Indice. 1 L incapacità non dichiarata
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- Bianca Paola Salerno
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1 INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VII I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO
2 Indice 1 L incapacità non dichiarata Persona giuridica Le Associazioni e le Fondazioni I Comitati di 7
3 1 L incapacità non dichiarata L incapacità non dichiarata è disciplinata dall art. 428 del c.c.. E questa una norma di particolare importanza perché, con alcune cautele ed entro certi limiti, consente l annullamento di atti compiti in una situazione di minorazione psichica non accertata da un preventivo provvedimento di limitazione. È possibile che, per effetto di una situazione contingente, (aver bevuto di più, fatto uso di sostanze stupefacenti) la persona fisica non sia in grado di provvedere temporaneamente a se stesso. E evidente che la tutela in questo caso non potrebbe essere assicurata dai rimedi che discendono dallo stato di incapacità, il negozio non può essere annullato perché il soggetto è capace, tuttavia l ordinamento consente al soggetto di annullare l atto compiuto in una situazione di incapacità naturale, se ricorrono determinate condizioni: deve innanzitutto, ai sensi dell art. 428 c.c., sussistere il requisito del grave pregiudizio per l autore e la mala fede del terzo nel caso in cui il negozio sia bilaterale. Chi contratta con un incapace naturale, conoscendo tale circostanza è in mala fede; ciò comporta che l ordinamento nell apprestare la tutela dell incapace non dichiarato può sacrificare ogni ragione del terzo. Il contratto potrà essere annullato solo se si prova che il terzo, non poteva non sapere della situazione di incapacità dell altro contraente. Si pensi ad esempio all ipotesi in cui un soggetto, dopo avere bevuto altre modo, decida di vendere la sua abitazione ad un prezzo irrisorio. E evidente che il terzo contraente ha approfittato dello stato di incapacità e pertanto, il suo acquisto potrà essere annullato. L azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale l atto è stato; tale termine, a differenza del termine prescrizionale dell incapacità dichiarata decorre invece che dal momento in cui è cessato lo stato di incapacità o vi è stata la morte dell incapace o il raggiungimento della maggiore età, dal momento in cui l atto è stato è concluso. Tale differente previsione risponde proprio alla natura dell istituto: l incapace naturale o non dichiarato è persona capace che in circostante contingenti non è stato in grado di valutare la convenienza di un atto negoziale. Da qui la ragione di non differire la tutela, considerato che, superata quella vicenda particolare, il soggetto è pienamente capace. 3 di 7
4 2 Persona giuridica La persona giuridica è un organismo composto da persone fisiche e mezzi per il raggiungimento di scopi altruistici e di carattere super individuale. E costituita da una base sostanziale persone fisiche, beni e scopo e da un attribuzione formale,il riconoscimento da parte dell ordinamento giuridico. La disciplina codicistica è contenuta negli artt 11 e seguenti del c.c.. La persona giuridica è in grado di realizzare finalità super individuali, cioè finalità che trascendono le capacità delle singole persone fisiche che fanno parte dell organismo. Si pensi ad esempio ad una organizzazione che persegue come suo obiettivo la tutela contro la distrofia muscolare. La UILDM è un associazione riconosciuta, è una persona giuridica di cui la libro I del c.c. Lo scopo è super individuale, perché l associazione è in grado di realizzare quell obiettivo, laddove i singoli associati non sarebbero in grado di realizzarlo con la stessa intensità. Quattro sono gli elementi delle persone giuridiche che devono sempre coesistere: persone, patrimonio, scopo e riconoscimento. Le persone fisiche sono lo strumento attraverso il quale la persona giuridica è in grado di operare all esterno; esse partecipano alla vita della persona giuridica, o come soggetti che formano la volontà dell ente o come destinatari della sua attività. Il patrimonio è sempre indispensabile, perché l attività delle persone per il raggiungimento dello scopo si trasforma necessariamente in rapporti economici e giuridici e senza base economica non avrebbe senso riconoscere obblighi a carico di un ente. Quando invece parliamo di scopo ci riferiamo all obiettivo che l ente intende perseguire, è l elemento di coesione delle persone e dei beni. E sufficiente uno scopo di qualsiasi natura, purchè sia lecito e determinabile: una persona può raggiungere anche più scopi. L insieme dei tre elementi costituisce il sostrato, necessario, ma non sufficiente, per ottenere la completa personalità, che si esprima con un autonomia patrimoniale perfetta: occorre in più il riconoscimento dello Stato. Nell ambito delle persone giuridiche bisogna distinguere tra associazioni (o corporazioni) e fondazioni (o istituzioni) che sono le persone giuridiche di cui al libro primo e le società di cui al libro quinto. Gli enti di cui al libro primo perseguono finalità non egoistiche, bensì altruistiche mentre le persone giuridiche di cui al libro quinto perseguono finalità di lucro. Le società in tanto sono 4 di 7
