"1) Le cure palliative sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali:
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- Raffaello Fantoni
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1 Deliberazione Giunta Regionale 10 agosto 2016 n Recepimento Accordo del 10 luglio 2014 "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore (...)". Attuazione D.M. 4 giugno 2015, di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative". (Sardegna, BUR 6 ottobre 2016, n. 46, S.S. n. 49) L'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale riferisce che, con Delib.G.R. n. 33/32 del 8 agosto 2013 è stata istituita la Rete Regionale di Cure Palliative e successivamente con Delib.G.R. n. 5/31 del 11 febbraio 2014 la Rete regionale di Terapia del Dolore, in attuazione della Legge 15 marzo 2010, n. 38 sulle "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore". La Legge 15 marzo 2010 n. 38, in particolare, prevede all'art. 5, comma 2, che "Con accordo stipulato (...) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali (...). Con l'intesa del , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, vengono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n 87/CSR), l'accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore". L'Accordo di cui sopra prevede, in specifico, all'art. 1, che: "1) Le cure palliative sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; b) medico di medicina generale; c) psicologo specialista; d) infermiere, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio-sanitario.
2 "2) Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso". Prevede, inoltre, all'art. 2, che: "1) La terapia del dolore è garantita, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) in rapporto alla specificità delle diverse patologie tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia; c) medico di medicina generale; d) psicologo specialista; e) infermiere, fisioterapista". Dispone, infine, all'art. 3, che: "1) Le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) pediatra di libera scelta; c) psicologo specialista; d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio-sanitario. "2) Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso". Il medesimo Accordo prevede anche, all'art. 4, che "Nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano". In attuazione di quanto sopra disposto, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti 1/CSR), l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 15 marzo 2010, n. 38 sul decreto ministeriale di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425". Il Decreto di cui all'accordo sopra citato, è stato approvato in data 4 giugno 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01/07/2015. Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario recepire l'accordo del 10 luglio 2014 ed il relativo allegato tecnico (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali
3 competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Risulta contestualmente necessario dare attuazione al Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno di cui all'allegato B, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento - di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425", in cui si dispone, tra l'altro, che "Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata (...) L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...)". Si stabilisce, quindi, che entro il 16 gennaio 2017, i medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quelle di cui all'accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) - tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, di modifica ed integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle scuole equipollenti - e che entro il 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013, n. 147) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, possono presentare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità, istanza per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Si precisa che l'istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un'attestazione del direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività. Si precisa che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'accordo del 10 luglio 2014, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, si ritiene di ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, specificamente la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari percorsi assistenziali. Si demanda al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate, fornendo ai soggetti interessati, le indicazioni necessarie per la presentazione, a questa Regione, dell'istanza di certificazione secondo la modulistica di cui all'allegato C che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Si demanda, inoltre, al Servizio di cui sopra della Direzione Generale Sanità la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata. Si ribadisce, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4 La Giunta, udita la proposta in argomento e constatato che il Direttore della Direzione generale della sanità dell'assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità Delibera - di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo del (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore", di cui all'allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; - di dare attuazione al D.M. 4 giugno 2015 del Ministro della Salute - di cui all'allegato B, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento - di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425", in cui si dispone, tra l'altro, che "Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata (...). L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...); - di stabilire che entro il 16 gennaio 2017, i medici privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa di quelle di cui all'accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) - tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute D.M. 28 marzo 2013, di modifica ed integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle scuole equipollenti - e che entro il 01 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2013 n. 147) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, possono presentare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità, istanza per il riconoscimento dell'esperienza professionale; - di precisare che l'istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un'attestazione del direttore sanitario di ogni struttura pubblica, o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività; - di dare atto che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'accordo del 10 luglio 2014, si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola; - di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (1 gennaio 2014), che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari percorsi assistenziali; - di demandare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale, fornendo ai soggetti interessati, le indicazioni necessarie per la presentazione, a questa Regione, dell'istanza di certificazione secondo la modulistica di cui all'allegato C parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
