Deliberazione della Giunta (7^ legislatura)

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1 Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura) Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarl Fabio Luca Renato Giancarl Marino Massimo Raffaele Floriano Ermanno Raffaele n. _112 _ del 19/01/2001_ Oggetto: D.P.R. 361/2000 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto". Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche. L Assessore Regionale alle Politiche dell occupazione, della formazione, dell organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, riferisce quanto segue: 1. Si premette che ai sensi dell art. 14 D.P.R. 616/1977, le Regioni esercitano, a far tempo da quell anno e in via delegata, la funzione in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni) che operano esclusivamente nell ambito territoriale della singola Regione e nelle materie di loro competenza (art. 117 Cost.). Fino al 22 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. 361/2000) al riconoscimento così intervenuto della personalità giuridica dei singoli soggetti privati per effetto dei provvedimenti di competenza delle Regioni doveva seguire (con funzione meramente dichiarativa, finalizzata alla tutela dell affidamento dei terzi) l iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dai Tribunali. 2. Quanto alla Regione del Veneto, l organizzazione delle Strutture all effetto dell applicazione del citato art. 14 D.P.R. 616/1977 risulta essere la seguente: a. la competenza generale in ordine all istruttoria e all adozione dei citati provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati, nonché alla tenuta dei rapporti con i Tribunali del Veneto, è attribuita al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, per riferimento a tutte le materie e aree di intervento di interesse delle singole associazioni e fondazioni, con la sola esclusione di quelle operanti nell area del sociale; b. la competenza in ordine al riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati operanti nell area del sociale è attribuita invece al Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali.

2 Nel periodo recente, i procedimenti di competenza della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato hanno interessato nm 132 associazioni e nm. 78 fondazioni, con esercizio nei confronti di queste ultime dei poteri di controllo di cui all art. 25 del Codice Civile. Quanto ai procedimenti di competenza della Direzione Servizi Sociali, essi hanno interessato nm. 167 fra associazioni e fondazioni, con esercizio nei confronti di queste ultime dei poteri di controllo di cui all art. 25 del Codice Civile. L incremento delle richieste di riconoscimento della personalità giuridica è stato sensibile soprattutto negli ultimi anni, a seguito dell entrata in vigore delle nuove normative in tema di enti non profit e di ONLUS (Dl.gs 460/1997). Devesi soggiungere inoltre che, in passato, molti soggetti conseguirono il riconoscimento con atti di Organi dello Stato (D.P.R.; D.P.C.M.; D.M.) e che, al presente, il controllo su di essi e l approvazione delle modifiche statutarie sono esercitati dalla Regione. 1. Ora, con D.P.R. 361/2000 (in attuazione dell art. 20 L. 59/1997, allegato 1, nm. 17) è intervenuta l emanazione del Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di cui trattasi, che in particolare all art. 7 amplia le competenze delegate alle Regioni. In sintesi, per effetto della intervenuta semplificazione, la personalità giuridica è conseguita dai singoli soggetti privati a seguito del provvedimento regionale di riconoscimento e della contestuale iscrizione (con effetto costitutivo) in un apposito registro delle persone giuridiche che le Regioni sono tenute a istituire entro il 22 marzo Il registro regionale delle persone giuridiche, sotto l alta sorveglianza della Presidenza della singola Regione, è tenuto da un Dirigente responsabile delle iscrizioni, delle cancellazioni nonché delle certificazioni afferenti alla condizione giuridica dei singoli soggetti iscritti (tengasi conto che, per riferimento al singolo soggetto iscritto, ammontano a 25 le possibili fattispecie certificanti i vari stati della relativa condizione giuridica). Resta fermo che, per quanto concerne il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni operanti per ambiti territoriali sovraregionali, ovvero in materie non di competenza delle Regioni, la funzione resta attribuita agli Organi dello Stato. In particolare, a decorrere dal 22 dicembre 2000 spetta provvedere, nelle ipotesi di che trattasi, alle Prefetture competenti per territorio, che sono tenute ad assumere i provvedimenti ricognitivi della personalità giuridica (in presenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto) e a procedere alla contestuale iscrizione negli appositi registri istituiti da ciascuno di esse. 2. Per quanto più in particolare concerne la Regione Veneto, le ricadute della intervenuta semplificazione possono così essere schematizzate: trasmissione di fascicoli da parte dei sette Tribunali del Veneto; trasmissione dei 7 registri delle persone giuridiche private iscritte nel Veneto presso i singoli Tribunali; trasferimento contestuale delle competenze certificative (la entità annua stimata delle certificazioni si colloca attorno alle unità, principalmente per i soggetti operanti nei settori della cultura, dell ambiente, della sanità, dell informazione, dello sport, del sociale e della ricerca). 1. In tale contesto le Regioni hanno attivato un apposito coordinamento tecnico, la cui ultima riunione è stata tenuta il giorno 10 gennaio 2001 presso la Regione Emilia Romagna. In quella sede sono emerse le seguenti priorità: a. esigenza che ciascuna Regione istituisca al più presto il proprio registro delle persone giuridiche, individuando altresì la Struttura competente alla gestione del complesso dei

