L infermiere del 3 millennio tra passato, presente e FUTURO.
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2 L infermiere del 3 millennio tra passato, presente e FUTURO. Relatore: CELENTANO Presidente del coordinamento interregionale infermieri (Campania Basilicata - Molise) 2 anno del corso di dottorato di ricerca in Scienze chirurgiche e tecnologiche diagnostico-terapeutiche avanzate -23 ciclo Università degli Studi di Napoli Federico II
3 La professione infermieristica negli anni ha sostanzialmente modificato la modalità di partecipazione al sistema sanitario La formazione universitaria e la legislazione hanno stimolato, reso visibile e percepibile questa trasformazione ai singoli professionisti, reali propulsori del sistema, e a caduta a tutte le altre professioni che agiscono ed interagiscono con l infermiere.
4 Le esigenze di formazione ed aggiornamento si sono anch esse modificate. Mettendo al centro la sfera di competenza è possibile far scaturire gli strumenti di comprensione e successiva valutazione del percorso più idoneo per risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi didattici predeterminati.
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6 Le mansioni Inf. Vincolato D.P.R. 225/74 Insieme di mansioni di carattere rigido ed esaustivo. Tutto ciò che non era specificamente compreso era da considerarsi di competenza medica.
7 Assistenza prima della riforma L assistenza infermieristica si limitava ad una semplice esecuzione di tecniche pensate, ideate e progettate da altre figure professionali. Alcune pratiche erano consentite su osservanza e sorveglianza medica (iniezioni endovenose)
8 Professione ausiliaria
9 Le tappe storico-legislative della riforma della formazione infermieristica In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene a partire dal 1925: infatti le prime Scuole vengono istituite con Rdl 15 agosto 1925, n (Facoltà della istituzione delle Scuole-convitto professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici). Per accedervi viene richiesta la licenza elementare, che però di fatto non è obbligatoria in mancanza di candidate che ne siano in possesso. 29/09/2009
10 Nel 1934 le norme sulla formazione infermieristica vengono inserite nel Testo Unico delle leggi sanitarie. 29/09/2009
11 L' Accordo di Strasburgo del 25 ottobre 1967 stabilisce i requisiti minimi di accesso per le Scuole infermieristiche e il monte-ore minimo di insegnamento da impartire, che è pari a 4600 ore. Nel 1971 la legge 124 sopprime l'obbligo di internato e la denominazione Scuola-convitto viene sostituita con quella di "Scuola per infermieri professionali". Inoltre viene consentito l accesso agli uomini. 29/09/2009
12 La legge 795 del 15 novembre 1973 ratifica il dettato comunitario e il successivo Dpr 867 del 13 ottobre 1975 modifica gli ordinamenti didattici prevedendo un percorso formativo di tre anni, a cui si accede con una scolarità di 10 anni (biennio di scuola media superiore). 29/09/2009
13 D.P.R. 761/79 Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali Art. 2. Ruolo sanitario. Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione
14 Con il Dpr 761 del 20 ottobre 1979, quando vengono definiti i profili professionali delle figure infermieristiche, per la prima volta si parla di operatore professionale dirigente e successivamente, con la normativa concorsuale del 1982, il diploma conseguito presso le Scuole universitarie dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica diventa requisito obbligatorio per chi voglia partecipare ai concorsi per Direttore didattico e Capo dei servizi sanitari ausiliari. 29/09/2009
15 L università La formazione infermieristica presso l Università ebbe inizio con la legge 341/90. 29/09/2009
16 La legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, istituisce, tra l' altro, il diploma universitario di primo livello in Scienze infermieristiche. Secondo questa legge il nuovo titolo di studio "ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali". 29/09/2009
17 Legge 19 novembre 1990, n.341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari." GU n. 274 del note: Entrata in vigore della legge: 7/12/1990 Art. 1. Titoli universitari 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR). 29/09/2009
18 Legge 341/90 Art. 7 Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono nello statuto a) La trasformazione in corsi di Diploma Universitari; B) La conferma secondo il loro specifico ordinamento. 29/09/2009
19 L' ordinamento del corso di diploma universitario in Scienze infermieristiche è stabilito dalla tabella XXXIX ter, di cui al Dm 2 dicembre Tuttavia questo provvedimento, pur creando le premesse per un profondo rinnovamento, non interferisce con le tradizionali Scuole per infermieri professionali. Il corso di diploma universitario costituisce infatti un canale formativo parallelo a quello delle Scuole che operano in ambito regionale, rilasciando diplomi che conservano integro il loro valore abilitante ai fini dell'esercizio professionale. 29/09/2009
20 Il Dlgs 502 del 1992 e successive modificazioni sancisce - dopo un breve periodo di transizione ( doppio binario ) - il definitivo passaggio alla formazione universitaria. Il 502/92 prevede, di conseguenza, come requisito obbligatorio per l ammissione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Il titolo rilasciato al termine del corso è un diploma universitario a firma del Rettore dell Università e del responsabile della struttura sede di formazione. Tra il 1994 e il 1998 le Regioni stipulano i protocolli d intesa con le Università, che diventano così l unico canale di accesso alla professione infermieristica. 29/09/2009
