COMUNE DI MOMBAROCCIO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

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1 ALLEGATO A COMUNE DI MOMBAROCCIO PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FRUITRICI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO SPERIMENTALE DENOMINATO NIDO IN FAMIGLIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del

2 ART. 1 - Definizione 1. Il presente Regolamento viene adottato nello spirito e nella lettera dell art. 3 lettera b) e dell art. 5 della Legge 28 agosto 1997 n. 285, al fine di promuovere il servizio socioeducativo denominato Nido in famiglia e di sovvenzionare, nei limiti prestabiliti, le famiglie fruitrici. 2. Il presente Regolamento: - ha carattere provvisorio e viene approvato nelle more della emanazione di una legge o di altro provvedimento regionale attuativo della Legge 285/1997; - intende promuovere e sostenere il servizio socio-educativo denominato Nido in famiglia in considerazione dell interesse pubblico da esso rivestito, ancorchè attuato da soggetti privati (erogatori e fruitori) che si rapportano fra loro in piena autonomia. Nessuna responsabilità rimarrà, pertanto, in capo al Comune - che eroga contributi alle famiglie - per qualsiasi danno o indennizzo; - stabilisce le condizioni, i criteri e i presupposti affinchè il Comune possa intervenire economicamente a sostegno del servizio denominato Nido in famiglia attivato da soggetti privati. 3. Il Nido in famiglia, è un servizio socio-educativo sperimentale, promosso dal Comune ma attivato da soggetti privati, iscritti in apposito elenco, che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione, di educazione e di sviluppo della personalità dei bambini, nonchè a valorizzare il ruolo dei genitori nell intervento educativo, accrescendone le competenze culturali e pedagogiche e prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio medesimo; 4. Il Nido in famiglia è realizzato in ambito comunale, in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido ecc.), con un offerta diversa, che abbia caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di consentire il più possibile anche in considerazione della vicinanza alle abitazioni - il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, lo svolgimento delle attività lavorative e/o di altre incombenze; 5. Il Nido in famiglia ha, tra gli altri, l obiettivo di incentivare, fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, lo sviluppo di interventi di auto-aiuto, l aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale; 6. Il Nido in famiglia, rispetto ai servizi tradizionali, si differenzia per la flessibilità nel funzionamento, per la sua totale integrazione con il contesto abitativo e la ridotta capacità ricettiva che favorisca un rapporto significativo con un adulto di riferimento, nell ottica della continuità familiare e consenta al genitore-educatore di poter seguire tutti i bambini sia nei momenti di cura e di igiene, sia in quelli educativi e di gioco, in un clima di benessere e di particolare attenzione ai loro bisogni individuali; 7. Il Nido in famiglia può essere attivato da privati cittadini, famiglie, associazioni, gruppi. Per consentire alle famiglie di usufruire del supporto economico del Comune, essi dovranno comunicare al Comune stesso l inizio dell attività e l impegno ad assicurare il rispetto delle finalità educative previste dal presente Regolamento, dalla Legge 285/1997, dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 e da ogni e qualsiasi altra norma statale o regionale vigente in materia.

