TERRITORIALITA IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI. A cura di Gianfranco Costa Aggiornata al 28/2/2014

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1 TERRITORIALITA IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI A cura di Gianfranco Costa Aggiornata al 28/2/2014

2 Argomento Slide Momento di rilevanza operazioni INTRA 7 Integrazione della fattura 15 Rimborsi trimestrali 24 Territorialità prestazioni di servizi 29 Soggettività prestazioni 51 Adempimenti 62 Deroghe alla territorialità 69 Art. 7/quater 70 Art. 7/quinquies 96 Art. 7/sexies 99 Art. 7/septies 117 Iscrizione Vies 123 Esportazioni Triangolazioni IVA 131 2

3 OPERAZIONI INTRA Riferimenti normativi: D. Lgs , n. 18 C.M , n. 58/E Regolamento UE , n. 282 C.M , N. 37/E D.L. 217/2011 (c.d. Comunitaria 2010) L. 228/2012 3

4 OPERAZIONI INTRA Analisi operazione Momento impositivo Territorialità Qualificazione committente Disciplina Fiscale Iva intra o Iva Italia Contabilità Integrazione ft. Adempimenti Modello Intra 4

5 Effettuazione delle operazioni INTRA Art. 21, co. 4, DPR 633/1972 Art. 39, D.L. 331/1993

6 Fonti normative Recepimento direttive comunitarie 2009/69/CE 2009/162/CE 2010/45/UE Modifiche: Momento impositivo delle prestazioni INTRA Momento impositivo cessione di beni Modalità di integrazione delle fatture Nuova fattispecie di rimborsi trimestrali IVA 6

7 Momento di rilevanza operazioni INTRA

8 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento di rilevanza operazioni INTRA Nuovo art. 39. «Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari» Momento di rilevanza: Ante modifica: alla consegna al destinatario Post modifica: Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto Aggiunto: le cessioni a titolo oneroso di beni, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ed il trasferimento di beni da assoggettare a lavorazioni: Se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad 1 mese solare Si considerano effettuati alla fine di ciascun mese Art. 39, DL 331/1993 Eccezioni 8

9 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento di rilevanza operazioni INTRA Art. 39, DL 331/1993 Nuovo art. 39. «Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari» Momento di rilevanza: È rimasto invariato: Previsione di effetti traslativi successivi alla consegna: dal momento in cui hanno efficacia gli effetti traslativi Cessioni con contratti estimatori: rilevanza dalla vendita dei beni oggetto del contratto o entro 1 anno dalla consegna 9

10 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento fatturazione delle operazioni INTRA Art. 46, co. 2, DL 331/1993 Nuovo co. 2, 1 periodo, dell art. 46. «fatturazione delle operazioni intracomunitarie» È stato aggiunto che Per le cessioni intracomunitarie, la fattura va emessa ai sensi dell art. 21 del DPR 633/1972, Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Cioè, entro il giorno 15 del mese successivo all inizio del trasporto o della spedizione 10

11 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento fatturazione delle operazioni INTRA Art. 46, co. 5. «fatturazione delle operazioni intracomunitarie» Art. 46, co. 2, DL 331/1993 Sono cambiati i termini per l emissione di autofattura da parte dell acquirente italiano se non riceve la fattura o la riceve per un importo inferiore dal cedente comunitario Ante modifica Se la fattura non perviene entro il mese successivo all effettuazione dell operazione Entro il mese seguente l acquirente emette autofattura in unico esemplare Post modifica L acquirente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere autofattura entro il giorno 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione 11

12 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 47, co. 1, DL 331/1993 Art. 47, co. 1: «registrazione delle operazioni intracomunitarie» Sono cambiati modalità e termini di registrazione delle operazioni di acquisto INTRA Ante modifica Le fatture relative ad acquisti INTRA vanno: Integrate Annotate entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento Post modifica Le fatture relative agli acquisti INTRA sono annotate distintamente: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse 12

13 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 47, co. 1: «registrazione delle operazioni intracomunitarie» Sono cambiati i termini di registrazione delle operazioni di acquisto INTRA Art. 47, co. 1, DL 331/1993 per le quali è stata emessa autofattura, perché non pervenuta la fattura dal cedente Ante modifica Le fatture relative ad acquisti INTRA per le quali è stata emessa autofattura, vanno: Annotate entro il mese di emissione Post modifica Le fatture relative agli acquisti intracomunitari con emissione di autofattura (perché non pervenuta la fattura dal cedente) sono annotate: entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente nel registro fatture emesse 13

14 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 47, co. 4, DL 331/1993 Art. 47, co. 4: «registrazione delle operazioni intracomunitarie» Sono cambiati modalità e termini di registrazione delle operazioni di cessione INTRA Ante modifica Le fatture relative a cessioni INTRA vanno: Annotate con riferimento alla data di emissione Post modifica Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate: entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione 14

15 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 47, co. 3, DL 331/1993 Art. 47, co. 3: «registrazione delle operazioni intracomunitarie» Gli enti pubblici e privati, le associazioni o le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non hanno per oggetto attività commerciale o professionale Annotano le operazioni INTRA In apposito registro Entro gli stessi termini dei soggetti commerciali (vedi slide precedenti) 15

16 Art. 1 co. 326 L. 228/2012 Momento registrazione delle fatture INTRA Art. 49, co. 1, DL 331/1993 Art. 49, co. 1, 1 periodo: «dichiarazione e versamento da parte degli enti non commerciali» Gli enti pubblici e privati, le associazioni o le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non hanno per oggetto attività commerciale o professionale Che hanno effettuato acquisti INTRA (esclusi quelli soggetti ad accisa) e che sono tenuti al versamento di tale IVA (in quanto indetraibile) Presentano telematicamente entro ciascun mese una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al 2 mese precedente 16

