Il testamento olografo alla luce della l. 218/1995.

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1 Il testamento olografo alla luce della l. 218/1995. Avv. Monica La Rocca In data 19 luglio 2010, alle ore decedeva presso l ospedale di Weill Cornell Medical Center di Manhattan, New York City, il Sig. X, nato a New York l 8 maggio 1934 e in vita ivi residente e domiciliato presso 66 Madison Avenue. Il giorno , l Avv. Y, essendo riuscito ad ottenere dai parenti il certificato di morte del cuius (rilasciato l 11 agosto 2010 dall ufficiale di Stato civile dell Anagrafe del dipartimento della Pubblica Sanità e Igiene Mentale della città di New York munito di Apostille) e avendo lo stesso un personale interesse alla successione del Sig. X, procedeva a fare istanza innanzi al Dr. Z, notaio in Velletri, di pubblicazione e di successivo deposito di un testamento olografo che sarebbe stato scritto dal Sig. X in data 29 settembre Come si evince dall atto, da un punto di vista formale, tale testamento olografo risulta valido nell ordinamento italiano. La legge di diritto internazionale privato ( l.218/1995 ) stabilisce, infatti, che il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto (legge italiana), ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

2 P. 2 Infatti l art. 602,1 comma c.c. dispone: Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l indicazione del giorno, mese, anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testatori o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Nel caso specifico, chiunque abbia interesse diretto può impugnare il testamento per invalidità. L impugnazione consiste nell instaurare un giudizio davanti al Tribunale competente per territorio citando tutti gli altri eredi e legatari. Legittima, sotto il profilo formale, l'impugnazione del testamento per nullità, la mancanza dell'autografia del testatore. Sono nulli gli scritti non di mano del testatore o redatti con l intervento di un terzo. Da un punto di vista del diritto sostanziale, il testamento non è nullo bensì annullabile ove il testatore sia incorso in errore, ovvero abbia subito violenza o dolo. A questo punto, nel caso specifico la strategia difensiva, al fine di impugnare questo testamento olografo è la seguente. Innanzitutto la strada più veloce da percorrere sarebbe quella di procedere attraverso la citazione in giudizio di tutti gli eredi e legatari indicati nel testamento impugnando il testamento olografo per falsità dell autografia e della sottoscrizione del de cuius. Per quanto riguarda la citazione di tutti gli eredi e legatari indicati nel testamento olografo del caso si pone il problema nei confronti dell Avv. Y. Infatti come si evince dal testamento, lo stesso sarebbe stato nominato dal Sig. X come esecutore testamentario. Quale compenso per la sua attività l Avv. Y riceverà il 5% del valore dell eredità, oltre alle spese.

3 P. 3 In realtà nell ordinamento italiano, l ufficio dell esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell eredità. Questa retribuzione deve essere proporzionata all opera dell esecutore, altrimenti si avrebbe l attribuzione di una liberalità a titolo di legato. Sulla base di queste premesse, l Avv. Y, non risultando la sua retribuzione proporzionata all opera prestata, verrebbe a qualificarsi, giuridicamente, come legatario e dovrebbe partecipare al giudizio insieme agli altri eredi testamentari. Il codice deontologico applicabile nell ordinamento italiano impone che l'avvocato che intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. Ove si ottemperasse a questa procedura si ritarderebbe di molto il deposito dell atto di citazione. Perciò, sarà preferibile nell atto di citazione iniziale, citare solo gli eredi indicati nel testamento ad esclusione dell Avv. Y rimettendo al giudice la decisione circa la necessità di partecipazione al giudizio dell Avv. Y. In qualsiasi caso, con la querela di falso, si può contestare tanto il contenuto del documento quanto la sua provenienza o attribuzione alla persona che ne appare l autore. Ai sensi dell art. 221 c.p.c. la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. È obbligatorio l intervento nel processo del pubblico ministero. In sede giudiziale, pertanto, la querela di falso proposta nei confronti di un testamento olografo deve essere corroborata da elementi di prova quali, per esempio, le c.d. scritture di comparazione. Rientra nella valutazione del giudice di merito, al fine di autorizzare la querela di falso, esaminare se i mezzi di prova offerti siano idonei a provare la falsità del testamento. Per tale ragione è necessario produrre documenti in originale di provenienza certa (contratti, lettere, dichiarazioni di marchio, agende personali di provenienza certa, atti ufficiali) redatti dal de cuius durante la sua vita in modo da poter effettuare in sede di perizia grafologica una comparazione tra questi documenti e il testamento olografo di dubbia provenienza. Nel giudizio per la declaratoria di nullità di un testamento olografo, l esame grafologico, che verrà compiuto entro 3/4 udienze dal giorno di deposito dell atto di citazione, deve necessariamente

