ARA UMBRIA. Corretta prassi e biosicurezza. nell allevamento suino INFORMAZIONE&ZOOTECNIA

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1 UMBRIA INFORMAZIONE&ZOOTECNIA Corretta prassi e biosicurezza nell allevamento suino A.R.A. Associazione Regionale Allevatori dell SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) Fax: (+39) info@ara.umbria.it PI: SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A Terni Tel.: (+39) Fax: (+39) info@ara.umbria.it PROCEDURE DI SICUREZZA ALIMENTARE: IL MANUALE DI CORRETTA PRASSI E MISURE DI BIOSICUREZZA NELL ALLEVAMENTO SUINO Manuale di corretta prassi igienica nel settore primario rappresenta un utile strumento di supporto per gli agricoltori ed allevatori sulle buone pratiche da adottare nel processo produttivo agricolo e per i soggetti pubblici deputati al controllo, che potranno valutare, in modo coerente e uniforme, il sistema di prevenzione predisposto dalla stessa azienda agricola. La biosicurezza negli allevamenti suini consiste nell attuare scelte gestionali atte a prevenire o limitare l introduzione e la diffusione di rischi chimici, biologici e malattie del bestiame. Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l , Misura 111 Azione A.

2 IL MANUALE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA NELL ALLEVAMENTO SUINO I manuali di corretta prassi igienica per gli allevamenti suinicoli sono redatto ai sensi dei Reg. CE 852/04, 853/04, 183/05 e contengono indicazioni sulle buone pratiche per il controllo dei pericoli nell utilizzo di mangimi ed allevamento di animali destinati all alimentazione umana. Inoltre in base al Reg.178/02 sono indicate le modalità adottate dall azienda per il controllo della tracciabilità dei mangimi e degli animali. In sintesi il manuale di corretta prassi: Analizza le problematiche relative alla gestione di tutto il processo produttivo (approvvigionamento materie prime, consegna del prodotto finito, gestione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature) Fornisce informazioni sui pericoli che possono insorgere nella produzione Fornisce informazioni sulle azioni di controllo dei pericoli stessi Riporta i documenti di registrazione necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla Normativa vigente. Possibilità per gli allevatori di valorizzare il proprio prodotto Il manuale per l azienda agricola e zootecnica si applica alla gestione e controllo delle attività critiche a partire dalla produzione di campagna, alla gestione degli animali, degli alimenti zootecnici, dei biocidi e dei fornitori, compresi impianti, strutture ed attrezzature. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI Riproduzione Animale e libro genealogico Legge 30 del 15/01/1991 Disciplina della riproduzione animale e successive modificazioni ed integrazioni Legge 3 agosto 1999, n. 280 Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 Farmaci per uso veterinario, Benessere Animale e Polizia Veterinaria Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08/02/1954 D.lvo n. 193/06 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari D.lvo n. 143/07 D.lvo n. 158/2006 e recante Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" DM 18/9/93 Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria 2

3 DM 28/5/92 Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati ai macelli pubblici e privati Reg.CE n.1774/2002 del 03/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano Direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell' alimentazione degli animali e successive modifiche ed integrazioni D.lvo n. 149/2004 Attuazione delle direttive 2001/102 CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell alimentazione degli animali D. Lvo n. 534 del 30/12/1992 "Attuazione della direttiva 91/630/CE che stabilisce le norme minime sulla protezione dei suini" D Lvo n. 146 del 26 marzo 2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" D. Lvo n. 53 del 20 febbraio 2004, "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" D. Lvo n. 532 del 30/12/1992 "Attuazione della direttiva 91/628/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto" D. Lvo n. 388 del 20/10/1998 "Attuazione della direttiva 95/129/CE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto" D. Lvo n. 90 del 03/03/1993 disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 12 aprile 2008 Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. Reg.CE n.2075/2005 del 05/12/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni. Rintracciabilità e Sicurezza Alimentare Reg. CEE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Reg. CEE n. 852 del 29/04/2004 sull igiene dei prodotti alimentari Reg. CEE n. 853 del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Reg. (CE) N. 183/2005 del parlamento europeo e del consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi D.Lvo. 2 febbraio 2001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano Codex alimentarius testi base sull igiene alimentare, terza edizione 2003 dwl Joint FAO/WHO Food Standards Programme Normative Regionali DGR 791 del 18/05/05 linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini della sanità pubblica (reg.ce 178/02)b DGR 1718 del 18/10/05 e DGR 813 del 08/02/2006 linee guida reg.ce 183/05 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi 3

4 DGR 295 del 22/02/2006 linee guida reg. n. 852/2004, 853/2004 CE DGR 1848 del 30/10/2006 linee guida per la prevenzione delle aflatossine nei mangimi, nel latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e nei prodotti a base di latte DGR 771 del 21/05/07 ulteriori linnee guida vincolanti e determinaz. relative Reg.CE 183/05 DGR 772 del 21/05/2007 linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi animali DGR 937 del 07/06/07 linee guida per l applicazione del Reg. CEE 2075/05 in tema di norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni DGR 938 del 07/06/07 deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione DD del 12/12/07 linee guida vincolanti per l applicazione del Reg. CEE 2075/05 sui controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni Normative effluenti zootecnici D.L. n. 152 del 03/04/06 (relativo a norme in materia ambientale) Decreto MIPAF 07/04/06 (relativo a criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) Decreto MIPAF 19/04/99 (Codice di buona pratica agricola) DGR n.1492 del 06/09/06 (Direttiva tecnica regionale Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) DGR 2052 del 07/12/05 (Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) TERMINI E DEFINIZIONI Legislazione alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; Mangime (o "alimento per animali"): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; Impresa nel settore dei mangimi: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, 4

5 trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; Operatore del settore dei mangimi: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; Analisi del rischio: processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; valutazione del rischio: processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio; Gestione del rischio: processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute; Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; Punto di Controllo Critico (CCP): è rappresentato da un impianto, un operazione o un attività del flusso di lavorazione in corrispondenza del quale può essere effettuato un controllo su uno o più fattori tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo un evento dannoso per la sicurezza del prodotto. Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi; Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare. Ritiro del mangime: qualsiasi misura, dell operatore o dell autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l offerta all utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi. Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all utente del mangime da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato i tutela della salute. Ritiro dell alimento: qualsiasi misura, dell operatore o dell autorità competente, volta ad impedire la distribuzione e l offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare. Richiamo dell alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 5

6 Informazione al consumatore: informazione rivolta al consumatore finale, da adottare nei casi previsti dall art. 19, comma 1, del Reg. 178/2002/CE, con la quale s informa dei motivi del richiamo dal mercato, delle eventuali misure di cautela da adottare o in alternativa delle modalità di richiamo dell alimento. Autorità competente: il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, le Aziende sanitarie locali incaricate degli audit e verifiche sul sistema e sulle procedure della rintracciabilità nonché all adozione dei provvedimenti per fini di salute pubblica e il Ministero delle politiche agricole e forestali per le materie di propria competenza, anche per il tramite dell Ispettorato centrale repressione frodi. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Il prodotto dell allevamento sono i suini che andranno a costituire alimenti per l uomo e così devono essere considerati per gli aspetti igienico sanitari. Poi le pratiche di allevamento devono rispettare tutti gli standard normativi relativi al benessere animale. Nel manuale devono essere descritte le pratiche relative all identificazione degli animali, le tecniche di allevamento adottate, e possibilmente anche le caratteristiche genetiche degli animali. CONTENUTI DEL MANUALE Va riportato nel manuale il diagramma di flusso che descrive le fasi produttive dell azienda suinicola; inoltre deve essere descritta la struttura di allevamento con l identificazione delle stalle e categoria di animali allevati La descrizione dell azienda deve indicare l orientamento produttivo (ciclo chiuso, aperto e tipo di suini allevati) e se l azienda appartiene ad un sistema integrato di filiera con flusso unidirezionale di animali. Ancora va descritta la modalità di gestione della rimonta dei riproduttori o dell ingresso di animali. alimento trattamen ti suini DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI GESTIONE DEI SUINI AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA Si deve descrivere, con una breve procedura, la modalità di registrazione degli ingressi degli animali e la loro movimentazione, nel 6

