Le detrazioni fiscali del 55% per l efficienza energetica

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1 Le detrazioni fiscali del 55% per l efficienza energetica Tivoli Villa Adriana,14 aprile 2011 relatori Dott. Paolo Marongiu Ing. Enrico Mancini 1

2 PRINCIPALI CONTENUTI: Detrazioni fiscali sull IRPEF ( persone fisiche ) e sull IRES ( persone giuridiche ) del 55% delle spese sostenute da ripartire in 10 rate annuali di pari importo entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi realizzati L agevolazione che eccede l imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi non può essere chiesta a rimborso. 2

3 LIMITI PER LA DETRAZIONE TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) Installazione di pannelli solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale DETRAZIONE MASSIMA euro (55% di ,18 euro) euro ( 55% di ,90 euro) euro (55% di ,90 euro) euro (55% di ,45 euro) 3

4 LIMITI PER LA DETRAZIONE Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali l ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio tranne le ipotesi in cui l intervento si riferisce all intero edificio e non a parti di edificio. In quest ultimo caso, l ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

5 Interventi realizzati a partire dal 2008 Se sono la prosecuzione di lavori della stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo dei limiti massimi della detrazione si deve tenere conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. 5

6 Edifici ammessi Per fruire della detrazione gli interventi devono essere realizzati su unità immobiliari e su edifici (anche su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). 6

7 Edifici ammessi L esistenza dell edificio è provata attraverso: iscrizione in catasto oppure richiesta di accatastamento oppure pagamento dell Ici se dovuta 7

8 In relazione ad alcune tipologie di interventi gli edifici devono presentare specifiche caratteristiche: Essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento (eccetto il caso in cui si installano pannelli solari); In caso di ristrutturazioni con frazionamento dell unità immobiliare (con conseguente aumento delle stesse) il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione (restano pertanto esclusi gli interventi di ampliamento). In caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest ultimo caso l agevolazione non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica globale dell edificio. 8

9 Chi può usufruire dell agevolazione 9

10 SOGGETTI BENEFICIARI Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; tra le persone fisiche anche: I titolari di diritto reale sull immobile; I condomini, per interventi sulle parti comuni condominiali; Gli inquilini; Chi detiene l immobile in comodato. I professionisti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); Le associazioni tra professionisti; Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento. 10

11 SOGGETTI BENEFICIARI I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori: Coniuge; Parenti entro il terzo grado; Affini entro il secondo grado. Sono esclusi i lavori su immobili strumentali all attività di impresa, arte o professione. NB: non possono usufruire dell agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. e.mail: marongiu@cnapmi.com 11

12 Leasing Sono ammessi gli interventi finanziati mediante contratto di leasing. In questo caso la detrazione spetta all utilizzatore ed è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing. Riguardo alle modalità di fruizione dell agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che: si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; gli adempimenti documentali (comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d imposta, invio della scheda informativa all Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell intervento di riqualificazione energetica e l ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione. e.mail: marongiu@cnapmi.com 12

13 Variazione della titolarità dell immobile In caso di variazione della titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione le quote di agevolazione residue potranno essere fruite dal nuovo titolare. In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato, invece, il beneficio rimane in capo al conduttore o al comodatario. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. e.mail: marongiu@cnapmi.com 13

14 CUMULABILITA con altre agevolazioni e IVA agevolata La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Nel caso in cui nei lavori da eseguire sussistono contemporaneamente lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico si può richiedere per ciascuna di esse l agevolazione del 36% e del 55% separando le singole voci di spesa nelle fatture. Nel caso di fornitura e posa in opera di pannelli solari termici l IVA è tutta al 10%. Nel caso di fornitura e posa in opera di beni significativi ( caldaie, infissi ecc.) l IVA al 10% è calcolata solo sulla quota parte dei materiali non eccedenti la manodopera ; la quota parte di materiali eccedente la manodopera è calcolata con IVA al 20%. Esempio: materiali (caldaia) = 2000,00 manodopera=400,00 Quota parte materiali uguale alla manodopera = 400,00 + IVA 10% Quota parte materiali eccedente la manodopera = 1600,00+IVA 20% Manodopera = 400,00+IVA 10% e.mail: marongiu@cnapmi.com

15 Gli interventi interessati all agevolazione 15

16 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 Valore massimo della detrazione: euro L edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento Gli interventi devono permettere il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori definiti dell allegato A del Decreto MSE dell 11 marzo L intervento deve essere relativo all intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (in altre parole, l indice di prestazione energetica deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell intero edificio). 16

17 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti OPERE AGEVOLABILI : legge 296/06 comma 344 Comprende qualsiasi intervento, che riduca l indice di prestazione energetica dell edificio, al di sotto del valore soglia dell allegato A del Decreto MSE dell 11 marzo 2008 A titolo di esempio rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati, opere professionali. e.mail: marongiu@cnapmi.com 17

18 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA : l intervento deve configurarsi come sostituzione dell impianto termico già esistente (e non come integrazione allo stesso, né come nuova istallazione); deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati in tabella all Allegato A di cui al DM ;

19 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA : Il costruttore della caldaia a biomassa deve fornire una dichiarazione in cui attesti i seguenti requisiti : un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; il rispetto dei limiti di emissione di cui all Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n 152 (consultabile sul sito) e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; l utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

20 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 ULTERIORE OPERE AGEVOLABILI CON NUOVA INSTALLAZIONE CALDAIA a BIOMASSA : Inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l edificio verso l esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell all. C al D.Lgs. N 192 del La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell asseverazione compilata dal tecnico abilitato.