17 Integrazione della fattura

18 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Fatturazione comunitaria Art. 17, co. 2-5 DPR 633/1972 Le novità dal 2013 sono state: 1. Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto comunitario, il cessionario/committente nazionale adempie agli obblighi: 1. di fatturazione integrando la fattura ricevuta 2. di registrazione con la doppia annotazione a debito e credito. 2. Previsto l obbligo di fatturazione anche per le cessioni e le prestazioni non territoriali (art. da 7 a 7-septies Dpr n. 633/1972) nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario con l'annotazione inversione contabile e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi a chiunque, che si considerano effettuate fuori dell'unione Europea con l'annotazione "operazione non soggetta" 18

19 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Volume d affari Art. 20, co. 1, DPR 633/1972 Novità: sono comprese nel volume d'affari anche i servizi generici e non generici e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale di cui agli art. 7/bis e 7/ter. Restano però escluse dal volume d'affari valido ai fini del calcolo del plafond 19

20 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Art. 21, co. 6: Obbligo emissione fattura Art. 21, co. 6, lett. c, DPR 633/1972 «La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7-bis co. 1, con l'annotazione «operazione non soggetta».» 20

21 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Obbligo emissione fattura Art. 21, co. 6/bis: ««6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta».» (es. cessione estero su estero extra UE) Art. 21, co. 6/bis, DPR 633/

22 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Obbligo emissione fattura Art. 21, co. 6/ter, DPR 633/1972 Art. 21, co. 6/ter: «6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione» 22

23 Art. 1 co. 325 L. 228/2012 Nuove indicazioni in fattura Art. 21, co. 6, DPR 633/1972 Art. 21, co. 6, DPR 633/1972: La fattura è emessa anche per le operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell IVA, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7/bis co. 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal DL 41/1995, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.» 23

24 Rimborsi trimestrali

25 Art. 38-bis DPR 633/1972 Rimborsi trimestrali IVA Art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 Ai sensi dell art. 38-bis, co. 2, DPR n. 633/72, il rimborso del credito IVA trimestrale può essere richiesto, se di ammontare superiore a 2.582,28, al sussistere nel singolo trimestre di uno dei requisiti di cui all art. 30, co. 3, lett. a), b) c) ed e), DPR n. 633/72, ossia: Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/ importazioni di beni e servizi imponibili. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili Art. 8, 8 bis e 9, DPR 633/72, art. 41, Dl n. 331/93, ecc. In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre; Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72, ovvero rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati 25

26 Art. 38-bis DPR 633/1972 Rimborsi trimestrali IVA Art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 Per richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale il soggetto interessato deve prestare un idonea garanzia, che NON è necessaria per i rimborsi: non superiori a 5.164,57; non superiori al 10% dei versamenti affluiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli iscritti a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati; non superiori a ,45 richiesti dal curatore fallimentare / commissario liquidatore; richiesti dalle imprese c.d. virtuose che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal co. 7 dell art. 38-bis 26

27 Art. 38-bis DPR 633/1972 Rimborsi trimestrali IVA Art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 L art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 ha esteso la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72. Il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi esteri, 1. purché di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate, 2. aventi ad oggetto: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di Servizi che danno diritto al rimborso trimestrale novità intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-ue o relativi a beni da esportare fuori dell UE (art. 19, comma 3, lett. a-bis) 27

28 Art. 72 DPR 633/1972 DECORRENZE Art. 8, co. 2, lett. m) L. 217/2011 Decorrenza delle modifiche: dal per: l individuazione del momento impositivo (e della base imponibile) delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti; l obbligo di integrazione delle fatture UE; la possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale per le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72. 28

29 Territorialità prestazioni di servizi

30 ASPETTI GENERALI RECEPIMENTO DIRETTIVE CE DIRETTIVA 2008/8 (Direttiva Servizi) DIRETTIVA 2008/9 DIRETTIVA 2008/117 Nuovi criteri di territorialità delle prestazioni di servizi (criterio del luogo del committente) Nuova procedura rimborso dell imposta ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso Novità connesse alle operazioni intracomunitarie (lotta alle frodi fiscali) 30

31 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 18/2010 di recepimento Direttive 8, 9 e 117 del 2008 In vigore dal 1/1/2010 Decreto MEF Soppressione art. 40, co. 4-bis, 5, 6, 7 e 9, del DL 331/93 Modifica periodicità presentazione modelli Intrastat Riscrittura art. 7 del DPR 633/72 Introduzione nuovi artt. da 7 a 7-septies Riscrittura art. 17 del DPR 633/72 Previsione obbligo di emissione fattura per i servizi fuori campo per carenza del presupposto territoriale Nuova disciplina dei rimborsi per l imposta pagata da un soggetto passivo IT in altro Stato Ue (nuovo art. 38-bis1) Nuova disciplina del rimborso dell Iva assolta in Italia da altro soggetto UE (nuovo art. 38-bis2) Riscrittura disciplina rimborso dell Iva assolta in Italia da soggetti extraue (art. 38-ter) Modalità e termini di presentazione modelli Intrastat (DM 22/10/2010) Provv. AE e AD Approvazione modelli e istruzioni Instrastat (Agenzia delle dogane Determinazione 22/02/2010 n ) 31

