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1 Circolare n. 6 Novità modelli Intrastat (D.Lgs , n. 11) Indice 1 Premessa Territorialità delle prestazioni di servizi I "nuovi" modelli Intrastat Obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi Soggetti interessati I modelli Intra-quater La periodicità di presentazione Modalità e termini di presentazione Casi pratici di compilazione dei modelli: prestazioni di servizi... 16

2 1. Premessa Il recepimento delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, avvenuto con il D.Lgs , n. 11, ha comportato importanti modifiche in materia di: territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva; rimborso dell Iva assolta in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito ai fini Iva; contrasto alle frodi Iva, che si è realizzato con il rafforzamento dei modelli Intrastat, prevedendo l obbligo di listing anche per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi d imposta stabiliti in due Stati membri diversi. In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi emanati: il DM , contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT; il provvedimento dell Agenzia delle Dogane n , che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico; la C.M , n. 5/E, e la nota Agenzia delle Dogane n , con i quali sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime, tenuto conto del ritardo con il quale sono stati emanati i provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria. Da ultimo, si segnala che la recente C.M , n. 12/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, alla luce delle novità introdotte con il citato D.Lgs. n. 18/ Territorialità delle prestazioni di servizi Prima di entrare nel merito delle novità Intrastat, è bene ricordare che il D.Lgs. n. 18/2010 determina innanzitutto una riscrittura delle disposizioni del DPR 633/72 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. In particolare: sono state riscritte le disposizioni dell art. 7, co. 3 e 4, del DPR 633/72, vigenti fino al ; 2

3 sono stati introdotti i nuovi artt. 7-ter, contenente la nuova regola generale di territorialità dei servizi generici (precedente co. 3) e 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, riferiti a particolari tipologie di servizi per le quali sono previste delle deroghe rispetto alla regola generale (fino al tali deroghe sono disciplinate dal co. 4 dell art. 7). Oltre a tale sistemazione normativa, è bene evidenziare che il citato D.Lgs. n. 18/2010 ha abrogato le disposizioni concernenti i servizi intracomunitari di cui all art. 40, co. 4- bis, 5, 6, 7 e 9, del DL 331/93. Si tratta dei seguenti servizi: servizi relativi a beni mobili (le cd. lavorazioni intracomunitarie, di cui al co. 4-bis); trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione (co. 5); prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione (co. 6). Prendendo atto della citata abrogazione, è opportuno soffermarsi sulle conseguenze derivanti da tale espulsione. In altre parole, è necessario chiedersi cosa accada per le prestazioni sopra elencate, ovvero quale sia la disciplina per individuarne la territorialità. In linea generale, a differenza di quanto accadeva fino al 31 dicembre 2009, dal 1 gennaio 2010 la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi è contenuta esclusivamente nell ambito del DPR 633/72. Da ciò deriva che le prestazioni di cui al citato art. 40 del DL 332/93, sono ora confluite nell ambito delle disciplina generale contenuta negli artt. 7 e seguenti del DPR 633/72. Il passaggio normativo non è di poco conto, atteso che il prestatore dei servizi, residente nel territorio dello Stato, che fino al 2009 effettuava servizi intracomunitari non imponibili nei confronti di committenti soggetti passivi residenti in altri Stati Ue (i quali assoggettavano ad imposta nel loro Stato il servizio acquisito), si trova ora ad effettuare servizi fuori campo Iva, ai sensi dell art. 7-ter, con conseguente esclusione di tali operazioni dal computo di quelle rilevanti ai fini della formazione dello status di esportatore abituale. Quadro normativo territorialità dei servizi ai fini Iva nel D.P.R. 633/72 Fino al Dall REGOLA GENERALE Art. 7, co. 3 Art. 7-ter, co. 1 DEROGHE Art. 7, co. 4 Artt. 7-quater, 7-quinquies, 3