3 8. Il Nido in famiglia dovrà avere un collegamento con analogo servizio educativo finalizzato allo scambio di esperienze ed al reciproco arricchimento professionale. ART. 2 Destinatari 1. Il servizio denominato Nido in famiglia è rivolto ai bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni. ART. 3 - Capacità ricettiva e permanenza 1. Il Nido in famiglia può accogliere contemporaneamente un numero massimo di 4 bambini, compresi quelli dell ambito familiare. Tale numero massimo è ridotto a 3 in caso di presenza di un portatore di handicap. 2. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative giornaliere. Il servizio è offerto per un massimo di undici mesi all anno, sulla base di un calendario concordato fra famiglie ed educatrici. 3. Il genitore o l educatrice che accoglie nel Nido in famiglia un bambino portatore di handicap dovrà collaborare, oltre che con i genitori, con i servizi socio-sanitari che seguono il bambino nel suo sviluppo, per rendere l esperienza educativa coerente con il suo percorso di cura e di riabilitazione. ART. 4 Personale 1. L attività può essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia, o da una o più educatrici iscritte in apposito elenco ( Elenco Comunale Educatrici - ECE) che con il presente Regolamento viene istituito. Ai fini della iscrizione occorre il possesso di uno dei titoli seguenti: - diploma di laurea in scienze dell educazione, scienze della formazione primaria (o titolo equipollente); - diploma di educatore professionale o equivalente; - diploma di liceo psico-pedagogico o titolo equipollente ( diploma di puericultrice, diploma di maestra di scuola d infanzia, diploma di maturità magistrale, diploma di dirigente di comunità, rilasciati in base a vecchi ordinamenti ); - diploma di vigilatrice d infanzia; - attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalente; - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all organizzazione e gestione degli asili nido. 2. Il genitore o l educatrice, privo di titolo, potranno essere iscritti nell ECE previa acquisizione di idoneo attestato rilasciato dal Comune di Mombaroccio o da altro Ente pubblico che preveda un corso formativo con un monte ore complessivo non inferiore a 25 sui seguenti argomenti: a) elementi di legislazione statale e regionale inerenti il servizio socio-educativo per la prima infanzia; b) lo sviluppo psicologico del bambino da 0 a 3 anni; c) la relazione tra i bambini: la socializzazione e il gioco; d) comportamenti ed attività che favoriscano la relazione adulto/bambino; e) l organizzazione della giornata e l allestimento degli spazi; f) la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscono;

4 g) gli incidenti domestici più ricorrenti: prevenzione e modalità di intervento; h) le responsabilità della gestione del servizio di nido in famiglia; i) aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare. ART. 5 Requisiti strutturali e di dimensionamento 1. Il servizio denominato Nido in famiglia deve svolgersi in immobili ad uso abitativo. 2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche: a) condizioni di stabilità conformi a quanto previsto dalle norme vigenti; b) condizioni di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei più comuni incidenti domestici in età infantile; c) requisiti igienici previsti dai Regolamenti locali d igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione; d) licenza di abitabilità e/o agibilità. 3. Il servizio denominato Nido in famiglia può essere erogato in unità immobiliari ove siano disponibili: uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio, dotato di erogatore di sapone monouso e di sapone liquido e di asciugamani monouso; un servizio igienico ad uso dei bambini; uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all ospitalità dei bambini, comprensivo di lettino per il sonno, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 12 mq; un locale cucina dotato di idonee attrezzature per il riscaldamento e la conservazione dei cibi; uno spazio esterno (privato o pubblico) per il gioco dei bambini ; i giocattoli utilizzati dovranno essere rispondenti alle norme specifiche vigenti. ART. 6 - Servizio alimentare 1. E consentita la somministrazione di alimenti, fermo restando l applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica. 2. I biberon ed i succhiotti dovranno essere contrassegnati dal nome del bambino per evitare scambi. ART. 7 Avvio del servizio 1. La corresponsione alla famiglia del sostegno economico di cui all art. 1, comma 2, terzo capoverso, è subordinata alla comunicazione al Comune di avvio del servizio Nido in famiglia da parte della Educatrice da effettuare entro il 15 luglio di ogni anno, corredata da: - relazione descrittiva dell attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio;

