inequivocabilmente identificabili e alle quali ricondurre gli obblighi di servizio in carico alle imprese ferroviarie.
|
|
- Iolanda Ferrari
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Schema di atto di regolazione recante " Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie." Le misure proposte dall' ART completano il quadro regolato rio riferibile alla qualità del trasporto ferroviario passeggeri, avviato con la Deliberazione ART 16/ Condizioni Minime di Qualità dei servizi ferroviari. Se nel caso della Delibera 16/2018 il riferimento è ai contenuti dei contratti di servizio ed alle misure di controllo/ monitoraggio del sistema "qualità" poste in essere tra EA e impresa ferroviaria, lo schema in oggetto ha come riferimento gli utenti del servizio e attiene i contenuti minimi dei diritti dei passeggeri ivi compresi gli indennizzi dovuti nei casi di inadempienze da parte delle imprese di gestione del servizio ferroviario e dei servizi di stazione. Come la deliberazione 16/2018, il nuovo impianto regolatorio contribuisce indubbiamente al miglioramento dei processi che regolano la programmazione, erogazione e valutazione delle prestazioni dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, focalizzando i problemi dalla parte dei consumatori - utenti del servizio completando un più ampio contesto di norme tra le quali il Regolamento CE 1371/2007 e il D.Lgs 70/2014. Osservazioni di carattere generale Prima di proporre, a seguire, alcune note puntuali di osservazione allo schema in oggetto, riteniamo opportuno segnalare la necessità di un maggior coordinamento/ armonizzazione tra le misure riguardanti il Diritto all'informazione {Misure 3 e 4), e le analoghe misure contenute nell'atto di regolazione "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico", di cui alla delibera ART 16/2018 {Misure 8 e). Lo schema di atto di regolazione in oggetto, propone infatti una articolazione delle varie fattispecie di informazione {tipologia, articolazione, collocazione e supporto etc.), non facilmente riconducibile a quelle previste dalla Delibera 16/2018. Pur avendo finalità diverse {nel caso della Delibera 16/2018 la regola è finalizzata a verificare il livello minimo di informazione quale CMQ del servizio, le cui inadempienze danno luogo a penali contrattuali, nel secondo caso la regola fissa diritti per i passeggeri, la cui violazione porta a giusto risarcimento) l'oggetto di riferimento - l'informazione al passeggero - è il medesimo, sia per contenuti che per ambito temporale di applicazione {prima, durante, dopo il viaggio), sia per collocazione {a terra, a bordo) che nel formato {scritta, vocale etc.). È quindi opportuno a parere nostro che entrambe le regole siano riconducibili alle medesime fattispecie inequivocabilmente identificabili e alle quali ricondurre gli obblighi di servizio in carico alle imprese ferroviarie. Valido e di interesse lo schema di Analisi di Impatto della Regolazione che recupera positivamente una esigenza, manifestata dalle regioni in diverse situazioni, di "pesare" preventivamente le conseguenze delle misure regolatorie in termini di benefici (a vantaggio dei viaggiatori abituali e non) e di costi economici e organizzativi in carico alle Imprese Ferroviarie ed agli Enti Affidanti, giustificando in modo trasparente le scelte operate. Si riportano in seguito alcune osservazioni puntuali al testo proposto, limitatamente alle misure concernenti i servizi ferroviari regionali, relativamente alle misure 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 Osservazioni e proposte dalla Regione Toscana in relazione alle singole misure Misure e Quesiti Osservazioni e proposte Misura 3 (Diritto all'informazione) Misura 3. Vedi a riguardo la considerazione generale. Con riferimento alle singole informazioni, qualche dubbio sussiste sul possibile format di "locandine" in grado di esprimere in modo chiaro un simile quantitativo di informazioni (punto 3.1 sommate a informazioni 3.4 e 3.5). È forse opportuno pensare ad una classificazione delle informazioni per una lettura più agevole, valutando prioritarie le informazioni su eventi contingenti (punti 3.4 e 3.5) che richiedono decisioni e scelte da parte del viaggiatore. Riguardo alle informazioni di cui al punto: 2.c.3} per ciascuna stazione in cui non sia presente una biglietteria o un'emettitrice self service funzionante, della distanza, indirizzo ed orari di apertura degli eventuali punti