicembre 2011.

11 Letto, approvato e sottoscritto, Regione Emilia Romagna DG Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa Regione Emilia Romagna DG Agricoltura Provincia di Forlì-Cesena Associazione di Prodotto AssoAvi

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