REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L UTILIZZO DI AREE DESTINATE A CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO

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1 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L UTILIZZO DI AREE DESTINATE A CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO Allegato alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 30 del 28 marzo 2008 In vigore dal 1 maggio

2 REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L UTILIZZO DI AREE DESTINATE A CIRCHI EQUESTRI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO (LEGGE , N. 337) Titolo I Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell art. 9, comma 5, della legge , n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree idonee all installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, individuabili ai sensi dello stesso art. 9, comma A tale scopo ed in attuazione dell articolo 9 della citata legge, il Comune di San Cesareo con il presente Regolamento individua i seguenti siti: - spazio dell ex compendio CO.TRA.L compreso tra la farmacia comunale e Via del Carzolese (come meglio identificato nell allegata planimetria sub B ), per quanto concerne esclusivamente spettacoli viaggianti e parchi divertimento. - Area compresa tra Via Maremmana III^ e Via di Campo Gillaro (zona ex CPO) (come meglio identificato nell allegata planimetria sub C ),, per quanto concerne i circhi equestri. - Piazza Giulio Cesare e Area La Villetta per gli spettacoli viaggianti ed i parchi divertimento che non occupano più di 20 mq e solo in coincidenza di feste, sagre e manifestazioni di pubblico richiamo. Art. 2 Competenza generali 1. I procedimenti di cui al presente regolamento richiedono l adozione di atti e provvedimenti di competenza di vari e diversi Settori Organizzativi. 2. In particolare, le competenza sono così ripartite: a) Settore II Urp -, che si occupa di ricevere le domande e di attivare i procedimenti richiesti svolgendo attività di impulso presso gli uffici interessati al fine di ottenere tutti i nulla-osta e le licenze richieste. Si occupa anche del rilascio del provvedimento definitivo comprensivo di tutti i pareri, nullaosta e licenze; b) Settore VI Ufficio gestione e manutenzione del patrimonio -, che si occupa di verificare, mediante rilascio di apposito nulla-osta, l idoneità della richiesta sotto il profilo della disponibilità e della idoneità all uso, tenendo conto delle strutture da allestire; c) Settore VIII Ufficio Commercio cui spetta la competenza a verificare il rispetto dei requisiti di cui ai successivi artt. 3, comma 3, ed 8, comma 5, nonché a concedere le relative licenze. 2

3 d) Settore IV Ufficio Tributi -, cui spetta la competenza ad autorizzare le occupazioni del suolo pubblico mediante l emanazione dei relativi provvedimenti autorizzatori; e) Settore VII Polizia locale cui spetta il compito di rilasciare il nulla-osta in materia di viabilità oltre che tutti i compiti connessi alle funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli operatori. 3. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, il Responsabile dell Urp procede a predisporre un modello unico di richiesta, da mettere a disposizione degli operatori e degli uffici interessati, sul quale devono apporsi gli esiti di tutti i subprocedimenti di competenza dei vari Uffici che intervengono nel procedimento. 4. Le fasi del procedimento in esame vengono meglio descritte nell allegato A al presente Regolamento. 5. In ogni caso, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento, l amministrazione potrà adottare modalità procedimentali integrative in sede di conferenza di servizio dei Responsabili dei Settori Organizzativi interessati dalla materia al fine di migliorare la gestione dei procedimenti concessori. Titolo II C I R C H I Art. 3 Richieste di aree - 1. Le richieste devono essere compilate su apposito modulo comunale ed indirizzate al Comune di San Cesareo Ufficio relazioni con il Pubblico - almeno 45 giorni prima della data di inizio dell attività, firmate dai richiedenti in possesso della licenza annuale rilasciata, ai sensi dell art. 69 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, dal Comune di residenza o di sede legale (in caso di società). 2. Le domande che pervengono dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro del protocollo comunale. 3. La domanda, in bollo, deve recare, a pena di inammissibilità, gli estremi della licenza, le generalità complete del titolare o legale rappresentante, il codice fiscale e/o partita iva, la residenza o sede legale, eventuale recapito alternativo, la delimitazione specifica dello spazio da occupare ed il periodo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e smontaggio del circo, la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la certificazione di collaudo annuale effettuata da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici, ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno 19/08/1996. La domanda deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità: il numero dei dipendenti, le dimensioni del tendone, il numero dei posti e la denominazione del circo 3