vendita convenzionati (articolo 9, paragrafo 5, regolamento (CE} n. 1371/2007; articolo 10 d.lgs. 70/2014}; dato l'elevato numero di rivendite convenzionate disponibili (per Trenitalia nella sola Toscana oltre 5.000), è forse opportuno limitare tale indicazione a quelle più vicine alla stazione/ fermata di riferimento, considerando anche che lo stesso elenco è soggetto a evoluzione continua e necessiterebbe di aggiornamenti frequenti. Riguardo alle informazioni di cui al Punto 8: 8. I venditori di biglietti rendono in particolare disponibili agli utenti almeno le informazioni di cui al punto 1, lettere b}, d), h} per quanto attiene le procedure per il recupero dei bagagli smarriti, e i) per quanto attiene al trattamento dei reclami, al punto 2 lettere a) e b), e al punto 3, lettere a), b), c) e d). Occorrerebbe aggiungere anche le informazioni previste dal punto 2 lett. e) relative agli eventuali sconti e riduzioni per determinate categorie di utenti (articolo 10 d.lgs. 70/2014) Si richiede in particolare di fornire considerazioni in merito alle informazioni specifiche di cui l'utente dovrebbe disporre in relazione ai biglietti integrati e globali di cui alla Misura 3.2, lettera d). Si rilevano oggettive difficoltà nella possibilità di apporre il nominativo dei gestori del servizio integrato per ciascuna tratta/ viaggio percorsa. Nel caso ad esempio del sistema Toscano "Pegaso", si prevede la vendita del titolo integrato da parte di tutti i soggetti compartecipanti (non c'è una centrale unica di vendita) e questo rende particolarmente difficile la possibilità di indicare i nominativi delle imprese che effettuano il viaggio, in quanto che colui che vende il titolo (ad es Trenitalia.) può non coincidere con l'impresa che effettua il servizio in questione. In generale, con riferimento all'informazione, si ravvisa come agli 2
3 obblighi di informazione, nelle molteplici forme previste, non siano collegate forme di indennizzo per i passeggeri, nel caso in cui la mancata o errata informazione, determini situazioni di disservizio per i passeggeri stessi. Ad esempio la mancata informazione a bordo treno (comunicazione vocale di fermata successiva) o a terra (mancata comunicazione di treno soppresso o di un servizio sostitutivo), può generare disservizi anche pesanti (scendo alla fermata successiva, ovvero non riesco a prendere il bus sostitutivo del treno cancellato). La mancanza/ carenza di informazione è in certi casi più "colpevole" della carenza stessa del servizio, in quanto, se resa correttamente e tempestivamente consente di rimediare concretamente ad un disagio quale la mancanza o il ritardo di un terno. Si suggerisce quindi di verificare se siano applicabili e quali siano le possibili forme di indennizzo in grado tutelare i passeggeri da una non corretta applicazione delle regole per l'informazione. Misura 4 (Modalità con cui sono rese le informazioni) Misura 4. Vedi la considerazione generale a riguardo. Inoltre si suggerisce di prevedere il rilascio delle informazioni anche in lingua inglese, con particolare riferimento alle informazioni di cui alla Misura 3 punti 4 e punto 6: Punto 4. In caso di irregolarità o modifiche del servizio, i gestori dei servizi e delle stazioni, per quanto di rispettiva competenza, non appena si rendono disponibili forniscono agli utenti - con le modalità di cui alla Misura 4 - informazioni concernenti almeno: Punto 6. Durante il viaggio i gestori dei servizi provvedono a fornire agli utenti - con le modalità di cui alla Misura 4 - informazioni concernenti almeno: In considerazione del notevole aumento dei viaggiatori provenienti da paesi diversi dall'italia, che utilizzano i servizi regionali per il loro spostamenti locali, si rende necessario garantire il diritto di informazione, in caso di perturbazione della circolazione, proprio per dare la possibilità di riprogrammare i propri spostamenti. Misura 5 (Diritto alla accessibilità e fruibilità di servizi e stazioni Misura 5. In merito al diritto all'indennizzo nel caso i cui il "ripristino della disponibilità di infrastrutture o dotazioni di stazione non avvenga nei termini previsti", sembra opportuno prevederlo a vantaggio di tutti gli utenti e non solo per gli utenti con disabilità o a mobilità ridotta. Il diritto alla "accessibilità e fruibilità dei servizi delle stazioni", garantito sia dal gestore degli impianti che dall'impresa ferroviaria (quest'ultima per quanto attiene vendita titoli di viaggio), è infatti 3