7 caso di allevamenti da riproduzione e cicli chiusi, all interno della struttura. Poi deve essere descritto come vengono stoccati i mangimi in base al tipo, il sito di stoccaggio e il settore di destinazione. campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce. I campioni vanno tenuti in luogo idoneo. Il campionamento è consigliato sempre ma in particolare per i prodotti più a rischio di contaminazioni come mais e soia. BUONE PRATICHE RIGUARDANTI L ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI Stoccaggio e distribuzione In base a quanto si evidenzia dalle planimetrie allegate i mangimi devono essere immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell alimentazione degli animali. I magazzini di stoccaggio ed i silos devono essere asciutti e puliti regolarmente Acquisto dei mangimi Al momento dell acquisto si deve accertare l avvenuta Registrazione e/o Riconoscimento dell azienda fornitrice ai sensi del Reg. (CE) 183/05. Durante lo scarico il responsabile può richiedere campione in contraddittorio per forniture successive per opportune verifiche e analisi (Legge 281/63 art. 18 comma 7): Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro Acqua di lavaggio e di abbeverata Per quanto riguarda l acqua di bevanda le normative sul benessere animale prevedono che tutti gli animali devono aver accesso ad un appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi (D Lvo n. 146 del 26 marzo 2001). In particolare a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente (D. Lvo n. 53 del 20 febbraio 2004). Infine in base al Regolamento (ce) n. 183/2005, che stabilisce i requisiti di igiene dei mangimi, l acqua da bere o destinata all acquacoltura deve essere di qualità adeguata agli animali allevati. Quando vi è motivo di temere una contaminazione di animali o di prodotti animali derivante dall acqua, devono essere adottate le misure 7

8 necessarie a valutare e ridurre al minimo i rischi. GESTIONE SANITARIA DELL ALLEVAMENTO Trattamenti farmacologici. I trattamenti farmacologici degli animali sono sotto stretto controllo medico veterinario. La gestione e la somministrazione di eventuali farmaci è costantemente documentata e tenuta sotto controllo mediante l utilizzo di appositi registri prescritti a norma di legge e accuratamente archiviati. È necessario implementare un protocollo operativo per descrivere le modalità di identificazione degli animali trattati e di rintracciabilità dei trattamenti farmacologici eseguiti ai fini della compilazione del documento di accompagnamento degli animali al macello con indicati i trattamenti farmacologici nei novanta giorni precedenti l invio al macello. Controllo sanitario degli animali Secondo le normative sul benessere animale è obbligatorio controllare lo stato sanitario dell allevamento e lo stato di salute di ogni singolo soggetto, rilevando l eventuale presenza di sintomi riferibili a malattie incipienti o in atto ispezionando gli animali almeno una volta al giorno. Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato e segnalati al responsabile dell allevamento e al veterinario aziendale. Benessere animale Il personale addetto agli animali riceve istruzioni pratiche sulle proprie mansioni anche per quanto riguarda gli aspetti legati al benessere animale, ed è prevista la partecipazione a corsi di formazione in tale materia. Gli animali sono visitati più volte durante la giornata, i malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento adeguato. Gli stalli da parto sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli. I suinetti hanno una superficie piena dove coricarsi e riposare, con un idonea fonte di calore. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gabbie singole per un periodo di 4 settimane dopo la fecondazione, successivamente sono trasferite in locali di gestazione in box multipli. Tutti i locali sono dotati di finestre e di illuminazione artificiale per una adeguata illuminazione. Tutti gli animali hanno a disposizione acqua fresca di qualità e in quantità sufficiente. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo hanno accesso all alimento in mangiatoie provviste di un sistema per ridurre la competitività durante i pasti. È effettuata al bisogno la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi 7 giorni di vita. Il mozzamento della coda è effettuato entro i primi 7 giorni di vita. La castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita da personale addestrato dal veterinario. Se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7 giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di anestetici, unicamente da un medico veterinario I lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg), ma vengono trasferiti in impianti specializzati. La circolazione dell aria, la quantità di polvere, la temperatura, l umidità relativa dell aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli 8

