REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

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1 QUASAR DESIGN UNIVERSITY REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE PREMESSA La QUASAR DESIGN UNIVERSITY, ente di diritto privato, svolge attualmente attività di ricerca e formazione in duplice forma: alcuni suoi corsi, di durata annuale, vengono svolti con autorizzazione della Regione Lazio a rilasciare titoli di QUALIFICA PROFESSIONALE; altri, di durata triennale, (Habitat Design, Grafica e Comunicazione visiva, Web & Interaction Design) vengono svolti con autorizzazione della Regione Lazio a rilasciare titoli di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE. Altri programmi formativi comprendono Master non universitari (ma di struttura a quelli del tutto analoga) e corsi liberi. il presente regolamento, approvato dal CA e ratificato dal CdA, attualmente vigente (in attesa di poter mettere in atto la versione precedentemente esposta e totalmente aderente alla normativa AFAM) garantisce il rispetto della normativa della Regione Lazio per la formazione professionale post diploma secondo i cui programmi la QUASAR DESIGN UNIVERSITY attualmente opera Art. 0 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento s intende: a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; b) per istituzioni: le Accademie di Belle Arti, l Accademia nazionale di danza, l Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, le facoltà universitarie; c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l Alta formazione artistica e musicale; d) per ANVUR l Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; e) per sistema: il sistema dell Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; f) per legge: la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal Decreto Legge 25 settembre 2002,

2 n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268; g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l ordinamento dei singoli Corsi di studio, come previsto all art. 13 dello Statuto di autonomia; h) per Corsi: i Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA), Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA), i Corsi di Specializzazione (CSA), i Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello (MA1) e II livello (MA2), i Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato), come individuati nell art. 3 del DPR 212/2005; i) per Titoli: quelli di qualifica professionale e di specializzazione professionale rilasciati dietro autorizzazione della Regione Lazio al termine dei corrispondenti Corsi di studio; j) per Scuola: l insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; k) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti; l) per Credito Formativo Quasar (ovvero CFQ): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio ed esattamente corrispondente a quanto fissato dalla normativa del MIUR per i CFA; m) per obiettivi formativi: l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; o) per settori scientifico disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482; p) per curriculum: l insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo; q) per ordinamento didattico di un Corso di studio: l insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio; r) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità; s) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al Diploma di ogni titolo di studio;

3 t) per ISTITUTO: la QUASAR DESIGN UNIVERSITY u) per Statuto: lo Statuto di autonomia DELLA QUASAR DESIGN UNIVERSITY TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento Didattico contemplato dall art. 14 dello Statuto di autonomia della QUASAR DESIGN UNIVERSITY è redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore. a) disciplina l ordinamento dei corsi di studio svolti nell ISTITUTO per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di specializzazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio aventi valore legale b) definisce l ordinamento degli studi dei corsi annuali e triennali svolti dall ISTITUTO c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall ISTITUTO d) disciplina la carriera accademica degli studenti. Art. 2 Titoli e corsi di studio 1. L ISTITUTO organizza i seguenti tipi di corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale: a) Corsi di qualifica professionale autorizzati dalla Regione Lazio b) Corsi di Specializzazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio e inoltre Corsi di Perfezionamento, Master non universitari e Corsi liberi Pertanto l ISTITUTO rilascia i seguenti titoli aventi valore ufficiale: a) Qualifica professionale di arredatore d interni Conseguita al termine di un corso annuale e dopo superamento di esame finale b) Qualifica professionale di arredatore di giardini Conseguita al termine di un corso annuale e dopo superamento di esame finale c) Qualifica professionale di disegnatore di interni, giardini e design e successiva specializzazione professionale di disegnatore progettista di interni, giardini e design conseguite rispettivamente: al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato Habitat Design, dopo superamento dei relativi esami finali. d) Qualifica professionale di grafico pubblicitario e successiva specializzazione professionale di assistente art director conseguite rispettivamente: al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato Grafica e Comunicazione visiva, dopo superamento dei relativi esami finali.

