***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Documento legislativo consolidato 11 giugno 2002 EP-PE_TC1-COD(2001)0199 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (EP-PE_TC1-COD(2001)0199) PE IT IT

2 POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Comitato economico e sociale 2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3, considerando quanto segue: (1) Per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette. (2) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità 4, alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti. (3) Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono. (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali. 1 GU C 332 E del , pag GU C 80 del , pag Posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno GU L 109 del , pag

3 (5) Il SCF ha riconosciuto che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ha ritenuto anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti. (6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati. (7) Anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti. (8) L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura. (9) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d inserimento nell'elenco degli ingredienti. (10) Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità. (11) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 2

4 La direttiva 2000/13/CE è così modificata: 1. L'articolo 6 è così modificato: Articolo 1 a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis: 3 bis. Fatte salve le norme da adottare in forza del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine contiene seguito dal nome degli ingredienti interessati. Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure: a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio *, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo; b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio **, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo; c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ***, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo; d) per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva. * GU L 179 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del , pag. 10). ** GU L 149 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del , pag. 1). *** GU L 160 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del , pag. 1). 3

5 b) Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato: i) Il quarto trattino è sostituito dal seguente: - quando tipi diversi di frutta, verdura o di funghi, nessuno dei quali predomini nel peso in modo significativo, e che siano mescolati in proporzioni suscettibili di variare, siano utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di frutta, verdura o funghi seguita dalla menzione del tipo in proporzione variabile, immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, verdura o funghi presenti; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti, legumi o funghi presenti; ii) è aggiunto il sesto trattino seguente: - quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5% del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione e/o, qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione contiene almeno uno dei seguenti ingredienti:,, qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito. c) Il paragrafo 8, secondo comma, è sostituito dal seguente: L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti: a) per i seguenti ingredienti composti, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c): miscele di spezie e/o piante aromatiche pari a meno del 2% del prodotto finito; 4

6 b) quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti. d) È aggiunto il seguente paragrafo 10: "10. Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii), primo trattino e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare elabora entro... * i criteri scientifici per l'inserimento di ingredienti nell'allegato III bis e riesamina quest'ultimo a intervalli regolari di due anni. L allegato III bis può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2. * Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva" 2. All'allegato I, sono soppresse le denominazioni frutta candita e ortaggi, nonché le relative definizioni. 3. È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva. Entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva la Commissione fissa una serie di orientamenti dettagliati per l'interpretazione dell'allegato III bis. Articolo 2 Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per: ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2004, vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia venduti fino a esaurimento delle scorte. 5

7 Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a, il Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente 6

8 ALLEGATO ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis e 10 Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesci e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di arachidi Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio) Frutta con guscio e prodotti derivati Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo Solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg Sedano e prodotti a base di sedano Senape e prodotti a base di senape Lupino 7

Legislazione: Paste alimentari / Consumi, etichettatura e pubblicità

Legislazione: Paste alimentari / Consumi, etichettatura e pubblicità Legislazione: Paste alimentari / Consumi, etichettatura e pubblicità DIRETTIVA 2003/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2003 che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

Dettagli

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di

Dettagli

FRANCESCO MARIO MURRU Dottore Agronomo

FRANCESCO MARIO MURRU Dottore Agronomo FRANCESCO MARIO MURRU Dottore Agronomo Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 "Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114 DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria 1999L0004 IT 18.11.2013 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA

(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA 13.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 428/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE

Dettagli

(GU L 16 del , pag. 3)

(GU L 16 del , pag. 3) 2009R0041 IT 10.02.2009 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1996R2232 IT 20.01.2011 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) n. 2232/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2012R0873 IT 02.10.2012 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.7.2017 C(2017) 4864 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13.7.2017 riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Dettagli

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006 L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10/53 DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce

Dettagli

LE ETICHETTE ALIMENTARI. Dott. Stefano Carlini ASL della Provincia di Varese Dipartimento di Prevenzione

LE ETICHETTE ALIMENTARI. Dott. Stefano Carlini ASL della Provincia di Varese Dipartimento di Prevenzione LE ETICHETTE ALIMENTARI Dott. Stefano Carlini ASL della Provincia di Varese Dipartimento di Prevenzione Perche il RISTORANTE (ma anche il commerciante di prodotti non preimballati) dovrebbe curarsi

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1 PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Documento legislativo consolidato 6 settembre 2001 2001/0018(COD) PE1 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 6 settembre 2001 in vista dell'adozione

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0097 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione

Dettagli

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti

Dettagli

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva. Dir. 2004/41/CE del 21 aprile 2004 ( 1). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 1.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0350 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 1 marzo 2018 in vista dell'adozione della

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.6.2011 COM(2011) 377 definitivo 2011/0164 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***II POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 22 ottobre 2003 EP-PE_TC2-COD(2002)0152