4 prevista nella licenza. Alla domanda va, infine, allegata, a pena di inammissibilità, la copia del relativo contratto di fornitura di energia elettrica per il circo da autorizzare in San Cesareo oppure apposita autodichiarazione, nei modi e nelle forme di legge, in cui il richiedente dichiara di fornirsi autonomamente di energia elettrica (es. possesso di gruppi elettrogeni ecc.). 4. il Responsabile del Settore VIII^, competente in materia, provvede a rilasciare la relativa licenza a dare spettacoli circensi in tendone dopo aver effettuato adeguata istruttoria sulla documentazione che deve essere contenuta nella richiesta di cui al precedente comma 3 e dopo l avvenuto rilascio del nulla osta alla concessione dell area da parte del Responsabile del Settore VI. 5. Anche per le occupazioni di suolo privato dovrà essere presentata domanda al Comune allegando l autorizzazione del proprietario dell area interessata Art. 4 - Concessione delle aree - 1. L utilizzo delle aree individuate dal presente regolamento viene autorizzato a seguito dell esito positivo dei subprocedimenti di cui all allegato A al presente regolamento, nei termini ivi previsti. 2. Il provvedimento finale viene rilasciato previa verifica dell assolvimento degli obblighi tributari presso il competente ufficio comunale, in relazione allo spazio utilizzato ed alla durata. 3. Accordata una concessione non se ne potrà rilasciare una seconda se non successivamente alla fine della durata della prima. Art. 5 - Cauzione - Almeno 5 giorni prima dell inizio dell attività, il titolare o legale rappresentante del circo dovrà versare, a garanzia dei danni che può subìre il suolo pubblico per effetto dell occupazione e delle operazioni di pulizia dell area, un apposita cauzione, dell importo di 1.000,00 (mille/00), mediante polizza fideiussoria, o polizza assicurativa o ancora depositando un assegno circolare presso l Ufficio economato. Art. 6 - Concomitanza di domande - 1. Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo verrà concessa l area al circo con più addetti. A parità di addetti sarà preferito il circo di più recente costituzione. Per recente costituzione si intende un circo in possesso di autorizzazione da meno di tre anni. 2. Nel caso che più circhi con il medesimo numero di addetti, nessuno dei quali sia di recente costituzione, richiedano lo stesso periodo, verrà data priorità al circo assente nel Comune da più tempo, in modo da garantire il rispetto del generale principio di rotazione. 3. In via residuale, si applicherà il criterio della priorità di presentazione delle domande. 4

5 TITOLO III^ SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTI Art. 7 - Domanda di concessione - 1. Le richieste di concessione di aree devono essere indirizzate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell attività firmate dai richiedenti in possesso della licenza annuale di cui all art. 69 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale (in caso di società). Le domande che pervengono dopo il termine indicato al periodo precedente del presente articolo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro del protocollo comunale. 2. La domanda, in bollo, deve recare, a pena di inammissibilità, gli estremi della licenza, le generalità complete del titolare o legale rappresentante, il codice fiscale e/o partita iva, la residenza o sede legale, eventuale recapito alternativo, la delimitazione specifica dello spazio da occupare ed il periodo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e smontaggio delle attrezzature. La domanda deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità, la denominazione dell attrazione prevista nella licenza, la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la certificazione di collaudo annuale effettuata da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici, ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno 19/08/1996. Alla domanda va, infine, allegata, a pena di inammissibilità, la copia del relativo contratto di fornitura di energia elettrica per lo spettacolo da autorizzare in San Cesareo oppure apposita autodichiarazione, nei modi e nelle forme di legge, in cui il richiedente dichiara di fornirsi autonomamente di energia elettrica (es. possesso di gruppi elettrogeni ecc.). 3. Il Responsabile del Settore VIII^, competente in materia, provvede a rilasciare la relativa licenza a dare spettacoli viaggianti dopo aver effettuato adeguata istruttoria sulla documentazione che deve essere contenuta nella richiesta di cui al precedente comma 2 e dopo l avvenuto rilascio del nulla osta alla concessione dell area da parte del Responsabile del Settore VI. 4. Anche per le occupazioni di suolo privato dovrà essere presentata domanda al Comune allegando l autorizzazione del proprietario dell area interessata. Art. 8 Disposizioni sulle aree - 1. L utilizzo delle aree individuate dal presente regolamento viene autorizzato a seguito dell esito positivo dei subprocedimenti di cui all allegato A al presente regolamento, nei termini ivi previsti. 5