9 animali con sistemi di ricambio dell aria automatici. CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI Le infestazioni nell allevamento possono insorgere a causa di: Insetti Parassiti delle derrate immagazzinate Roditori Volatili La lotta agli infestanti deve essere adeguata e mirata alle problematiche presenti. La valutazione sull utilizzo di trattamenti mirati e sulla loro efficacia viene effettuata controllando i segni della presenza di infestanti. Le esche, i pesticidi e repellenti sono utilizzate in base alle istruzione riportate nell etichetta o sulla scheda di sicurezza. I trattamenti non devono generare rischio di permanenza di residui sui mangimi, indumenti o attrezzature e non devono essere ingeriti o venire a contatto con gli animali. Lo stoccaggio dei biocidi impiegati deve avvenire in un area appositamente individuata separatamente dai mangimi e dei locali di stabulazione Presso l azienda si devono detenere le schede di sicurezza dei prodotti. RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE I rifiuti prodotti dal settore agricolo e allevatoriale in base al Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 rientrano anche nelle categorie dei rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. Per questi è possibile il deposito temporaneo cioè il raggruppamento dei rifiuti in azienda prima della raccolta. Chi produce rifiuti è tenuto ad avere un registro di carico e scarico rifiuti pericolosi con fogli vidimati, al conferimento a ditta autorizzata e all obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti con il modello MUD. Il ritiro da parte di ditte autorizzate avviene con la compilazione di un documento denominato formulario di trasporto. Le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti devono aderire al nuovo sistema di gestione rifiuti nazionale denominato SISTRI. PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E DEI CLIENTI E PER LA QUALIFICA DEI FORNITORI In base al Reg. CE 178/2002 Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Ugualmente gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. A tal fine l azienda implementa un elenco dei fornitori e dei clienti indicando la ragione sociale, l indirizzo i recapiti telefonici ed 9

10 eventuale , il referente con recapito telefonico e genericamente la tipologia di prodotto che si acquista. Inoltre si descrive brevemente la modalità di registrazione o di archiviazione dei documenti di trasporto in entrata ed in uscita in modo da averne rapido accesso in caso di necessità. PROCEDURA PER IL RITIRO O IL RICHIAMO DEL PRODOTTO Se l operatore, anche su indicazione del responsabile aziendale, ha motivo di ritenere che un mangime prodotto o acquistato e presente in azienda non sia conforme ai requisiti di sicurezza deve segregarlo ed identificarlo opportunamente. Qualora in seguito ad opportune analisi è confermato il superamento dei limiti di legge relativi alla contaminazione verificata, l operatore informa la A.S.L. competente del fatto, informa il fornitore del mangime dell evenienza rilevata e procede al trattamento del mangime con eventuale invio alla distruzione. Se la contaminazione, in base a quanto indicato dal funzionario della A.S.L. e dal veterinario aziendale, comporta un pericolo di contaminazione degli animali e quindi della produzione di alimenti da loro derivati, si adottano misure per identificare mediante la documentazione di rintracciabilità gli animali coinvolti per segregarli. I suini segregati saranno opportunamente controllati o trattati in base a quanto indicato dai veterinari della A.S.L. competente. Se gli animali che risultano contaminati e pericolosi per la salute umana sono stati venduti e non si trovano più sotto il controllo immediato dell operatore, esso deve immediatamente avvisare il cliente, eventualmente ritirare gli animali e informare le autorità competenti. Tutte le documentazioni relative all evento sono archiviate come storico aziendale. FORMAZIONE DEL PERSONALE L operatore deve garantire che chi lavora in azienda conosca le proprie mansioni e le corrette prassi igieniche e di fabbricazione che deve applicare nel settore di competenza. A tal fine opera in maniera efficace provvedendo personalmente o mediante formatori che ritiene qualificati anche esterni all azienda. Ai fini di ottemperare a normative regionali in materia di igiene dei mangimi e degli alimenti la formazione può avvenire mediante corsi preventivamente validati dai servizi regionali preposti. 10

