Oggetto. Sommario. Contenuto. Informativa 41/2014
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1 I n f o r m a t i v a d e l 14 n o v e m b r e 2014 P a g. 1 di 5 Informativa 41/2014 Oggetto IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI Sommario Capo I: Semplificazioni per le persone fisiche; Capo II: Semplificazioni per I rimborsi; Capo III: Semplificazioni per le società; Capo IV: Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale; Capo V: Eliminazione degli adempimenti superflui; Capo VI: Semplificazioni e coordinamenti normativi Contenuto Il Decreto legislativo sulle Semplificazioni Fiscali è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 30 Ottobre 2014, in attuazione della delega fiscale (L. n. 23 dell 11 marzo 2014). DI SEGUITO L INDICE: CAPO I... 1 CAPO II... 2 CAPO III... 3 CAPO IV... 3 CAPO V... 4 CAPO VI... 5 CAPO I 1. Dichiarazione dei redditi precompilata A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta, il C.A.F., il consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile abilitato all assistenza fiscale. Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie. Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata: - al la trasmissione all Agenzia Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell anno precedente dal contribuente; - al la trasmissione all Agenzia Entrate dei CUD da parte dei sostituti d imposta. Dopo aver ricevuto la dichiarazione precompilata il contribuente può accettarla, modificarla o rifiutarla.
2 I n f o r m a t i v a d e l 14 n o v e m b r e P a g. 2 di 5 2. Spese dei professionisti L art. 10 del Decreto in esame, modificando l art. 54 comma 5 del TUIR, dispone che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Il professionista, dunque, non dovrà riaddebitare in fattura tali spese al committente e dedurre le stesse dal proprio reddito. La disposizione è applicabile dal Dichiarazione di successione La dichiarazione di successione non dovrà più essere presentata qualora l eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, abbia un valore non superiore ai euro e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari. 4. Spese sostenute per la riqualificazione energetica Con il Decreto in esame è abrogata la comunicazione all Agenzia Entrate per i lavori ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute che proseguono per più periodi d imposta. CAPO II 5. Esecuzione dei rimborsi IVA Le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA prevedono che: 1. i rimborsi di importo non superiore a saranno erogati senza prestazione di alcuna garanzia; 2. i rimborsi di importo superiore a richiesti da soggetti a rischio saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia; 3. i rimborsi di importo superiore a richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati potranno essere erogati previa prestazione di garanzia ovvero tramite presentazione dell istanza di rimborso infrannuale o della dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo). In particolare, sono considerati soggetti a rischio coloro che: esercitano l attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all art. 25, DL n. 179/2012); sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali; presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell attività. Relativamente alla terza fattispecie è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza del visto di conformità nella dichiarazione o nell istanza di rimborso, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 6. Rimborso dei crediti d imposta e degli interessi in conto fiscale In caso di rimborsi in conto fiscale, l agente della riscossione provvede ad erogare anche gli interessi maturati senza che il contribuente debba presentare una specifica richiesta. Tale disposizione si applicherà ai rimborsi erogati a partire dall 1 gennaio Compensazioni dei rimborsi da assistenza Allo scopo di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d imposta, a decorrere dal 1 gennaio 2015 è introdotto l obbligo di utilizzo in compensazione tramite mod. F24: dei conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione dei modd. 730; dei compensi relativi all assistenza fiscale;
3 I n f o r m a t i v a d e l 14 n o v e m b r e P a g. 3 di 5 delle ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza. CAPO III 8. Esercizio di opzione regimi speciali A decorrere dal 2015 l applicazione del regime di trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax e la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio da parte delle società di persone e dalle ditte individuali in regime di contabilità ordinaria non prevede più la comunicazione preventiva. L opzione verrà manifestata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi/irap. 9. Operazioni straordinarie Nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone la scelta del modello dichiarativo viene uniformata alle regole vigenti per quelle di capitali. In tali ipotesi il versamento del saldo IRAP va effettuato entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 10. Società in perdita sistematica Dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto le società sono considerate non operative quando dichiarano perdite fiscali per cinque periodi d imposta consecutivi ovvero per quattro periodi anche non consecutivi e un periodo con un reddito fiscale inferiore a quello minimo determinato con il test di operatività. CAPO IV 11. Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l indirizzo dell eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. 12. Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento Il Decreto delle Semplificazioni modifica il soggetto obbligato alla comunicazione, all Agenzia delle Entrate, dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento rilasciate dall esportatore abituale che intende acquistare beni/servizi senza l applicazione dell IVA. In particolare, dal , la comunicazione telematica delle dichiarazioni d intento, sarà effettuata direttamente dall esportatore abituale. Quest ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione, dovrà consegnare al proprio fornitore, ovvero in Dogana, la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di presentazione. In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto l obbligo di riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d intento e riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione della stessa all Agenzia, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni in mancanza della dichiarazione d intento, ovvero dal 100% al 200% dell imposta. 13. Black list La comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate, delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori black list avrà cadenza annuale. Aumenta, inoltre, il limite per l esonero dalla presentazione della comunicazione che dovrà, infatti, essere