32 CHIARIMENTI AGENZIA C.M , N. 58/E Nelle more dell adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione (.). Le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali (.), con particolare riferimento all articolo 7 e 17, nonché nell articolo 40, co. 4-bis, 5 e 6 del DL 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi. 32

33 Il nuovo assetto normativo Art. 7 Art. 7-bis Art. 7-ter Definizioni Territorialità delle cessioni di beni Territorialità delle prestazioni di servizi Regola generale: Luogo di residenza del committente B2B Luogo di residenza del prestatore B2C Art. 7-quater Art. 7-quinquies Art. 7-sexies Art. 7-septies La territorialità è dettata dalla deroga con riferimento al servizio e non ai soggetti Disposizioni applicabili ad alcuni servizi con committente non soggetto passivo Disposizioni applicabili ad alcuni servizi con committente non soggetto passivo extra UE 33

34 Il nuovo assetto normativo ATTENZIONE: In presenza di prestazioni con PLURALITÀ DI ATTIVITÀ DISTINTE, per la corretta qualificazione dell operazione bisogna far riferimento al contenuto del contratto: Attività autonome Attività Accessorie Specifici criteri di territorialità ESEMPIO: Appalto con produzione e trasferimento del bene Criteri territorialità attività principale 34

35 TERRITORIALITA : REGOLA GENERALE ARTICOLO Tipologia servizi Criterio territorialità Art. 7 ter DPR633/72 INDIVIDUAZIONE DEL COMMITTENTE Regola generale territorialità delle prestazioni di servizi generici Tassazione nel paese di residenza del committente se l operazione riguarda due soggetti passivi d imposta (B2B) Tassazione nel paese di residenza del prestatore se l operazione riguarda un committente non soggetto passivo d imposta (B2C) 35

36 REGOLE GENERALI SERVIZI GENERICI ART. 7-TER Tre circostanze da verificare per l ambito di operatività della norma: 1) Status di soggetto passivo del committente 2) Qualità del committente 3) Luogo di stabilimento del committente 36

37 REGOLE GENERALI 1) STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE Verifica preliminare: soggettività passiva del prestatore Non rileva ai fini Iva: la prestazione resa da un soggetto che NON agisce nell esercizio d impresa o di arti e professioni, anche se tale soggetto NON è residente nel territorio dello Stato 37

38 REGOLE GENERALI 1) STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE Fra i committenti soggetti passivi ai fini delle prestazioni di servizi vi sono (art. 7-ter, co. 2, DPR 633/72): gli enti e le associazioni che svolgono contemporaneamente: sia attività commerciale; sia attività non commerciale. Sono soggetti passivi gli enti non commerciali, identificati ai fini Iva, in quanto effettuano acquisti intracomunitari oltre soglia ( ) ovvero che si siano volontariamente identificati 38

39 REGOLE GENERALI 1) STATUS SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE: la prova RUOLO CENTRALE: numero identificativo Iva comunicato dal committente comunitario, la cui conferma di validità deve essere ottenuta con il sistema VIES Committente Ue che ha richiesto la partita Iva ma non l ha ancora ottenuta: il prestatore deve ottenere qualsiasi prova della soggettività passiva, e deve adoperarsi per effettuare una verifica di ragionevole ampiezza delle informazioni ottenute (art. 18 reg. Ue 282/2011) Committente non comunitario. Elementi di prova: certificazione rilasciata dalle autorità fiscali, eventuale numero di partita Iva ed altre informazioni ottenute 39

40 2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO» DEL COMMITTENTE La STATUS di soggetto passivo del committente rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini dell applicazione della regola generale di cui all art.7-ter del DPR 633/72. l operatore nazionale, dopo aver verificato lo status del committente dovrà effettuare una successiva verifica circa la soggettività di quest ultimo (Ag. Entrate Circ. 37/E 29/07/11) 40

41 C.M. 37/E 29/07/2011 1) STATUS COMMITTENTE STATUS SOGGETTO PASSIVO VERIFICA REQUISITI Comunitario Extra - Comunitario Committente Prestatore Committente Prestatore Comunica il proprio numero Identificativo Iva Comunica di non possedere un proprio numero identificativo Iva Verifica correttezza del numero, tramite Vies 1) Ottiene qualsiasi altra prova 2) Verifica info ottenute Produce un certificato rilasciato dalle proprie autorità fiscali competenti Verifica l esistenza e la veridicità dell attestazione prodotta Mette a disposizione la richiesta di attribuzione p.i. Non comunica il proprio numero identificativo Iva Verifica l assenza di cause ostative Esclude la sussistenza dello status Possiede un numero di p.i. Verifica la correttezza delle informazioni tramite le normali Possiede un numero procedure di controllo identificativo Iva commerciale Verifica la sussistenza di informazioni contrarie 41

42 2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO» DEL COMMITTENTE E necessario verificare se il committente abbia usufruito dei servizi: Nell esercizio dell attività imprenditoriale/ professionale; A scopo personale Segue

43 2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO» DEL COMMITTENTE SOGGETTIVITA PASSIVA PERSONE FISICHE (imprenditori o professionisti) Servizi ricevuti nello svolgimento di attività d impresa o professionale Servizi ricevuti nella sfera personale NB: SI NO C.M. 37/E/2011: se si fornisce la partita IVA è una operazione svolta nell esercizio dell attività. 43

44 2) QUALITÀ di «SOGGETTO PASSIVO» DEL COMMITTENTE REGOLE GENERALI (Art. 19 Reg. 282/2011) Servizi destinati esclusivamente ad uso privato, compreso l uso da parte dei dipendenti: Il committente è considerato soggetto non passivo (B2C) C.M. 37/E: è uso privato anche quello da parte delle persone facenti parte degli organi delle società o enti (B2C) Servizio acquisito sia per finalità private sia per finalità imprenditoriali: si applicano i criteri previsti per le prestazioni rese a committenti soggetti passivi (B2B) 44 segue