21 Il Dm del 24 luglio 1996 disegna il nuovo ordinamento didattico universitario e rivede ancora una volta la denominazione del titolo, che diventa diploma universitario per infermiere. 29/09/2009
22 Un ulteriore intervento legislativo, il Dm 509/99, ridefinisce gli assetti del sistema universitario nel quale ormai si colloca a pieno titolo la formazione infermieristica. 29/09/2009
23 Decreto 3 novembre 1999, n.509 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 29/09/2009
24 DM 509/99 Art. 1 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 29/09/2009
25 DM 509/99 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 29/09/2009
26 DM 509/99 Art. 4 Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. 29/09/2009
27 Classi delle lauree universitarie Scienze infermieristiche ed ostetriche Scienze delle professioni sanitarie tecniche 29/09/2009 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
28 Gli anni Novanta vedono cambiamenti importanti anche nelle normative che regolamentano l esercizio professionale, che qui citiamo per la loro stretta connessione con la riforma dei percorsi formativi: i decreti sul profilo professionale dell infermiere (Dm 739/94) e dell infermiere pediatrico (Dm 70/97), la legge sull abrogazione del mansionario ( 42/99), la legge 251/2000 sulla dirigenza infermieristica. 29/09/2009
29 CARRIERA INFERMIERISTICA Diploma di scuola media superiore Master I livello 60 crediti Laurea 180 crediti Specializzazione Laurea specialistica 120 crediti Master di II livello Specializzazione 60 crediti Dottorato di ricerca 180 crediti 29/09/2009
30 Prima e dopo DPR 13 ott. 1975, n.867 Modificazione all ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento Decreto 22 ott. 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei 29/09/2009
31 Art. 1 A decorrere dall anno scolastico 1975/76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici Art. 8 Durata dei corsi di studio 2. Fatto salvo quanto previsto all art. 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni 29/09/2009
32 Teoria = 1770 ore Tirocinio pratico = 2850 Teoria = 91 CFU C.I. ADO = 9 CFU Laboratori + Orient. = 21 CFU Totale teoria 121 Totale pratica 53 Prova finale 6 29/09/2009
33 Miglioramento in quantità e qualità /09/2009
34 - con l accordo di Strasburgo, recepito in Italia con la Legge n. 795 ratifica ed esecuzione dell accordo europeo sull istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, si assiste ad una proposta di mutamento a livello formativo in tutti i paesi della Comunità Economica Europea, definendo e chiarendo la figura dell infermiere come professionale, polivalente. 29/09/2009
35 Esercizio professionale
36 D.P.R. 739/94 Articolo 1 comma 1 l'infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale è RESPONSABILE dell assistenza generale infermieristica
37 Comma 4 L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca
38 Confronto tra due mondi 225/74 Elenco di mansioni Infermiere esecutore 739/94 Assistenza per obiettivi Infermiere decisore Comparsa del mondo sanità Attore nel mondo sanità
39 Legge 42/99 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
40 Art. 1. (Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
41 Comma2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968,n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici,
42 La formazione prepara i professionisti del domani? Lo scopo della formazione universitaria infermieristica deve considerare la centralità della disciplina infermieristica e bisogna porre il discente al centro del processo educativo 29/09/2009
43 I professionisti formino i professionisti -Il formatore dell infermiere deve essere l infermiere -Il formatore del medico deve essere il medico -Lo specifico professionale agli infermieri -Il MED/45 agli infermieri 29/09/2009
44 Cosa cambia? AUTONOMIA NON SIGNIFICA ANARCHIA AUTONOMIA CON RISPETTO DEGLI AMBITI PROFESSIONALI DIPENDENZA FUNZIONALE SU OBIETTIVI
45 Dipendenza funzionale su obiettivi Dipendenza funzionale Medico Area di autonomia infermiere Altri professionisti
46 La dipendenza gerarchica INFERMIERE DIRIGENTE INFERMIERE COORDINATORE INFERMIERE GENERALE
47 Alla base c è LA CONOSCENZA Conoscere è lo strumento dell agire efficace, utile per il controllo di determinate situazioni e individuare soluzioni a problemi di carattere pratico (Dewey)
48 L uomo che conosce INFLUENZA l uomo che AGISCE
49 Infermiere Atto infermieristico Sfera di competenza professionale
50 Infermiere È l operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale è responsabile dell assistenza generale infermieristica. (Art. 1, D.M. 739/94)
51 Atto infermieristico Complesso delle attività, delle responsabilità, delle prerogative, delle competenze e dei saperi dell infermiere nell esercizio della sua attività professionale in tutti gli ambiti e in tutte le situazioni. (A. Silvestro)
52 Sfera di competenza professionale In diritto è detta competenza la sfera dei poteri e facoltà attribuita ad un organo. La competenza ha una funzione di limite, in quanto definendo facoltà e poteri pone dei limiti all agire degli organi: gli atti compiuti dall organo al di fuori della sua competenza sono INVALIDI e precisamente affetti dal vizio di INCOMPETENZA.