5 - di demandare al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità di costituire senza oneri a carico a carico dell'amministrazione Regionale, apposita Commissione composta da un pool di esperti per la valutazione delle istanze dei medici interessati alla certificazione; - di demandare, altresì, al Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione Generale Sanità la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa; - di precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata; - di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. - di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Letto, confermato e sottoscritto. Allegato A Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio 2014 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 10 luglio 2014: VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e in particolare: l'articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, al comma 2 prevede che con accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate: - le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; - le tipologie di strutture nelle quali le due reti, nazionale e regionale, si articolano, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle stesse;
6 - l'articolo 8, recante disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, a tenore del quale l'accordo di cui al suddetto articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti (comma 3); VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; VISTO l'accordo Stato-Regioni sancito il 7 febbraio 2013 (rep. Atti n. 57/CSR) che individua, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina di "Cure Palliative" nell'area della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, al fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative; VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti"; VISTO l'articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; RITENUTO di dare attuazione ai menzionati articoli 5, comma 2 e 8, comma 3 della legge n. 38 del 2010; VISTA la lettera in data 19 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; VISTA la nota in data 22 febbraio 2013, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome; VISTA la lettera in data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il proprio nulla osta al successivo iter istruttorio del provvedimento; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 9 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato talune richieste emendative al documento in parola; VISTA le note in date 15 e 16 ottobre 2013, diramate in pari data, con le quali il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che recepisce le modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predetta riunione tecnica, nonché la modifica concordata per le vie brevi con il Ministero dell'economia e delle finanze; VISTA la nota in data 9 giugno 2014, diramata in data 12 giugno 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto; VISTA la nota in data 2 luglio 2014, diramata in data 3 luglio 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di provvedimento di cui trattasi che, nell'allegato tecnico, recepisce le osservazioni formulate dai rappresentanti regionali, in conformità con quanto previsto nella novella operata dalla legge n. 144/2013; VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso il parere tecnico favorevole sul provvedimento in parola.
7 ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini: Art Le cure palliative sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; b) medico di medicina generale, c) psicologo specialista; d) infermiere, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio-sanitario. 2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso. Art La terapia del dolore è garantita, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) in rapporto alla specificità delle diverse patologie tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia; c) medico di medicina generale, d) psicologo specialista; e) infermiere, fisioterapista. Art Le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) pediatra di libera scelta; c) psicologo specialista; d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio-sanitario. 2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso. Art Nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di
8 entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art Il funzionamento delle reti nazionali delle cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, è garantito, a seconda della patologia di base e del quadro clinico, anche con la partecipazione di ulteriori figure professionali già presenti nelle strutture sanitarie del territorio. Art L'allegato tecnico al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce i contenuti dei percorsi formativi obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza ed abilità previsti per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale. Art Le tipologie delle strutture nelle quali si articolano a livello regionale le reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, nonché le modalità per assicurarne il coordinamento sono indicate nell'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR). Art All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. IL SEGRETARIO Antonio Naddeo IL PRESIDENTE Maria Carmela Lanzetta Allegato Allegato tecnico dell'articolo 5, in merito ai contenuti minimi in termini di Conoscenza, Competenza ed Abilità definiti per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro Allegato B
