REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF Dott. Biagio Virgilio Consigliere Dott. Antonio Greco Consigliere R.G.N.14637/201C Dott. Giulia Iofrida Consigliere rel. Cron.A;2,54 Dott. La Torre Maria Enza Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 12/06/2015 SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Cagno Abbrescia Simeone, elettivamente domiciliato in Roma L.go Arenula 34, presso lo studio del Prof.Avv.to Gennaro Terracciano, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege controricorrente - avverso la sentenza n. 58/14/2009 della Commissione Tributaria regionale della Puglia, depositata il 17/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; uditi l'avv.to Gennaro Terracciano, per parte ricorrente, e l'avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa, per parte controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
2 generale Dott. Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Di Cagno Abbrescia Simeone propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 58/14/2009, depositata in data 17/04/2009, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo ad IRPEF su reddito soggetto a tassazione separata, dovuta per l'anno 2001, a seguito di rettifica in aumento della plusvalenza dichiarata ai fini delle imposte, in esito alla cessione di due appezzamenti di terreno edificabile ed alla successiva definizione, su istanza di accertamento con adesione, ex art.12 d.lgs. 218/1997 dell'avviso di rettifica dell'imposta di registro e dell'invim. I giudici d'appello hanno sostenuto, in particolare, che, in analogia a quanto previsto nell'ipotesi di terreni acquistati per successione o donazione, il valore concordemente definito e liquidato con rituale atto di adesione, sia pure con riguardo ad altri tributi, può essere assunto come riferimento presuntivo del prezzo di vendita di terreni edificabili, essendo ragionevole ritenere che il "valore di mercato pattuito e liquidato verosimilmente coincide con il corrispettivo effettivamente percepito", in quanto una vendita a prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato implicherebbe un'operazione 2
3 economicamente non conveniente. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c., con costituzione di nuovo difensore. Considerato in diritto ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.81 e 82 del TUIR nonché dell'art.2729 c.c., ex art.360 n. 3 c.p.c., avendo i giudici d'appello ritenuto legittima l'automatica trasposizione del "valore accertato ed in seguito definito", ai fini dell'imposta di registro e di quella sull'incremento del valore degli immobili, in luogo del corrispettivo effettivamente percepito ed avendo gli stessi assunto, a base della decisione, la presunzione semplice secondo la quale il fatto. dello scostamento tra il "valore accertato e definito", ai fini dell'imposta di registro e di quella sull'incremento del valore degli immobili, ed il corrispettivo dello stesso bene, dichiarato ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile a fini IRPEF sia di per sé idoneo a far presumere un "maggior corrispettivo percepito". Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2697 c.c., avendo i giudici d'appello affermato essere onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato, accertato in via definitiva, in sede di applicazione dell'imposta di registro, pur a fronte di una presunzione carente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 2. Le due censure, da esaminare congiuntamente, in quanto connesse, sono infondate. Questa Corte ha infatti reiteratamente chiarito che 3
4 principi relativi alla determinazione dell'imponibile divergono, nel caso di trasferimento di un bene, a seconda dell'imposta che si deve applicare. Infatti, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell'accertamento della plusvalenza patrimoniale occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo. Con riguardo al profilo dell'onere della prova, se principi relativi alla determinazione dell'imponibile divergono, nel caso di trasferimento di un bene, a seconda dell'imposta che si deve applicare, poiché, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell'accertamento della plusvalenza patrimoniale, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo, ciò, peraltro, non esclude che l'amministrazione finanziaria possa procedere, in via induttiva, all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro E' onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere, in concreto, venduto a prezzo inferiore (cfr. Cass /2013: "In tema di plusvalenze patrimoniali realizzate a 4
5 seguito di cessione di azienda, la dichiarazione del contribuente, ai fini IRPEF, di un valore inferiore a quello già accertato in via definitiva per il medesimo bene in sede di imposta di registro legittima l'amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento induttivo della plusvalenza, integrando o correggendo la relativa imposizione con possibilità di utilizzare una seconda volta, ricorrendo anche a presunzioni, gli stessi elementi probatori già posti a fondamento del precedente accertamento, mentre spetta al contribuente, che deduca l'inesattezza della correzione o dell'integrazione, superare la presunzione dimostrando di aver venduto al minor prezzo indicato in bilancio, fermo restando che il principio di collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sancito dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non può mai comportare, ai fini dell'accertamento dell'imposta, il superamento di circostanze accertate in giudizio o determinare la mancata applicazione del principio dell'onere della prova"; cfr. Cass.21055/2005). Nella fattispecie, il contribuente doveva provare il corrispettivo realmente ricevuto, superando la presunzione posta a base dell'accertamento, soprattutto perché si era in presenza di uno scostamento assai rilevante tra il valore di mercato del bene (quale accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro) ed il prezzo di acquisto riportato nel contratto di compravendita. Con riguardo, poi, alla definizione per condono dell'imposta di registro, la libera scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata della lite fiscale concernente 5
6 l'accertamento della maggiore imposta pretesa in conseguenza del diverso valore del bene affermato dall'ufficio, ai fini dell'imposta di Registro, suppone comunque l'accettazione, da parte del contribuente stesso, di quel diverso valore, utilizzabile da parte dell'amministrazione finanziaria, come dato presuntivo, ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata ai fini IRPEF. Nella specie, i giudici hanno dunque affermato, correttamente, che l'onere della prova, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato, accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, gravava sul contribuente. 3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Deciso in Roma, il 12/06/2015. Il Presidente Il Ce ieliere est. DEPOSITATO IN CANCELLERR 11. a lif ildio. M roawstado NA 6
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