45 2) QUALITÀ di «SOGGETTO PASSIVO» DEL COMMITTENTE REGOLE GENERALI (Art. 19 Reg. 282/2011)..(continuazione): Ai fini dell analisi dell utilizzo del servizio rilevano: la natura dei servizi forniti (utilizzo per attività) la comunicazione del numero di partita Iva Momento di verifica della qualità soggetto passivo: All effettuazione dell operazione (art. 6, DPR 633/72) a nulla rilevando eventuali cambiamenti successivi. Non rilevano i cambiamenti avvenuti dopo l effettuazione dell operazione 45

46 C.M. 37/E 29/07/2011 REGOLE GENERALI 2) QUALITA SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE ESEMPIO 1 Committente Prestatore Tipo servizio Sfera Impresa individuale italiana Avvocato spagnolo Divorzio imprenditore nazionale Status soggetto passivo Rilevanza Personale Non rileva Spagna ESEMPIO 2 Committente Francese Prestatore Italiano Tipo servizio Consulenza d impresa Sfera Professionale Status soggetto passivo Rileva Rilevanza Paese committente: FRANCIA 46

47 REGOLE GENERALI 2) QUALITA SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE Soggetto Prestazioni Status Criterio Tipo Descrizione Ricevute Destinazione SI NO B2B B2C Esercenti arti e professioni Ente commerciale Persone giuridiche Persone fisiche Ente non commerciale con partita IVA Ente non soggetto Attività Sempre X X Economica Attività Attività Economica X X d impresa O Promiscuo Persona fisica Privato X X Sempre Sempre Attività Economica Attività Economica Attività istituzionale Uso privato dei dipendenti Attività Propria X X In possesso P.I. Uso privato dei X X dipendenti 47 Senza P.I. X X X X X X X X X X

48 3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE REGOLE GENERALI Art. 7, lett. d), del DPR 633/72: domicilio o residenza nel territorio dello Stato; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: luogo in cui si trova la sede legale o quella effettiva Art. 10 reg. 282/2011: la sede dell attività è quella in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa o dove si riunisce la direzione Segue 48

49 3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO: STABILE ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTANTE FISCALE O IDENTIFICAZIONE DIRETTA!!!! Attribuisce lo status di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione in Italia Non attribuiscono mai al soggetto non residente lo status di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato 49

50 3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE STABILE ORGANIZZAZIONE Art. 162 Tuir Legge Delega 80/03 co. 4 lett. A) NOZIONE: «sede fissa di affari in cui l impresa esercita in tutto o in parte la sua attività» CARATTERI ESSENZIALI: 1. esistenza della sede d affari Basta la disponibilità; non è necessaria la proprietà di locali; 2. la sede di affari sia fissa, cioè abbia una connessione di carattere permanente con il territorio dove è collocata; 3. esercizio della attività, in tutto o in parte, per mezzo della sede fissa d affari. 50

51 Soggettività delle prestazioni

52 TERRITORIALITA SERVIZI OBIETTIVO DIRETTIVA 2008/8 CRITERI DI ORDINE GENERALE Luogo di tassazione del servizio deve coincidere con quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio stesso Servizi resi nei confronti di soggetti passivi: tassazione nel luogo in cui è stabilito il committente (Regola del committente) Servizi resi nei confronti di privati: tassazione nel luogo in cui è stabilito il prestatore (Regola del prestatore) 52

53 ESEMPIO 1 Prestatore Italiano : soggetto passivo Committente Francese : soggetto passivo Oggetto : Consulenza legale svolta in Italia Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA art. 7/ter 2. Il soggetto francese integra la fattura con la «TVA francese» e registra con il meccanismo del Reverse Change 3. Compilazione Mod. Intra Servizi 53

54 ESEMPIO 2 Prestatore Italiano : soggetto passivo Committente Tedesco : privato Oggetto : Redazione dichiarazione dei redditi Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura con IVA 22% 2. No Mod. Intra Servizi 54

55 TERRITORIALITA SERVIZI - DEFINIZIONI Sono SOGGETTI PASSIVI (per le prestazioni ad essi rese) I soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni (indipendentemente dalla forma giuridica) N.B.: per le persone fisiche, la soggettività passiva è limitata alle prestazioni ricevute nell esercizio di dell attività d impresa o di arte o professione Enti, associazioni ed altre organizzazioni, anche quando agiscono al di fuori dell attività commerciale o agricola se fanno attività mista (istituzionale + commercilae) Enti, associazioni ed altre organizzazioni, identificati ai fini Iva 55

56 TERRITORIALITA SERVIZI - DEFINIZIONI SOGGETTIVITA PASSIVA ENTI ED ASSOCIAZIONI Enti che svolgono sia attività commerciale sia attività istituzionale Enti che svolgono solo attività istituzionale Sono soggetti passivi: anche per i servizi ricevuti nell ambito dell attività istituzionale in tal caso, l imposta è indetraibile Sono soggetti passivi se identificati ai fini Iva, in quanto effettuano acquisti intracomunitari per importi superiori a (art. 38, co. 5, lett. c), del DL 331/93) ovvero se hanno optato per l applicazione dell Iva in Italia 56