4 esteso a tutti gli utilizzatori degli impianti {impianti di stazione, diffusione informazioni, biglietterie, posti a sedere etc.) Misura 6 (Diritto all'indennizzo per ritardi singoli) Misura 6, indicando eventuali modalità alternative che consentano di calcolare il ritardo con riferimento all'effettivo orario di arrivo dell'utente alla destinazione indicata sul titolo di viaggio. Si richiede altresì di indicare eventuali criticità in merito all'applicazione della Misura con riguardo ai gestori dei servizi che operano su reti isolate. In merito si rilevano due osservazioni: la necessità di accertare l'effettiva presenza sul treno in ritardo del viaggiatore, anche in assenza di prenotazione, per potere accedere all'indennizzo: è opportuno prevedere sia la possibilità della "segnalazione" al personale viaggiante, che della modalità telematica, se e nei casi in cui sia resa possibile dai più recenti sistemi di lettura automatica del biglietto; circa il riferimento all'effettivo orario di arrivo, appare corretta l'interpretazione che il calcolo del ritardo, nel caso specifico riferito ai casi di indennizzo, debba riferirsi al momento in cui il passeggero discende dal treno {apertura porte) nella stazione indicata sul biglietto, non all'arrivo del treno nella stazione di destino. A tale scopo sembra corretta la casistica prevista, prevedendo che comunque la rilevazione del ritardo, in mancanza di altri sistemi più attendibili {molte reti minori non sono dotate di sistemi analoghi al sistema gestito da RFI per la rete nazionale) debba essere fatta dal Capotreno al momento dell'apertura delle porte. Tuttavia si ritiene comunque preferibile fare riferimento al dato di ritardo certificato dal Gestore della Rete per ciascuna stazione nei casi in cui il Gestore stesso sia dotato di sistemi di rilevazione automatica in grado di certificare il dato stazione per stazione. In questo caso, al fine di computare il momento dell'apertura delle porte che tenga conto della distanza fra il punto di rilevazione e il punto di discesa, potrebbe essere valutato se applicare una maggiorazione di tempo pari alla metà del tempo di sosta del treno nella stazione {differenza fra minuto effettivo di arrivo e minuto effettivo di partenza del treno), per le stazioni/ fermate intermedie {al massimo comunque un minuto) e un minuto per le stazioni di destino. Misura 7 (Diritto all'indennizzo per i titolari di abbonamento) eventuali proposte in merito a quanto previsto dalla Misura 7. In particolare, si richiede di fornire considerazioni in merito alle modalità di indennizzo individuate, indicando eventuali alternative per tenere debito conto della ripetitività del disservizio nel periodo di validità dell'abbonamento. Il meccanismo individuato per l'attribuzione di un indennizzo agli abbonati in caso di ritardo/ soppressione ripetuta nel tempo dei treni appare troppo rigido: si prevede infatti di fare scattare l'indennizzo al momento in cui una percentuale pari o superiore al 10% dei treni programmati {si immagina su quella determinata linea) risulti soppressa o con ritardi superiori a 15' {non è chiaro se la percentuale comprenda entrambe le condizioni). Nel caso dei ritardi e soppressioni, il fattore determinante per valutare il livello di disservizio subito, dal quale può derivare l'ammissibilità o meno ad un indennizzo, è il "tempo", inteso come sommatoria dei minuti di servizio NON resi {treni soppressi) e dei minuti di ritardo rispetto al tempo di percorrenza previsto. 4
5 La somma dei sue fattori {opportunamente tradotta in algoritmo che tenga conto delle cause del ritardo/soppressione), rapportata al tempo di servizio programmato determina il grado di disservizio e di disagio subito dall'abbonato il quale, acquistando il titolo, sa di poter contare su un preciso quantitativo di treni e su un preciso tempo di viaggio: ogni scostamento in più {ritardo) o in meno {treno non effettuato) determina una situazione anomala per la quale, superata un certa soglia, è opportuno prevedere un indennizzo. In tale modo, determinata la soglia in base al livello atteso di servizio, l'abbonato che ha ragionevolmente subito un pesante disservizio nell'arco del mese, può accedere ad un indennizzo. Misura 8 (Modalità di richiesta ed erogazione degli indennizzi) Misura 8. Si richiede di indicare eventuali criticità con riguardo ai canali di presentazione della richiesta di indennizzo. In merito al tipo di indennizzo è prevedibile che esso possa avvenire sottoforma di buoni acquisto o di denaro contante. Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi l'abbonato mensile, rinnova alla scadenza il proprio abbonamento {on-line, in biglietteria o ad una emettitrice automatica), è opportuno garantire comunque la possibilità, nel caso in cui ne abbia diritto, ad acquistare un abbonamento già scontato in luogo del buono acquisto. Quest'ultimo, che necessita di una procedura più complessa, dovrà essere previsto comunque nel caso per gli abbonamenti annuali che cumulano i diritti maturati nel corso dell'anno. 5