6 2. La concessione viene rilasciata previa verifica dell assolvimento degli obblighi tributari presso il competente ufficio comunale, in relazione allo spazio utilizzato ed alla durata. 3. Le concessioni sono rilasciate per un periodo massimo di 15 giorni. E sse sono inoltre rilasciate allo stesso operatore a non meno di 60 giorni l una dall altra. 4. In occasioni di feste, sagre o altre riunioni particolari di persone possono rilasciarsi, fino ad esaurimento degli spazi nelle aree individuate, più concessioni. Art. 9 - Cauzioni - Almeno 5 gironi prima dell inizio dell attività, il titolare della concessione dell area dovrà versare, a garanzia dei danni che può subìre il suolo pubblico per effetto dell occupazione e delle operazioni di pulizia dell area, una cauzione, mediante polizza fideiussoria, o polizza assicurativa o mediante deposito di apposito assegno circolare presso l Ufficio economato, nelle seguenti misure: - 100,00 (cento/00) per spettacoli viaggianti di modeste dimensioni che non occupano più di 20 mq (es. giostrine per bambini); - 250,00 (duecentocinquanta/00) per spettacoli viaggianti che occupano dai 31 ai 60 mq; - 500,00 (Cinquecento/00) per spettacoli viaggianti che occupano più di 60 mq. Art Concomitanza di domande - Nel caso di più domande di spettacoli viaggianti che riguardino lo stesso periodo, verrà data priorità al richiedente che risulti assente nel Comune da più tempo in modo da garantire il rispetto del generale principio di rotazione. TITOLO IV^ DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art Disposizioni igieniche e di sicurezza - Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi: a) divieto assoluto di subconcessione; b) l uso di altoparlanti e impianti di amplificazione è consentito solo a basso volume; c) l attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni dell autorità di Pubblica Sicurezza; d) Il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi per diritti e ragioni degli stessi. Eventuali inadempienze saranno segnalate al Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le attività Culturali, al Comune che ha rilasciato la licenza 6

7 annuale e, per conoscenza, all Associazione di categoria maggiormente rappresentativa. Art. 12 -Sgombero dell area - 1. Allo scadere del termine della concessione il titolare della concessione dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia pena l incameramento definitivo della cauzione, che avviene con apposita determinazione dirigenziale da parte del Responsabile del Settore competente per materia. 2. Il Comando di polizia locale provvede a verificare il rispetto della disposizione di cui al comma 1 redigendo apposito verbale da trasmettere sia al Settore VI, ove si rilevino eventuali danni al patrimonio, che all ufficio economato. 3. Il concessionario risponderà degli eventuali danni al suolo pubblico con l incorporazione della cauzione in proporzione al danno valutato dal Responsabile del Settore VI^ - Ufficio Patrimonio -, fermo restando il recupero delle eventuali spese ulteriormente necessarie in caso di insufficienza della somma versata. 4. Il Responsabile del Settore in cui è incardinato l ufficio economato procede all incameramento della cauzione a seguito dell esito delle verifiche di cui a precedenti commi 2 e 3. Constatato invece il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 si provvederà alla restituzione della cauzione versata. Art Revoca 1. L amministrazione, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di gravi inadempimenti della concessionaria dell area, può revocare la concessione con provvedimento del Settore VI Ufficio Patrimonio il quale procede alla revoca del precedente nullaosta rilasciato, atto presupposto della concessione finale, dopo aver sentito la Giunta comunale che deve esprimersi con apposita delibera di indirizzo contenente le motivazioni di pubblico interesse o delle inadempienze accertate. 2. A tale scopo, ciascun Responsabile interessato per materia segnala alla Giunta comunale eventuali inadempienze che possono dar luogo alla revoca del provvedimento finale. Art Obblighi per l occupazione del suolo pubblico - I concessionari sono tenuti a versare il canone per l occupazione del suolo pubblico in attuazione del vigente regolamento comunale e con l applicazione di tutte le riduzioni di legge, dovendosi escludere qualsiasi aumento tariffario in occasione di fiere, mostre o festeggiamenti così come previsto dall art. 10 della legge n. 337 del

