Bologna, 12 marzo A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi

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1 Bologna, 12 marzo 2015 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 3 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE: SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA Con la presente Circolare Vi aggiorniamo su due novità riguardanti i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione: 1. lo split payment, letteralmente la scissione dei pagamenti, in vigore dal 1 gennaio 2015; 2. la fatturazione elettronica, che entrerà a regime il 31 marzo p.v. 1. Split payment o scissione dei pagamenti La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015 ) ha introdotto al D.P.R. 633/72 (c.d. Decreto IVA ) l art. 17-ter, denominato Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. Tale nuovo articolo prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città

2 metropolitane) e dei consorzi tra essi costituiti (Comunità montane, Unioni dei Comuni, ecc.), delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS), degli enti pubblici di assistenza e beneficienza (come IPAB e ASP) e di quelli di previdenza (INPS) l imposta sul valore aggiunto è in ogni caso versata dalle Pubbliche Amministrazioni cessionarie dei beni o committenti dei servizi. Ciò significa che il cedente del bene o il prestatore del servizio emette una fattura normale con base imponibile e IVA (come faceva in passato), ma la Pubblica Amministrazione che la riceve paga al cedente/prestatore soltanto l imponibile, mentre l IVA la trattiene e la versa all Erario in autonomia (da qui il termine scissione dei pagamenti ). La disposizione è in vigore dal 1 gennaio Lo split payment non si applica in due casi: a) ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta e di acconto sul reddito: è il caso delle fatture emesse dai liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, ecc.) e dai lavoratori autonomi in genere, che sono assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto IRPEF del 20%; ovvero le fatture emesse da agenti e intermediari del commercio, soggetti a ritenuta d acconto IRPEF o IRES del 23% sul 50% del compenso (ovvero sul 20% del compenso se ci si avvale stabilmente di dipendenti o di terzi), ecc. b) quando la fattura è soggetta a inversione contabile ( reverse-charge ) 1. La legge riconosce ai contribuenti che effettuano operazioni ed emettono fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/72 la 1 Come, ad esempio, nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, che dal 1 gennaio 2015 rientrano nel campo dell inversione contabile.

3 possibilità di richiedere il rimborso dell IVA in via prioritaria, limitatamente all imposta derivante dalle operazioni medesime. Sull argomento sono intervenuti sia il Ministro dell Economia e delle Finanze con Decreto 23 gennaio 2015, sia l Agenzia delle Entrate con Circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E. Il D.M. 23 gennaio 2015 ha stabilito, nell ordine: che il cedente del bene o prestatore del servizio deve emettere una fattura con l annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI e il riferimento normativo (ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72); che il cedente/prestatore non è tenuto al pagamento dell IVA all Erario e registra la fattura senza computare l imposta ivi indicata nella liquidazione periodica mensile o trimestrale (di conseguenza non si applica l art. 6, quinto comma, secondo periodo del D.P.R. 633/72); che le disposizioni sullo split payment si applicano alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 (quindi non si applicano alle fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, anche se vengono pagate nel 2015 o in anni successivi). La Circolare n. 1/E/2015 dell Agenzia delle Entrate, d altro canto, ha precisato che la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito istituzionale che quelli effettuati in ambito commerciale, e che la scissione dei pagamenti riguarda soltanto le operazioni documentate con fattura, e non anche quelle documentate con semplice ricevuta o scontrino fiscale. L Agenzia, inoltre, ha previsto una serie di cessionari/ committenti esclusi dalla disciplina dello split payment, come ad esempio: gli enti previdenziali privati o privatizzati (come le Casse professionali), l INAIL, gli Ordini professionali, gli Enti ed Istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (come l AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell ambiente (ARPA), gli Automobile Club provinciali

4 (ACI), l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), l Agenzia per l Italia digitale (AGID) e l Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). L Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito che in ossequio allo Statuto dei diritti del contribuente non potranno essere comminate sanzioni ai contribuenti che non hanno osservato le nuove disposizioni prima dell emanazione della propria circolare (quindi prima del 9 febbraio 2015), anche se lo split payment riguardava le fatture emesse già a partire dal 1 gennaio Fatturazione elettronica Il 31 marzo p.v. scatterà la seconda fase di attuazione dell obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA). Si ricorda, infatti, che la prima fase era scattata il 6 giugno 2014 e riguardava le sole fatture emesse nei confronti dei Ministeri e delle loro articolazioni, delle Agenzie fiscali e degli Enti di previdenza e assistenza sociale. Dal 31 marzo, invece, l obbligo scatterà per le fatture emesse nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. A differenza dello split payment, quindi, ove alcuni soggetti pubblici sono esclusi dal meccanismo (si veda paragrafo precedente e la Circolare n. 1/E/2015 dell Agenzia delle Entrate), alla fatturazione elettronica sono interessate tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato dello Stato (quindi anche AGID, ARAN, AGCOM, ecc.). Al fine di agevolare gli operatori, è stato predisposto un indice di soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione e quindi interessati alla fatturazione elettronica (c.d. indice IPA): tale indice è reperibile all indirizzo (sono più di 40mila gli uffici destinatari). Quindi, le fatture emesse fino al 30 marzo 2015 possono essere ancora prodotte, trasmesse e archiviate in formato cartaceo. A partire dal 31 marzo 2015, invece, le amministrazioni