6 1i~ 1~~~~f Autorità ~ 9 dì ~egolazi~ne ~~, dei Trasporti Ricevuta Protocollo Con la presente si attesta che in data , alle ore 14:36:42, e' avvenuta la protocollazione del documento nel Registro di Protocollo Generale di questo Ente al numero dell'anno 2018, avente il seguente oggetto: "SCHEMA DI ATTO DI REGOLAZIONE RECANTE 1111 MISURE CONCERNENTI IL CONTENUTO MINIMO DEGLI SPECIFICI DIRITTI CHE GLI UTENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PER FERROVIA CONNOTATI DA ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO POSSONO ESIGERE NEI CONFRONTI DEI GESTORI DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.": OSSERVAZIONI.. Mittente-Destinatario: REGIONE TOSCANA Ricevuto in data alle ore 13 :49. Lì,
Allegato A alla delibera n. 43/2018
Allegato A alla delibera n. 43/2018 Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
Allegato A alla delibera n. 106/2018
Allegato A alla delibera n. 106/2018 Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono
Regolamento Europeo. Le Frecce di Trenitalia
Regolamento Europeo Le Frecce di Trenitalia Attuazione Regolamento EU 1371/2007 il RE affronta quattro temi principali: L informazione ai passeggeri prima e durante il viaggio Garantire la riprotezione
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati, per spostamenti ripetuti
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
2 OGGETTO: Criteri da applicare sui treni regionali di competenza della Regione Marche e ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Marche. LA VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla
Relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio
Relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio Premessa Indice Il presente documento è coerente con quanto previsto dal Regolamento CE 1371/2007 (art.28) entrato in vigore nel dicembre
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Ufficio Diritti degli utenti Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
Osservazioni di Trenitalia S.p.A. Allegato A alla Delibera dell Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 45 del 14 aprile 2016
Osservazioni di Trenitalia S.p.A. Allegato A alla Delibera dell Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 45 del 14 aprile 2016 Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri
Delibera n. 52/2018. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 52/2018 Procedimento avviato con delibera n. 4/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell art. 17, paragrafo 1, del Regolamento
Inserimento di uno o più rappresentanti del Coordinamento Comitati Pendolari Umbri nel "Comitato di monitoraggio" della Regione Umbria
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI PENDOLARI E LA LORO TUTELA Inserimento di uno o più rappresentanti del Coordinamento Comitati Pendolari Umbri nel "Comitato di monitoraggio" della Regione
Allegato A alla delibera n. 47/2019
Allegato A alla delibera n. 47/2019 Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti
TARIFFA N. 14/VE PREZZI - 2 Classe Una sola Abbonamento Abbonamento Carnet di corsa mensile trimestrale 10 viaggi
TARIFFA N. 14/VE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni regionali nella zona metropolitana di Venezia, comprendente le seguenti stazioni/fermate:
Segnala un disservizio Secondo rapporto
Segnala un disservizio Secondo rapporto febbraio 2018 ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI Servizi extraurbani + 45 aziende private Servizi urbani + 10 aziende private www.sardegnamobilita.it/disservizi
Considerazioni e proposte. (Delibera ART n. 43/2018)
Allegato 1 Considerazioni e proposte allo schema di atto di regolazione recante misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati
Relazione sulla qualità dei servizi della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.