3 procedimenti di che trattasi nonché il Dirigente responsabile della tenuta del registro medesimo e del rilascio delle certificazioni, sotto l alta sorveglianza della Presidenza; b. contestuale esigenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i Ministeri per la Funzione Pubblica, di Giustizia e per l Interno assicurino, di concerto con la Conferenza delle Regioni, l indispensabile coordinamento con i Prefetti e con i Presidenti dei Tribunali insistenti sul territorio delle singole Regioni perché l attuazione del D.P.R. 361/2000 possa avvenire secondo criteri omogenei e certi, tali da assicurare ai cittadini una uniforme e giuridicamente corretta gestione su tutto il territorio nazionale dei complessi procedimenti (di natura privatistica e amministrativa) di cui al presente provvedimento; c. contestuale avvio, nei confronti dello Stato, della richiesta di messa a disposizione delle risorse (innanzitutto finanziarie, quindi anche umane) atte a consentire il corretto assolvimento della delega. 1. Circa quanto evidenziato nella lettera b) del precedente punto 5), la Presidenza della Regione Veneto ha già formalizzato con lettera 29 dicembre 2000, nm prot. al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Ministri per la Funzione Pubblica, dell Interno e di Giustizia la richiesta pressante per l indispensabile e tempestivo coordinamento finalizzato all attuazione del D.P.R. 361/2000. Per quanto poi concerne la richiesta allo Stato di attribuzione delle risorse occorrenti a garantire il corretto assolvimento della delega, l iniziativa dovrà necessariamente essere convogliata tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e formalizzata in sede di Conferenza Stato Regioni. Resta quindi alla Giunta Regionale (nell esercizio dei poteri di organizzazione delle strutture regionali che le derivano dalla vigente normativa) assumere le decisioni afferenti all istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private (artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000), all approvazione della modulistica secondo cui deve essere strutturato lo stesso registro, nonché all individuazione della Direzione regionale e del Dirigente deputati della tenuta del registro medesimo e della conseguente attività certificatoria. Per quanto attiene alla istituzione del registro ed alla sua configurazione formale, si propone di operare seguendo per analogia il modello delineato nello stesso D.P.R. 361/2000, per evidenti ragioni di omogeneità con gli analoghi registri che dovranno essere tenuti da tutte le Prefetture del Veneto. Ovviamente, deve essere approvata nella nuova configurazione anche la modulistica relativa alle procedure di riconoscimento della personalità giuridica, già in atto dal 1977, così da renderla coerente con le semplificazioni introdotte dalla recente riforma. Quanto alla Struttura deputata alla tenuta del registro, si ritiene di individuare quest ultima nella Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, tenuto conto dell esperienza maturata dalla stessa negli anni di gestione delle procedure di riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni e alle fondazioni e del fatto che ivi esiste un nucleo di personale qualificato allo scopo e specializzato nella trattazione di procedimenti essenzialmente di diritto privato, quali quelli nella fattispecie disciplinati dal Codice Civile. Parimenti, si ritiene di demandare al Dirigente responsabile della stessa Direzione la tenuta del registro regionale oggi istituito, nonché l assolvimento di tutte le connesse funzioni certificatorie, in aggiunta alla già esercitata competenza all emanazione dei decreti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati. Nel volgere di qualche mese dall avvio, l esperienza nel frattempo maturata potrà suggerire gli eventuali adeguamenti (anche in termini di unità di personale aventi specifica preparazione professionale) dell organico della Direzione interessata, organico per che ora resta invariato.

