Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1997 DECISIONE. sul ricorso in appello: n.3174/1997, proposto da Carla Trotta,

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5442/03 REG.DEC. N REG.RIC Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1997 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello: n.3174/1997, proposto da Carla Trotta, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana, n.50 presso lo studio dell'avv. Ciro Intino; contro il Consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e motulesi di Bari, non costituitosi; l'azienda USL BA/4, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Carlo Malinconico e Salvatore Catalano e Leonardo Digirolamo, ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, piazza Borghese n.3, (Studio legale Guarino); e nei confronti del Comitato Regionale di controllo della Regione Puglia, non costituitosi, per l'annullamento della sentenza resa dal TAR per la Puglia, Bari, sez. Ia, n.619 del 3 luglio 1996, depositata il15 ottobre Visto il ricorso con i relativi allegati.

2 Vista la costituzione in giudizio della USL BA/4. Vista la mancata costituzione in giudizio degli altri intimati. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti tutti gli atti di causa. Udito il relatore, cons. Paolo De Ioanna, nella pubblica udienza del 10 dicembre Uditi gli avvocati Lorusso e Digirolamo Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: Fatto. 1. L'appello in epigrafe chiede la riforma della sentenza del TAR Puglia - Bari,n.619 del 1996, con la quale è stato respinto il ricorso in primo grado proposto da Carla Trotta, per l'annullamento della nota n.7362 del 20 giugno 1987, con cui il Commissario del Consorzio provinciale per la riabilitazione dei neurolesi, ha respinto l'istanza per l'equo indennizzo, nonché di ogni altro atto connesso, ivi inclusa la nota del Co.Re.Co. di Bari n del 21 dicembre La sig.ra Carla Trotta, essendosi vista riconosciuta l'infermità contratta per causa di servizio ( cat.8^- Tab.A, ), dall'apposita Commissione medica operante presso l'ospedale Militare di Bari, ha chiesto al Consorzio provinciale il riconoscimento anche dell'equo indennizzo. Il Commissario del Consorzio de quo, richiamando la pronuncia negativa resa dal Co. Re. Co., in data 21 dicembre 1985, con riferimento ad analoga fattispecie, respingeva tale richiesta, richiamando gli artt.19 del DPR n.347 del 1983, 35 della legge regionale n.16 del 13 marzo

3 1980 e 50 del DPR n.686 del 1957: in sostanza, il Commissario opinava nel senso che l'equo indennizzo spetta solo al personale dipendente non coperto da assicurazione obbligatoria INAILI. 3. Il giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'operato del Commissario dell'ente, sottolineando che nel sistema di diritto positivo posto in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei pubblici dipendenti dagli artt. 50 del DPR n.686 del 1957, 68 del DPR n.3 del 1957 e 1tt della legge n.1116 del 1962, " l'equo indennizzo e la rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria sono due modalità di ristoro di un medesimo danno, che tuttavia sono state prefigurate disgiuntamente a carico di soggetti diversi a seconda che ne sia beneficiario o meno un dipendente iscritto all'inail". 4. La Trotta ha interposto appello contro la decisione di primo grado. La AUSL BA 4 resiste. La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 10 dicembre Diritto. 1. L'appellante contesta il punto centrale dell'impianto della sentenza di primo grado: infatti, a suo avviso, l'art. 50 del DPR n.686 del 1957 non statuirebbe l'inapplicabilità dell'equo indennizzo ai casi in cui il dipendente sia già coperto da una assicurazione obbligatoria a carico della PA, ma enucleerebbe invece il criterio della deducibilità delle somme dovute a titolo di equo indennizzo da quanto già eventualmente percepito in virtù dell'operatività di una assicurazione obbligatoria. Tale criterio di deducibilità sarebbe del tutto in linea con

4 il principio del divieto di cumulo tra i due istituti dell'equo indennizzo e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, divieto di cumulo che l'appellante non contesta, ma si attaglierebbe perfettamente al caso della Trotta che non ha mai percepito nulla a titolo di assicurazione obbligatoria da parte dell'inail. Non si tratterebbe quindi di un caso di cumulo, ma più semplicemente dell'ipotesi di un dipendente al quale è stata riconosciuta la causa di servizio e che si vedrebbe privato di ogni forma di tutela assicurativa e comunque indennitaria contro le malattie contratte a causa del servizio. A giudizio dell'appellante, il Commissario dell'ente avrebbe dovuto comunque riconoscere l'equo indennizzo, ferma restando la possibilità di ripetere in seguito le somme non dovute, nel momento in cui fosse stata corrisposta la rendita INAIL, sulla base del disposto del richiamato art.50 del DPR n.686/ La tesi dell'appellante è priva di pregio e l'appello deve essere respinto. L' appellante è iscritta obbligatoriamente alle forme di rendita per infortunio sul lavoro gestite dall'inail. L'equo indennizzo e la rendita derivante dall'iscrizione obbligatoria all'inail sono due modalità di tutela di una stessa fattispecie inabilitante, con oneri a carico delle pubbliche finanze: esse sono state costruite storicamente attraverso due modalità organizzative e gestionali ben distinte, che operano nei confronti di soggetti diversi. L'iscrizione obbligatoria all'inail esclude in radice la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare anche dell'equo indennizzo: si realizzerebbe una duplicazione di

5 benefici, e di oneri a carico della finanza pubblica, del tutto ingiustificato. Gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo sono univoci e, del resto, non vengono messi in discussione dall'appellante. 3. In questo contesto non è dato ricostruire un criterio operativo in base al quale, comunque, in attesa dell'erogazione della rendita INAIL, il responsabile di una gestione pubblica ( il Commissario del Consorzio nel nostro caso) potrebbe " anticipare" denaro pubblico, in attesa che l'inail proceda ad erogare la rendita di sua competenza. L'art. 50 citato, non può essere letto in questa chiave: da norma di garanzia per una corretta gestione del pubblico denaro, diverrebbe norma di azione che autorizza una sorta di anticipo " a breve", senza copertura, di benefici che verranno corrisposti da un altro ente. Si tratta, con ogni evidenza, di una interpretazione non solo contraria alla ratio della norma citata, ma idonea ad esporre il responsabile della gestione pubblica a serie conseguenze, sul piano della responsabilità amministrativa e contabile. 4. Per le ragioni svolte l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge. Spese di lite interamente compensate tra le parti. Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

6 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002, con la partecipazione dei signori: Alfonso Quaranta Corrado Allegretta Filoreto D Agostino Marco Lipari Paolo De Ioanna Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere estensore. L'ESTENSORE F.to Paolo De Ioanna IL PRESIDENTE F.to Alfonso Quaranta IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24 settembre 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale