LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 7 dicembre 2000, n. 383)

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1 LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 7 dicembre 2000, n. 383) 1

2 Enti che possono essere considerati associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1) associazioni riconosciute e non riconosciute movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati 2

3 Enti che non possono essere considerati associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 2) partiti politici organizzazioni sindacali associazioni dei datori di lavoro associazioni professionali e di categoria e in generale le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati 3

4 Non costituiscono inoltre associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 3) i circoli privati le associazioni che: 1) dispongono limitazioni in base alle condizioni economiche e discriminazioni di ogni genere in relazione all'ammissione degli associati; 2) prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; 3) collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 4

5 Requisiti dell atto costitutivo e dello statuto (art. 3) È necessario l atto scritto con indicazione della sede legale Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza del fine di lucro e la previsione di non divisibilità (anche indiretta) fra gli associati dei proventi delle attività; e) l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste da statuto; 5

6 Requisiti dell atto costitutivo e dello statuto (art. 3) f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia uguaglianza ed elettività alle cariche associative (il Ministro per la solidarietà sociale può consentire deroghe in relazione alla particolare natura di alcune associazioni); g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 6

7 Registri dell associazionismo (art. 7) Registro nazionale: è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e vi si possono iscrivere le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale costituite ed operanti da almeno un anno (per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale). Registri regionali e provinciali: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala regionale e provinciale, a cui possono iscriversi tutte le associazioni di promozione sociale che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. Nota: l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri regionali e provinciali. 7

8 Prestazioni degli associati e modalità di espletamento dell attività istituzionale (artt. 18 e 19) Le associazioni di promozione sociale, per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammessa, in caso di particolare necessità, l assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, anche mediante i propri associati. I lavoratori facenti parte di associazioni iscritte nei registri hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 8

9 Prestazioni in favore dei familiari degli associati (art. 20) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 9

10 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 148 commi 1 e 2 T.U.I.R.: 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità 10

11 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 148 comma 8 T.U.I.R.: 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 11

12 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 12

13 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa 13

14 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi - Raccolte pubbliche di fondi: non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione, anche dietro offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore [art. 143, comma 3, lett. a), D.P.R. 917/1986]; - Contributi da amministrazioni pubbliche: non sono tassati i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in convenzione o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali delle associazioni di promozione sociale [art. 143, comma 3, lett. b), D.P.R. 917/1986 ma attenzione: non esiste una norma analoga ai fini IVA]; 14

15 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi - Prestazioni ai soci: non sono tassati le quote, i contributi associativi ed i corrispettivi riscossi a fronte di prestazioni di servizi erogati ai soci delle associazioni di promozione sociale o di altre associazioni facenti parte della stessa federazione nazionale, ed ai loro familiari conviventi (individuabili ai sensi dell art. 433 del c.c.) quando tali attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell ente (art. 148, D.P.R. 917/1986 art. 20, legge 383/200); - Gestione di bar ed organizzazione di viaggi e soggiorni turistici: alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 31, legge 383/2000). Le stesse associazioni possono esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati e familiari degli stessi. Per tali attività sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. 15

16 Agevolazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti (art. 21) Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. Trattasi di disposizione in deroga al dettato dell art. 3, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in forza del quale se gli intrattenimenti e le altre attività indicate nella norma sono organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica: a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività; b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività; c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati, e sulle somme o valori corrisposti per le consumazioni, sponsorizzazioni, altri servizi, ecc.. 16

17 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della legge 383/2000 sono soggette ad IVA per le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di impresa (art. 4, D.P.R. 633/72), qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) professionalità; b) attività organizzata 17

18 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto Art. 4, comma 4, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72: Non si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persone, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o latri interventi nella gestione delle società partecipate (). 18

19 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto Art. 4, comma 6 del D.P.R. 633/72: Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli altri enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, semprechè tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (soci, associati e partecipanti). 19

20 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto Art. 4, comma 7, D.P.R. n. 633/72: Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata (5): a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 20

