Studio Paolo Simoni Dottori Commercialisti Associati
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1 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Bologna, 28/01/2013 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 06/ VERIFICHE RELATIVE AD ALCUNI ADEMPIMENTI PERIODICI Come di consueto, con la presente circolare si rammentano le principali verifiche che è opportuno compiere all'inizio di ciascun esercizio al fine di verificare la periodicità o l'eventuale sussistenza di taluni adempimenti fiscali. 1) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO In tema di IVA, si ricorda che ad alcune categorie di contribuenti è concessa la rilevazione della propria posizione IVA con periodicità trimestrale, con riferimento alle operazioni relative al trimestre precedente. Il riferimento è, in questo caso, sia ai contribuenti di cui all art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (esercenti impianti, autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo, etc.) sia ai contribuenti cosiddetti minori. Sono definiti minori i contribuenti che, con riferimento all anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a certi limiti stabiliti per legge. Tali limiti sono dettati dall art. 7 del D.P.R. 542/1999 e sono essenzialmente due: 1) ,00 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; 2) ,00 per le imprese aventi per oggetto altre attività (es. attività di commercio all ingrosso o al minuto, di produzione beni, etc.) nonché per le imprese che esercitano attività miste, ossia prestazione di servizi ed altra attività, qualora non provvedano alla distinta annotazione dei corrispettivi. Pertanto, i contribuenti che nell anno 2012 hanno effettuato le liquidazioni periodiche IVA su base trimestrale per effetto dell opzione esercitata nella dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2011 o precedenti, possono mantenere tale regime anche nel 2013 a condizione che il volume d affari ai fini IVA non abbia superato nel 2012 i suddetti limiti. In caso contrario, a partire dal 1 gennaio 2013, le liquidazioni periodiche IVA dovranno essere effettuate su base mensile. Resta inteso che i contribuenti che nell anno solare 2012 hanno effettuato le liquidazioni IVA mensilmente possono esercitare (nella prima dichiarazione annuale Via D Azeglio n Bologna Tel Fax studio@studioassociatosimoni.it I N P A C T SOCIO INPACT INTERNATIONAL NETWORK OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AND TAX ADVISERS
2 IVA da presentare dopo la scelta operata) l opzione per il regime trimestrale nel caso in cui il volume d affari annuo non abbia superato i succitati limiti. L'opzione per il regime trimestrale ha effetto a partire dal 1 gennaio 2013 ed è valida fino a revoca oppure fino al superamento dei limiti sopracitati. Trattandosi di periodicità opzionale, le somme versate devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, come previsto dal terzo comma dell art. 7 del D.P.R. n. 542/ ) IMPOSTE DIRETTE Tra contabilità semplifica e ordinaria Le imprese individuali, le società di persone e le società ad esse equiparate che, nel corso del 2012, hanno conseguito ricavi - di cui all art. 85 del TUIR per un ammontare non superiore ai suesposti limiti sono considerate imprese minori e possono adottare il regime di contabilità semplificata in luogo del regime ordinario. Così, le imprese di servizi possono aderire al regime di contabilità semplificata se i ricavi conseguiti nel 2012 non hanno superato la soglia di ,00, mentre per le imprese esercenti altra attività ovvero per le imprese miste che non eseguono registrazioni separate dei ricavi la soglia è di ,00 (limiti così modificati dal D.L. n. 70/2011, cosiddetto decreto sviluppo ). Si ricorda, inoltre, che le imprese miste che registrano separatamente i propri ricavi devono far riferimento alla soglia di ricavi relativi all attività prevalente. Le imprese e le società di cui sopra che, nel corso del 2012, hanno superato detti limiti sono invitate a prendere immediatamente contatto con lo Studio per accertare se, nel caso specifico, si verifichi il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e ciò al fine di potere tempestivamente procedere a tutti i nuovi adempimenti connessi alle modifiche di regime (ad esempio: acquisto del libro giornale e del libro inventari, redazione e stesura del prospetto delle attività e passività al 1 gennaio 2012 con particolari criteri fiscali, etc.). Viceversa, se le medesime imprese nel 2012 hanno conseguito ricavi di cui all'art. 85 del TUIR per un ammontare inferiore a ,00 (prestazioni di servizi) oppure a ,00 (altre attività) passano dall'01/01/2013 automaticamente alla contabilità semplificata a meno che non optino per il regime di contabilità ordinaria e comunichino tale opzione in sede di presentazione della dichiarazione IVA o di dichiarazione unificata per l'anno Imprese in contabilità semplificata obbligo di redazione dell inventario fisico di magazzino al 31/12/2012 2