57 ESEMPIO 3 Prestatore Francese : soggetto passivo Committente Italiano : Associazione Sportiva con P. IVA Oggetto : Consulenza su pubblicità inerente l attività commerciale 1. Il prestatore francese emette fattura fuori campo IVA 2. L associazione sportiva integra la fattura con l IVA e la registra in Reverse Charge Soluzione 3. Compila il Mod. Intra Servizi 57

58 ESEMPIO 4 Prestatore Austriaco : soggetto passivo Committente : Associazione Sportiva con P. IVA Oggetto : Consulenza inerente l attività Istituzionale 1. Il prestatore austriaco emette fattura fuori campo IVA 2. L associazione sportiva integra la fattura art. 17, co. 2 e compila F24 per il versamento dell IVA in quanto l IVA non è detraibile Soluzione 3. Compila il modello Intra Servizi 58

59 ESEMPIO 5 Prestatore Spagnolo: soggetto passivo Committente : Associazione Sportiva con P. IVA che ha optato per la L. 398/1991 Oggetto : Consulenza inerente l attività Istituzionale/commerciale Soluzione Siccome l Associazione determina il debito d imposta secondo modalità forfettarie, si dovrà versare l IVA allo stesso modo di un utilizzo istituzionale della prestazione 1. Il prestatore spagnolo emette fattura fuori campo IVA 2. L associazione sportiva integra la fattura art. 17, co. 2 e compila F24 per il versamento dell IVA in quanto l IVA non è detraibile 3. Compila il modello Intra Servizi 59

60 ESEMPIO 6 Prestatore Spagnolo: con P. IVA Committente: Associazione Italiana senza P. IVA Oggetto : Consulenza Soluzione 1. Il prestatore spagnolo emette fattura con esposta l IVA spagnola 2. L associazione è come un privato e quindi non deve fare nulla 3. NON compila il Mod. Intra Servizi 60

61 TERRITORIALITA SERVIZI REGOLA GENERALE TERRITORIALITA SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) - CRITERI B2B Committente soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato Due requisiti necessari: B2C Committente non soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato e prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato REGOLA GENERALE TASSAZIONE: PAESE DEL COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO (SERVIZI B2B ) Committente non soggetto passivo: la tassazione torna nel Paese del prestatore (SERVIZI B2C ) 61

62 Prestazioni di servizi & adempimenti

63 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI ART. 17, CO. 2, DPR 633/72 NOTA BENE Qualifica debitore dell imposta: per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) territorialmente rilevanti in Italia È il cessionario o committente soggetto passivo d imposta (reverse charge) L obbligo di reverse charge si realizza anche nell ipotesi in cui il soggetto passivo estero si sia identificato in Italia tramite: rappresentante fiscale; identificazione diretta; stabile organizzazione. Precisazioni Per effetto delle novità del DL 135/2009, le 3 modalità di identificazione Iva in Italia sono tra di loro alternative 63

64 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE (del soggetto estero in Italia) Distinzione tra: Operazioni effettuate direttamente dal soggetto estero Operazioni effettuate tramite la stabile organizzazione: obbligo di reverse charge da parte del cessionario/committente residente quest ultima ha lo status di soggetto passivo stabilito in Italia (art. 7, co. 1, lett. d) 64

65 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI NORMA MODIFICATA Art. 21, co. 2 e co. 6, DPR 633/72 Obbligo di fatturazione NOVITA delle prestazioni rese a committenti soggetti passivi Ue non soggette ad imposta ai sensi dell art. 7-ter servizi non rilevanti territorialmente in Italia nonché di indicazione nella fattura stessa del relativo numero di identificazione Iva del committente Le prestazioni territorialmente non rilevanti dell art. 7/ter Art. 20, DPR 633/72 Novità: Art. 46, co. 2, DL 331/93 Fino al : non concorrevano a formare il volume d affari Dal : concorrono al volume d affari Eliminazione dal co. 2 dell obbligo di fatturazione dei servizi intracomunitari in uscita obbligo trasfuso nell art. 21, co. 6, del DPR 633/72 65

66 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI ATTENZIONE: In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nell Unione Europea entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente, entro il 15 del 3 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve: emettere, ai sensi del c. 5 dell art. 46 del D.L. n. 331/1993, autofattura in unico esemplare; indicare in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore comunitario. L autofattura dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione, ma considerarla nel registro IVA vendite con riferimento al mese precedente (nuovo co 1 art. 47 D.L. 331/1993). Tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento (circolare Agenzia delle Entrate , n. 35/E). 66

67 REGOLE DAL 2013 Annotazioni particolari Nuovo co. 6-bis dell art. 21: anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell imposta, una specifica annotazione, indicando la relativa norma; in particolare: prestazioni diverse da quelle di cui all art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportata l annotazione inversione contabile ; effettuate nei confronti di soggetti extraue, va riportata l annotazione operazione non soggetta. 67

68 REGOLE DAL 2013 Altre annotazioni particolari FATTISPECIE REGIME IVA ANNOTAZIONE cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale operazioni non imponibili Non soggette ex art. 7-bis co.1 art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater operazione non soggetta operazione non imponibile operazioni esenti ex art. 10 operazione esente operazioni soggette al regime del margine operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo DL n. 41/95 EX art. 74-ter regime del margine beni usati ; regime del margine oggetti d arte ; regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione ; regime del margine - agenzie di viaggio. 68

69 Deroghe alla territorialità

70 TERRITORIALITA SERVIZI DEROGHE QUADRO NORMATIVO DEROGHE ART. 7-quater e 7-quinquies ART. 7-sexies e 7-septies Deroghe assolute, applicabili: sia per servizi B2B, sia per servizi B2C, riferite ad alcune prestazioni di servizi Deroghe relative, applicabili: solo per servizi B2C, e riferite ad alcune prestazioni di servizi 70

71 TERRITORIALITA SERVIZI DEROGHE RAPPORTO REGOLE GENERALE E DEROGHE DEROGHE ASSOLUTE DEROGHE RELATIVE Indipendenti dalla regola generale (applicabili in ogni caso) Servizi B2C Deroghe indipendenti Servizi B2B Applicazione regola generale (tassazione Paese del committente) 71

72 ART. 7-quater: 1^ DEROGA RILEVA LA PRESTAZIONE TIPOLOGIA SERVIZIO SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (comprese perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di alloggi in strutture ricettive, compresi campeggi e campi di vacanza, concessione di diritti relativi agli immobili, preparazione e coordinamento di lavori immobiliari) TRASPORTO PASSEGGERI RISTORAZIONE E CATERING RISTORAZIONE E CATERING DI BORDO LOCAZIONE, LEASING, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO CRITERIO TERRITORIALITA IVA Ubicazione immobile nel territorio dello Stato Distanza percorsa nel territorio dello Stato Luogo di materiale esecuzione nel territorio dello Stato Luogo di partenza del trasporto situato nel territorio dello Stato Messa a disposizione del mezzo nel territorio dello Stato ed utilizzo nella Ue Messa a disposizione del mezzo extraue ed utilizzo nel territorio dello Stato 72

73 SERVIZI BENI IMMOBILI Disciplina fino al 31/12/2009 Il criterio per la rilevanza territoriale ai fini Iva è il luogo di ubicazione dell immobile Disciplina dal 1/1/2010 Disciplina invariata Il nuovo art. 7-quater, lett. a), include anche la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o analogo (campi vacanza, campeggi, ecc.) 73

74 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI Art. 2, co.2 Direttiva 2006/112/CE: Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo CM 38/2010 Si ha un bene immobile quando: non è possibile separare il bene mobile dall immobile senza alterare la funzionalità del bene stesso; per riutilizzare il bene in altro contesto, con le medesime finalità, occorrono antieconomici interventi di adattamento. CM 37/2011 Per individuare un bene immobile: Occorre fare riferimento all accatastamento del bene; questo fa presumere che il bene sia qualificabile come «Immobile» NOVITA DAL 2012: SI DEVONO CONSIDERARE BENI IMMOBILI ANCHE I BENI MOBILI INCORPORATI STABLIMENTE AL SUOLO O AL FABBRICATO (es. impianti elettrici) 74

75 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (art. 7-quater lett a) Criterio di rilevanza territoriale: luogo di ubicazione dell immobile Servizi relativi a beni immobili: fornitura di alloggio, diritti di utilizzazione dell immobile (locazioni, sublocazioni, ecc.), perizie relative a beni immobili, prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dei lavori immobiliari (servizi si progettazione resi da ingegneri, architetti, ecc.), e le intermediazioni Servizi esclusi: costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su immobili (usufrutto, ad esempio), servizi di consulenza non afferenti alla preparazione ed al coordinamento dei lavori immobiliari (predisposizione contratti di compravendita immobili, consulenze fiscali, ecc.) 75

76 ESEMPIO 7 Prestatore: Italiano con P. IVA Committente: Italiano con P. IVA Oggetto: Manutenzione su fabbricato ubicato in Francia Soluzione 1. Il prestatore Italiano emette fattura fuori campo IVA art. 7/quater 2. Il committente Italiano dovrà nominare un rappresentante fiscale in Francia per versare l IVA francese 3. No Mod. Intra Servizi 76

77 ESEMPIO 8 Prestatore: Italiano con P. IVA Committente: Italiano privato Oggetto : Perizia su fabbricato ubicato in Germania Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA art. 7/quater 2. Il committente non deve fare nulla 3. Il prestatore italiano dovrà identificarsi in Germania per assolvere l IVA tedesca 4. No Mod. Intra Servizi 77

78 SERVIZI BENI IMMOBILI CASI PARTICOLARI R.M , N Sono fuori campo Iva per difetto del requisito di territorialità ex art. 7, co. 4, lett. a), le prestazioni di servizi per la realizzazione di un padiglione (italiano) all estero R.M , N. 70/E Sono fuori campo Iva per difetto del requisito di territorialità ex art. 7, co. 4, lett. a), le prestazioni rese da ditte italiane per l allestimento di fiere al di fuori del territorio nazionale 78

79 SERVIZI BENI IMMOBILI CASI PARTICOLARI Immobili situati in 2 Stati diversi La fornitura con posa in opera di un cavo di fibra ottica che collega due Stati diversi, è esclusa da Iva per la parte riferibile all altro Stato (Corte di Giustizia , causa C- 111/05) Intermediazioni alberghiere L attività di intermediazione relativa ai servizi di prenotazione alberghiera, avvalendosi della rete Internet, non rientra nel commercio elettronico ma costituisce un servizio relativo a beni immobili (R.M , n. 199/E e R.M , n. 312/E) 79

80 TRAPORTO PASSEGGERI Disciplina fino al 31/12/2009 Il criterio per la rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia è la distanza percorsa nel territorio dello Stato Disciplina dal 1 gennaio 2010 Disciplina invariata Nota bene: la deroga si applica solo per il trasporto passeggeri (sia B2B sia B2C) Resta ferma l eventuale applicazione del regime di non imponibilità (della tratta interna) per i trasporti internazionali dipendenti di un unico contratto 80