4 e) Qualifica professionale di Tecnico dei sistemi multimediali e successiva specializzazione professionale per tecnico progettista dei sistemi multimediali conseguite rispettivamente, al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato Web & Interaction Design, dopo superamento dei relativi esami finali. 2. L ISTITUTO può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione: a) Corsi di perfezionamento breve; b) Corsi di aggiornamento professionale; c) Corsi di preparazione agli esami di stato; d) Corsi di formazione, stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale; e) Corsi intensivi e di orientamento per studenti; f) Corsi liberi. 3. L ISTITUTO può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente. 4. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 5. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 3 Crediti Formativi Quasar (CFQ) 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell ISTITUTO sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Quasar, di seguito denominati CFQ, quale misura dell impegno di apprendimento dello studente. 2. Per Credito Formativo Quasar (in totale aderenza al Credito Formativo Accademico) s intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 3. I CFQ corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall art. 10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005.

5 4. Ai CFQ corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del venti per cento, sono possibili, su parere del Consiglio Accademico, con specifico Decreto direttoriale. 5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro. 6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall art. 6 del DPR 212/ I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%. 8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l ISTITUTO può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l ISTITUTO abbia concorso o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati. 9. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. 10. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l ISTITUTO. Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell art. 5 del DPR 212/2005 determinano: a) la denominazione del corso di studio; b) la Scuola e il Dipartimento di appartenenza; c) gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio; d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali; f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo; g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;

6 i) dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi annuali e triennali anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva. Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dell ISTITUTO sono disciplinati dal presente Regolamento. 2. Tutti i corsi autorizzati al rilascio di qualifiche professionali, i Corsi di Specializzazione, i Master e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo. 3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell ISTITUTO. È proposto con delibera dell organo collegiale della struttura didattica competente ed è Approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa: il settore disciplinare di appartenenza dell insegnamento; il numero dei crediti formativi assegnati; gli obiettivi formativi specifici; l eventuale articolazione in moduli; le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità; la tipologia delle forme didattiche; la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti; la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti; le regole sugli obblighi della frequenza. Art. 6 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio 1. L ISTITUTO attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall inizio del successivo anno accademico. 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi. 4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati: a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;

7 b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato; c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale; d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall art. 5 del presente regolamento; e) Il numero massimo di partecipanti previsto; f) Le modalità di accesso dei partecipanti; g) L ammontare delle quote d iscrizione previste; h) La sede di svolgimento del corso; i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili; j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie; k) Il piano di fattibilità finanziario; l) Le risorse economiche disponibili; m) Il dipartimento o la scuola a di riferimento del corso. 5. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell Istituzione (Corsi di studi interscuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni. 6. I Corsi di studio possono essere attivati dall ISTITUTO anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali. 7. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi. 8. In caso di disattivazione di un corso di studi, l ISTITUTO garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi. TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA Art. 7 Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l ISTITUTO sono le seguenti: a) i Dipartimenti; b) le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione;

8 c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa, di perfezionamento e di eccellenza. 2. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico. 3. Attraverso l adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell ISTITUTO, l istituzione di organi ristretti all interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività. 4. L offerta formativa dell ISTITUTO è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle seguenti scuole e dipartimenti: SCUOLA Nuove tecnologie dell arte Progettazione artistica per l impresa Tabella A DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN HABITAT DESIGN Tipologia delle attività formative Attività Formative di base Attività Formative caratterizzant i Attività Formative integrative o affini Codice Settore artistico-scientificodisciplinare Campi Disciplinari CFQ Totale CFQ T.O.F M.V. Anno Ore ABPR15 Metodologia della progettazione Metodologia della 6 1 A-B 1 36 progettazione ABST48 Storia delle arti applicate Storia delle arti applicate 8 1 A-B 1 48 ABST50 Storia dell architettura Storia dell architettura 8 1 A-B 1 48 contemporanea 54 ABPR16 Disegno per la progettazione Disegno tecnico e progettuale 10 2 B-C ABPR16 Disegno per la progettazione Fondamenti di disegno 6 2 B-C 1 60 informatico ABPR30 Tecnologia dei materiali Tipologia dei materiali 10 2 B-C ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei nuovi materiali 6 2 B-C 2 60 ABPR17 Design Design B-C ABPR31 Fotografia Fotografia digitale 6 2 B-C 2 60 ABTEC41 Tecniche della modellazione Tecniche di modellazione 6 2 B-C 2 60 digitale digitale-computer 3D 1 ABPR17 Design Product Design B-C 2 60 ABPR17 Design Design B-C 2 80 ABPR18 Land Design Landscape Design 8 2 B-C 2 80 ABTEC41 Tecniche della modellazione Tecniche di modellazione 6 2 B-C 3 60 digitale digitale-computer 3D 2 ABPR17 Design Product Design B-C 3 60 ABPR17 Design Design B-C ABTEC42 * Sistemi interattivi Teorie e tecniche 4 1 A 24 dell interazione ABPR36 * Tecniche performative per le Installazioni multimediali 6 2 B-C 60 arti visive ABVPA64 * Museografia e progettazione di Comunicazione espositiva 4 2 B-C 40 sistemi espositivi 26 ABPR19 * Graphic Design Layout e tecniche di 4 su 44 2 B-C 40 visualizzazione ABLE69 Marketing e management Design management 6 1 A-B 3 36 ABST58 Teoria della percezione e Teoria della percezione e 6 1 A-B 3 36 psicologia della forma psicologia della forma ABVPA64 Museografia e progettazione di Progettazione di allestimenti 6 2 B-C 3 60 sistemi espositivi