21 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara che l intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori di cui allegato A del D.M. 11/3/08; fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella delle opere; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

22 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti legge 296/06 comma 344 Documentazione da trasmettere all ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere : Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al D.M. 19/2/07 (l Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente); scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario, la descrizione degli interventi tecnici realizzati, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;

23 Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a), b) Valore massimo della detrazione: euro L edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento L intervento di coibentazione deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010, riguardanti anche singolarmente : strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati 23

24 OPERE AGEVOLABILI : Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a), b) Cappotto interno, esterno, insufflaggio di materiale isolante su pareti perimetrali Coibentazione di terrazze, tetti, pavimenti Sostituzione infissi, portoni ingresso delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati ALTRE OPERE AGEVOLABILI : Opere murarie annesse agli interventi di cui sopra Contestualmente alla sostituzione infissi sono comprensivi anche scuri, persiane, cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. Opere professionali

25 Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara almeno una stima del valore di trasmittanza del vecchio involucro e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010 ; fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella delle opere; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

26 Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 a) Documentazione da trasmettere all ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere : Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al D.M. 19/2/07 (l Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente); scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario, la descrizione degli interventi tecnici realizzati, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;

27 Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 b) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara : il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente ) inferiore al limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo) per interventi su singole unità immobiliari in alternativa all asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del produttore dell infisso che attesti il rispetto dei requisiti sopra indicati. fatture relative alle spese sostenute, come già specificato; ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato; ricevuta dell invio effettuato all ENEA come già specificato.

28 Interventi sugli involucri degli edifici legge 296/06 comma 345 b) Documentazione da trasmettere all ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere : scheda informativa dell intervento (Allegato F al D.M. 19/2/07 e s.m.i.) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario, i dati tecnici degli infissi installati, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;

29 Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346 Valore massimo della detrazione: euro L immobile può non essere dotato d impianto termico ( ad esempio l abitazione ad uso estivo ) In questa tipologia rientrano le installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. 29

30 Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346 OPERE AGEVOLABILI : fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze sanitarie ; i pannelli solari s intendono agevolabili anche ad integrazione dell impianto per la climatizzazione invernale esistente

31 Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara : che i pannelli solari e bollitori abbiano una di garanzia di almeno cinque anni che i componenti elettrici ed elettronici abbiano una garanzia di almeno due anni che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera; che l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; fatture relative alle spese sostenute, come già specificato; ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato; ricevuta dell invio effettuato all ENEA come già specificato.

32 Installazione di pannelli solari su edifici esistenti legge 296/06 comma 346 Documentazione da trasmettere all ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (dichiarazione di conformità dell installatore ) : scheda informativa dell intervento (Allegato F al D.M. 19/2/07 e s.m.i.) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario, i dati tecnici dell impianto solare, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ;

33 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 Valore massimo della detrazione: euro L intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore o impianto termico e non come nuova installazione. In questa tipologia rientra la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 l agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. 33

34 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 OPERE AGEVOLABILI Nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kw: il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a logPn; devono essere installate valvole termostatiche ove tecnicamente compatibili a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. e.mail: marongiu@cnapmi.com

35 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 OPERE AGEVOLABILI Nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kw, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili. Assicurate le condizioni su esposte sono altresì agevolabili: smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente con una caldaia a condensazione o pompa calore alta efficienza. e.mail: marongiu@cnapmi.com

36 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 OPERE AGEVOLABILI PER POMPE CALORE l intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione. le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato I al DM ; qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all allegato I sono ridotti del 5%

37 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 Non sono agevolabili : installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione; Stacco dall impianto termico centralizzato e installazione caldaia a condensazione o pompa calore; Installazione di pompa di calore alta efficienza in appartamento con impianto termico centralizzato. e.mail: marongiu@cnapmi.com 37

38 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: asseverazione redatta da un tecnico abilitato nel caso d impianto con potenza al focolare superiore a 100 kw (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara : il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a logPn; devono essere installate eventuali valvole termostatiche con le condizioni sopra specificate; deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

39 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: Per interventi su impianti con potenza termica al focolare inferiori a 100 kw in alternativa all asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei requisiti sopra indicati. fatture relative alle spese sostenute, come già specificato; ricevuta del bonifico bancario o postale come già specificato; ricevuta dell invio effettuato all ENEA come già specificato.

40 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE: Nel caso di impianto a pompa di calore : asseverazione redatta da un tecnico abilitato nel caso d impianto con potenza elettrica superiore a 100 kw (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale), nella quale si dichiara : un coefficiente di prestazione (COP), un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all allegato I del DM ; che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata; Per interventi su impianti con potenza elettrica inferiori a 100 kw in alternativa all asseverazione del tecnico abilitato è sufficiente la dichiarazione del produttore della pompa di calore che attesti il rispetto del COP ed EER entro i valori riportati nell allegato I del DM ;

41 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale legge 296/06 comma 347 Documentazione da trasmettere all ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (dichiarazione di conformità dell installatore ) : scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M ) in cui sono riportati i riferimenti del beneficiario, la potenza del generatore vecchio, nuovo e altri dati tecnici, gli importi delle fatture da portare in detrazione, le date di inizio e fine lavori ; Nota: nel caso di immobili con superficie riscaldata superiore a 164mq il calcolo dell energia risparmiata deve essere effettuata da tecnico abilitato

42 ADEMPIMENTI Per fruire dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell amministrazione finanziaria né dall invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

43 COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Per i lavori che si protraggono oltre il periodo d imposta, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 2008, i contribuenti, devono inviare all Agenzia delle entrate una apposita comunicazione tramite il modello disponibile sul sito delle agenzia delle entrate. Il modello deve essere presentato: in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati; per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d imposta, inviando un modello per ciascun periodo d imposta. Non deve essere presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d imposta; se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

44 COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. La mancata osservanza del termine previsto per l invio del modello o l omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a euro).

45 Grazie per la partecipazione e.mail: 45

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