Relazione sulla qualità dei servizi della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. 0 ANNO 2015 0 Indice Premessa pag. 02 1 Missione della Società pag. 02 Informazioni
Delibera n. 99/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 99/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
2015: il nuovo contratto
2010 2014: cinque anni di contratto Trenitalia 2015: il nuovo contratto Incontro con gli utenti pendolari Firenze 7 maggio 2015 1 Intesa Contratto Accordo Quadro un percorso coordinato REGIONE RFI TRENITALIA
Delibera n. 95/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 95/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
Segnala un disservizio Primo rapporto
Segnala un disservizio Primo rapporto settembre 2017 ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS ASSESSORATO DEI TRASPORTI Servizi extraurbani + 45 aziende private Servizi urbani + 10 aziende private www.sardegnamobilita.it/disservizi
Delibera n. 110/2015
Delibera n. 110/2015 Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007,
8. RIMBORSI E INDENNITA
8. RIMBORSI E INDENNITA 1. Rimborso 1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio
RIVISITAZIONE DEL PERFORMANCE REGIME PIR 2020
RIVISITAZIONE DEL PERFORMANCE REGIME PIR 2020 Relazione alle modifiche al meccanismo di incentivazione della qualità delle prestazioni prescrizione n. 6.3.4 della Delibera ART n.140/2017 INDICE 1. INTRODUZIONE...
Disciplina rimborsi e risarcimenti, gestione
Seminario: Diritti ed Obblighi dei Passeggeri nel TPL Roma, 10 dicembre 2014 Asstra Piazza Cola di Rienzo Disciplina rimborsi e risarcimenti, gestione reclami/segnalazioni e oggetti smarriti Dott.Ing.Antonio
Delibera n.27/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n.27/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
8. RIMBORSI E INDENNITA
8. RIMBORSI E INDENNITA 1. Rimborso 1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio
Contenuto minimo diritti degli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da OSP
Contenuto minimo diritti degli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da OSP allo schema di atto di regolazione di cui all Allegato A della Delibera ART n. 43/2018 Piazza della Croce Rossa,
TARIFFA N. 39/21/VENETO
TARIFFA N. 39/21/VENETO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale del Veneto. SCAGL. KM. TARIFFA N. 39/21/1 - ORDINARIA
Delibera n. 2/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 2/2016 Avvio del procedimento per l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
29 E 30 NOVEMBRE 2014
29 E 30 NOVEMBRE 2014 LINEE: MILANO PIACENZA PARMA BOLOGNA RIMINI ANCONA PESCARA; GENOVA VOGHERA PIACENZA BOLOGNA RIMINI MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Sabato 29 e domenica 30 novembre 2014, sono previsti
TARIFFA N. 14/VE PREZZI - 2 Classe Una sola corsa. Abbonamento mensile. Carnet di 10 viaggi Fra due qualsiasi stazioni della tratta metropolitana
TARIFFA N. 14/VE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni regionali nella zona metropolitana di Venezia, comprendente le seguenti stazioni/fermate:
: cinque anni di contratto Trenitalia 2015: il nuovo contratto. Incontro con i consumatori e i pendolari della Toscana
2010-2014: cinque anni di contratto Trenitalia 2015: il nuovo contratto Incontro con i consumatori e i pendolari della Toscana Firenze, 25 marzo 2015 PARTE PRIMA 2010-2014 CINQUE ANNI DI RISULTATI p. 2
Relazione sulla qualità dei servizi della FERROTRAMVIARIA
2016 Relazione sulla qualità dei servizi della FERROTRAMVIARIA FERROTRAMVIARIA S.P.A. Sommario PREMESSA... 3 MISSIONE DELLA SOCIETA... 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI IN STAZIONE: ORARI DEI TRENI, TARIFFE
Delibera n. 108/ 2015
Delibera n. 108/ 2015 Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007,
Relazione sulla qualità dei servizi della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.