53 Competenza / Capacità Io PROFESSIONISTA devo essere capace di fare le cose di mia competenza. Minimo professionale indispensabile per esercitare la professione. Prof. Gianola
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55 Si può essere CAPACI, potenzialmente in grado di dominare qualunque situazione, ma nel contempo essere privi di CONOSCENZE, indispensabili perché un professionista possa divenire COMPETENTE, in relazione a quanto si propone di realizzare.
56 Tutto sta a ben definire quale debba essere l effettiva funzione docente. Il Docente, oggi più che mai, si deve preoccupare non solo di docere, di insegnare ai propri studenti i percorsi necessari che portino alla conoscenza della singola disciplina, ma di accertarsi delle potenzialità di ciascuno studente (alias capacità ), in modo da permettere ad ognuno, nei limiti del possibile, di passare dalle conoscenze acquisite alle competenze necessarie per affrontare gli impegni futuri che la PROFESSIONE e la SOCIETA richiede ad ognuno.
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58 Quale futuro
59 In questi ultimi anni importanti cambiamenti hanno reso indispensabile l accesso delle professioni sanitarie in Università L università, quale luogo di libertà di pensiero e di proposizione di tutto ciò che riguarda il sapere e la ricerca della verità, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa LIBERTA.
60 Questo non è sufficiente se non è accompagnato da un radicale cambiamento di mentalità che deve necessariamente investire tutti gli attori coinvolti nel sistema, compresa la stessa utenza.
61 All interno del sistema socio sanitario è necessario ripensare alla natura dell atto sanitario, non più visto come atto medico, ma come atto integrato e dunque come atto che richiede una fattiva collaborazione tra professionisti sanitari e sociali.
62 Collaborazione multidisciplinare integrata Le priorità operative non dovrebbero essere definite dall importanza del profilo professionale coinvolto, quanto dalla priorità dei bisogni di salute che presenta l utente/esigente e che vanno tradotti, per il sistema, in obiettivi operativi.
63 Questo richiede che i professionisti della salute siano educati e indirizzati al lavoro multiprofessionale sin dall inizio del loro percorso formativo per poi confrontarsi di volta in volta su problemi di salute e metodologie di intervento comuni. C A M B I A M E N T O
64 Abbiamo la necessità, quindi, di rivedere e aggiornare sul piano scientifico i curricula formativi di tutti i professionisti della salute, necessità realizzabile nel contesto universitario che tradizionalmente unisce assistenza, ricerca e didattica.
65 In questi anni di formazione universitaria, gli infermieri hanno sperato di vedere realizzati importanti cambiamenti finalizzati a favorire una crescita culturale ed educativa della professione, a promuovere uno sviluppo dei contenuti disciplinari dell infermieristica e conseguentemente a sollecitare e a contribuire al CAMBIAMENTO di mentalità ed operatività nella realtà dei servizi.
66 Speranze purtroppo non sempre realizzate con risultati formativi estremamente difformi su tutto il territorio nazionale. L università è una grande conquista per gli infermieri, ma soprattutto un momento di forte crescita educativa a patto che tutto l intero progetto formativo venga rivisto e sviluppato alla luce dell attuale profilo dell infermiere e delle linee di sviluppo del suo futuro esercizio professionale.
67 Quale messaggio???
68 Che il confronto costante tra i diversi poli formativi, lo scambio di docenti e studenti, le collaborazioni multi professionali a livello nazionale ed internazionale, nonché la flessibilità dei modelli e la ricerca costante di nuove sperimentazioni nel campo della didattica e dell organizzazione dei servizi, rappresentino finalità fondamentali da perseguire per superare rigidi steccati, per implementare livelli di qualità su tutto il territorio nazionale, e contribuire a fare dell infermieristica italiana una scienza umanitaria di alto PROFILO.
69 La resistenza al cambiamento
70 IL CAMBIAMENTO E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi a capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli che delli ordini nuovi farebbono bene. La quale tepidezza nasce, parte per paura delli avversari, che hanno leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli uomini; li quali non credano in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma esperienza. Niccolò Machiavelli, IL PRINCIPE
71 Grazie per l attenzione
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