Ord. N 027/SA ORDINANZA IBR IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI LECCO

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1 Ord. N 027/SA ORDINANZA IBR IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI LECCO VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954; VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; VISTA la Legge Regionale 31/97 Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e successive modificazioni; VISTE le LL.RR. n. 64 e 65 del 26/10/81, concernenti Norme per l esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l organizzazione ed il funzionamento dei Servizi Veterinari e dei Preside multizonali di igiene e prevenzione, modificate ed integrate dalla l.r. n. 61 del 30/11/1984; VISTA la L.R. del 24/06/1988, n. 34 Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia ; VISTO il Decreto del Dirigente dell U.O. Veterinaria del 30/09/2002 n Direzione Generale Sanità Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia; VISTA la situazione del controllo sierologico in tutti gli allevamenti da riproduzione per la rinotracheite bovina infettiva (IBR), per le campagne di bonifica sanitaria 2001/2002 e 2002/2003, al fine di salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico di questa ASL, per pervenire più rapidamente ad animali più sani al fine di una produzione di alimenti di origine animale salubri e di qualità; VISTE le risultanze del suddetto controllo sierologico, già effettuato durante la campagna di bonifica sanitaria 2001/2002, che consentono di prevedere il possibile conferimento agli allevamenti bovini da riproduzione dell ASL di Lecco delle qualifiche sanitarie di ufficialmente indenni o indenni da IBR in numero significativo (> del 50%); VISTA la nota U.O. Veterinaria prot. H del 05/12/2002 avente oggetto IBR misure sanitarie per gli animali destinati all alpeggio. ; RITENUTO che in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi sia necessario adottare misure sanitarie atte ad impedire la diffusione della rinotracheite bovina infettiva (IBR), a salvaguardare lo status sanitario degli allevamenti prossimi all acquisizione delle qualifiche sanitarie ed a proseguire nel controllo della medesima malattia; STABILITO di dare pubblicità al presente provvedimento mediante trasmissione all Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, alle ASL confinanti, ai Comuni e alle Comunità Montane dell ASL di Lecco, alla Forza Pubblica ed ai mezzi di stampa, radiofonici e televisivi locali; ORDINA Il trasferimento di bovini e bufalini sui pascoli montani dell ASL di Lecco è consentito alle seguenti condizioni:

2 1. Animali provenienti da aziende infette IBR 1.1 Gli animali risultati positivi al controllo sierologico dovranno essere vaccinati con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 1.2 Gli animali risultati negativi al controllo sierologico in allevamenti con sieroprevalenza superiore al 30%, o con positività in soggetti di età inferiore ai 24 mesi, dovranno essere sottoposti agli interventi vaccinali di cui al paragrafo 1.1., che dovranno essere effettuati obbligatoriamente con vaccino deleto nel caso di allevamenti che aderiscono al Piano regionale di controllo. 2. Animali provenienti da allevamenti con almeno un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non più di dodici mesi 2.1 Detti animali potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo. 3. Animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni IBR 3.1 Gli animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo. 3.2 Gli animali provenienti da aziende lombarde dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento. 4. Animali a stato sanitario sconosciuto per IBR 4.1 Dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 5. Deroghe 5.1 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali che appartengono ad un unico allevamento e che si trasferiscono in pascoli estivi senza possibilità di contatto con bovini o bufalini di diversa provenienza. 5.2 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali da ingrasso, che monticano in pascoli estivi, ove entrano in contatto esclusivamente con bovini da ingrasso, anche se di diversa provenienza. 5.3 La concessione di eventuali ulteriori deroghe sarà valutata di volta in volta dalla competente Autorità sanitaria. 6. Certificazioni 6.1 L esito degli accertamenti sierologici e/o le date dei due interventi vaccinali dovranno essere riportati sul mod. 7 di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 08/02/54, o nel quadro E della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4 integrato). I Sindaci dei Comuni dell ASL di Lecco, i Veterinari Ufficiali e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell esecuzione del presente decreto. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Walter Locatelli

