U.O. di Medicina Legale. Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS
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1 U.O. di Medicina Legale Direttore: Mauro Martini Coordinatore Programma Risk Management e UGS
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3 Informazione mediatica pubblicità negativa trasmissioni in tema di salute Cittadini consapevolezza dei propri diritti attese dal progresso scientifico Compagnie di Assicurazione incremento esponenziale dei premi introduzione di franchigie minori garanzie contrattuali
4 PROTOCOLLO D'INTESA tra MINISTERO della SALUTE e FEDERAZIONE NAZIONALE degli ORDINI dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI Il Ministro della Salute, prof. Girolamo Sirchia,, ed il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dottor Giuseppe Del Barone, CONCORDANO sull esigenza di istituzionalizzare un tavolo di consultazione permanente sui più pressanti temi che interessano la tutela della salute e la difesa dei cittadini per l attivazione di iniziative comuni fra il Ministero della Salute e la professione medica nella sua massima rappresentanza ordinistica finalizzate a favorire il processo di miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e il conseguimento prioritario degli obiettivi qui di seguito indicati. Roma, 2 luglio 2003
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6 Colpa professionale legge (art. 43 codice penale) giurisprudenza (sentenze di merito) dottrina (contributi dell interpretazione) sfera giuridica sfera medico legale
7 Art. 43 codice penale Il delitto è colposo quando è commesso per negligenza, imprudenza o imperizia per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
8 L evoluzione giurisprudenziale: la causalità materiale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza n del 19 maggio 2004 la negligenza è comunemente definita come violazione di regole sociali e non più,, o non soltanto, mera disattenzione consistente nello scarso uso dei poteri attivi dell'individuo; l'imprudenza è,, a sua volta, violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività e non più,, o non soltanto, mancata adozione delle necessarie cautele suggerite dall'esperienza; l'imperizia imperizia,, infine, è violazione di regole tecniche di settori deter- minati della vita di relazione e non più,, o non soltanto, l'insuffi- ciente attitudine all'esercizio di arti o professioni.
9 Art codice civile Il prestatore d opera, d tenuto a risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà, deve risarcire il danno solo in caso di dolo oppure di colpa grave. fictio juris finzione giuridica (garantista( garantista)
10 L evoluzione giurisprudenziale: la causalità materiale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza n del 19 maggio 2004 Particolarmente tranchant risulterà,, sul versante giurisprudenziale, la pronuncia della Corte di legittimità 977/1991,, secondo la quale la colpa del medico non deve essere necessariamente grave,, e normal- mente in favore del soggetto leso si applica il criterio della res ipsa loquitur: : si giunge, lungo questo sentiero interpretativo, all'afferma- zione del principio secondo cui l'attenuazione di responsabilità ex art non si applichi a tutti gli atti del medico, ma solo ai casi di particolare complessità o perché non ancora sperimentati o studiati a sufficienza, o perché non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire.
11 Gravità della colpa e responsabilità Art. 43 c.p. anni 60 anni 70 anni 80 e seguenti Imperizia Negligenza Imprudenza colpa grave colpa grave colpa grave tutti i gradi di colpa colpa grave tutti i gradi di colpa colpa grave oppure
12 Gravità della colpa e responsabilità Art. 43 c.p. anni 60 anni 70 anni 80 e seguenti Imperizia colpa grave colpa grave colpa grave oppure Negligenza colpa grave tutti i gradi di colpa Imprudenza colpa grave tutti i gradi di colpa
13 Gravità della colpa e responsabilità Art. 43 c.p. anni 60 anni 70 anni 80 e seguenti Imperizia Negligenza colpa grave colpa grave colpa grave tutti i gradi di colpa colpa grave oppure Imprudenza colpa grave tutti i gradi di colpa
14 L evoluzione giurisprudenziale nell ambito della causalità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza n. 27 del 10 luglio 2002 Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell agente è (non può essere ) condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti conclusivamente, all esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o conferma dell ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla confinante con la certezza.
15 L evoluzione giurisprudenziale nell ambito del consenso CONSENSO NON VALIDO Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 13 maggio 1992, n (caso Massimo) Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 9 marzo 12 luglio 2001 omicidio preterintenzionale omicidio colposo Commette omicidio colposo e non preterintenzionale il chirurgo che, nel corso di un intervento programmato e consentito dal paziente, rilevata la presenza di una patologia grave ma che non presenta elementi di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, la affronti immediatamente (senza il preventivo consenso del paziente), nell erronea convinzione della sua idoneità, causando la morte del soggetto operato.
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