4 P. 4 compiersi sull originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi che consentono di risalire al reale autore del testamento. È chiaro che ove risulti che gli scritti a confronto siano molto divergenti tra loro l ipotesi più presumibile è che il testamento sia stato redatto da una terza persona e possa essere dichiarato nullo, privo di efficacia dal giorno in cui è stato redatto. L indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso dovrà avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. In realtà, nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni. Nuovi elementi di falsità non possono essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela di falso, data la speciale struttura del procedimento nel quale gli elementi della falsità devono essere indicati, a pena di nullità, nella querela medesima. Ed è per questa ragione che risulta particolarmente urgente produrre tutti i documenti in originale redatti dal Sig. X a disposizione della famiglia, in modo da poter avviare il giudizio di falso. Sempre nell atto di citazione, dopo aver richiesto al giudice, in via principale, l accoglimento della querela di falso del testamento olografo sarà in ogni caso fatta istanza di riconoscere l applicabilità nell ambito della successione in questione della legge successoria statunitense. Infatti, attraverso i dati anagrafici del Sig. X, si procedeva a far richiesta di certificazione presso il Municipio di Roma relativa alla residenza e cittadinanza italiana del Sig. X. In ordine alla residenza, i funzionari competenti rilasciavano CERTIFICATO NEGATIVO DI RESIDENZA, in quanto non risultava che il Sig. X fosse mai stato residente in Roma, Viale. ( residenza dallo stesso dichiarata nel testamento olografo). Non risulta, invece, alcuna prova sulla cittadinanza italiana. Il dato che il Sig. X non risulti essere mai stato residente a Roma, NON ESCLUDE CHE LO STESSO POSSA ESSERE REGISTRATO COME RESIDENTE in altro comune italiano e ivi conseguentemente aver ottenuto cittadinanza italiana. Sulla base di queste informazioni ( prova della non residenza a Roma né al momento della morte ne durante la vita) e in virtù dell applicabilità della legge di diritto internazionale

5 P. 5 privato ( l.218/1995) nel caso in esame, si applicherà per i beni mobili appartenenti al Sig. X ( compreso il materiale fotografico) la legge dello stato di New York, per i beni immobili risulterà invece applicabile la legge italiana. Infatti, l art. 46 l. 218/1995 dispone che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. In materia di giurisdizione applicabile si deve necessariamente tener conto della disposizione di cui all art. 50 della l. 218/1995. Art. 50 Giurisdizione in materia successoria 1) In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia. Relativamente, poi, al fatto che il Sig. X potesse aver disposto il testamento olografo in stato di incapacità di intendere e di volere, questo dato costituisce un ulteriore motivo di impugnazione del testamento olografo in oggetto. Sarà utile, anche dopo il deposito dell atto di citazione, produrre la cartella clinica del Sig. X in modo da provare la sua incapacità che dovrà risultare provata al momento del testamento (2004). Riguardo l ipotesi prospettata relativa al fatto che il Sig. X avesse potuto disporre quel testamento olografo sotto ricatto di un terzo (un altro motivo di impugnazione del testamento olografo), sarà necessario indicare la persona (nonché i recapiti della stessa) che eventualmente potrà testimoniare su tale circostanza in corso di giudizio. Per ulteriori informazioni contattare: Avv. Monica La Rocca Tel (+39) monica.larocca@ssalex.com