COMUNE DI LORETO COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO. Seduta del 27/12/2018 n. 92

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1 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:40, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: N. Cognome Nome Carica Presenza 1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si 2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO No 3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si 4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si 5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si 6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si 7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE No 8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si 9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si 10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si 11 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si 12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No 13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si 14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si 15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE No 16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No 17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si Presenti N. 12 Assenti N. 5 N. Cognome Nome Carica Presenza 1 MARQUES PINTO AIRES CONSIGLIERE ESTERNO No Assenti N. 1 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: ZANIERI STEFANO, anche con funzioni di verbalizzante. Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 1) PADELLA LAURO 2) COCCHIA GABRIELLA 3) COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 1 C.A.P P.I.C.F

2 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l'art. 63 del D.lgs , n. 446 il quale dispone quanto segue: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione; d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone; e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali; f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a abitanti, lire per utenza; II) oltre abitanti, lire per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 2 C.A.P P.I.C.F

3 diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. DATO ATTO che con propria deliberazione n. 67 del , il Consiglio Comunale ha proceduto, in base alle norme di legge, all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del e successive modifiche ed integrazioni con la quale si è proceduto all'approvazione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione spazi ed aree pubbliche" prevedendo nel contempo per talune fattispecie di occupazioni il pagamento di un canone non ricognitorio; ATTESO che successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del è stato adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea (COSAP) in luogo della attuale TOSAP avvalendosi della facoltà secondo le disposizioni e i criteri dettagliatamente specificati dall art. 63 comma 2 del sopra citato decreto; VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del di modifica/integrazione del Regolamento COSAP approvato con delibera C.C. n.36 del 2014; ATTESA l opportunità di aggiornare ed ampliare il Regolamento vigente per conformarlo ad esigenze pratiche/oggettive per i mercati rionali per volontà dell Amministrazione, nonché legislative in relazione al necessario aggiornamento annuale secondo l indice Istat delle tariffe; VERIFICATA la necessità di stabilire un proprio coefficiente di valutazione economica dell occupazione del suolo pubblico alle attività di esercizio del commercio ambulante, integrando l art 28 del citato Regolamento nel seguente modo: Testo Originario: ART. 28 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 3 C.A.P P.I.C.F

4 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,12 e superiore a 3,0 COEFFICIENTE B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA 1) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 7 giorni 2) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 16 giorni 3) Occupazioni con impalcature, ponteggi, superiore a 16 giorni 4) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata compresa tra 1 e 180 giorni 5) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata ulteriore ai 180 giorni di cui al punto 4 e fino ad un massimo di 364 giorni COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA 0,70 0,36 0,25 0,15 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 4 C.A.P P.I.C.F

5 6) Occupazioni per l'esercizio di attività di distributori di carburanti; 7) Occupazioni con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi; 8) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante; 9) Occupazioni poste in essere per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, laddove venga esercitata una attività economica. 10) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata inferiore a 15giorni 11) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata superiore o uguale a 15 giorni ma inferiore a 30 12) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata non inferiore a 30 giorni 13) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti escluse quelle con istallazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 1,10 0,50 0, ,836 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 5 C.A.P P.I.C.F

6 14) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO ANNESSI AI LOCALI DI BAR, RISTORANTI ED IN GENERE DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 15) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO, DI BAR, DI RISTORANTI ED IN GENERE LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 2,00 2,00 16) Occupazione mediante strumentazione di tipo scientifico/panoramico su suolo pubblico e/o arredo urbano ad uso non gratuito 17) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti 3,00 Limitatamente alle occupazione poste in essere con manufatti a carattere permanente, per i primi tre anni il moltiplicatore di cui ai precedenti punti 14 e 15 è ridotto a 1,60. Testo Modificato: ART. 28 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione. COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 6 C.A.P P.I.C.F

7 Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,12 e superiore a 3,0 COEFFICIENTE B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA 1) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 7 giorni 2) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 16 giorni 3) Occupazioni con impalcature, ponteggi, superiore a 16 giorni 4) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata compresa tra 1 e 180 giorni 5) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata ulteriore ai 180 giorni di cui al punto 4 e fino ad un massimo di 364 giorni 6) Occupazioni per l'esercizio di attività di distributori di carburanti; 7) Occupazioni con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA 0,70 0,36 0,25 0,15 1,10 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 7 C.A.P P.I.C.F

8 servizi; 8) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante; 9) Occupazioni poste in essere per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, laddove venga esercitata una attività economica. 10) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata inferiore a 15giorni 11) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata superiore o uguale a 15 giorni ma inferiore a 30 12) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata non inferiore a 30 giorni 12)BIS Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata non inferiore a 31gg e di almeno 52gg (52 settimane) relative ai mercati rionali settimanali 13) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti escluse quelle con istallazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 0,50 0, ,273 1,836 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 8 C.A.P P.I.C.F

9 14) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO ANNESSI AI LOCALI DI BAR, RISTORANTI ED IN GENERE DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 15) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO, DI BAR, DI RISTORANTI ED IN GENERE LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 2,00 2,00 16) Occupazione mediante strumentazione di tipo scientifico/panoramico su suolo pubblico e/o arredo urbano ad uso non gratuito 17) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti 3,00 Limitatamente alle occupazione poste in essere con manufatti a carattere permanente, per i primi tre anni il moltiplicatore di cui ai precedenti punti 14 e 15 è ridotto a 1,60. ATTESO che è opportuno modificare ed aggiornare, con l integrazione di una ulteriore comma, anche l art.22, del citato Regolamento, ovvero: Testo originario: ART. 22 OGGETTO DEL CANONE Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativa spazi sottostanti e soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 9 C.A.P P.I.C.F