11 ESEMPI DI SCHEDE E REGISTRI DA ALLEGARE AD UN MANUALE REGISTRO CARICO E SCARICO MANGIMI N SILOS: SETTORI N Prog Data produzione gg/mm/aa Q.tà (Q.li) Tipologia lotto Inizio utilizzo gg/mm/aa Fine utilizzo gg/mm/aa SCHEDA CARICO E SCARICO SUINI CODICE A.S.L. TATUAGGIO AURICOLARE CODICE E LETTERA COSCI I T P G PG00 SPOSTAMENTO GRUPPO INTERO: STALLA NUMERO DATA DATA MOVIM. CARICO N. SUINI SCARICO MORTI TOT NOTE SPOSTATI NUMERO STALLA VENDUTI LOTTO REGISTRO DISINFEZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ZONA ATTREZZATURA IMPIANTO INTERESSATO TIPO DI INTERVENTO PRODOTTO PERIODICITA INTERVENTO DATA INTERVENTO RESPONSABILE 11

12 REGISTRO INGRESSI DATA NOMINATIVO O TARGA MOTIVO DELL INGRESSO NOTE NORME DI BIOSICUREZZA In particolare si fa riferimento ai requisiti previsti dall ORDINANZA 12 aprile 2008 del MINISTERO DELLA SALUTE recante Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. Nell Allegato X sono indicati i parametri biosicurezza per le aziende suinicole. STRUTTURE Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori. Barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentono di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati. Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copri abiti e calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento. Piazzola per la disinfezione degli automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione fissa per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, fatto salvo il rispetto della normativa in materia. Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell' allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione. Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico 12

13 perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico) 2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali. Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento. Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento. Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus MVS. Alimentazione: E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina. Spargimento liquami: fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione. monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati (BDN)oltre che sull'apposito registro aziendale. Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro. Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale. NORME DI BIOSICUREZZA PER LA TRICHINELLA Ulteriori disposizioni si applicano per i rischi relativi alla presenza di Trichinella nelle carni. Secondo quanto previsto nel Reg. CE 2075/05 e linee guida regionali (DD 11784/07) sono previsti alcuni requisiti igienico sanitari. Ai fini di impedire l ingresso di roditori, altri tipi di mammiferi e a grandi uccelli carnivori, gli edifici in cui sono detenuti gli animali sono dotati di finestre chiuse, ventilatori dotati di protezioni di griglia, finestre aperte con reti di protezione e porte a tenuta. L azienda deve essere dotata di un programma di lotta ai parassiti come descritto nel manuale. I mangimi devono essere tenuti in silos chiusi. Durante il periodo di produzione gli animali devono rimanere all interno dei locali di stabulazione chiusi. L alimento deve essere convogliato in condotte chiuse. Spogliatoio: deve essere presente materiale 13

14 Sommario IL MANUALE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA NELL ALLEVAMENTO SUINO... 2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI... 2 Riproduzione Animale e libro genealogico... 2 Farmaci per uso veterinario, Benessere Animale e Polizia Veterinaria... 2 Rintracciabilità e Sicurezza Alimentare... 3 Normative Regionali... 3 Normative effluenti zootecnici... 4 TERMINI E DEFINIZIONI... 4 CONTENUTI DEL MANUALE... 6 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO... 6 DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI... 6 GESTIONE DEI SUINI AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA... 6 BUONE PRATICHE RIGUARDANTI L ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI... 7 Stoccaggio e distribuzione... 7 Acquisto dei mangimi... 7 Acqua di lavaggio e di abbeverata... 7 GESTIONE SANITARIA DELL ALLEVAMENTO... 8 Trattamenti farmacologici Controllo sanitario degli animali... 8 Benessere animale... 8 CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI... 9 RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE... 9 PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E DEI CLIENTI E PER LA QUALIFICA DEI FORNITORI... 9 PROCEDURA PER IL RITIRO O IL RICHIAMO DEL PRODOTTO FORMAZIONE DEL PERSONALE ESEMPI DI SCHEDE E REGISTRI DA ALLEGARE AD UN MANUALE NORME DI BIOSICUREZZA STRUTTURE MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA NORME DI BIOSICUREZZA PER LA TRICHINELLA

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