COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
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- Teodora Murgia
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1 Prot. 795 Salerno, lì 9 Luglio 2014 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 122/2014. Libera professione. Diritto Civile La Comunione legale dei beni Comunione Legale - Comunione Differita - Scioglimento Comunione - Divisione - Regime Patrimoniale. Con la presente, per opportuna conoscenza, a seguito di precisa richiesta da parte di alcuni Colleghi, i quali hanno chiesto opportuno approfondimento sul tema La Comunione legale dei beni, di seguito vengono fornite proprie ed opportune considerazioni in merito. La Comunione dei beni è, in mancanza di diversa convenzione stipulata dai coniugi, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.). La comunione in generale si ha quando la proprietà o un altro diritto reale spetta a più persone. La comunione tra i coniugi è stabilita per legge come regime primario di regolazione dei loro rapporti, perché rispondente ai principi di solidarietà e uguaglianza che caratterizzano il matrimonio.questo sistema consente di riequilibrare le risorse di ciascun coniuge, a prescindere dal fatto che la contribuzione all interno della famiglia avvenga con il lavoro casalingo o con reddito lavorativo. A questo tipo di regime si può derogare scegliendo la separazione dei beni che può essere fatta nell atto di matrimonio o successivamente mediante atto pubblico. La comunione nel matrimonio fa sì che cadano in proprietà indivisa al 50% tra i coniugi gli acquisti (anche compiuti separatamente) e una serie di diritti anche obbligatori. 1. OGGETTO DELLA COMUNIONE LEGALE In base a quanto stabilito dall art. 177 c.c. tutti gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione immediata anche se compiuti separatamente e anche se il bene è formalmente intestato a uno solo dei coniugi. Ciò avviene sempre a meno che
2 non si tratti di acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento di beni personali a condizione che sia espressamente dichiarata nell atto di acquisto la provenienza personale del denaro e all atto partecipi l atro coniuge. Pertanto, entrano a far parte della comunione legale immediata: gli acquisti l azienda coniugale, ossia l azienda gestita da entrambi i coniugi costituita dopo il matrimonio. Non entrano mai a fare parte della comunione (art. 179 c.c.): i beni o diritti reali di godimento di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio i beni pervenuti al coniuge in successione o donazione I beni o il denaro pervenuti in eredità ad un coniuge non entrano a far parte della comunione legale a meno che nel testamento non sia specificato che i beni sono attribuiti alla comunione. Anche le donazioni indirette, come ad esempio gli acquisti fatti dal coniuge con pagamento del prezzo effettuato da un terzo, ricadono nella categoria. i beni di uso strettamente personale. Sono estranei alla comunione gli oggetti di natura strettamente personale, come l abbigliamento, gli accessori per la pratica di un hobby, ed anche gioielli o strumenti musicali ecc. Ciò che rileva è l utilizzo personale, anche se si tratta di beni che teoricamente potrebbero essere usati anche dall altro coniuge. i beni che servono per l esercizio della professione Ci riferisce agli strumenti utilizzati dal coniuge per l attività lavorativa (in qualsiasi forma prestata), i quali vengono esclusi dalla comunione per non paralizzare l attività economica. Infatti, la comunione renderebbe difficile la gestione di questi beni destinati allo specifico utilizzo della professione e più complesso il momento dello scioglimento della comunione. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e pensione derivante dalla perdita della capacità lavorativa. La ragione dell esclusione, risiede nel fatto che si tratta di beni derivanti da diritti collegati strettamente alla persona del titolare, legali allo sviluppo della sua personalità e
3 libertà individuale e pertanto non possono essere intaccati nemmeno a tutela del patrimonio coniugale. Gli atti compiuti dal coniuge senza il necessario consenso dell'altro e da questo non convalidati sono annullabili se si tratta di beni immobili e mobili registrati.per i beni mobili vedi art. 184, terzo comma. 2. LA COMUNIONE DIFFERITA Mentre per gli acquisti vige la regola della comunione immediata, salvo le eccezioni sopra viste, per i frutti dei beni personali e per i guadagni dell attività separata, si applica la comunione differita, o de residuo, poiché detti beni rimangono nella titolarità esclusiva di un coniuge ma allo scioglimento della comunione, ciò che residua, e quindi ciò che non sia stato consumato, cade automaticamente in comunione e deve essere diviso a metà. Si tratta di interessi o utili che il coniuge percepisce dai beni personali, come ad esempio canoni di locazioni, dividendi di azioni ecc., e dei guadagni derivanti dall attività lavorativa di ciascun coniuge. Rientrano in questa categoria tutti i tipi di reddito, siano essi derivanti da lavoro subordinato, autonomo, da attività professionale o artistica. Il coniuge può disporre liberamente di tali retribuzioni, salvo il doveroso onere di contribuzione nei confronti della famiglia, e salvo il caso di consumo fraudolento. Ciò che rimane in forma di redditi rimasti liquidi e non consumati, al momento dello scioglimento della comunione sarà oggetto di divisione. 