5 costituite in quanto i soci intendono dividere i guadagni che la stessa società realizzerà. Bisogna ancora distinguere tra lucro soggettivo e lucro oggettivo. Ciò che gli enti di cui al libro primo non possono perseguire è il lucro soggettivo ovvero il guadagno fine a se stesso degli associati per cui mai potrebbe essere consentito all interno di un associazione un attività imprenditoriale diretta al guadagno; ma se quest ultima viene impiegata ai fini dell ente in questo caso il lucro è oggettivo e non viene quindi alterata la finalità altruistica dell ente. L ente ha un suo patrimonio perché deve realizzare un determinato obiettivo; è un mezzo indispensabile per raggiungere uno scopo. Quando parliamo di persone giuridiche parliamo di autonomia patrimoniale perfetta: ovvero vi è una distinzione netta tra la responsabilità dell ente e dei suoi associati. Dell obbligazione dell ente nelle persone giuridiche risponde sempre e soltanto l ente. Se l ente acquista dei libri perché si tratta di una associazione che intende diffondere una determinata scienza, delle obbligazioni, ovvero del pagamento del corrispettivo per l acquisto dei libri risponde solo e soltanto l ente con il suo fondo, così delle obbligazioni degli associati risponderanno solo gli associati e non l ente. Si parla quindi di insensibilità biunivoca, perché dell obbligazione dell ente risponde l ente e delle obbligazioni degli associati rispondono gli associati. Il concetto di autonomia patrimoniale perfetta viene utilizzata anche per le persone giuridiche di cui al libro quinto: la S.p.A. è una persona autonoma rispetto ai soci, la banca (S.p.A.) risponde in proprio delle sue obbligazioni. Concetto questo che ci permette di distinguere le persone giuridiche dagli enti di fatto ovvero dalle associazioni non riconosciute, perché pure essendo questi ultimi soggetti, non sono persone. Sono soggetti perché sono centri di imputazioni di situazioni giuridiche soggettive ma non sono persone perché non hanno autonomia patrimoniale propria ma hanno la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta. In altri termini, l ente risponde nei confronti dei creditori sempre con il fondo comune, ma ove il fondo sia incapiente, delle obbligazioni, risponderanno coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell ente, quindi gli amministratori. 5 di 7
6 3 Le Associazioni e le Fondazioni Le Associazioni sono enti costituiti da più persone e che perseguono finalità super individuali, di tipo non egoistico. La Fondazione è invece una struttura creata da un fondatore e diretta alla realizzazione di un determinato scopo attraverso un patrimonio che viene erogato dal fondatore stesso. La distinzione tra questi due enti è fondata innanzitutto sulla prevalenza delle persone degli associati nelle associazioni e dalla prevalenza del patrimonio nelle fondazioni; il fondatore destina una parte del suo patrimonio alla costituenda fondazione, la dota di una parte del suo patrimonio per la realizzazione dello scopo. L organo direttivo si occupa di verificare che la fondazione agisca per la realizzazione dello scopo imposto dal fondatore. La differenza è anche di tipo strutturale: l associazione viene istituita attraverso un contratto associativo tra i futuri associati; nel caso della fondazione essa è costituita da un negozio unilaterale (l atto con il quale il fondatore costituisce l ente). Nelle associazioni la volontà è interna perché discende direttamente dagli associati, nelle fondazioni invece la volontà è esterna perché proveniente dal fondatore il quale può sempre modificare lo scopo durante la vita dell ente. Nelle fondazioni prevale l elemento patrimoniale: vi è un patrimonio destinato ad uno scopo; nelle associazioni prevale l elemento personale. La finalità nelle associazioni è interna perché, è vero che lo scopo è altruistico ma ben può l associazione realizzare l interesse dei suoi associati. Si pensi all associazione culturale, nella cui sede vi sia una biblioteca la quale può essere utilizzata anche dagli associati oltre che dei terzi. Nelle fondazioni la finalità è sempre e soltanto esterna sia perché non vi sono associati e sia perché è il fondatore a determinare lo scopo (l utilità perciò è sempre a vantaggio dei terzi). Si pensi alle fondazioni che vengono costituite in memoria delle persone scomparse stradali: i fondatori, spesso i genitori, destinano una parte del patrimonio per svolgere campagne di sensibilizzazione nell opinione pubblica proprio per evitare il verificarsi di ulteriori incidenti. In questo caso si crea un patrimonio destinato ad uno scopo esterno. 6 di 7
7 4 I Comitati L organizzazione di persone per il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico ma sicuramente non egoistico, assume tal volta la veste di comitato. Tale forma organizzativa si distingue dall associazione perché i comitati sono una specie di collegio promotore costituito da uno stretto numero di persone, le quali generalmente per raggiungere lo scopo cercano contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti da offrire. Lo scopo perseguito dai comitati è determinato dagli stessi promotori, ed è prevalentemente una singola attività che, è prevista con carattere temporaneo. Normalmente, con l impiego del capitale raccolto si esaurisce il compito e la vita del comitato. Per le obbligazioni assunte dal comitato rispondono personalmente e solidalmente i promotori del comitato, quindi la responsabilità non si ferma all ente ma va oltre l ente stesso e coinvolge anche tutti i promotori. Con riferimento ai comitati ed alle associazioni non riconosciute, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta e non di mancanza di autonomia, perché vi è un autonomia, nel senso che, delle obbligazioni dell ente rispondono oltre al fondo comune anche gli associati che hanno agito in nome e per conto dell ente o tutti i promotori, ma non è altrettanto vero il contrario. Infatti, delle obbligazioni delle persone fisiche partecipanti, non risponde l ente: se la persona fisica che è parte dell associazione o è promotore del comitato acquista l auto a rate, del pagamento delle rate non risponderà mai l ente. Viceversa se l auto viene acquistata, ad esempio, dall associazione per un fine proprio dell associazione, di quelle rate risponderà non solo il fondo comune ma anche gli amministratori ove il fondo sia incapiente. Il riconoscimento, nel caso delle associazioni e delle fondazioni, è un riconoscimento cosiddetto formale, perché è dato dall autorità amministrativa e non giudiziaria, sulla base di una valutazione discrezionale: si guarda cioè alla congruità del patrimonio, alla diffusione di altri soggetti che svolgono quell attività, che perseguono quelle finalità. Diverso è il caso delle società per le quali il riconoscimento è normativo: esso è concesso ove siano rispettati i requisiti di legge previsti. 7 di 7
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