5 - copia del progetto educativo conforme al presente Regolamento, da notificare ai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio; - copia polizza assicurativa, - copia certificato di abitabilità e/o agibilità dell immobile ad uso abitativo ove si svolge il servizio (solo per il primo anno). 2. Per il primo accoglimento del bambino nel Nido in famiglia, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta all erogatore del servizio, che il bambino è stato regolarmente sottoposto alla vaccinazione obbligatoria e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate. 3. I genitori o gli educatori di cui ai commi 1 e 2 dell art. 4) devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L. 4. Lo svolgimento dell attività deve essere coperta da adeguata polizza assicurativa. 5. E in facoltà dell erogatore del servizio prevedere modalità di svolgimento per assicurarne la continuità nella stessa sede o in altra sede, sempre ubicata nel territorio comunale e sempre ad opera di un sostituto erogatore abilitato, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. ART 8 - Sostegno economico alle famiglie 1. In considerazione del rilevante interesse pubblico del servizio denominato Nido in famiglia, ancorchè attuato da soggetti privati, la Giunta municipale, sempre in via sperimentale e compatibilmente con le risorse disponibili, potrà effettuare interventi economici di sostegno alla famiglia, tenendo conto della situazione reddituale risultante dall ISEE, di norma per 5 nidi che potranno ospitare un massimo di 4 bambini ciascuno e pertanto per un numero complessivo di famiglie non superiore a Le famiglie interessate dovranno presentare apposita istanza di sostegno al Comune entro il 30 luglio di ogni anno utilizzando l apposito modulo predisposto dal Comune. ART 9 - Modalità di erogazione del contributo 1.In presenza delle condizioni e dei presupposti specificati nel presente Regolamento e seguendo i criteri nello stesso codificati, il Comune potrà erogare un sostegno economico alle famiglie fruitrici del servizio Nido in famiglia attraverso due distinte modalità: - contributo variabile - contributo fisso Il contributo variabile potrà essere erogato alla famiglia che usufruisce del servizio per non meno di n. 30 ore mensili, tenendo conto di apposita graduatoria ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in base alla tabella sotto indicata: dichiarazione ISEE inferiore ad euro = dichiarazione ISEE da euro = a = dichiarazione ISEE oltre euro = fino ad 1,30 (contributo orario) fino ad 1,00 (contributo orario) fino ad 0,75 (contributo orario)

6 per un importo annuo complessivo non superiore ad euro 600,00= a famiglia determinato con provvedimento del responsabile del Settore tenendo conto del numero delle richieste e in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio. In considerazione del carattere sperimentale dell iniziativa il responsabile del settore sulla base delle risultanze di una verifica trimestrale dell andamento del servizio potrà variare in più o in meno il sostegno economico sopra indicato alle famiglie fino ad un massimo del 20%. Il contributo fisso potrà essere erogato dal Comune alle famiglie nel caso in cui per la frequenza del Nido in famiglia sia prevista una quota fissa di iscrizione. Tale contributo una-tantum verrà erogato a non più di venti famiglie di bambini frequentanti il nido per il seguente importo riferito al nido medesimo e nel rispetto di apposita graduatoria ISEE: - per un nido di un solo bambino euro 375,00= - per un nido da 2 a 4 bambini, fino ad un massimo di euro 1.500,00= complessivi per nido ripartiti fra le famiglie dei bambini frequentanti il nido medesimo. Viene demandato al responsabile del settore competente la determinazione dell importo sulla base del numero delle richieste e delle disponibilità di bilancio. Qualora sopravvengano impedimenti nella frequenza, il bambino che subentrerà a quello impedito a partecipare, non dovrà versare un ulteriore quota di iscrizione. 2.Il Comune, per agevolare la fruizione del servizio Nido in famiglia da parte di bambini portatori di handicap, comparteciperà alla spesa della famiglia, con un contributo economico, in misura da stabilire con separato provvedimento che la Giunta comunale adotterà, tenendo conto della situazione reddituale risultante dall ISEE. ART 10 Norma transitoria In considerazione del carattere sperimentale del servizio di Nido in famiglia e, in particolare, della fase di avvio nell anno in corso, le date di scadenza per gli adempimenti previsti dal Regolamento potranno essere opportunamente variate con determina del Responsabile del Settore competente per l anno 2010 e per gli anni successivi se reso necessario da esigenze organizzative.

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