3. IL DENARO Per effetto della regola della comunione differita il denaro depositato presso conti correnti bancari nei quali siano confluiti i guadagni dell'attività separata svolta da un coniuge, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa, con conseguente sorgere, solo da tale momento, di una titolarità comune dei coniugi sul saldo attivo. In conclusione, rientra nella comunione immediata: il denaro percepito a titolo di utili dell'azienda gestita congiuntamente dai coniugi; il denaro ottenuto a titolo di prezzo del trasferimento di beni della comunione. È invece destinato alla comunione differita:
4 il denaro percepito a titolo di frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione; il denaro percepito a titolo di proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sia stato consumato. 4. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE E DIVISIONE La comunione legale si scioglie per cause che fanno venire meno il vincolo matrimoniale, come nel caso di morte (anche presunta), per l annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Altra causa di scioglimento della comunione, anche se il vincolo matrimoniale è ancora esistente, è la cessazione della convivenza, come nel caso dell assenza e della separazione personale dei coniugi. Sotto il profilo processuale, la comunione si considera sciolta solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto che omologa la separazione consensuale. Si ritiene che lo scioglimento non operi con efficacia retroattiva, e pertanto, fino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento, gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente, continuano a cadere in comunione pur essendo cessata la convivenza. Solo di recente si è riconosciuta la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non si è ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussista al momento della pronuncia di divisione (Cass. Civ. n. 4757/2010). In questo modo è possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale, magari ottenendo una sentenza parziale che pronuncia soltanto circa lo status dei coniugi mentre il giudizio prosegue su altri aspetti economici o relativi ai figli. La comunione può essere sciolta dai coniugi però anche convenzionalmente dai coniugi in corso di matrimonio ad esempio per dare una diversa regolamentazione ai loro rapporti patrimoniali. Un altro caso di scioglimento è la separazione giudiziale dei beni, che può essere chiesta se rispetto ad un coniuge interviene sentenza d interdizione o inabilitazione, oppure
5 se un coniuge mostra di tenere una cattiva amministrazione dei beni comuni. Anche il disordine nei propri affari o gestione dei beni personali, così come la mancata contribuzione ai bisogni della famiglia, legittima l atro coniuge a domandare la separazione giudiziale dei beni (art. 193 c.c.). Infine la comunione si scioglie per fallimento di uno dei coniugi. Gli effetti dello scioglimento della comunione sono: il subentro di una situazione di comunione ordinaria che si sostituisce a quella legale; l ingresso nel patrimonio comune dei beni così detti de residuo; l instaurarsi di un nuovo regime patrimoniale, quello della separazione, se il vincolo di coniugio non sia stato sciolto; il diritto di procedere alla divisione del patrimonio comune. Quanto alla divisione, i coniugi possono anche decidere di rimanere in comunione ordinaria su alcuni beni, si tratta quindi di un diritto potestativo e non di un onere. Prima di procedere alla divisione i coniugi devono effettuare i rimborsi e le restituzioni (art. 192 c.c.). Se un coniuge ha prelevato somme dalla comunione per fini diversi dall adempimento degli obblighi familiari, deve procedere al rimborso. Ugualmente se ci sono stati beni escussi dai creditori personali di un coniuge, il loro valore deve essere rimborsato alla comunione. La comunione dovrà poi restituire al coniuge le somme utilizzate dal suo patrimonio personale (es. beni ricevuti per donazione o per successione ereditaria) per i bisogni della famiglia e per il patrimonio comune. Preliminarmente, si sottraggono al patrimonio i beni personali la cui provenienza deve essere provata, altrimenti si considerano comuni. La prova in questo caso può essere data con ogni mezzo, mentre nei confronti dei creditori della comunione occorre un documento avente data certa al fine di sottrarre il bene dall azione esecutiva sui beni della comunione. La divisione dice l art. 194 c.c. si effettua ripartendo in parti uguali l attivo e il passivo. Con riguardo ai debiti della comunione, la regola vale solo per i rapporti interni. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI
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