4 7-sexies e 7-septies Il nuovo art. 7-ter del DPR 633/72, che di fatto sostituisce il precedente co. 3 dell art. 7, contiene la regola generale per l individuazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi. Nel dettaglio, si deve distinguere tra: servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è quello in cui è stabilito il committente (tassazione a destino ); servizi resi nei confronti di privati, ossia soggetti che non svolgono attività d impresa o professionale, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (tassazione all "origine ). Tali indicazioni sono state recepite dal legislatore nazionale nel citato art. 7-ter, in cui si prevede, quale regola generale, che le prestazioni di servizi sono rilevanti nel territorio dello Stato: quando sono rese a soggetti passivi d imposta nel territorio stesso dello Stato; quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. In buona sostanza, a differenza di quanto si verifica con l attuale quadro normativo, dal 1 gennaio 2010, i servizi generici, ossia diversi da quelli indicati nei successivi artt. 7-quater e seguenti sono rilevanti in Italia: quando il committente è stabilito, o meglio identificato, ai fini Iva in Italia: ciò significa che se il prestatore è un soggetto non residente in Italia, e presta un servizio generico nei confronti di un soggetto passivo d imposta in Italia, quest ultimo deve assoggettare ad Iva il servizio stesso, emettendo un autofattura ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72 (anche tale ultima disposizione è stata rivista dal decreto in commento); quando il committente non è soggetto passivo d imposta, da parte di un prestatore stabilito ai fini Iva in Italia: da ciò deriva che laddove il committente non residente non assuma la qualifica di soggetto passivo Iva, il prestatore italiano deve tassare ai fini Iva il servizio nel nostro territorio, emettendo (normalmente) fattura con addebito dell Iva. Da quanto detto emerge che: la regola generale di tassazione dei servizi generici è il luogo in cui è stabilito il committente ai fini Iva; tale regola generale subisce, forzatamente, una deroga nel caso in cui il committente non sia soggetto passivo d imposta nel suo Paese (in tal caso, infatti, non può effettuare il cd. 4

5 reverse charge per assoggettare ad imposta la prestazione), nel qual caso il servizio torna ad essere tassato nel luogo in cui è stabilito il prestatore (soggetto passivo). Come anticipato, a fianco della regola generale, il legislatore ha previsto, per alcune categorie di servizi (cd. battezzati ), un criterio per l individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi diverso da quello di stabilimento del committente (se soggetto passivo), ovvero del prestatore (se committente non soggetto passivo). Si ricorda che le suddette deroghe si suddividono in due gruppi: deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies: applicabili a prescindere dalla soggettività passiva o meno del committente (deroghe assolute ed indipendenti dalla regola generale); deroghe di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies: applicabili solamente in presenza di un committente non soggetto passivo d imposta (deroghe relative ), con la conseguenza che i servizi inclusi in tali articoli, se prestati nei confronti di soggetti passivi d imposta, tornano alla regola generale di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale ai fini Iva nel Paese del committente. 3. I nuovi modelli Intrastat Le modifiche normative in materia di modelli Intrastat riguardano principalmente i seguenti aspetti: estensione dell obbligo di inclusione negli elenchi anche delle prestazioni di servizi; obbligo di presentazione telematica dei modelli; nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; nuove modalità per il cambio di periodicità. E bene sin d ora precisare che, per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni, non sono state apportate modifiche in merito ai dati da includere negli elenchi, ma devono essere tenute in considerazione le nuove soglie previste per la periodicità di presentazione dei modelli stessi. 3.1 Obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi Il primo aspetto da affrontare riguarda, come anticipato, l obbligo di includere, nei modelli Intrastat, anche le prestazioni di servizi. In particolare, tale obbligo è normativamente previsto 5