3 Per adempiere agli obblighi di annotazione, di cui all art. 9 del D.L. n. 69/1989, i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata (che non hanno optato per il regime ordinario) devono annotare nei registro IVA acquisti il valore delle rimanenze. L annotazione delle rimanenze in giacenza alla fine dell esercizio deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione, diversamente da quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria, tenuti a redigere l inventario entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione. L annotazione deve essere fatta tenendo conto della quantità e dei valori dei singoli beni nonché dei criteri seguiti per la valutazione. Tale adempimento implica, quindi, sul piano operativo l'obbligo di inventariare con esattezza e precisione mediante "conta fisica" tutti i beni oggetto dell'attività propria dell'impresa in giacenza al 31/12/2012, comprendendo fra tali rimanenze anche i beni eventualmente depositati presso terzi ma comunque ancora di proprietà. Le quantità inventariate dovranno essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. Sarà inoltre necessario indicare distintamente per ciascuna categoria, oltre alle quantità ed ai valori ad essa attribuiti, i criteri di valutazione seguiti (LIFO, FIFO, costo medio ponderato, etc.). L'inventario delle rimanenze, ovviamente, dovrà essere ripetuto al 31/12 di ogni anno. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell art. 66 del TUIR, il reddito d'impresa per i soggetti cui si applica il regime di contabilità semplificata si determina sottraendo ai ricavi, ai dividendi ed interessi, ai proventi immobiliari conseguiti nel periodo d'imposta tutte le spese documentate sostenute nel periodo stesso. Bisogna quindi annotare sui registri IVA entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni stesse, tutti i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa, anche se non rilevano ai fini IVA, pena il mancato riconoscimento della loro deducibilità ai fini fiscali. Sono altresì deducibili, oltre che le quote di ammortamento dei beni strumentali, anche le perdite di beni strumentali, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle Snc e Sas, gli oneri di utilità sociale, le perdite su crediti, gli accantonamenti al fondo per le indennità di fine rapporto ed ai fondi previdenza del personale dipendente, purché risultino annotati nei registri tenuti ai fini IVA. Occorre inoltre effettuare, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, tutte le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, quali, ad esempio, eventuali ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, partecipazioni agli utili spettanti ai dipendenti, agli amministratori delle società Snc e Sas ed agli associati in partecipazione, spese relative a più esercizi, etc. 3
4 L'art. 66 del TUIR, ai commi 4 e 5, nel disciplinare le modalità di determinazione del reddito d'impresa per le cosiddette imprese minori, prevede inoltre alcune deduzioni forfetarie, a fronte di spese non documentate, accordate a soggetti che esercitano particolari attività (quali intermediari e rappresentanti di commercio, imprese di autotrasporto di merci, ristoranti, trattorie, tavole calde, bar, sale da ballo, etc.). 3) IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI: REGIMI FISCALI DEI CONTIBUENTI MINIMI ED EX-MINIMI Come anticipato nella circolare n. 26/2011, la manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011 n. 98) ha modificato il regime fiscale dei contribuenti minimi scindendolo sostanzialmente in due: il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto regime dei nuovi minimi ) e il regime contabile agevolato (cosiddetto regime dei vecchi minimi ). Quanto al primo regime ( nuovi minimi ), l art. 27, commi 1 e 2, della citata manovra ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esso si applica per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa, arte o professione; l hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre L imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è passata dal 20% al 5%. A fronte di questo regime fiscale di particolare favore, la norma introduce alcuni importanti paletti. Infatti, il beneficio è riconosciuto a condizione che: il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l inizio dell attività, una attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a euro. Come anticipato, il nuovo regime può essere applicato per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi. È possibile però sfruttare il 4