9 Decreto 4 giugno Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425 (15A04931) (GU Serie Generale n. 150 del ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge del 15 marzo 2010 n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"; Visto l'articolo 5 della richiamata legge n. 38 del 2010 che reca disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore ed, in particolare, il comma 2 che prevede che con Accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità) ed in particolare l'articolo 1, comma 425, che prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate; Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013; Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti. n. 87/CSR) che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore ed, in particolare, l'articolo 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 425, della citata legge n. 147/2013; Ritenuto di dover individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al citato decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015 (Atto Rep. n. 1/CSR così come rettificato dall'atto Rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015). Decreta:
10 Art. 1 Criteri soggettivi. 1) Fermo restando quanto sancito dall'accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR. 2) Il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Art. 2 Presentazione istanza. 1) Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio. 2) L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3) La regione/provincia autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Art. 3 Documentazione. 1) Le regioni e le province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione delle istanze. 2) L'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 3) L'esperienza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. 4) In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all'art. 1 anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2015
11 Allegato C Indicazioni operative per l'avvio del percorso di certificazione regionale in attuazione del D.M. 4 giugno 2015 Chi può presentare richiesta di certificazione Possono presentare istanza i medici che non sono in possesso di una specializzazione o hanno una specializzazione diversa da quelle inserite nel D.M. 28 marzo 2013 e che abbiano svolto attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, al 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2013), nelle strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private della Regione Sardegna. Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale, fanno parte della rete di cure palliative le organizzazioni senza scopo di lucro con sede e operanti sul territorio regionale e che abbiano instaurato rapporti istituzionali tramite convenzioni o accordi formali con le Aziende Sanitarie o Ospedaliere del territorio regionale per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari setting assistenziali. Presentazione dell'istanza L'istanza dovrà essere redatta secondo il modulo "Istanza di rilascio della certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative". Sull'istanza debitamente firmata deve essere apposta una marca da bollo da euro 16,00. Dovrà essere spedita a partire dal giorno della pubblicazione sul B.U.R.A.S della Regione Sardegna e le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 2 gennaio 2017 (se festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale utile). L'istanza potrà essere spedita: 1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Sardegna - Direzione Generale Sanità - Via Roma, CAP Cagliari, indicando sulla busta l'oggetto della procedura: "Istanza rilascio certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative - D.M. 4 giugno 2015". Al materiale dovrà essere inoltre obbligatoriamente allegata la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità valido (art. 38 D.P.R. 445/2000); 2. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it utilizzabile esclusivamente per i possessori di casella di posta elettronica certificata indicando nell'oggetto: "Istanza rilascio certificazione dell'esperienza professionale nel campo delle cure palliative - D.M. 4 giugno 2015". Separatamente a mezzo posta deve essere inviata, con le medesime modalità di cui al punto 1), la marca da bollo da euro 16,00 (indicando i dati anagrafici del richiedente la certificazione). Tutti i documenti inviati tramite PEC dovranno essere firmati in ogni singola pagina e dovranno essere inoltrati in formato PDF. All'invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento (fronte e retro) di identità valido (art. 38 D.P.R. 445/2000). In caso di invio tramite raccomandata, la data di spedizione dell'istanza è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'ufficio Postale accettante. In caso di invio tramite PEC la data di spedizione dell'istanza è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione. Si precisa che l'eventuale riserva di invio successivo di documenti, rispetto all'istanza, è priva di effetto. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione sotto indicata: - i medici in servizio presso struttura pubblica alla data di entrata in vigore della Legge 147/2013 (al 1 gennaio 2014) devono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (come da modulo allegato che potrà essere duplicato per consentire la descrizione di più periodi di servizio resi);
12 - i medici in servizio presso strutture private accreditate alla data di entrata in vigore della Legge 147/2013 (1 gennaio 2014) devono presentare uno stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale (o suo delegato); - attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 4 giugno 2015 rilasciata dal Direttore Sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. Per i medici in servizio presso organismi no profit in convenzione (o con accordi formali) con le ASL del territorio regionale all'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: - stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale (o suo delegato) della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 (1 gennaio 2014); - esperienza professionale in cure palliative di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 4 giugno 2015 attestata dal Direttore Sanitario dell'organismo no profit nel quale il medico ha svolto la propria attività; - attestazione del Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria pubblica che dichiara che l'esperienza professionale è avvenuta attraverso una convenzione (o accordo formale) stipulata con un organismo no profit con sede legale e operante sul territorio regionale. Durata del procedimento La Regione entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza adotta l'atto con il quale certifica l'esperienza professionale del medico richiedente, inviando la comunicazione all'indirizzo indicato nell'istanza.
A relazione dell'assessore Saitta:
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