81 Trasporto passeggeri: DEFINIZIONI (art.7 co.1 lett f) TIPOLOGIA TRASPORTO Parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità Luogo di partenza di un trasporto passeggeri Luogo di arrivo di un trasporto passeggeri Trasporto andata e ritorno DESCRIZIONE Parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo Primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità Ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità Il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto 81

82 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI TRASPORTO PASSEGGERI (art. 7-quater lett b) Casi di criteri di rilevanza territoriale: distanza percorsa nel territorio dello Stato Trasporto marittimo internazionale: 5% quota parte trasporto internazionale è rilevante in Italia (C.M , n. 7/E) Trasporto aereo internazionale: 38% quota parte trasporto internazionale è rilevante in Italia (R.M , n. 89/E) 82

83 TRASPORTO PASSEGGERI TRASPORTI INTERNAZIONALI (in parte eseguiti in Italia ed in parte all estero) TRATTA ESTERA (Ue o extraue) TRATTA INTERNA RILEVANTE TERRITORIALMENTE FUORI CAMPO IVA (art. 7/quater) ma NON IMPONIBILE ART. 9, N. 1 se unico contratto per tutta la tratta 83

84 ESEMPIO 9 Prestatore: Italiano con P. IVA Committente: Francese con P. IVA Oggetto : Trasporto di passeggeri da Roma a Parigi Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura: a) Fuori campo IVA art. 7/quater per la tratta confine - Parigi b) Con IVA 22% per la tratta Roma - confine ma trattandosi di una tratta internazionale, se esso si riferisce ad un unico contratto, sarà NON imponibile art.9, co. 1, punto 1 2. No Mod. Intra Servizi 3. Genera plafond la parte della lettera b) 84

85 TRASPORTO PASSEGGERI TRASPORTI NAZIONALI (partenza e arrivo ITA) Territorialmente rilevanti in Italia PRESTATORE COMMITTENTE IVA ADEMPIMENTI ITA ITA-UE-EXTRAUE SI Fattura con Iva UE EXTRAUE UE-EXTRAUE ITA (soggetto passivo) ITA (soggetto passivo) ITA (non soggetto passivo) SI SI SI Integrazione della fattura (L. 217/2011) Autofattura art. 17, co. 2, del DPR 633/72 Obbligo nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta 85

86 RISTORAZIONE E CATERING - art. 7-quater, lett. c) e d) Criterio distintivo tra ristorazione e catering: i servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore, quelli di catering in locali diversi da quelli del prestatore Catering (art. 6 reg. 282/2011): definizione: fornitura di cibi e/o bevande, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato; rileva il luogo di esecuzione della prestazione; se eseguito «a bordo» nel corso di un trasporto passeggeri effettuato nella Ue rileva il luogo di inizio del trasporto 86

87 RISTORAZIONE E CATERING TIPOLOGIA Disciplina fino al Disciplina dall Ristorazione e catering effettuati a bordo di una nave, treno o aereo, in un trasporto passeggeri effettuato all interno della Comunità Ristorazione e catering diversi da quelli di cui sopra Ristorazione e catering effettuati a bordo In un trasporto extra comunitario (Cm. 58/E/2009) Assenza di deroga specifica Applicazione regola generale art. 7, co. 3 (tassazione nel luogo di residenza del prestatore) Assenza di deroga specifica Applicazione regola generale art. 7, co. 3 (tassazione nel luogo di residenza del prestatore) La territorialità è fissata nel luogo di partenza del trasporto passeggeri (art. 7-quater, lett. d) La territorialità è fissata nel luogo in cui il servizio è materialmente svolto (art. 7-quater, lett. c) 87

88 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI RISTORAZIONE E CATERING (art. 7-quater, lett. c) e d) ATTENZIONE: Se l operatore di catering si limita a consegnare pasti senza alcun servizio supplementare non si configura una prestazione di servizio ma una cessione di beni tassata nel luogo di residenza del prestatore Esempio: Fornitura di pasti già pronti consegnati a bordo di navi, treni, aerei nei confronti di compagnie di navigazione o trasporto 88

89 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI RISTORAZIONE E CATERING (art. 7-quater, lett. c) e d) ATTENZIONE (C.M. 37/2011): sono considerate non imponibilità art. 8-bis, let. d), DPR 633/72: le forniture di vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e bevande destinate alle dotazioni di bordo di Navi ed Aerei che diversamente sarebbero imponibili in Italia. Non rientrano in tale computo 1. i servizi di catering forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, in quanto inclusi nel prezzo del biglietto poiché servizio accessorio trasporto di passeggeri (art. 7 quater co. 1); 2. i catering materialmente «resi a bordo» se rientranti nel c.d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente. Tale operazione: rileva nel paese del prestatore; si applicano le disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui all articolo 74-ter del d.p.r. n

90 ESEMPIO 10 Tratta: Genova Barcellona Cagliari Patrasso Alessandria d Egitto Soluzione 1. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Genova - Patrasso sono soggette a IVA in Italia; 2. nella tratta Patrasso - Alessandria d Egitto si applica il criterio base in materia di prestazioni di ristorazione: si determina il luogo di effettuazione in funzione dello Stato nelle cui acque nazionali si trova la nave al momento dell esecuzione della prestazione 90

91 ESEMPIO 11 Tratta: Alessandria di Egitto Palermo - Barcellona Soluzione 1. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Palermo - Barcellona sono soggette a IVA in Italia; 2. nella tratta Alessandria d Egitto Palermo Sono soggette a IVA in Italia le prestazioni di ristorazione rese nelle acque territoriali italiane 91