5 destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo, né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all invio del documento in formato elettronico. La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è chiamata anche fatturapa e ha lo scopo di velocizzare i pagamenti della PA e di consentire il controllo della spesa pubblica. La fatturapa è un documento che viene emesso, trasmesso e conservato esclusivamente in formato elettronico, secondo regole molto precise e rigide. L emissione della fatturapa presuppone la formazione della fattura esclusivamente in formato XML (Extensible Markup Language) e la sottoscrizione della medesima con firma elettronica qualificata o digitale (smart card, business key, ecc.). La trasmissione presuppone l invio telematico della fatturapa al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall Agenzia delle Entrate tramite la Sogei, che funge da trait-d union tra il fornitore dei beni e dei servizi e le amministrazioni pubbliche: SDI, infatti, effettua i controlli sulla fattura ricevuta dal fornitore e la inoltra all amministrazione destinataria, rilasciando tutte le ricevute relative all esito della trasmissione ( esito positivo oppure esito negativo ovvero scarto del documento in caso di non rispondenza 2 ). La conservazione della fatturapa deve avvenire esclusivamente in formato elettronico, sulla base del principio che ogni fattura emessa e trasmessa in formato elettronico deve 2 Esito positivo nel caso in cui la fatturapa sia formalmente corretta e sia stata recapitata al destinatario; esito negativo nel caso in cui la fatturapa sia formalmente corretta ma non sia stato possibile recapitarla all amministrazione pubblica destinataria per problemi imputabili a quest ultima e quindi non imputabili al fornitore; scarto della fatturapa quando la fattura non è formalmente corretta e quindi l errore è imputabile al fornitore di beni e servizi; in tale ultimo caso la fattura si considera come non emessa.

6 obbligatoriamente essere conservata nella stessa forma 3. La fattura elettronica va conservata per 10 anni. Nella redazione delle fatture in formato elettronico è necessario essere a conoscenza del codice IPA (Codice Univoco Ufficio), che viene comunicato direttamente dalla Pubblica Amministrazione ovvero reperibile sul sito del codice CIG (Codice Identificativo di Gara) e del codice CUP (Codice Unico di Progetto), qualora siano presenti e forniti dagli stessi Enti. Tali codici (IPA sempre, mentre CIG e CUP solo se esistenti) devono essere riportati obbligatoriamente sulla fattura, pena lo scarto della fornitura telematica. È obbligatorio altresì indicare le modalità di pagamento (es. bonifico) e i dati per il pagamento (codice IBAN). Se si applica lo split payment, occorre indicare scissione dei pagamenti e il riferimento all art. 17-ter del D.P.R. 633/72. Le fatture emesse in formato elettronico, inoltre, dovranno avere una numerazione distinta rispetto alle fatture emesse in formato cartaceo (ad esempio, fattura n. 1/2015/PA) e dovranno essere annotate in un apposito registro sezionale. Se si dovesse proseguire con la numerazione delle fatture cartacee, infatti, sarà obbligatorio conservare in forma elettronica tutte le fatture emesse precedentemente e successivamente (sia quelle emesse verso la PA in formato elettronico, sia le altre cartacee intestate ad altri clienti). Alleghiamo alla presente Circolare le istruzioni per la compilazione della fatturapa. L emissione, la trasmissione e la conservazione della fattura in formato elettronico possono essere effettuate direttamente dal fornitore della PA (cedente dei beni o prestatore dei servizi), avvalendosi della piattaforma gratuita messa a disposizione dal sito o da altri enti o strutture (Ordini professionali, Federazioni, ecc.), ovvero indirettamente, 3 Si precisa che il Sistema di interscambio (SDI) non svolge attività di conservazione o archiviazione delle fatturepa, a cui dovranno invece provvedere il fornitore e la Pubblica Amministrazione.

7 avvalendosi di intermediari abilitati, che prestano il loro servizio a pagamento. Si comunica che lo Studio Aicardi presta il servizio di emissione, trasmissione e conservazione delle fatturepa, avvalendosi in outsourcing di un intermediario abilitato iscritto al CNIPA: in tal caso i Sigg.ri Clienti dovranno soltanto inviare via mail al nostro Studio la fattura in formato word, excel o pdf; dopodiché sarà il nostro Studio a provvedere a tutte le fasi successive (formazione, trasmissione e conservazione elettronica) per il tramite di un intermediario abilitato CNIPA. In tal caso, il costo del servizio ammonta a 20,00 (venti/00) più IVA per ogni fatturapa. Vi ricordiamo che le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, qualora vogliate affidarci il servizio, devono pervenire al nostro Studio il giorno stesso dell emissione. * * * * * Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento e con l occasione porge Cordiali saluti. Allegato: Istruzioni per la compilazione della fatturapa