21 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 21

22 Agevolazioni in materia imposta sul valore aggiunto e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 22

23 Il regime delle erogazioni liberali (art. 22) art. 15, comma 1, lett. i-quater) del TUIR DESTINAZIONE DELL EROGAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE DEDUZIONE O AGEVOLAZIONE Erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge Detrazione dall IRPEF lorda nella misura del 19 per cento per un importo non superiore a euro 2.065,83 Il versamento deve avvenire a mezzo banca, ufficio postale, con carte di credito, con carte prepagate, con assegni circolari e bancari. 23

24 Il regime delle erogazioni liberali: continua art. 100, comma 2, lett. l) del TUIR DESTINAZIONE DELL EROGAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE DEDUZIONE O AGEVOLAZIONE Erogazioni liberali in denaro da parte di imprese Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge Deduzione non superiore a euro 1.549,37 o al 2 per cento del reddito dichiarato 24

25 Il regime delle erogazioni liberali: continua art. 147, comma 1 del TUIR DESTINAZIONE DELL EROGAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE DEDUZIONE O AGEVOLAZIONE Erogazioni liberali in denaro da parte di enti non commerciali Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge Detrazione dall IRPEG nella misura del 19 per cento per un importo non superiore a euro 2.065,83 25

26 Il regime delle erogazioni liberali: continua Art. 14 del D.L. 35/05, conv. dalla L. 80/05 DESTINAZIONE DELL EROGAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE DEDUZIONE O AGEVOLAZIONE Erogazioni liberali in denaro e in natura da parte di persone fisiche e di enti soggetti a Ires Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui all art. 7, commi 1 e 2 della L. 383/00 Deduzione dal reddito nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque in misura non superiore a euro Si tratta delle medesime erogazioni liberali effettuate nei confronti delle ONLUS. 26

27 Il regime delle erogazioni liberali: continua Art. 14 del D.L. 35/05, conv. dalla L. 80/05 Sussiste l obbligo, da parte dell ente percipiente, di tenuta di scritture contabili, in cui siano rappresentate con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nell esercizio; è necessario, altresì, che venga redatto, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo, un apposito rendiconto che evidenzi adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 27

28 Agevolazioni in materia di tributi locali (art. 23) Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. 28

29 Le associazioni sportive dilettantistiche 29

30 Tipologie Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica Associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica Associazione sportiva dilettantistica (O.N.L.U.S.) Società sportiva dilettantistica (società di capitali) Società sportiva dilettantistica (società cooperativa) 30

31 ASD : DI TIPO A) ASD : DI TIPO B) ASD : DI TIPO C) SOLO ATTIVITA ISTITUZIONALE ATTIVITA COMMERCIALE MARGINALE ATTIVITA COMMERCIALE PREVALENTE ENC ENC EC INCASSA SOLTANTO - QUOTE ASSOCIATIVE - LIBERALITA, DONAZIONI - CONTRIBUTI ATT ISTITUZIONALE -RIMBORSO COSTI PRESTAZIONI SERVIZI INCASSA OLTRE CASO A) - BIGLIETTI INGRESSO GARE - SPONSORIZZAZIONI - PUBBLICITA - BAR, CHIOSCO, - RISTORANTE, ECC. INCASSA SOPRATTUTTO SE NON ESCLUSIVAMENTE PROVENTI DI TIPO B) CHE ESORBITANO LA SUSSIDIARIETA 31

32 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 143, comma 3, T.U.I.R.: Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. 32

33 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Circolare n. 59/2007: Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l'attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l'attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare. 33

34 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 148 commi 1 e 2 T.U.I.R.: 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità 34

35 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 148 comma 3: 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati 35

36 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi Art. 148 comma 8 T.U.I.R.: 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 36

37 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 37

38 Agevolazioni in materia di imposte sui redditi e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa 38

39 Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto Non si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persone, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o latri interventi nella gestione delle società partecipate (art. 4, comma 4, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72). 39

40 Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto L agevolazione si applica soltanto qualora l associazione sportiva dilettantistica rispetti i vincoli statutari prevista dal comma 8 dell art. 4 del D.P.R. n. 633/72 40

41 Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto Sono esenti dall'imposta ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72: 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale 41

42 Agevolazioni in materia di ritenute Art. 90 L. 289/2002, comma 4: Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n

43 Agevolazioni in materia di imposta di registro Art. 90 L. 289/2002, comma 5: Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 43

44 Agevolazioni in materia di tassa sulle concessioni governative Art. 13 bis del D.P.R. n. 641/1972: 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 44

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