4 Ricordato infine che la Direzione in questione ha già competenza generale per il riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati operanti esclusivamente nel Veneto nelle materie di cui all art. 117 Cost., per ciò che attiene all area del sociale detti provvedimenti dovranno essere assunti dal Dirigente responsabile previo concerto con il Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali. Ovviamente, anche i soggetti operanti nel sociale, cui è riconosciuta secondo la nuove procedure la personalità giuridica, devono essere iscritti nell unico registro oggi istituito; la documentazione relativa alla singola iscrizione deve parimenti essere tenuta a cura della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo. 2. L odierno provvedimento ha carattere di urgenza, posto che dal 22 dicembre 2000 i Tribunali del Veneto hanno perduto la competenza all iscrizione nei loro registri delle persone giuridiche di diritto privato e che le domande che detti soggetti rivolgono ora alla Regione devono essere tempestivamente evase per non causare ritardi o sospensioni nella loro attività, che si svolge in molteplici e delicati ambiti del contesto civile. E peraltro indiscutibile la complessità dell operazione di semplificazione avviata dal D.P.R. 361/2000, di sorta che l esperienza che sarà maturata nei prossimi mesi certamente suggerirà le integrazioni più opportune all odierno provvedimento, la cui approvazione (tempestiva ed adeguatamente articolata) pone la Regione Veneto in primissima linea nell attuazione del citato D.P.R. 361/2000 e nell assunzione della piena responsabilità di assolvimento della delega così conferita. E peraltro da sottolineare, da ultimo, che gli artt. 1 e 3 D.P.R. 361/2000 fanno obbligo alle Regioni e alle Prefetture di dare attuazione alla intervenuta riforma "mediante l utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti". In tale ottica, la Direzione regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo e la Direzione regionale per l Informatica hanno da tempo avviato gli studi propedeutici all informatizzazione delle specifiche attività, completando nello scorso dicembre la macro analisi di tutti i procedimenti implicati (ricognitivi e certificatori, fino all introduzione delle procedure di firma elettronica). La informatizzazione entro il corrente anno della attività in discorso ha valenza prioritaria: le due Direzioni interessate sono impegnate a darvi tempestiva ed integrale attuazione, promuovendo le opportune iniziative tecnico - progettuali. L Assessore Raffaele Grazia conclude la propria relazione, proponendo all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATO l art. 14 D.P.R. 616/1977; RICHIAMATO altresì il D.P.R. 361/2000 e in attuazione di quest ultimo; SULLA BASE della vigente normativa in materia di ordinamento e di organizzazione delle Strutture regionali, con particolare riferimento alla L.R. 1/1997 e successive integrazioni e modificazioni; D E L I BE R A

5 1. è istituito il registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, di cui agli artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000, secondo la articolazione ed il modello di cui all allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 2. la Presidenza della Regione è impegnata a promuovere, attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ogni opportuna azione perchè lo Stato assicuri le risorse necessarie per garantire il corretto assolvimento della nuova funzione delegata ex D.P.R. 361/2000; 3. sotto l alta sorveglianza della Presidenza della Regione, la competenza alla adozione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati nelle materie di competenza regionale è confermata al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, che ne curerà l iscrizione (con efficacia costitutiva) nel registro di cui al precedente punto 1) e che procederà altresì alla correlata funzione certificatoria, anche a tutela dell affidamento dei terzi; 4. per quanto più in particolare concerne i provvedimenti ricognitivi interessanti i soggetti privati operanti nell ambito del sociale, questi saranno assunti dal Dirigente appena citato nel punto 3) del presente dispositivo di concerto con il Dirigente della Direzione Servizi Sociali; 5. è fatta riserva di valutare, in successivo provvedimento, l opportunità di procedere a quelle integrazioni della disciplina disposta con il presente atto che l esperienza potrà dimostrare utili o necessarie dopo un primo periodo di assolvimento della nuova funzione, mandandosi fin d ora alla Segreteria Regionale agli Affari Generali di provvedere alla messa a disposizione della Direzione interessata delle eventuali unità di personale aventi specifica preparazione per operare nel contesto delle attività procedimentali afferenti al riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati e alla contestuale iscrizione (con effetto costitutivo) nel registro oggi istituito; 6. la Direzione regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo nonchè la Direzione regionale per l Informatica sono impegnate, in via prioritaria, perché le attività procedimentali di cui al presente provvedimento siano informatizzate entro il corrente anno: ciò promuovendo tempestivamente tutte le opportune iniziative tecnico progettuali e curando il concerto con le Prefetture operanti nel Veneto, così come previsto dall art. 1 D.P.R. 361/2000. Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO dott. Menetto IL PRESIDENTE On. Dott. Giancarlo Galan

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