3 IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO TECNICO FUNZIONALE DELL AREA VETERINARIA DELL ASL PROVINCIALE DI BERGAMO VISTA VISTO il Decreto dell U. O. Veterinaria - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia del 30 settembre 2002,. N : Piano di controllo della rinotrcheite infettiva nel territorio della Regione Lombardia VISTA la nota dell U. O. Veterinaria - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia prot. HI del 05/12/2002: IBR misure sanitarie per gli animali destinati all alpeggio ; SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale; RITENUTO che in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi sia necessario ed opportuno adottare misure sanitarie atte ad impedire la diffusione della rinotracheite bovina infettiva (IBR), a salvaguardare lo status sanitario degli allevamenti non infetti ed a proseguire nel controllo della medesima malattia; CONSIDERATO che appare comunque di vitale importanza garantire l accesso ai pascoli estivi ai capi di bestiame degli allevatori che intendano farlo garantendo, nel contempo, misure atte ad impedire il diffondersi dell infezione; STABILITO di dare pubblicità al presente provvedimento mediante trasmissione dello stesso all Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, alle ASL confinanti, alla Forza Pubblica ed ai Comuni del territorio dell ASL provinciale di Bergamo; ORDINA Il trasferimento dei bovini e bufalini sui pascoli montani dell ASL provinciale di Bergamo è consentito alle seguenti condizioni: 1. Animali provenienti da aziende infette da IBR 1.1 Gli animali risultati sieropositivi al controllo sierologico, se non già vaccinati, dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di tempo di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 1.2 Gli animali già risultati negativi al controllo sierologico in allevamenti con sieroprevalenza superiore al 30% dovranno essere sottoposti agli interventi vaccinali di cui al paragrafo 1.1, che dovranno essere obbligatoriamente con vaccino deleto nel caso di allevamenti che abbiano aderito al Piano regionale di controllo. 2. Animali provenienti da allevamenti con almeno un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non più di dodici mesi

4 2.1 Detti animali potranno essere trasferiti ai pascoli estivi senza controlli sierologici o interventi vaccinali suppletivi. Laddove possibile, dovrà essere effettuata, nei novanta giorni precedenti la partenza, una prova sul latte di massa dell intero allevamento con esito favorevole. 3. Animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR 3.1 Gli animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo 3.2 Tali animali dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento ( se non provenienti da alpe in cui siano caricati solo ed esclusivamente bovini di pari livello sanitario) 4. Animali a stato sanitario sconosciuto nei confronti dell IBR 4.1 Dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi a distanza di almeno 1 mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza 5. Deroghe 5.1 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1 e 4 gli animali che appartengono ad un unico allevamento, o unità epidemiologica, e che si trasferiscono in pascoli estivi senza possibilità di contatto con bovini o bufalini di diversa provenienza. 5.2 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1 e 4 gli animali da ingrasso che monticano in pascoli estivi ove entrano in contatto esclusivamente con bovini da ingrasso, anche se di diversa provenienza 5.3 La concessione di eventuali ulteriori deroghe sarà valutata di volta in volta dalla competente Autorità sanitaria territorialmente competente. 6. Certificazioni 6.1 L esito degli accertamenti sierologici e/o le date dei due interventi vaccinali dovranno essere riportate sul mod. 7 di cui la Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 o nel quadro E della dichiarazione di provenienza degli animali (MOD.IV). I Sindaci dei Comuni dell ASL provinciale di Bergamo, I Veterinari Ufficiali, I Tecnici della prevenzione e gli Agenti della Forza Pubblica tutti sono incaricati dell esecuzione del presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. Il Responsabile del DTFAV Dr. Tino Consoli

5 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio di Sanità Animale Ordinanza n. 14 Prot.n del 29/01/03 OGGETTO: Rinotracheite Infettiva Bovina(IBR) - Misure sanitarie per gli animali destinati all'alpeggio nel territorio dell'a.s.l. di Brescia. I L D I R E T T O R E G E N E R A L E VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R ; VISTA la Legge n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"; VISTA la Legge Regionale n. 31/97 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" e successive modificazioni; VISTE le LL.RR. n.64 e 65 del , concernenti "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi Veterinari e dei Presidi multizonali di igiene e prevenzione", modificate ed integrate dalla l.r. n.61 del ; VISTA la L.R. del , n.34 "Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia"; VISTO il Decreto del Dirigente dell'u.o. Veterinaria del n Direzione Generale Sanità "Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia"; VISTA la nota U.O. Veterinaria prot. H del avente oggetto "IBR - misure sanitarie per gli animali destinati all'alpeggio"; RUTENUTO che in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi sia necessario adottare misure sanitarie atte ad impedire la diffusione della rinotracheite bovina infettiva (IBR) di concerto con l A.S.L. Vallecamonica-Sebino per salvaguardare lo status sanitario degli allevamenti ; 1