9 A.F ulteriori A.F. a scelta dello studente A.F. prova finale e lingua straniera ABST46 Estetica Estetica delle arti visive 8 1 A-B 2 48 Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini ABLIN71 Lingue Lingua inglese D 2 12 Prova finale A-C 3 Crediti obbligatori da conseguire nell ambito delle attività di base (54) e caratterizzanti (68) 122 Totale crediti previsti nel triennio 180

10 DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA Tipologia delle attività formative Attività Formative di base Attività Formative caratterizzanti Attività Formative integrative o affini A.F ulteriori A.F. a scelta dello studente A.F. prova finale e lingua straniera Codice Settore artistico-scientificodisciplinare Campi Disciplinari CFQ Totale CFQ T.O.F. M.V. Anno Ore ABPR15 Metodologia della progettazione Tecniche di rappresentazione 10 2 A-B dello spazio ABPR16 Disegno per la progettazione Tecniche e tecnologie del 6 2 A-B 1 60 disegno ABPST4 Stile, Storia dell arte e del Storia dell arte 8 1 A costume ABTEC3 Applicazioni digitali per le arti Informatica per la grafica A-B visive ABST48 Storia delle arti applicate Storia del design 8 1 A 2 48 ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali per 4 1 A 2 24 la grafica ABPC65 Teoria e metodo dei massmedia Fenomenologia dei media 8 1 A 3 48 ABPR19 Graphic design Lettering 10 2 A-B ABPR19 Graphic design Graphic design 10 2 A-B-C ABPR19 Graphic design Design per l editoria 12 2 A-B-C ABPR17 Design Product design 6 2 A-C 2 60 ABTEC3 Metodologia progettuale della Brand design 6 2 A-C comunicazione visiva 70 ABTEC3 Metodologia progettuale della Packaging 6 2 A-C comunicazione visiva ABPR19 Graphic design Web design 8 2 A-C 3 80 ABTEC3 Metodologia progettuale della Art direction 4 2 A-C comunicazione visiva ABPR19 Graphic design Progettazione grafica 8 2 A-C 3 80 ABPR31 Fotografia Fotografia digitale 6 2 A-B 3 60 ABST58 Teoria della percezione e Teoria della percezione e 6 1 A 1 36 psicologia della forma psicologia della forma ABPR17 Design Design system 6 2 A-C 3 60 ABPR19 Graphic design Layout e tecniche di 6 2 A-B 2 60 visualizzazione ABST46* Estetica Estetica delle arti visive 8 1 A 48 ABLE70* Legislazione ed economia delle Diritto dell informazione e della 4 1 A arti e dello spettacolo comunicazione digitale su 62 ABTEC4 Sistemi interattivi Teorie e tecniche 4 1 A 24 2* dell interazione ABPR36 Tecniche performative per le Installazioni multimediali 6 2 B-C 60 * arti visive ABVPA6 Museografia e progettazione di Comunicazione espositiva 4 2 B-C 40 4* sistemi espositivi ABLE69* Marketing e management Net marketing 6 1 A 36 ABLE69* Marketing e management Design management 6 1 A 36 Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini ABLIN71 Lingue Lingua inglese D 2 12 Prova finale A-C 3 Crediti obbligatori da conseguire nell ambito delle attività di base (54) e caratterizzanti (70) 124 Totale crediti previsti nel triennio 180

11 DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE PER L ARTE DAPL08 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN INTERACTION DESIGN Tipologia delle attività formative Codice Settore artistico-scientifico-disciplinare Campi Disciplinari CF Q To tal e CF Q T. O. F M.V. A n n o Or e Attività Formative di base ABTEC 38 ABTEC 38 ABTEC 38 ABTEC 38 Applicazioni digitali per le arti visive Informatica per la grafica B - C 1 Applicazioni digitali per le arti visive Computer graphic 8 2 B - C 1 80 Applicazioni digitali per le arti visive Elaborazione digitale dell'immagine 6 2 B - C 1 60 Applicazioni digitali per le arti visive Tecnologie e applicazioni digitali 6 2 B - C ABPC6 5 Teoria e metodo dei mass media Teoria e metodo dei mass media 6 1 A - B - C 2 36 ABPR3 1 ABTEC 40 ABTEC 42 ABTEC 42 Fotografia Fotografia digitale 4 2 B - C 2 40 Progettazione multimediale Progettazione multimediale B - C 2 80 Sistemi interattivi Uso dei software per il web 12 2 B - C 1 Sistemi interattivi Teorie e tecniche dell interazione 8 1 A - C Attività Formative caratterizzant i ABTEC 42 ABTEC 42 Sistemi interattivi Interaction design 10 2 B - C 2 Sistemi interattivi Progettazione di software interattivi 10 2 B - C ABTEC 42 Sistemi interattivi Sistemi interattivi 10 2 B - C ABTEC 43 Linguaggi e tecniche dell audiovisivo Tecniche dei nuovi media integrati 6 1 A - B - C 3 36 ABTEC 44 Sound design Progettazione spazi sonori 4 2 B - C 3 40 ABST45 Teoria delle arti multimediali Comunicazione multimediale 8 1 B - C 1 48 Attività Formative integrative o affini ABPR1 6 ABLE70 Disegno per la progettazione Tecniche e tecnologie del disegno 4 2 B - C Legislazione ed economia delle arti e dello Diritto dell informazione e della comunicazione 4 spettacolo digitale di 1 A 1 24 ABLE69 Marketing e management Net marketing 6 1 A - B 2 36

12 ABPR3 6 Tecniche performative per le arti visive Installazioni multimediali B - C ABVPA 64 ABPR1 7* ABST48 * ABPR3 0* ABVPA 64* ABST46 * ABST58 * Museografia e progettazione di sistemi espositivi Comunicazione espositiva 8 2 B - C 3 80 Design Product design B - C 2 60 Storia delle arti applicate Storia del design 8 1 A 2 48 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali per la grafica 4 1 A 2 24 Museografia e progettazione di sistemi espositivi Progettazione di allestimenti 6 2 B - C 3 60 Estetica Estetica delle arti visive 8 1 A - B 3 48 Teoria della percezione e psicologia della forma Teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 A - B 2 36 ABTEC 37* Metodologia progettuale della comunicazione visiva Packaging 6 2 A - C 2 60 A.F. ulteriori A.F. a scelta dello studente Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini A.F. prova finale e lingua straniera ABLIN 71 Lingue Lingua inglese D 2 Prova finale 10 2 A - C 3 Crediti obbligatori da conseguire nell ambito delle attività di base (40) e caratterizzanti (76) Totale crediti previsti nel triennio I Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell ISTITUTO sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti. 6. Le modifiche all ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti. 7. Corsi di studi interscuole ed interaccademia possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento. 8. L ISTITUTO assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 18.

13 9. L ISTITUTO persegue l accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato Nucleo di Valutazione. TITOLO III MASTER NON UNIVERSITARI Art. 8 Master Quasar 1. Il Corso di Master Quasar è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico professionale. Art. 8/1 Ammissione 1. L ISTITUTO può attivare Master, destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello o di Laurea o altro Titolo equipollente, e Master di II livello, destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di II livello o della Laurea magistrale o altro Titolo equipollente. Art. 8/2 Conseguimento del Diploma di Master Quasar 1. Per conseguire il Diploma di Master Quasar lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 20 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti allo studente, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto artistico culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico o scrittografico, che dimostri l acquisita preparazione artistico professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell ISTITUTO. 3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico. TITOLO IV CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE Art. 9 Attività didattiche speciali e integrative 1. I corsi di cui all art. 2 comma 2 del presente regolamento hanno l obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. 2. I corsi possono avere una durata massima di un annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento. 3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, l contributo per l accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