92 LOCAZIONI A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO DEFINIZIONE Art. 7, lett. G, DPR 633/72 La durata del noleggio corrisponde a quella di possesso o uso ininterrotto del mezzo di trasporto: per un periodo non superiore a 30 giorni, per un periodo non superiore a 90 giorni per i natanti 92

93 LOCAZIONI A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO CRITERIO COMUNITARIO DI RILEVANZA IVA Regola generale comunitaria (Art. 56 Dir. 2006/112/CE): «La tassazione viene effettuata nel luogo in cui il mezzo è messo effettivamente a disposizione del destinatario»; Deroga (Art. 56 Dir. 2006/112/CE): Congiuntamente al criterio della «messa a disposizione» gli stati membri possono adottare anche il «criterio dell utilizzo» 93

94 LOCAZIONI A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO CRITERIO NAZIONALE DI RILEVANZA IVA Diventa rilevante il territorio percorso con il mezzo di trasporto Disciplina fino al Disciplina dal 1 gennaio 2010 Il criterio per la rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia è il seguente: Prestatore italiano: servizio utilizzato in Italia o nella Ue Prestatore extra Ue: servizio utilizzato in Italia Combinazione tra criterio della messa a disposizione del mezzo (luogo di consegna fisica del bene) e quello del suo utilizzo In particolare: Messa a disposizione del mezzo in Italia con utilizzo all interno della Ue Messa a disposizione del mezzo extra Ue con utilizzo all interno del territorio dello Stato 94

95 LOCAZIONI A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO CRITERIO COMUNITARIO DI RILEVANZA IVA Luogo di utilizzo e di messa a disposizione del mezzo Definizione mezzi di trasporto (art. 38 reg. 282/2011) Durata massima: Luogo di messa a disposizione (art. 40 reg. 282/2011) Rilevanza territoriale in Italia: Veicoli motorizzati o no, altro che può essere trascinato, trainato o spinto da veicoli idonei al trasporto 30 giorni (90 natanti) previsti dal contratto luogo in cui il mezzo è effettivamente messo a disposizione messa a disposiz. extra Ue ed utilizzo in Italia (Iva 22%) messa a disposizion e in Italia ed utilizzo nella Ue (Iva 22%) 95

96 ART. 7-quinquies: 2^ DEROGA (applicabile B2B e B2C) TIPOLOGIA SERVIZIO Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti Disciplina fino al La rilevanza Iva è ancorata al luogo di materiale esecuzione dell attività nel territorio dello Stato Disciplina dall Disciplina invariata: Luogo di esecuzione Specifico inserimento delle attività prestate dagli organizzatori dei servizi stessi 96

97 ART. 7-quinquies: 2^ DEROGA ART. 7-QUINQUIES MODIFICHE CON DECORRENZA I servizi (culturali, artistici, sportivi, ecc.) resi a committenti soggetti passivi (B2B) lasciano il criterio derogatorio e rientrano nella regola generale (tassazione nel Paese del committente) tranne quelli relativi all accesso alle manifestazioni, nonché quelle accessorie all accesso, che rimangono disciplinate dalla deroga in esame 97

98 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA SERVIZI ATTIVITA CULTURALI, ARTISTICHE E SIMILI (art. 7-quinquies) Criterio di rilevanza territoriale dal 2011 Servizi B2B: Servizi B2C: Regola generale: Tassazione nel Paese del committente continua a rilevare il luogo di esecuzione della prestazione Deroga: Servizi connessi all accesso alle manifestazioni e accessori 98

99 ART. 7-sexies: 3^ DEROGA (applicabile solo B2C) TIPOLOGIA SERVIZIO CRITERIO TERRITORIALITA IVA INTERMEDIAZIONI TRASPORTO DI BENI (non INTRA) TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI LAVORAZIONI (comprese perizie) RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI OPERAZIONI RESE IN ATTIVITA ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI) LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, DI MEZZI DI TRASPORTO (NON A BREVE) PRESTAZIONI RESE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE Operazione intermediate effettuata in Italia In proporzione alla distanza percorsa in Italia Se l esecuzione ha inizio in Italia Esecuzione in Italia Esecuzione in Italia Prestatore italiano e utilizzo del mezzo in UE Prestatore estero e utilizzo mezzo in Italia Domicilio del committente Luogo di utilizzo del servizio 99

100 ART. 7-sexies: 3^ DEROGA (applicabile solo B2C) Confronto delle situazioni della 3^ deroga con riferimento al committente B2B (committente soggetto passivo d imposta) B2C (committente non soggetto passivo d imposta) Regola generale (art. 7- ter): tassazione nel paese del committente Applicazione deroga art. 7-sexies 100

101 INTERMEDIAZIONI B2B (committente soggetto passivo d imposta) B2C (committente non soggetto passivo d imposta) Regola generale (art. 7-ter): tassazione nel paese del committente Deroga (art. 7-sexies, lett. a): Tassazione nel luogo di effettuazione dell operazione intermediata 101

102 ESEMPIO 12 Prestatore: Italiano con P. IVA Committente: Italiano privato Oggetto: Intermediazione per procurare dei PC in Germania Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA art. 7/sexies 2. Il committente non deve fare nulla 3. Il prestatore italiano dovrà identificarsi in Germania per versare l IVA 4. NON è dovuto Mod. Intra Servizi 102

103 ESEMPIO 13 Prestatore: Italiano con P. IVA Committente: Spagnolo con partita Iva Oggetto: Intermediazione per procurare dei PC in Germania Soluzione 1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA art. 7/ter 2. Il committente spagnolo integra la ft. e la registra in reverse - charge 3. Obbligo compilazione Mod. Intra Servizi 103

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