Relazione sulla qualità dei servizi della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. ANNO 2014 0 (confluita nel 2015 nella Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.) 0 Indice Premessa pag. 02 1 Missione
Delibera n. 5 /2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Modifiche al sistema penale ), e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 5 /2016 Avvio del procedimento per l adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
Cari amici, quante volte vi è capitato di subire ritardi a causa di terni che non arrivano o che non partono proprio?
Cari amici, quante volte vi è capitato di subire ritardi a causa di terni che non arrivano o che non partono proprio? Oggi vi mettiamo a disposizione un vademecum sui rimborsi, che molto spesso non vengono
RELAZIONE ANNUALE 2017 PRESTAZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO DA ARRIVA ITALIA RAIL S.R.L.
Data Approvazione AD 30/05/2018 Ing. Giuseppe Proto RELAZIONE ANNUALE 2017 PRESTAZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO DA ARRIVA ITALIA RAIL S.R.L. (redatta ai sensi e per gli effetti dell art.
ALLEGATO 8 MONITORAGGIO DEI SERVIZI FERROVIARI
ALLEGATO 8 MONITORAGGIO DEI SERVIZI FERROVIARI Imposta di bollo assolta mediante i seguenti contrassegni telematici datati 29/09/2017 apposti su copia cartacea del contratto conservata presso l Agenzia
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2018
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2018 Premessa In applicazione dell articolo 28.2 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi
Contributo di Cittadinanzattiva al documento di consultazione allegato A) alla Delibera n. 103 del 30 novembre 2015.
Schema di atto di regolazione recante misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti
Delibera n. 81/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 81/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
Premessa. Il presente documento contiene, quindi le considerazioni di carattere generale.
17/131/CR07d/C4 CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI SULLO SCHEMA DI ATTO DI REGOLAZIONE RECANTE CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ
29 E 30 NOVEMBRE 2014
29 E 30 NOVEMBRE 2014 LINEE: MILANO PIACENZA PARMA BOLOGNA RIMINI ANCONA PESCARA; GENOVA VOGHERA PIACENZA BOLOGNA MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Sabato 29 e domenica 30 novembre 2014, sono previsti lavori
Delibera n. 4/2018. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 4/2018 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
Con riferimento a quanto riportato nel comma 1 (informazioni prima, durante e dopo il viaggio) e in particolare su:
Oggetto: Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere
Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori.
Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori. Di seguito troverete la sintesi delle principali novità:
RAPPORTO SU PUNTUALITÀ. (Fonte: piattaforma PIC web. Elaborazione: Regione Veneto Sezione Mobilità)
RAPPORTO SU PUNTUALITÀ (Fonte: piattaforma PIC web. Elaborazione: Regione Veneto Sezione Mobilità) Quota treni arrivati a destinazione con ritardo non superiore a 5 minuti Mese Regione Veneto gen-13 0.865
Riepilogo revisioni. n Rev. Data Descrizione delle modifiche 0 14/05/2018 Prima emissione.
Indice: 1 Presentazione ed informazioni generali.... 2 2 Informazioni e biglietti.... 2 3 Puntualità dei treni e principi generali in caso di perturbazioni del traffico.... 4 4 Soppressione dei treni....