6 dall art. 50, co. 6, del DL 331/93, come modificato dal D.Lgs. n. 18/2010, secondo cui I contribuenti presentano in via telematica all'agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Dal contenuto della riportata disposizione normative, emerge che nei modelli Intrastat: devono essere incluse le prestazioni di servizi (rese o ricevute) di cui all art. 7-ter del DPR 633/72, a condizione che la controparte dell operazione sia un soggetto passivo stabilito ai fini Iva in altro Stato Ue (cd. servizi B2B ). E importante ricordare che sono disciplinate dall art. 7-ter del DPR 633/72, e sono quindi oggetto di inclusione nei modelli in esame, anche le prestazioni di servizi incluse negli artt. 7-sexies e 7-septies, dello stesso DPR 633/72, purché rese a soggetto passivo d imposta in altro Stato membro, ovvero ricevute in qualità di committente soggetto passivo d imposta in Italia, e rese da altro soggetto passivo Ue. Infatti, trattandosi di deroghe cd. relative, laddove si tratti di servizi B2B, la regola applicabile è quella generale di cui all art. 7- ter; non devono essere incluse le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7- quinquies dello stesso DPR 633/72 (trattasi, come detto, delle deroghe cd. assolute ), pur se rese o ricevute da un soggetto passivo in altro Stato Ue; non devono essere incluse le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro di destinazione. Come si vedrà meglio nel seguito, trattasi delle prestazioni di servizi, per le quali si rende applicabile, nello Stato in cui sono rilevanti territorialmente ai fini Iva, il trattamento di non imponibilità o di esenzione. E appena il caso di precisare che non sono soggette all obbligo di indicazione nei modelli Intrastat le prestazioni di servizi rese a soggetti che non rivestono la qualifica di soggetto passivi ai fini Iva (servizi cd. B2C ), anche se residenti in altro Stato Ue. Di seguito, al fine di comprendere meglio i servizi inclusi o esclusi dall obbligo di inserimento nei modelli Intrastat, si propongono di seguito alcuni esempi. Esempio 1 servizio di consulenza legale reso a società tedesca 6

7 Mario Rossi, avvocato italiano, svolge una consulenza legale nei confronti di una società tedesca (servizio escluso da Iva art. 7-ter) nel corso del mese di febbraio 2010, per un corrispettivo complessivo di 1.000,00. Per tale prestazione sussiste in primis l obbligo di emissione della fattura, ai sensi dell art. 21, co. 6, del DPR 633/72, e successivamente l obbligo di inserimento dei modelli Intra, in quanto trattasi di un servizio che, pur rientrando in quelli elencati nell art. 7-septies, trova la disciplina territoriale nell art. 7-ter del DPR 633/72, poiché il committente è soggetto passivo d imposta nello Stato di destinazione (Germania). Esempio 2 trasporto beni con committente società italiana Una società italiana riceve da un operatore inglese un servizio di trasporto di beni da Milano a Parigi. Tale servizio è rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72, con conseguente obbligo di assoggettamento ad Iva in Italia, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Sul punto, si segnala che la CM n. 12/E/2010, consente l integrazione della fattura del fornitore comunitario, in luogo dell emissione dell autofattura. Il trasporto in questione è soggetto all obbligo di inserimento nei modelli Intra, in quanto trattasi di un servizio che, pur rientrando in quelli elencati nell art. 7-sexies, trova la disciplina territoriale nell art. 7-ter del DPR 633/72, poiché il committente è soggetto passivo d imposta nello Stato di destinazione (Italia). Esempio 3 servizio relativo a beni immobili Un architetto italiano svolge un servizio di progettazione di un immobile ubicato in Francia nei confronti di un committente francese, soggetto passivo d imposta in Francia. Trattandosi di un servizio di cui all art. 7-quater del DPR 633/72, non sussiste l obbligo di inserimento nei modelli Intra, pur in presenza di due soggetti (prestatore e committente) soggetti passivi d imposta in due Stati membri. Esempio 4 trasporto di beni non imponibile Una società italiana riceve da un operatore inglese un servizio di trasporto di beni da Milano a Zurigo. Il servizio è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell art. 7-ter, con conseguente obbligo di autofatturazione ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Tuttavia, trattandosi di un bene in esportazione, il servizio (e quindi l autofattura) è non imponibile Iva ai sensi dell art. 9, n. 2), del DPR 633/72, con conseguente ESCLUSIONE dall obbligo di inserimento di tale servizio nei modelli Intra (imposta non dovuta nello Stato membro del destinatario). Esempio 5 provvigioni per intermediazioni rese a committente italiano Una ditta italiana ha corrisposto le provvigioni ad un proprio intermediario residente in Francia per cessioni di beni che partono dall Italia e con destinazione Francia (operazione sottostante qualificata come cessione intracomunitaria). Tale servizio è rilevante ai fini Iva in Italia, ai 7