PARLAMENTO EUROPEO ***II POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 22 ottobre 2003 EP-PE_TC2-COD(2002)0152 PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Documento legislativo consolidato 22 ottobre 2003 EP-PE_TC2-COD(2002)0152 ***II POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in seconda lettura il 22 ottobre 2003 in vista dell'adozione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 29.1.2004 L 24/65 DIRETTIVA 2003/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DIRETTIVA 98/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori IL PARLAMENTO

Dettagli

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992. Direttiva del 30-4-1992 n. 32 Direttiva del Consiglio recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative

Dettagli

Indicazione degli allergeni sui menù. Chierimento del Ministero della Salute

Indicazione degli allergeni sui menù. Chierimento del Ministero della Salute Indicazione degli allergeni sui menù. Chierimento del Ministero della Salute (1169/2011). In una nota il Ministero della Salute chiarisce come indicare la presenza di allergeni negli alimenti distribuiti

Dettagli

Allergeni nei menu, ora non ci sono più scuse venerdì 20 febbraio 2015

Allergeni nei menu, ora non ci sono più scuse venerdì 20 febbraio 2015 Allergeni nei menu, ora non ci sono più scuse venerdì 20 febbraio 2015 Più tutele per allergici e celiaci grazie alla circolare del Ministero della Salute che chiarisce applicazione in base a nuovo Regolamento

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, Dir. 27 marzo 2003, n. 2003/18/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 luglio 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) 11462/16 DENLEG 68 AGRI 429 SAN 301 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.:

Dettagli

DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2014 C(2014) 7993 final DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE del 31.10.2014 che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE, per quanto riguarda il campo

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.8.2011 COM(2011) 524 definitivo 2011/0228 (COD) C7-0229/11 IT Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE L 19/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.1.2006 DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva

Dettagli

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Frutti di Piper nigrum macinati.

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Frutti di Piper nigrum macinati. DENOMINAZIONE DI VENDITA PEPE NERO - MARCHIO BigChef - COD. INTERNO PEPE/1000BOBIG - UNITA' DI VENDITA: Dispenser da 1000 monodosi da 0,2 g CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Frutti di Piper nigrum

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 19.7.2018 IT L 183/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1018 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2018 che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 23.7.2018 IT L 185/9 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1032 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2018 che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 3.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0013 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 2009 2014 Documento legislativo consolidato 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2001L0111 IT 18.11.2013 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2001

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 5.10.2018 L 251/13 REGOLAMENTO (UE) 2018/1481 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 24/6 IT 30.1.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/125 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi

Dettagli

del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari 10. 9. 94 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 237/3 DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti

Dettagli

INFORMATIVA AI CLIENTI IN MERITO AL REG. CE 1169/11 (NUOVA LEGGE SULLA PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI)

INFORMATIVA AI CLIENTI IN MERITO AL REG. CE 1169/11 (NUOVA LEGGE SULLA PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI) INFORMATIVA AI CLIENTI IN MERITO AL REG. CE 1169/11 (NUOVA LEGGE SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI) Le informazioni obbligatorie da riportare sugli alimenti sono indicate all'art.

Dettagli

Articolo 2. Articolo 3

Articolo 2. Articolo 3 Dir. CE 3 luglio 2003, n. 66 che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 8 marzo 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del

Dettagli

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Cloruro di sodio, ioduro di potassio (0,0039%), antiagglomerante: E535.

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Cloruro di sodio, ioduro di potassio (0,0039%), antiagglomerante: E535. DENOMINAZIONE DI VENDITA SALE IODATO - MARCHIO Big Chef - COD. INTERNO SALE1/1000BOBIG - UNITA' DI VENDITA: Dispenser da 1000 monodosi da 1 g CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Cloruro di sodio, ioduro

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2017 C(2017) 7431 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.11.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di

Dettagli

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE 29.10.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 282/15 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2009 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti

Dettagli

Ristorazione Pubblica e Ristorazione Collettiva

Ristorazione Pubblica e Ristorazione Collettiva Ristorazione Pubblica e Ristorazione Collettiva ristorazionesicura allergeni Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in vigore dal 13 dicembre

Dettagli

COMUNE DI CARSOLI Blue Line - Soc. Coop. Sociale

COMUNE DI CARSOLI Blue Line - Soc. Coop. Sociale COMUNE DI CARSOLI Gent.mo Genitore il Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, modifica una precedente normativa in materia, introducendo l Obbligo

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 10 settembre 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 agosto 2012 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI DENOMINAZIONE DI VENDITA Olio extra vergine di oliva(miscela di oli di oliva originari dell Unione Europea - MARCHIO Big Chef - COD. INTERNO OLIOETRA10/100BIG - UNITA' DI VENDITA: Dispenser da 100 monodosi

Dettagli

DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 164/ 164 DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 78/2 IT REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/460 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2018 che autorizza l'immissione sul mercato dei florotannini dell'ecklonia cava quale nuovo alimento a norma