TARIFFA N.39/18/TRENTO
TARIFFA N.39/18/TRENTO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e andata e ritorno nell area provinciale di Trento. KM. 39/18/TN ORDINARIA
TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA
TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Emilia Romagna. TARIFFA N. 40/6/A TARIFFA N. 40/6/B ABBONAMENTO ABBONAMENTO
Il diritto alla qualità dei trasporti ferroviari nei contratti di servizio tra i gestori e lo Stato e le Regioni
Il diritto alla qualità dei trasporti ferroviari nei contratti di servizio tra i gestori e lo Stato e le Regioni UMBERTO FANTIGROSSI, PRESIDENTE DELL UNIONE NAZIONALE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI E CONSULENTE
Legge Finanziaria 2008, articolo 2, comma Carta della qualità dei servizi. (comma 461 art. 2 legge 244/2008)
P.0033/2016 Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati, per spostamenti ripetuti e con validità
TARIFFA N.40/1/ABRUZZO
TARIFFA N.40/1/ABRUZZO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Abruzzo. TARIFFA N. 40/1/A ABBONAMENTO 6 GIORNI TARIFFA N. 40/1/B ABBONAMENTO
TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA
TARIFFA N. 40/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell area regionale dell Emilia Romagna. TARIFFA N. 40/6/A ABBONAMENTO MENSILE TARIFFA N. 40/6/B
la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
Delibera n. 79/ 2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 82/2012/R/GAS MERCATO DEL GAS NATURALE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L ALLOCAZIONE SU BASE GIORNALIERA DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO IL PUNTO DI ENTRATA DI TARVISIO Documento
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2015
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2015 Premessa In applicazione dell articolo 28.2 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi
DCO 01/11. Osservazioni e proposte ANIGAS. Milano, 15 febbraio Pagina 1 di 5
DCO 01/11 Indennizzi automatici per mancato rispetto della periodicita di emissione delle fatture di energia elettrica e di gas naturale da parte del venditore per causa imputabile al distributore Osservazioni
Titolo I INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI SERVIZI: CRITERI DI CARATTERE GENERALE
Schema di atto di regolazione recante Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell articolo 37,
3. CANALI DI VENDITA, MODALITA DI PAGAMENTO E TIPOLOGIA DEI TITOLI DI VIAGGIO
3. CANALI DI VENDITA, MODALITA DI PAGAMENTO E TIPOLOGIA DEI TITOLI DI VIAGGIO 1. Canali di vendita Il viaggiatore può acquistare biglietti e abbonamenti per i viaggi da effettuarsi in ambito regionale
Il nuovo Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario regionale
per il trasporto ferroviario regionale 2018-2032 1 Il nuovo contratto per il trasporto ferroviario regionale tra Regione Liguria e Trenitalia assicura a tutti i cittadini e in particolare ai pendolari
Delibera n. 100/2018
Delibera n. 100/2018 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
REPORT TRIMESTRALE SUI CONTROLLI SVOLTI SUL SERVIZIO FERROVIARIO
ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI AEROPORTO E FERROVIE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REPORT
Delibera n. 117/2017
Delibera n. 117/2017 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
Delibera n. 33/2018. la delibera dell Autorità n. 80/2016, del 15 luglio 2016, recante Sistema tariffario
Delibera n. 33/2018 Applicazione principi e criteri di regolazione dell accesso al sistema ferroviario nazionale di cui delibera n. 152/2017: approvazione con prescrizioni dei formati delle informazioni
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO
COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA Via S. MARIA N 3 28841 ANTRONA SCHIERANCO Tel 0324 51805 C.F. 83001330030 Fax 0324 575953 E-Mail antrona@libero.it P.IVA 00524500030 REGOLAMENTO
Riepilogo revisioni. n Rev. Data Descrizione delle modifiche 0 15/05/2017 Prima emissione.
Indice: 1 Presentazione ed informazioni generali.... 2 2 Informazioni e biglietti.... 2 3 Puntualità dei treni e principi generali in caso di perturbazioni del traffico.... 4 4 Soppressione dei treni....
Nuovo sistema tariffario(1)
REGOLAMENTO REGIONALE 3 luglio N. Nuovo sistema tariffario() (BURL n. 3 º suppl. ord. del 6 Luglio ) urn:nir:regione.lombardia:legge:-7-3; Parte I Art.. Art.. Art. 3. Art. 4. Art.. Art. 6. Parte II Art.
REPORT TRIMESTRALE SUI CONTROLLI SVOLTI SUL SERVIZIO FERROVIARIO
ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI AEROPORTO E FERROVIE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REPORT
TARIFFA 14/BA ordinaria. Abbonamento Settimanale. TARIFFA 14/BA ridotta. Abbonamento Settimanale
TARIFFA N.14/BA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni regionali nell area metropolitana di Bari, comprendente le seguenti stazioni/fermate:
BREVE NOTA ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI SOTTESE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
2 nuova definizione da inserire Manovre di continuità (negli impianti di confine): manovre eseguite negli impianti di confine atte a realizzare la continuità territoriale della rete ferroviaria europea
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale dell Abruzzo.