8 sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72, in quanto, pur trattandosi di un servizio di cui all art. 7- sexies, è disciplinato dall art. 7-ter, in quanto servizio reso a committente soggetto passivo d imposta. La ditta italiana ha ricevuto dall agente francese una fattura senza IVA (francese) che ha integrato con l indicazione dell imponibile e dell imposta, annotandola nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Per dette prestazioni sussiste l obbligo di presentare i modd. INTRA. Esempio 6 provvigioni per intermediazioni rese da agente italiano Un intermediario italiano ha fatturato ad una ditta olandese le provvigioni maturate per cessioni curate dallo stesso in Italia (beni provenienti dall Olanda). Tale servizio è soggetto alla disciplina di cui all art. 7-ter, con conseguente esclusione da Iva in Italia. A tal fine l agente italiano ha emesso una fattura senza IVA ai sensi dell art. 7-ter, DPR n. 633/72 indicando sulla stessa, oltre ai consueti dati, anche il numero di identificazione della ditta olandese. Per dette prestazioni sussiste l obbligo di presentare i modd. INTRA. Esempio 7 lavorazione su beni mobili materiali rese da società italiana Una società italiana che svolge attività di lavorazioni di tessuti ha ricevuto delle materie prime da una ditta Francese. Il servizio prestato, trattandosi di una lavorazione su beni mobili materiali, rientra tra quelli di cui all art. 7-sexies, del DPR 633/72, ma trattandosi di un servizio prestato nei confronti di un committente soggetto passivo d imposta (francese), la prestazione stessa è disciplinata dall art. 7-ter del DPR 633/72, con conseguente esclusione da Iva in Italia. Per la lavorazione la società italiana ha emesso alla ditta francese una fattura senza IVA ai sensi dell art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per dette prestazioni sussiste l obbligo di presentare i modd. INTRA. In merito agli esempi proposti, si rendono opportune le seguenti osservazioni: per i servizi acquisiti, e rilevanti territorialmente in Italia, l assoggettamento ad Iva deve avvenire con il sistema dell autofatturazione, di cui all art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Tuttavia, come già anticipato, la C.M , n. 12/E, ha precisato che per i servizi acquisti da fornitori comunitari, 1 è possibile procedere con l integrazione della fattura del fornitore stesso (con le regole di cui al D.L. 331/93), al pari di quanto già accade per gli acquisti intracomunitari di beni; il contenuto degli elenchi riguarda le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, nel periodo di effettuazione dell operazione. Proprio tale ultimo aspetto deve portare ad un attenta gestione degli adempimenti connessi all assolvimento del tributo. In particolare, l operazione deve essere inclusa, come detto, nei 1 Per i servizi acquisti da fornitori extraue resta fermo l obbligo di autofatturazione. 8

9 modelli Intrastat in relazione al periodo di effettuazione dell operazione stessa, che si determina ai sensi dell art. 6 del DPR 633/72. Tale disposizione, come novellata dal D.Lgs. n. 18/2010, prevedono che le prestazioni di servizi si considerano effettuate: come regola generale, al momento del pagamento del corrispettivo; in deroga, laddove antecedentemente al pagamento del corrispettivo, sia stata emessa fattura, al momento di emissione della fattura stessa; per quelle continuative, e per le quali non si prevedono pagamenti anche parziali, al termine di ciascun anno solare. Da tale disposizione, discende che, per i servizi acquisiti, nel caso in cui non pervenga la fattura del fornitore Ue entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo (e quindi l operazione si considera effettuata), è necessario procedere all emissione dell autofattura, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, così da evitare un ritardo nell inclusione dell operazione negli elenchi Intra, soprattutto laddove la periodicità degli stessi sia con cadenza mensile. In tal modo, è possibile distinguere le seguenti ipotesi (per acquisti di servizi, ed ipotizzando una cadenza mensile di presentazione): pagamento del corrispettivo e fattura pervenuta nello stesso mese: in tal caso, è possibile integrare la fattura del fornitore comunitario, secondo le regole del DL 331/93 (resta ferma, ovviamente, la possibilità di optare per l emissione dell autofattura); pagamento del corrispettivo avvenuto in un mese e fattura pervenuta il mese successivo: in tale ipotesi, è necessario emettere autofattura, ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR 633/72, al fine di poter includere la prestazione nel modello Intra riferito al momento di effettuazione dell operazione. 3.2 Soggetti interessati A seguito dell obbligo di inserimento negli elenchi anche delle prestazioni di servizi, l ambito dei soggetti interessati alla compilazione dei modelli si è notevolmente ampliato. In particolare, oltre a quelli già interessati in precedenza, in base all art. 2 del D.M (soggetti passivi che effettuano scambi intracomunitari di beni), occorre ora includere anche i seguenti soggetti: soggetti passivi (per le persone fisiche, limitatamente alle operazioni afferenti l attività d impresa o professionale eventualmente svolta) che effettuano prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del DPR 633/72 (in qualità di prestatore o committente); 9