14 4. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione. 5. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell Accademia. TITOLO V ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE Art. 10/1 Attività di tirocinio post diploma 1. L ISTITUTO può attivare attività di tirocinio post diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire: a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini; b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini; c) obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio; d) rilascio dell attestato di partecipazione; e) eventuali cause di invalidità del tirocinio. Art. 10/2 Corsi e attività di perfezionamento all estero 1. L ISTITUTO organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Un apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività. Art. 10/3 Attività culturali ed integrative 1. L ISTITUTO organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell istituzione. Un apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento. TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Capo I PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA Art. 11 Programmazione didattica 1. il Consiglio Accademico è l organo preposto al piano di sviluppo triennale dell attività didattico culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all approvazione del Manifesto degli Studi.

15 2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione: a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale; b) piano di copertura degli insegnamenti; c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario; d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative; e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d esame e delle prove finali. 3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d anno in caso di situazioni non prevedibili all atto della loro approvazione. Art. 11/1 Incompatibilità 1. L incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all approvazione del Consiglio Accademico. Art. 11/2 Piano degli studi annuale 1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento. 2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico e definito, ogni anno, nel rispetto dell ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio. Art. 11/3 Piano di copertura degli insegnamenti 1. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l A.A. di riferimento. 2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale. 3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire. Art. 11/4 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari 1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

16 2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l orario e l aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l indirizzo di posta elettronica. Art. 11/5 Manifesto annuale degli Studi 1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende: a) il piano annuale di ciascun Corso di studio; b) le modalità di accesso degli studenti; c) le modalità di immatricolazione e d iscrizione; d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione; e) i termini e le modalità dell eventuale accertamento della preparazione iniziale; f) l ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti. 2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni. 3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all Albo dell ISTITUTO e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A. Art. 11/6 Coordinamento delle attività didattiche 1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività. 2. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico. 3. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche. Art. 11/7 Verifica dei risultati delle attività formative 1. L ISTITUTO si pone l obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni. 2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

17 3. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d esame e dei giudizi degli studenti sull efficacia dei corsi. Capo II ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI Art. 12 Forme didattiche 1. Le attività didattiche svolte dall ISTITUTO possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista. 2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Art. 12/1 Corsi d insegnamento 1. I corsi ufficiali d insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia. 2. Le discipline che costituiscono i corsi d insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità. 3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all interno del programma d insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati. Art. 12/2 Esercitazioni e laboratori didattici 1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. 2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico. 3. A motivo dell alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente. Art. 12/3 Seminari didattici 1. Il seminario didattico è un attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente. Art. 12/4 Tirocini

18 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d insegnamento. 2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell insegnamento o delle finalità formative del corso di studio. 3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore. 4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Art. 12/5 Compiti didattici dei docenti 1. I compiti didattici dei docenti consistono in: a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni; b) assistenza individuale agli studenti; c) accertamento del profitto degli studenti; d) attività di tutorato e di orientamento; e) assolvimento dei compiti organizzativi interni; f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio. 2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell ISTITUTO e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. 3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico. 4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente. 5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

19 Capo III ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI Art. 13 Accertamento della preparazione degli studenti 1. L accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti: a) prove di ammissione ai corsi di studio; b) prove di accertamento della preparazione iniziale; c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto; d) prove finali. 2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento. 3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste. 4. L accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l esame. L accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste. 5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell ISTITUTO. 6. L accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d esame che deve prevedere almeno due sessioni distribuite nel corso dell A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d esame sono: sessione estiva (giugno luglio); sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l altro. 7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore. 8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

20 9. L esame finale di profitto deve svolgersi all interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento. 10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell ordinaria attività didattica. 11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre appelli devono comunque rientrare all interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata. 12. L attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale. 13. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. 14. L esame finale di profitto s intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode. Art. 13/1 Ammissione agli esami di profitto 1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve: a) essere in regola con l iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi; b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso. 2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo. 3. Lo studente può sostenere, nel corso dell A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente. 4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d esame. 5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l esame nell appello immediatamente successivo. 6. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. 7. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: ritirato. 8. Nel caso in cui lo studente venga respinto, non potrà sostenere l esame nell appello successivo della medesima sessione. Art. 13/2 Commissione degli esami di profitto 1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell ISTITUTO.

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