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 6.11.2018 IT L 275/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1648 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2018 che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 aprile 2009 (27.04) (OR. en) 8570/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0108 (CNS) LIMITE AGRIORG 45

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 aprile 2009 (27.04) (OR. en) 8570/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0108 (CNS) LIMITE AGRIORG 45 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 8 aprile 2009 (27.04) (OR. en) 8570/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0108 (CNS) LIMITE AGRIORG 45 NOTA della: Presidenza alle: delegazioni n. doc. prec.: 8184/09

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, L 170/10 DIRETTIVA 2003/66/CE DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 197 E/1. (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 197 E/1. (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2002 20.8.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 197 E/1 I (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2002 definita dal Consiglio del 3 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 15.10.2018 IT L 257/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1533 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2018 relativo all' dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali

Dettagli

DIRETTIVA DEL 27 FEBBRAIO 2003, N.

DIRETTIVA DEL 27 FEBBRAIO 2003, N. DIRETTIVA DEL 27 FEBBRAIO 2003, N. 15 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 70/22 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/375 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016 che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-n-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en) 11675/16 DENLEG 70 SAN 310 AGRI 446 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 8 agosto 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D045779/04

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2016 COM(2016) 138 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.8.2013 C(2013) 5405 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 21.8.2013 che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE 1.3.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/35 DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2005 recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2002D0994 IT 03.07.2015 007.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2002 recante

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0297 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 345/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.12.2008 DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,

Dettagli

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Aceto di vino (vino, SOLFITI, acqua), mosto d'uva concentrato, colorante E150d.

GENERAL FRUIT. CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI Aceto di vino (vino, SOLFITI, acqua), mosto d'uva concentrato, colorante E150d. DENOMINAZIONE DI VENDITA Aceto balsamico di Modena IGP - MARCHIO Big Chef - COD. INTERNO ACETOBALS5/100BIG - UNITA' DI VENDITA: Dispenser da 100 monodosi da 5 ml CARATTERISTICHE GENERALI - INGREDIENTI

Dettagli

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Avv. Dario Dongo Responsabile Politiche Regolative Federalimentare L etichetta (1) E la carta d identità dell alimento. Offre: Informazioni complete

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 9 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D048363/04

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 aprile 2009 (OR. en) 8238/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0143 (CNS) LIMITE FISC 39

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 aprile 2009 (OR. en) 8238/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0143 (CNS) LIMITE FISC 39 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 16 aprile 2009 (OR. en) 8238/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0143 (CNS) LIMITE FISC 39 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 14 maggio 2013 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa

Dettagli

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO Schema di Decreto interministeriale concernente l indicazione dell origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE IT 5.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 144/19 REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento

Dettagli

Prof. Stefania Negri CattedraJean Monnet in Dirittoeuropeodellasalute, dell ambiente e della sicurezza alimentare

Prof. Stefania Negri CattedraJean Monnet in Dirittoeuropeodellasalute, dell ambiente e della sicurezza alimentare Prof. Stefania Negri CattedraJean Monnet in Dirittoeuropeodellasalute, dell ambiente e della sicurezza alimentare Tutela dei consumatori art. 169 TFUE (adozione di misure finalizzate a tutelare la salute,

Dettagli

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 5

SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 5 SCHEDA TECNICA Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI GENERALI Codice (cartone) 2294 Nome Prodotto TORTINA CAROTE VEGANA Linea Prodotto Già cotti Codice Ean14 Unità di Vendita (cartone) 08003269022945 Codice Ean Unità

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9 20.10.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9 DIRETTIVA 2004/105/CE DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2004 che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari

Dettagli

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1 L 365/70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva

Dettagli

Distribuito in Italia da: NUTRICIA ITALIA S.p.A. Via Carlo Farini, Milano LOPROFIN FARINA

Distribuito in Italia da: NUTRICIA ITALIA S.p.A. Via Carlo Farini, Milano LOPROFIN FARINA Distribuito in Italia da: NUTRICIA ITALIA S.p.A. Via Carlo Farini, 41-20159 Milano LOPROFIN FARINA LOPROFIN FARINA Alimento dietetico destinato ai fini medici speciali Prodotto notificato ai sensi del

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.3.2016 L 70/27 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/376 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016 che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.1.2016 L 8/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 445/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 445/2007 DELLA COMMISSIONE L 106/24 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.4.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 445/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2007 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE 23.10.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda

Dettagli

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 aprile 2014 (OR. en) 2012/0260 (COD) PE-CONS 65/14 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC 735

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 aprile 2014 (OR. en) 2012/0260 (COD) PE-CONS 65/14 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC 735 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 25 aprile 2014 (OR. en) 2012/0260 (COD) PE-CONS 65/14 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC 735 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:

Dettagli

DECISIONI COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE L 6/64 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.1.2009 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del

Dettagli