4 I n f o r m a t i v a d e l 14 n o v e m b r e P a g. 4 di 5 effettuata per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro L'efficacia delle disposizioni scatterà per le operazioni «poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore» del provvedimento in oggetto. Il D.Lgs. semplificazioni fiscali, inoltre, non interviene sul termine di presentazione annuale della comunicazione. In merito agli ultimi punti si auspicano chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate in tempi rapidi. 14. Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie La possibilità di compiere operazioni intraue è subordinata, come noto, all iscrizione al VIES. Il Decreto delle Semplificazioni Fiscali modifica l art. 35 DPR n. 633/72 predisponendo che il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni in esame già alla data di attribuzione della partita Iva, senza necessità di attendere il 31 giorno successivo. Per i soggetti già in attività, poiché la possibilità di effettuare operazioni intra UE è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la novità in esame comporta la non necessità di attendere il decorso dei 30 gg dalla presentazione dell istanza per poter porre in essere le predette operazioni. L Agenzia, inoltre, procederà alla cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presento alcun elenco riepilogativo Intra per 4 trimestri consecutivi. 15. Semplificazione modelli Intrastat Con apposito provvedimento 1 dell Agenzia delle Dogane verrà ridotto il contenuto degli elenchi Intrastat, in relazione alle prestazioni di servizi - resi o ricevuti - nei confronti dei soggetti passivi IVA stabiliti in un altro stato UE. Rimarranno solo le informazioni riguardanti il numero d identificazione IVA delle controparti, il valore totale delle operazioni, il codice identificativo della prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento. 16. Sanzioni dati statistici omessi/errati Sono soppresse le sanzioni in caso di omessa/inesatta indicazione dei dati statistici nei modelli Intra. Rimangono sanzionabili le imprese, incluse nello specifico elenco pubblicato dall ISTAT, con volumi e scambi mensili pari o superiori a , per le quali la violazione si configura quale omissione dell obbligo di risposta. Le sanzioni si applicano una sola volta per ogni Intra, qualunque sia il numero di transazioni errate o mancanti. CAPO V 17. Ritenuta ridotta sulle provvigioni degli agenti Le novità relative alla dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni prevedono la validità fino a revoca (non dovrà quindi essere effettuata ogni anno) e la possibilità di trasmissione tramite PEC. L omissione della comunicazione al committente del venir meno dei requisiti per l agevolazione comporta l applicazione della sanzione da 258 a Razionalizzazione degli obblighi tributari Il DLgs in parola abroga la solidarietà fiscale tra il committente, appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell art. 35 com. 28, 28 bis DL 223/2006, anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Si ricorda che la responsabilità solidale ai fini Iva era già stata abolita. È inoltre stabilito che, il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti contributivi, unitamente all appaltatore e agli eventuali subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento dei 1 Da emanarsi, d accordo con l Agenzia delle Entrate e l ISTAT, entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.
5 I n f o r m a t i v a d e l 14 n o v e m b r e P a g. 5 di 5 trattamenti retributivi ai lavoratori, sia tenuto dove previsto, ad assolvere agli obblighi del sostituto d imposta, compreso il versamento delle ritenute. 19. Società in liquidazione In materia di cancellazione delle società viene stabilito che, agli effetti fiscali, l estinzione della società ha efficacia trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Cambia, inoltre, l assetto della responsabilità dei liquidatori di soggetti IRES, che rispondono in proprio del pagamento delle imposte, dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, qualora non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Con riferimento alla responsabilità dei soci è inserita una presunzione sulla base della quale, se nei due anni antecedenti alla liquidazione hanno ricevuto beni in assegnazione dagli amministratori o dal liquidatore nel corso della fase liquidatoria, il valore di quanto ricevuto è ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, salvo prova contraria. CAPO VI 20. Sponsorizzazioni Nel regime IVA spettacoli viene modificato l art. 74 comma 6 del DPR 633/72 prevedendo anche per le sponsorizzazioni la detrazione forfettaria nella misura del 50%. 21. Spese di rappresentanza Il Dlgs è intervenuto sulla disciplina Iva degli omaggi, uniformando il limite previsto per la detrazione dell Iva, pari a euro 25,82, a quello stabilito ai fini delle imposte sui redditi, pari ad euro 50. La misura è stata accompagnata dal contestuale innalzamento della soglia - euro 50 - per considerare fuori campo le cessioni e prestazioni gratuite. 22. Rettifica Iva sui crediti non riscossi È previsto, anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento pubblicato nel registro imprese, che il creditore possa recuperare l Iva versata all Erario tramite l emissione di una nota di credito. 23. IVA sulla prima casa Il Decreto Semplificazioni, in merito alla normativa riguardante l agevolazione per l acquisto della prima casa, stabilisce che non possono beneficiarne i fabbricati oggetto di atti imponibili IVA e appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 2. (Una normativa identica è vigente dall 1 gennaio 2014 per gli atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner Giorgia Franceschetto 2 A1: abitazioni di tipo signorile; A8: abitazioni in ville; A9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
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