8 Art. 15 Affissioni 1. Oltre gli appositi spazi, i manifesti pubblicitari di varie dimensioni potranno essere collocati su tabelloni pubblicitari di varia grandezza in piazzole, giardini, plance poste su pali, ecc. 2. Tutto il materiale pubblicitario, e relativi sostegni, dovrà essere rimosso entro le 24 ore successive la termine dell attività. L inosservanza di detta norma, o l effettuazione di affissione indiscriminata, comporta la non restituzione della cauzione, o parte di essa, a seconda dell entità dell infrazione. 3. Il Comando di polizia locale, cui deve attribuirsi la competenza generale ad esercitare le forme di prevenzione e repressione di tutte le forme di affissioni abusive sul territorio comunale, provvede ad effettuare, con cadenza settimanale, assidue ed omogenee azioni di controllo ed a comminare le relative sanzioni. Il Comandante della polizia locale mensilmente invia al Sindaco ed al Direttore generale un report riepilogativo delle attività intraprese indicando anche le zone di intervento. Art. 16 Aggiornamento elenco aree - L elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all anno a cura del Responsabile del Settore VI^ - Ufficio Patrimonio -. Art. 17 Sanzioni - 1. L esercizio abusive dell attività di spettacolo viaggiante è sanzionata ai sensi dell articolo 666 del codice penale, come modificato dall articolo 49 del decreto legislativo 30/12/1999, n Tutte le violazioni al presente regolamento per le quali non sia altrimenti disposto dalla legge sono punite con la sanzione amministrativa compresa tra 166,00 (centossessantasei/00) ed 500,00 (Cinquecento/00), ai sensi dell articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25/01/2005, assunta con i poteri del Consiglio comunale. Resta ferma l applicazione della legge 689/ Al rispetto di tali prescrizioni provvede il Comando di polizia locale. Art Disposizioni finali - 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei provvedimenti ad esso collegati si fa rinvio alla normativa vigente ed, in quanto applicabili, alle norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni di categoria degli operatori. 8

9 2. Le disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento devono ritenersi abrogate per effetto dell entrata in vigore di quest ultimo. 9

10 ALLEGATO A CRONOPROGRAMMA DEI SUBPROCEDIMENTI Entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di concessione dell area, l Urp, dopo aver verificato l ammissibilità della richiesta quanto al rispetto dei termini di cui all articolo 3, comma 1, e 7, comma 1, trasmette copia della stessa a tutti gli Uffici interessati dal procedimento. Entro tre giorni (lavorativi) dal ricevimento della richiesta, il Responsabile del Settore VI rilascia (o denega motivatamente) il nullaosta che autorizza la concessione delle aree avendone verificato la effettiva disponibilità e l idoneità all uso, tenendo conto della tipologia delle strutture che il richiedente intende allestire. Il modulo unico, di cui all articolo 2, comma 3 del presente regolamento, munito del relativo nulla osta, viene trasmesso nello stesso arco temporale di tre giorni al Settore VII per il prosieguo dell iter. In caso di diniego, il Responsabile del Settore VI ne trasmette copia all Urp. Entro tre giorni (lavorativi) dall avvenuto ricevimento della pratica, il Responsabile del Settore VII provvede al rilascio del relativo nulla osta in materia di viabilità ed a trasmettere il modulo unico al Settore VIII per il prosieguo dell iter. In caso di diniego del nulla osta per motivi di viabilità, il Responsabile del Settore VII ne trasmette copia all Urp. Entro 7 giorni (lavorativi) dall avvenuto ricevimento della pratica, il Responsabile del Settore VIII procede agli atti di sua competenza, meglio descritti negli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del presente regolamento. Ultimata positivamente l istruttoria in merito alla richiesta di licenza, il Responsabile del Settore VIII ne dà comunicazione al Responsabile del Settore IV il quale, entro tre giorni dal ricevimento della detta comunicazione di esito positivo dell istruttoria, procede agli atti di sua competenza necessari all assolvimento degli obblighi tributari da parte dei richiedenti. La licenza, che deve rilasciarsi a condizione dell avvenuto pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, viene trasmessa all Urp congiuntamente al modulo unico, munito dell autorizzazione del Responsabile del Settore IV per il prosieguo dell iter. Nel caso invece che le attività istruttorie compiute dal Responsabile del Settore VIII dessero esito negativo, quest ultimo trasmette il proprio diniego all Urp. Concluso l iter procedimentale, l Urp provvede al rilascio del modulo unico che costituisce il provvedimento concessorio finale in cui sono riportati tutti gli esiti dei subprocedimenti amministrativi di competenza dei vari uffici ed a cui viene, altresì, allegata la licenza agli spettacoli di competenza del Settore VIII. Il ritiro del provvedimento finale, corredato della relativa licenza, da parte del richiedente è condizionato al contestuale deposito presso l Urp delle polizze di cui agli articoli 5 e 9. 10