10 enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all art. 4 del DPR 633/72, identificati ai fini Iva. 2 Al fine di evitare possibili errori, laddove i servizi sono prestati nei confronti di persone fisiche residenti in altri Stati Ue, che svolgono anche attività d impresa o professionale, è opportuno indagare sulla sfera di acquisizione del servizio da parte di tale soggetto. A tal fine, si consiglia di richiedere una dichiarazione alla controparte, in cui si evidenzi che la prestazione è stata acquisita (o meno) nella sfera d impresa o professionale. 3.3 I modelli Intra-quater L obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi ha comportato la necessità di aggiornare la modulistica che gli operatori devono utilizzare per segnalare le operazioni interessate. Nella tabella che segue sono riepilogati i nuovi modelli. MODELLO SEZIONE CONTENUTO Intra-1 - Frontespizio dell elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo Intra-1bis 1 Cessioni di beni registrate nel periodo Intra-1ter 2 Rettifiche delle cessioni di beni relative a periodi precedenti Intra-1quater 3 Servizi resi registrati nel periodo Intra-1quinquies 4 Rettifiche dei servizi resi indicati nella sezione 3 di periodi precedenti Intra-2 - Frontespizio dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel 2 Trattasi sia degli enti che svolgono anche attività commerciale, sia di quelli che svolgono attività solo istituzionale, ma che si sono identificate ai fini Iva in quanto effettuano acquisti intracomunitari sopra la soglia annua di euro (art. 38 del DL 331/93). 10

11 periodo Intra-2bis 1 Acquisti di beni registrati nel periodo Intra-2ter 2 Rettifiche degli acquisti di beni relative a periodi precedenti Intra-2quater 3 Servizi ricevuti registrati nel periodo Intra-2quinquies 4 Rettifiche dei servizi ricevuti indicati in sezione 3 di periodi precedenti Considerato che le informazioni relative agli scambi di beni sono immutate rispetto al passato, è necessario focalizzare l attenzione sui dati da inserire in merito alle prestazioni di servizi. A tale fine, nella tabella che segue è indicato il contenuto delle colonne relative ai modelli Intra- 1quater e Intra-2quater. Colonna Intra-1quater Colonna Intra-2quater Contenuto 1 1 Progressivo riga 2 2 Codice ISO del Paese della controparte 3 3 Numero identificativo Iva della controparte 4 4 Ammontare dei servizi resi, espressi in euro - 5 Ammontare dei servizi ricevuti, espresso nella valuta dello Stato del fornitore. Nota bene: tale colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra tra quelli che hanno adottato l Euro 5 6 Numero della fattura relativa al servizio reso (Intra- 1quater) o del servizio ricevuto, quale risultante dal documento del fornitore 11

12 (Intra-2quater) 6 7 Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (Intra-1quater) o del servizio ricevuto, quale risultante dal documento del fornitore (Intra-2quater) 7 8 Codice a 6 cifre del servizio, desumibile dalla classificazione CPA 2008 (disponibile sul sito Indicare il codice: I (istantanea) se il servizio reso è erogato in unica soluzione R (a più riprese) se il servizio è erogato a più riprese 9 10 Indicare il codice: B (bonifico) se il servizio reso venga pagato a mezzo bonifico bancario A (accredito) se il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato con altra modalità (diversa da quelle precedenti) Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso (Intra- 1quater) o del Paese nel quale viene effettuato il 12