5 regime anche oltre il quarto periodo d imposta successivo ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. I soggetti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono utilizzare il regime dei minimi oppure sono costretti a fuoriuscirne, possono beneficiare di alcune agevolazioni a condizione che possiedano tutti i requisiti precedentemente richiesti dal precedente regime dei minimi. Possono, quindi, sfruttare le agevolazioni previste dal regime contabile agevolato (cosiddetto regime dei vecchi minimi ). Tali soggetti, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (ai sensi dell art. 22 del DPR n. 600/1973) e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell IVA; sono esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA; sono esenti da IRAP. Il nuovo regime cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti necessari per l accesso al regime dei minimi. È comunque possibile optare per l applicazione del regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata), esercitando l opzione con la prima dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta operata. 4) NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO Accanto ai regimi di cui al precedente punto, la normativa fiscale (art. 13 della Legge 388/2000) consente alle persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa di avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato ( forfettino ) che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'irpef pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d impresa ed anche alcune agevolazioni IVA. In particolare, i soggetti ammessi a tale regime agevolato sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'irap e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva, dalla presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano fermi, tuttavia, gli obblighi seguenti: a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del 5
6 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600; b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi; c) presentazione delle dichiarazioni annuali; d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive; f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Il regime agevolato in commento può essere fruito a condizione: - che il contribuente realizzi un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a ,41 od un ammontare di ricavi non superiore a ,41 per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi ovvero ,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività; - che il contribuente non abbia svolto negli ultimi 3 anni un'attività professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare; - che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; - che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed amministrativi. Si ricorda che il predetto regime agevolato cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi sopra indicati ovvero a decorrere dallo stesso periodo nel quale i compensi o i ricavi superano il 50% di tali importi. I contribuenti che intendono usufruire del regime agevolato di cui trattasi, devono comunicare l'opzione all Ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Come appena detto, la normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all'ufficio dell'agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime agevolato. 6
7 Decorsi 3 anni dall inizio dell attività è possibile passare dal regime in commento a quello dei minimi, qualora esistano i requisiti. In merito alle modalità di determinazione del reddito ed agli obblighi connessi a tale regime, si rinvia alle precedenti circolari di Studio. 5) CONTABILITÀ DI MAGAZZINO L obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino in forma sistematica e secondo norme di ordinaria contabilità è sancito dall art. 1, primo comma, del D.P.R. n. 695/1996. Le scritture ausiliare di magazzino (di cui alla lettera d) dell art. 14, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973) sono obbligatorie, come noto, per le imprese, società ed enti ad esse equiparati che per due esercizi consecutivi hanno superato i seguenti limiti: a) valore dei ricavi di vendita dei beni ed assimilati di cui all'art. 85 del TUIR ,99; b) valore delle rimanenze finali di beni e per lavori in corso, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR ,80. L'obbligo decorre a partire dal secondo periodo di imposta successivo al verificarsi delle suddette condizioni. Pertanto, dovranno iniziare la tenuta della contabilità di magazzino dal 01/01/2013 coloro che nell'esercizio 2010 e 2011 hanno conseguito ricavi superiori ad ,99 e rilevato rimanenze finali superiori ad ,80 e ciò indipendentemente dai ricavi e dal valore delle rimanenze relativi al Se, invece, i suddetti limiti sono stati superati nel 2010 ma non nel 2011 non sussiste l obbligo in commento. Allo stesso modo, l obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti. Quindi, nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l obbligo cessa nel 2013 se nel 2011 e 2012 non sono stati superati i limiti di cui sopra. Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi LG/ef 7
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