OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA"

Transcript

1 1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA QUESITO (posto in data 25 marzo 2013) Sono un medico ospedaliero a rapporto esclusivo inquadrato in pronto soccorso con una anzianità di servizio continua e ininterrotta di 12 anni e non ho alcuna specializzazione. Considerato che non posso esercitare la libera professione intramoenia nella mia disciplina di appartenenza in ragione della natura stessa di questa, ho fatto domanda di poterla esercitare in una disciplina equipollente a quella di appartenenza e ho scelto la disciplina medicina interna., forte del fatto che, pur non avendo nessuna specializzazione, tuttavia ho una anzianità di servizio maggiore di cinque anni nella disciplina Medicina e Chirurgia d Accettazione e di Urgenza. Il funzionario aziendale incaricato di gestire la mia domanda asserisce che l anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa è da riferirsi alla disciplina di medicina interna: e che prima ancora che io avessi cominciato a lavorare in pronto soccorso, avrei dovuto già aver lavorato per cinque anni in medicina interna; solo così avrei potuto esercitare l ALPI in detta disciplina.

2 2 RISPOSTA (inviata in data 2 aprile 2013) I concetti di discipline equipollenti e di discipline affini sono stati introdotti nella normativa concorsuale dai decreti del Ministro della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998, che fanno riferimento al DPR 10 dicembre 1997, n. 484, ed al DPR 10 dicembre 1997, n. 483 (che disciplinano l accesso al secondo livello della dirigenza medica, allora articolata in primo e secondo livello, ed i requisiti per l ammissione ai pubblici concorsi). L articolo 24 del DPR 483, innovando la normativa precedentemente in vigore che non prevedeva la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso quale requisito per l ammissione al medesimo, dispone: I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi L articolo 56 dello stesso DPR 483 precisa che Ai fini dei concorsi per l accesso al primo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale. Il successivo articolo 74 aggiunge Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dal 31 gennaio 1998, data di entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. La validità della specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso quale requisito di ammissione al medesimo, che secondo la formulazione originaria avrebbe dovuto essere temporanea, dopo essere stata prorogata per altri due anni con DPR 9 marzo 2000, n. 156, è stata resa valida senza limitazioni temporali dal decreto

3 3 legislativo 28 luglio 2000, n. 254, che modifica il comma 7 dell articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Questo comma 7 risulta ora così formulato: Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine Le norme che disciplinano l accesso ad un concorso pubblico per l inquadramento nella dirigenza medica del SSN stabiliscono dunque che la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina equipollente o affine. Il comma 4 dell articolo 5 del DPCM 27 marzo 2000, atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività libero professionale intramoenia della dirigenza sanitaria, dispone testualmente: L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L applicazione analogica del principio stabilito dalle norme richiamate in merito all ammissione ai concorsi pubblici induce a ritenere che quanto disposto dal comma 4 dell articolo 5 del DPCM 27 marzo 2000 possa essere interpretato come segue: sempre che sia in possesso della specializzazione, o di una anzianità di servizio di cinque anni, nella disciplina stessa, o in una disciplina equipollente o affine.

4 4 Tale interpretazione trova il suo fondamento logico nel fatto che non avrebbe senso che i requisiti di accesso all esercizio della libera professione in una disciplina diversa da quella di appartenenza fossero più rigidi di quanto non siano, per legge, quelli che disciplinano l accesso ad un concorso pubblico. In questo caso infatti la ragione della richiesta del possesso di certi requisiti trova il suo fondamento nella certezza che l azienda deve avere del possesso; da parte del professionista, delle conoscenze e competenze tecniche necessarie (a garanzia dell utente) per l esercizio delle funzioni istituzionali che a quel professionista saranno affidate. Nel caso di una prestazione in regime libero professionale, il rapporto fiduciario che si instaura tra medico e paziente nella libera scelta che questo opera rende la responsabilità dell azienda sicuramente meno diretta, e non avrebbe senso che per l autorizzazione all esercizio di questa attività l azienda richiedesse requisiti più selettivi di quanto non possa fare nel caso dell ammissione ad un concorso pubblico. Si tratta comunque di una interpretazione estensiva, che in quanto tale deve essere oggetto di una specifica precisazione nel regolamento aziendale che disciplina l attività libero professionale intramoenia, sulla base di indicazioni che dovrebbero essere date dalle Regione, nell ambito delle funzioni di indirizzo che ad essa competono per molteplici istituti contrattuali, tra i quali appunto la libera professione intramoenia.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Articolo 5. Requisiti 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, é riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente; b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6; d) attestato di formazione manageriale. 2. La specializzazione é comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

6 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Articolo 24. Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico Requisiti specifici di ammissione 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Articolo 56. Specializzazioni e servizi equipollenti 1. Ai fini dei concorsi per l accesso al primo livello dirigenziale del servizio sanitario nazionale, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale. 2. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi. Articolo 74. Equipollenze ed affinità 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dal 31 gennaio 1998, data di entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale

7 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 156 Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria. 1. Il periodo di due anni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, é prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74. DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. 254 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, Articolo 8. Correttivi in senso stretto 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche: b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine."; il comma 7 dell articolo 8 risulta ora così formulato 7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

8 8 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484,