13 pagamento del servizio ricevuto (Intra-2quinquies) 3.4 La periodicità di presentazione Tra le novità di rilievo nella compilazione dei modelli, assume particolare rilevanza anche la nuova periodicità di presentazione degli elenchi. Ricordando che fino al 2009, tale scadenza poteva assumere valenza annuale, trimestrale ovvero mensile, in funzione del volume delle operazioni realizzate, a decorrere dall anno 2010, per effetto delle novità introdotte dall art. 2 del D.M , la nuova cadenza di presentazione è la seguente: trimestrale, per i soggetti che non hanno effettuato acquisti/cessioni intracomunitarie di beni, ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi IntraUe (ossia quelle soggette all obbligo di listing, di cui al precedente paragrafo 3.1) per un ammontare non superiore a euro , per ciascuna categoria di operazioni, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento; mensile, per tutti gli altri operatori, ossia laddove non si verifichino le condizioni indicate al punto precedente. Al fine di individuare la cadenza di presentazione, è necessario prima di tutto fare riferimento al dato storico di partenza, ossia alle operazioni effettuate ne corso dei quattro trimestri precedenti, sia per quanto riguarda le cessioni, sia per quanto riguarda gli acquisti. A tale fine, è opportuno puntualizzare sin d ora che resta ferma la possibilità anche dopo l introduzione delle novità in esame, di essere soggetti a cadenze differenziate di presentazione per le cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2). Più in particolare, al fine di stabilire la periodicità di partenza, è necessario verificare l ammontare delle cessioni/acquisti di beni, e di servizi, effettuate nel corso dei quattro trimestri precedenti, ossia quelli riferiti all anno 2009 (nel caso in cui l attività sia iniziata da meno di quattro trimestri, è necessario far riferimento al minor numero di trimestri). Tuttavia, poiché tale dato storico è reperibile solo per le cessioni/acquisti di beni, si ritiene che la suddetta verifica si renda necessaria solo per tali operazioni, e non anche per le prestazioni di servizi, atteso che il reperimento del dato storico delle stesse, anche in funzione delle vecchie regole di territorialità, si renderebbe alquanto difficile. Su tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno in chiarimento ufficiale da parte dell Amministrazione Finanziaria. Operativamente: 13

14 se il soggetto passivo verifica che per ognuno dei quattro trimestri precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni, per ciascun trimestre, è stato non superiore a euro , la cadenza di partenza è trimestrale; se il soggetto passivo verifica che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni ha superato la soglia di euro , la cadenza di presentazione dei modelli Intrastat per l anno 2010 è mensile. Una volta determinata la periodicità di partenza, soprattutto nel caso in cui la stessa sia trimestrale, è necessario monitorare il volume di operazioni effettuate in ciascun trimestre solare dell anno in corso, in quanto l eventuale superamento della predetta soglia, alternativamente per gli scambi di beni o di servizi, determina il cambio di periodicità di presentazione in corso d anno. Esempio La società ALFA srl, nel corso dei quattro trimestri del 2009, ha effettuato un volume di scambi intracomunitari, sia in acquisto sia in vendita, non superiore a euro , con conseguente periodicità trimestrale di partenza per l anno Nel corso del mese di gennaio 2010, la società stessa ha effettuato: cessioni di beni per euro ; prestazioni di servizi rese per euro ; acquisti di beni per euro ; acquisti di servizi per euro In base a tali volumi: per il modello INTRA 2 si mantiene la periodicità trimestrale, in quanto non è ancora avvenuto il superamento della sogli di euro ; per il modello INTRA 1, la periodicità passa da trimestrale a mensile, in quanto nel corso del mese di gennaio 2010 (e quindi del primo trimestre) il volume delle operazioni (cessione di beni) ha superato la soglia di euro Per quanto riguarda l efficacia temporale del superamento della soglia (da trimestrale a mensile), l art. 2, co. 4, del DM , precisa che l obbligo mensile si applica a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. Tale disposizione, che non brilla per chiarezza, dovrebbe significare, riprendendo l esempio sopra indicato, che entro il 25 marzo deve essere presentato il modello Intra mensile, con riferimento ai dati sia di gennaio sua di febbraio I modelli, infatti, devono essere appositamente contrassegnati al fine di evidenziare che la periodicità è mutata, e che i modelli contengono i dati riferiti a due mesi. 14