10 comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune e degli enti proprietari ed al relativo nulla osta di competenza degli stessi. La tariffa del canone può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione. Testo modificato ART. 22 OGGETTO DEL CANONE Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativa spazi sottostanti e soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune e degli enti proprietari ed al relativo nulla osta di competenza degli stessi. La tariffa del canone può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe approvate contestualmente all approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, saranno soggette ad aggiornamento secondo l indice Istat come per legge. VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del , il quale così dispone "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 10 C.A.P P.I.C.F

11 riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; VISTA la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); VISTA la L. n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017); VISTA la L. n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) VISTO il Disegno di Legge di Bilancio in corso di approvazione; VISTI i pareri favorevoli del Responsabili del IV Funzionale (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA- SUAP ED AMBIENTE) e del V Settore Funzionale (SERVIZI FINANZIARI) in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art comma e art.147 bis del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed inseriti all originale del presente atto; UDITO il dibattito, così come verbalizzato ed allegato alla delibera di consiglio comunale n. 87 del CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 2 (SERENELLI-CASTELLANI) ASTENUTI N. / D E L I B E R A 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrate e sostanziale della presente deliberazione e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 2) DI APPROVARE la modifica del Regolamento COSAP, già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del e smi, con l integrazione di una ulteriore fattispecie di COEFFICIENTE B PER L OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO : ART. 28 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,12 e superiore a 3,0 COEFFICIENTE B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE IN COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 11 C.A.P P.I.C.F

12 RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA ECONOMICA 1) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 7 giorni 2) Occupazioni con impalcature, ponteggi, compresa tra 1 e 16 giorni 3) Occupazioni con impalcature, ponteggi, superiore a 16 giorni 4) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata compresa tra 1 e 180 giorni 5) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi negozi, bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali in genere di durata ulteriore ai 180 giorni di cui al punto 4 e fino ad un massimo di 364 giorni 6) Occupazioni per l'esercizio di attività di distributori di carburanti; 7) Occupazioni con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi; 8) Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante; 0,70 0,36 0,25 0,15 1,10 0,50 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 12 C.A.P P.I.C.F

13 9) Occupazioni poste in essere per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, laddove venga esercitata una attività economica. 10) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata inferiore a 15giorni 11) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata superiore o uguale a 15 giorni ma inferiore a 30 12) Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata non inferiore a 30 giorni 12)BIS Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti di durata non inferiore a 31gg e di almeno 52gg (52 settimane) relative ai mercati rionali settimanali 13) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti escluse quelle con istallazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 0, ,273 1,836 COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 13 C.A.P P.I.C.F

14 14) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO ANNESSI AI LOCALI DI BAR, RISTORANTI ED IN GENERE DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 15) Occupazioni poste in essere con MANUFATTI COSTITUENTI SPAZI DI RISTORO, DI BAR, DI RISTORANTI ED IN GENERE LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE E/O ARTIGIANALE. 2,00 2,00 16) Occupazione mediante strumentazione di tipo scientifico/panoramico su suolo pubblico e/o arredo urbano ad uso non gratuito 17) Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti 3,00 Limitatamente alle occupazione poste in essere con manufatti a carattere permanente, per i primi tre anni il moltiplicatore di cui ai precedenti punti 14 e 15 è ridotto a 1,60. 3) DI APPROVARE la modifica del Regolamento Cosap, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del e smi, con l integrazione di una ulteriore comma, ultimo,all art.22: ART. 22 OGGETTO DEL CANONE Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativa spazi sottostanti e soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 14 C.A.P P.I.C.F

15 comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune e degli enti proprietari ed al relativo nulla osta di competenza degli stessi. La tariffa del canone può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe approvate contestualmente all approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, saranno soggette ad aggiornamento secondo l indice Istat come per legge. 4) DARE ATTO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente in via telematica mediante l inserimento del testo nell apposita sezione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell art.52, comma 2 del D.Lgs.446/97; 5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune; 6) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell art.107 del T.U.EE.LL, approvato con D.Lgs. 267/2000, atto contenente indirizzo, programma e obiettivo e precisamente: MODIFICHE REGOLAMENTO COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Ai Responsabili dei seguenti Settori -al IV Funzionale (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP ED AMBIENTE) per le funzioni riguardanti l occupazione di spazi ed aree pubbliche; -al V Settore Funzionale (SERVIZI FINANZIARI) per le funzioni riguardanti l applicazione del canone COSAP. Indi stante l urgenza IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 2 (SERENELLI-CASTELLANI) ASTENUTI N. / D E L I B E R A DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 comma 4 del T.U.EE.LL. 267/00. COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 15 C.A.P P.I.C.F

16 Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to SCRIBONI MAURIZIO IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZANIERI STEFANO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' Si attesta che copia della presente deliberazione: 1. viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune in data e per 15 giorni consecutivi. 2. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell art.134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.267/2000, non essendo soggetta a controllo. Loreto li, IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZANIERI STEFANO E' copia conforme all'originale. Loreto, li IL SEGRETARIO GENERALE ZANIERI STEFANO La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data Loreto, lì IL SEGRETARIO GENERALE ZANIERI STEFANO COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO Pagina 16 C.A.P P.I.C.F

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