6 SENTITO in proposito il parere del Dirigente U.O. Veterinaria Regione Lombardia e il Responsabile del Servizio Sanità Animale di questa ASL ; O R D I N A Art. 1 Il trasferimento di bovini e bufalini sui pascoli montani dell'asl di Brescia è consentito alle seguenti condizioni: 1. Animali provenienti da aziende infette IBR 1.1 Gli animali risultati positivi al controllo sierologico, effettuato da non più di dodici mesi, dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l'ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 1.2 Gli animali risultati negativi al controllo sierologico, effettuato da non più di dodici mesi, in allevamenti con sieroprevalenza superiore al 30%, o con positività in soggetti di età inferiore ai 24 mesi, dovranno essere sottoposti agli interventi vaccinali di cui al paragrafo 1.1., che dovranno essere effettuati obbligatoriamente con vaccino deleto nel caso di allevamenti che aderiscono al Piano regionale e di controllo. 2. Animali provenienti da allevamenti con almeno un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non più di dodici mesi 2.1 Detti animali potranno essere trasferiti senza alcun controllo sierologico o intervento vaccinale suppletivo. Laddove possibile, dovrà essere effettuata, nei novanta giorni precedenti la partenza, una prova sul latte di massa dell intero allevamento con esito favorevole. 3. Animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni IBR 3.1 Gli animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni IBR potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo. 3.2 Tali animali, se provenienti dalla Regione Lombardia, dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento, secondo quanto previsto dal D.D.U.O. n del Animali a stato sanitario sconosciuto per IBR 4.1 Dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l'ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 5. Deroghe 5.1 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali che appartengono ad un unico allevamento e che si trasferiscono in pascoli estivi senza possibilità di contatto con bovini o bufalini di diversa provenienza. 5.2 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali da ingrasso, che monticano in pascoli estivi, ove entrano in contatto esclusivamente con bovini da ingrasso, anche se di diversa provenienza. 5.3 La concessione di eventuali ulteriori deroghe sarà valutata di volta in volta dalla Autorità sanitaria territorialmente competente. 2

7 6. Certificazioni 6.1 L'esito degli accertamenti sierologici e/o le date dei due interventi vaccinali dovranno essere riportati sul mod. 7 di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/54, o nel quadro E della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod.4 integrato). Art. 2 La presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore e avrà durata per tutto il 2003, sarà trasmessa all U.O. Veterinaria Regione Lombardia e l A.S.L. Vallecamonica-Sebino per opportuna conoscenza nonchè ai Sindaci dei Comuni dell'a.s.l di Brescia, ai Veterinari Ufficiali, ai Tecnici di Prevenzione e agli Agenti tutti della Forza Pubblica che sono incaricati dell'esecuzione della medesima. Art.3 Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99. IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Carmelo Scarcella) 3

8 Regione Lombardia AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di SONDRIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SETTORE VETERINARIO ORDINANZA N. 02 DEL 31 GENNAIO 2003 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VETERINARIO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VISTO il Decreto dell U. O. Veterinaria - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia del 30 settembre 2002,. N : Piano di controllo della rinotracheite infettiva nel territorio della Regione Lombardia VISTA la nota dell U. O. Veterinaria - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia prot. HI del 05/12/2002: IBR misure sanitarie per gli animali destinati all alpeggio ; CONSIDERATO che la zootecnia locale si avvale della pratica dell alpeggio, sia per ragioni di pascolo che per le produzioni stagionali lattiero casearie di notevole rilevanza economica, ma che tuttavia sia necessario, al fine di procedere nelle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla I.B.R., disporre di misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia; VISTA la legge regionale 24/6/1988 n 34 Norme in materia di Sanità Pubblica Veterinaria: istituzione, organizzazione, e funzionamento dei Servizi di Medicina Veterinaria; VISTA la legge regionale 31/97 Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei nuovi servizi sociali. ORDINA A. Il trasferimento dei bovini e bufalini sui pascoli montani dell ASL della provincia di Sondrio è consentito alle seguenti condizioni:

9 Regione Lombardia AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di SONDRIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SETTORE VETERINARIO 1. Animali provenienti da aziende infette da IBR 1.1 Gli animali risultati sieropositivi al controllo sierologico, se non già vaccinati, dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di tempo di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 1.2 Gli animali già risultati negativi al controllo sierologico in allevamenti con sieroprevalenza superiore al 40% dovranno essere sottoposti agli interventi vaccinali di cui al paragrafo 1.1, che dovranno essere obbligatoriamente con vaccino deleto nel caso di allevamenti che abbiano aderito al Piano regionale di controllo. 2. Animali provenienti da allevamenti con almeno un controllo ufficiale sierologico negativo per IBR effettuato da non più di dodici mesi 2.1 Detti animali potranno essere trasferiti ai pascoli estivi senza controlli sierologici o interventi vaccinali suppletivi. 3. Animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR 3.1 Gli animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo 3.2 Tali animali dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento ( se non provenienti da alpe in cui siano caricati solo ed esclusivamente bovini di pari livello sanitario) 4. Animali a stato sanitario sconosciuto nei confronti dell IBR 4.1 Dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi a distanza di almeno 1 mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza 5. Deroghe 5.1 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1 e 4 gli animali che appartengono ad un unico allevamento, o unità epidemiologica, e che si trasferiscono in pascoli estivi senza possibilità di contatto con bovini o bufalini di diversa provenienza. 6. Certificazioni 6.1 L esito degli accertamenti sierologici e/o le date dei due interventi vaccinali dovranno essere riportate sul mod. 7 di cui la Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 o nel quadro E della dichiarazione di provenienza degli animali (MOD.IV).

10 Regione Lombardia AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di SONDRIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SETTORE VETERINARIO B. I Sindaci dei Comuni della Provincia di Sondrio provvederanno ad esigere dal caricatore d alpe o dal singolo proprietario che trasferisce il proprio bestiame nel pascolo estivo, il certificato di origine e di sanità conforme al Mod 7 allegato al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954. Tali certificati dovranno esser messi a disposizione dell Autorità sanitaria locale per gli accertamenti di rito. C. I Sindaci dei Comuni dell ASL provinciale di Sondrio, I Veterinari Ufficiali, I Tecnici della prevenzione tutti sono incaricati dell esecuzione del presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. IL RESPONSABILE Dott. Sandro Merli

11 Regione Lombardia AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di SONDRIO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SETTORE VETERINARIO

12 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO Sede Legale: Via Nissolina, Breno (BS) - Tel. 0364/ Fax 0364/ aslvallecamonica@numerica.it Codice Fiscale e Partita Iva n Settore Sanità Pubblica Veterinaria Data 29 gennaio 2003 Prot. n 2370 Ordinanza n. 1/2003 Oggetto: Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) Misure sanitarie per il trasferimento di bovini e bufalini sui pascoli montani dell ASL Vallecamonica-Sebino per l anno IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL VALLECAMONICA-SEBINO VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954; VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; VISTA la Legge Regionale 31/97 Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e successive modificazioni; VISTE le LL.RR. n. 64 e 65 del 26/10/81, concernenti Norme per l esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l organizzazione ed il funzionamento dei Servizi Veterinari e dei Preside multizonali di igiene e prevenzione, modificate ed integrate dalla l.r. n. 61 del 30/11/1984; VISTA la L.R. del 24/06/1988, n. 34 Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia ; VISTO il Decreto del Dirigente dell U.O. Veterinaria del 30/09/2002 n Direzione Generale Sanità Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia; RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n del 14/11/2001 e n del 23/12/2002 con le quali è stata approvata l effettuazione del controllo sierologico in tutti gli allevamenti da riproduzione per la rinotracheite bovina infettiva (IBR), per le campagne di bonifica sanitaria 2001/2002 e 2002/2003, al fine di salvaguardare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico di questa ASL, per pervenire più rapidamente ad animali più sani al fine di una produzione di alimenti di origine animale salubri e di qualità; VISTE le risultanze del suddetto controllo sierologico, già effettuato durante la campagna di bonifica sanitaria 2001/2002, che consentono di prevedere il possibile conferimento agli allevamenti bovini da riproduzione dell ASL Vallecamonica-sebino delle qualifiche sanitarie di ufficialmente indenni o indenni da IBR in numero significativo (> del 50%); Struttura competente: Settore Sanità Pubblica Veterinaria. Tel.: 0364/ Il Responsabile del Procedimento: dr. Gian Carlo Battaglia Funzionario Istruttore:

13 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO Foglio n.2 VISTA la nota U.O. Veterinaria prot. H del 05/12/2002 avente oggetto IBR misure sanitarie per gli animali destinati all alpeggio. ; RITENUTO che in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi sia necessario adottare misure sanitarie atte ad impedire la diffusione della rinotracheite bovina infettiva (IBR), a salvaguardare lo status sanitario degli allevamenti prossimi all acquisizione delle qualifiche sanitarie ed a proseguire nel controllo della medesima malattia; STABILITO di dare pubblicità al presente provvedimento mediante trasmissione all Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, alle ASL confinanti, ai Comuni dell ASL di Vallecamonica- Sebino, alla Forza Pubblica ed ai mezzi di stampa, radiofonici e televisivi locali; ORDINA Il trasferimento di bovini e bufalini sui pascoli montani dell ASL di Vallecamonica-Sebino, per l anno 2003, è consentito alle seguenti condizioni: 1. Animali provenienti da aziende infette IBR 1.1 Gli animali risultati positivi al controllo sierologico, dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 1.2 Gli animali risultati negativi al controllo sierologico, effettuato da non più di dodici mesi, in allevamenti con sieroprevalenza superiore al 30%, o con positività in soggetti di età inferiore ai 24 mesi, dovranno essere sottoposti agli interventi vaccinali di cui al paragrafo 1.1., che dovranno essere effettuati obbligatoriamente con vaccino deleto nel caso di allevamenti che aderiscono al Piano regionale di controllo. 1.3 Gli animali risultati negativi al controllo sierologico, effettuato da non più di dodici mesi, in allevamenti con sieroprevalenza inferiore al 30% potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo. 2. Animali provenienti da allevamenti con almeno un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non più di dodici mesi 2.1 Detti animali potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo fatto salvo un controllo favorevole sul latte di massa dell intero allevamento nei novanta giorni precedenti la partenza. 3. Animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni IBR 3.1 Gli animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da IBR potranno essere trasferiti senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo fatto salvo un controllo favorevole sul latte di massa dell intero allevamento nei novanta giorni precedenti la partenza. 3.2 Tali animali, se provenienti dalla Regione Lombardia, dovranno essere sottoposti ad un esame sierologico per BHV-1 dopo 21 giorni dal rientro in allevamento, secondo quanto previsto dal D.D.U.O. n del 30/09/2002.

14 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO Foglio n.3 4. Animali a stato sanitario sconosciuto per IBR 4.1 Dovranno essere vaccinati, preferibilmente con vaccino deleto, con almeno due interventi, a distanza di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato non oltre sei mesi e non meno di trenta giorni dalla data di partenza. 5. Deroghe 5.1 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali che appartengono ad un unico allevamento e che si trasferiscono in pascoli estivi senza possibilità di contatto con bovini o bufalini di diversa provenienza. 5.2 Sono esonerati dai controlli sanitari e dagli interventi vaccinali di cui ai paragrafi 1. e 4. gli animali da ingrasso, che monticano in pascoli estivi, ove entrano in contatto esclusivamente con bovini da ingrasso, anche se di diversa provenienza. 5.3 La concessione di eventuali ulteriori deroghe sarà valutata di volta in volta dalla competente Autorità sanitaria. 6. Certificazioni 6.1 L esito degli accertamenti sierologici e/o le date dei due interventi vaccinali dovranno essere riportati sul mod. 7 di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 08/02/54, o nel quadro E della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4 integrato). I Sindaci dei Comuni dell ASL di Vallecamonica-Sebino, i Veterinari Ufficiali, i Tecnici di prevenzione e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell esecuzione del presente decreto. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Angelo Foschini

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