15 3.5 Modalità e termini di presentazione Novità di rilievo sono previste anche in relazione alle modalità ed ai termini di presentazione degli elenchi riepilogativi. In particolare, i modelli devono essere presentati in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Tuttavia al fine di rendere meno traumatico l obbligo generalizzato di invio telematico, fino al , è ammessa anche la presentazione agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in formato elettronico e nel più breve termine del giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento; in questa ipotesi, inoltre, è necessario presentare i frontespizi dei modelli compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal delegato, redatti anche su carta bianca, purché il contenuto sia sostanzialmente identico a quello dei modelli telematici. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di presentare il modello in formato cartaceo. In pratica, la presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). In relazione alla gestione del periodo transitorio e in considerazione dei ritardi intervenuti nell emanazione delle nuove disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane n ha chiarito che: nel caso di invio per raccomandata, o di consegna diretta, agli uffici doganali dei modelli INTRASTAT cartacei avvenuta entro il (ossia prima dell entrata in vigore del DLgs. 18/2010), gli elenchi si intendono regolarmente presentati; nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT cartacei, nel periodo dal (entrata in vigore del DLgs. 18/2010) al , il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a inviare nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso, con l avvertenza che non sarà più possibile l invio a mezzo posta; nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT su formato elettronico, nel periodo dal al , i dati verranno acquisiti ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più possibile l invio a mezzo posta. A regime, come sopra accennato, i nuovi modelli INTRASTAT dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica. Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT si può utilizzare solo il canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange) 3. A tal fine, i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT 3 In un secondo momento sarà possibile trasmettere i modelli INTRASTAT anche tramite i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). 15

16 devono richiedere all Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l apposita autorizzazione. A tale proposito l Agenzia delle Dogane ha precisato, con nota del 13 gennaio 2010, che: a decorrere dall i certificati di firma digitale sono rilasciati alle sole persone fisiche; i soggetti che non sono in possesso di un certificato sono invitati ad iscriversi al Servizio Telematico dell Agenzia delle Dogane, indicando almeno un sottoscrittore persona fisica; sempre a decorrere dall , sono revocati i certificati di firma rilasciati a persone giuridiche; a tal fine, le persone giuridiche titolari di certificati possono inserire la sottoscrizione di una persona fisica attraverso l apposita funzione presente nel Servizio Telematico. 4. Casi pratici di compilazione dei modelli: prestazioni di servizi Di seguito, si illustrano alcuni esempi pratici di compilazione dei modelli Intrastat, limitatamente alle prestazioni di servizi, in quanto, come detto in precedenza, per gli scambi di beni non ci sono novità relative ai dati da inserire nei modelli. Esempio di compilazione n. 1 servizio di consulenza legale reso a società tedesca L avv. Mario Rossi ha prestato un servizio di consulenza legale nei confronti di una società tedesca, per un importo pari a euro (fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72). Si ipotizzi che: - i servizi resi dall avv.to Mario Rossi si riferiscano a servizi di consulenza in campo societario e commerciale; - il pagamento da parte delle società tedesca avviene mediante bonifico da una banca sita a Berlino. La compilazione del modello Intrastat da parte delll avv.to Mario Rossi per i servizi resi nel corso del mese di febbraio risulta essere il seguente: 16

17 Esempio di compilazione n. 2 servizio di trasporto beni Una società italiana ha ricevuto un servizio di trasporto di beni da Milano a Parigi. Il prestatore è una società inglese. Si ipotizzi che: - il trasporto di beni si riferisca ad animali vivi; - che il servizio si esaurisca in un unica prestazione; - il pagamento da parte della società italiana avviene mediante bonifico da una banca italiana per un importo pari ad 1.000, corrispondente a La compilazione del modello Intrastat da parte della società italiana per il servizio di trasporto ricevuto risulta essere il seguente: 17

18 Esempio di compilazione n. 3 servizio di intermediazioni ricevute La società Alfa s.r.l. riceve fattura per provvigioni dai propri agenti non residenti. Le provvigioni pagate entrambe con bonifico bancario risultano essere le seguenti: a) a favore dell agente austriaco per un corrispettivo pari ad b) a favore dell agente spagnolo per un corrispettivo pari ad La compilazione del modello Intrastat da parte della società italiana per il servizio di intermediazione ricevuto risulta essere il seguente: 18

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