TARIFFA N. 39/1/ABRUZZO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell area regionale dell Abruzzo. TARIFFA N. 39/1/1 - ORDINARIA TARIFFA N.
Parte I DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
indice GENERALE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 1. Premessa... 2. Contratto di trasporto e nuove esigenze di mercato... 3. Origini del contratto di trasporto... 4. Diritto comune e legislazione speciale nel
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio del Molise Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Camera
PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2017/0237(COD)
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 1.3.2018 2017/0237(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
TARIFFA N. 14/PA. urbana di Palermo NORME GENERALI
TARIFFA N. 14/PA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto metropolitano di 2ª classe sulle tratte di linea comprese fra le stazioni di Palermo Brancaccio, Palermo Centrale/Palermo
Sperimentazione in linea lenta (aggiornamento giugno 2016)
Sperimentazione 2317-2308 in linea lenta (aggiornamento giugno 2016) Pur con risultati complessivi della linea Aretina in linea con la media regionale in termini di regolarità, nel corso del 2014 e del
TARIFFA N. 39/18/TRENTO
TARIFFA N. 39/18/TRENTO La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice e andata e ritorno nell area provinciale di Trento TAR. 39/18/A TAR. 39/18/B
I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LE PERSONE CON DISABILITA
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LE PERSONE CON DISABILITA Aggiornamento 2007 Bologna, 29 maggio 2008 Servizio Trasporto Pubblico Il trasporto pubblico
Delibera n.112/2015. la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale;
Delibera n.112/2015 Chiusura per avvenuto pagamento in forma ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con Delibera n. 71/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17
VALUTAZIONE DEL RITARDO DEI TRENI PER I PENDOLARI DI REGGIO EMILIA
VALUTAZIONE DEL RITARDO DEI TRENI PER I PENDOLARI DI REGGIO EMILIA a cura del Comitato Pendolari "Fuori Servizio" di Reggio Emilia SCOPO L'indagine mira a valutare il ritardo che mediamente è subito da
* * * INDICE. Ufficio Affari economici
Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei
TARIFFA N.14/BA. TARIFFA 14/BA ordinaria. Biglietto corsa semplice
TARIFFA N.14/BA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni regionali nell area metropolitana di Bari, comprendente le seguenti stazioni/fermate:
Sperimentazione in linea lenta
Sperimentazione 2317-2308 in linea lenta Pur con risultati complessivi della linea Aretina in linea con la media regionale in termini di regolarità, nel corso del 2014 e del 2015 l andamento del servizio
Lettura Le Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia
Le Condizioni Generali di Trasporto Parte I Norme Comuni 1. Ambito di applicazione Le presenti Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri (di seguito Condizioni Generali ) si applicano ai servizi
FERROTRAMVIARIA S.P.A.
2017 Relazione sulla qualità dei servizi della FERROTRAMVIARIA FERROTRAMVIARIA S.P.A. Sommario PREMESSA... 3 MISSIONE DELLA SOCIETA... 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI IN STAZIONE: ORARI DEI TRENI, TARIFFE
L Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2016
Delibera n. 41/2016 Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2016
RELAZIONE ANNUALE QUALITA DEL SERVIZIO BUSITALIA DIREZIONE REGIONALE UMBRIA- ANNO 2016 Premessa In applicazione dell articolo 28.2 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi
TARIFFA N. 40/16/SICILIA
TARIFFA N. 40/16/SICILIA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area regionale della Sicilia TARIFFA N. 40/16/A ABBON. REGIONALE MENSILE SCAGL. PREZZI KM 1^ CL.
TARIFFA N. 40/13/PIEMONTE
TARIFFA N. 40/13/PIEMONTE La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto nell area regionale del Piemonte TARIFFA N. 40/13/A ABBONAMENTO MENSILE TARIFFA N. 40/13/B ABBONAMENTO