FILO DIRETTO AGOSTO N.30/2011
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- Alberta Fiore
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1 Provincia di Napoli FILO DIRETTO AGOSTO N.30/2011 1
2 Responsabilità delle imprese per reati ambientali e sanzioni Sistri Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che estende la responsabilità delle imprese ai reati ambientali ed introduce novità riguardo al quadro sanzionatorio del Sistri Si ritiene utile informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 1 agosto 2011, il decreto legislativo7 luglio 2011, n. 121 che recepisce le direttive 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 16 agosto p.v., dà seguito all'obbligo imposto dall'unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Viene estesa, in particolare, la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231) agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell ambiente. Riguardo al quadro sanzionatorio relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nel provvedimento, viene chiarita la portata temporale delle riduzioni delle sanzioni e della loro gradualità e progressività. 2
3 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro e criteri di abilitazione verificatori Approfondimento Con decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011 (GU n. 98 del Suppl. Ordinario n. 111) sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono stati stabiliti i criteri per l'abilitazione dei soggetti abilitati al loro espletamento. Il decreto ha inoltre individuato le condizioni in presenza delle quali l'inail e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle predette verifiche periodiche. Si segnala da ultimo che con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 22 luglio u.s. il termine dell entrata in vigore del provvedimento in oggetto è stato rinviato di 270 giorni. Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 Indicazioni per l adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione Con nota 11 luglio 2011 Prot. 15/VI/ , il Ministero del Lavoro ha informato dell avvenuta approvazione, da parte della Commissione consultiva, di un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 e delle indicazioni per l adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le aziende che 3
4 hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007. Il documento, congiuntamente alla tabella di correlazione, ha l obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che, in attesa della definizione di procedure semplificate per l adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano: a) accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti; b) apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008) ed al sistema disciplinare (comma 3 dell articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008). Dalla Tabella di Correlazione allegata emerge che l unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è l adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Per non corrispondente si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BS OHSAS 18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dall articolo 30 del D. Lgs. 81/2008. A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono: 1) alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al comma 4 dell articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007; 2) indicazioni per l adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato dall azienda in applicazione dell articolo 30 del D. Lgs. n. 81/
5 Chiarimenti sul sistema di controllo nel Modello di organizzazione e gestione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 L articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Qualora un azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione. Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine documentato si intende che la partecipazione dell Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l audit interno deve verificare anche l effettiva applicazione del sistema disciplinare. Indicazioni per l adozione del Sistema Disciplinare nel Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D. Lgs. 81/08 L articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello. E quindi necessario che l Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello. Il tipo e l entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati. 5
6 Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio: - Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008); - Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale; - Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008); - Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008); - Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001); - Auditor/Gruppo di audit. L azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso. Adempimenti di sicurezza nel settore del volontariato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, recante Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aveva infatti demandato ad apposita normativa regolamentare la disciplina applicativa nei riguardi 6
7 delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco. Ai sensi del recente DM, quindi, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 devono essere applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione; b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte. L'applicazione delle disposizioni del decreto non può tuttavia comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5- bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno poi essere applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità. Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile Le organizzazioni devono curare che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvi gli obblighi, di seguito specificati, in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate. Le 7
8 organizzazioni devono inoltre curare che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonchè i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. Sorveglianza sanitaria Le organizzazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinchè siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle predette organizzazioni, nonchè degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria. Disposizioni relative alle cooperative sociali Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ove le attività di cui sopra siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 8
9 381, devono infine assicurare che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste. Regolamenti dell Unione Europea REACH e CLP Rapporti e implicazioni con la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro Il Ministero del lavoro, con lettera circolare 30 giugno 2011, ha diffuso le prime indicazioni esplicative in ordine alle ricadute sul D.Lgs n. 81/2008 (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni ) delle disposizioni contenute nei regolamenti dell Unione Europea REACH e CLP. Si segnalano, tra gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs n. 81/2008 e s.m., i seguenti temi: 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte; 2. terminologia; 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose; 4. nuovo sistema di etichettatura; 5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto; 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell informazione rivolta a lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, nonché promozione di una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti etc.); 8. classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria; 9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. Di particolare interesse i chiarimenti forniti in merito al punto 1, in quanto si identificano le figure coinvolte (con riferimento sia al D. Lgs. 81/2008 che ai Regolamenti Reach e Clp), richiamando gli obblighi in capo al datore di lavoro (sia 9
10 esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) relativamente al trasferimento delle nuove informazioni. I successivi punti 6, 7, 8, 9, motivano la eventuale necessità di aggiornare: - la valutazione del rischio in presenza di nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse); o in presenza di nuovi scenari di esposizione previsti nelle Schede di sicurezza; - la formazione e l informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m., in presenza di nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed in relazione alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l opportunità di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (datori di lavoro, Rspp, medici competenti,consulenti etc.); - la platea dei lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute sottoposti a sorveglianza sanitaria, alla luce dell entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP; - la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP, considerando che l Allegato XXVI del D. Lgs. 81/2008 e s.m., che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, già prevede l applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura. Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con cartelli di avvertimento, secondo l Allegato XXV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. si evidenzia che tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi. Pertanto, potrà coesistere, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime (1 Giugno 2015), segnaletica di sicurezza in base agli Allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP. Medici competenti e possibilità di esercizio dell attività in ambito civile Chiarimenti ministeriali Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 19 maggio 2011, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla possibilità, per i medici competenti, di esercitare 10
11 la propria attività in ambito civile, ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. Ricorda in proposito il Ministero che il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto decreto n. 81/2008, introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: "...omissis... L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale.". La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d'accompagnamento al D.Lgs n. 106/2009, che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d- bis), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, il Ministero del Lavoro, con la circolare in commento, ha ritenuto che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possano essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 11
12 Gli uffici della Confcommercio Imprese per l'italia della Provincia di Napoli rimarranno chiusi per ferie dal 15 al 26 agosto pp.vv. 12
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