In nome del Popolo italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo. Il giudice unico

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1 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 49/2014 In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Il giudice unico in L'Aquila, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n /C del registro di segreteria, proposto da F. M., nato a Chieti il Omissis, rappresentato e difeso, ex procura a margine dell atto introduttivo del giudizio, dall avv. Monica D Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Chieti, via Carlo De Tocco, 34; C O N T R O l'i.n.p.s., istituto nazionale previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Antonio Cimmino, elettivamente domiciliato in L Aquila, via Rendina, 28; A V V E R S O la nota n in data 3 ottobre 2012 dello stesso istituto, polo specialistico, fondo di quiescenza poste, avente ad oggetto il diniego di trattamento di quiescenza per assenza dei

2 2 requisiti previsti dalla normativa vigente; P E R il riconoscimento del diritto: alla pensione di vecchiaia ai sensi dell art. 2 Legge 120/91 e art. 1 comma VI D.Lgs. 503/1992; ai benefici ex art. 80 comma 3 Legge 388/2000; uditi, alla pubblica udienza in data 11 marzo 2014, l avv. Monica D Amico, per il ricorrente, e l avv. Armando Gambino, per l'istituto resistente; considerata la carenza dei presupposti necessari per il tentativo di conciliazione; con l assistenza del segretario; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 6 settembre 2013, F. M. - affetto da cecità assoluta (verbale di verifica in data 21 dicembre 2011; accertamento in data 17 maggio 2002 della commissione di prima istanza di Chieti; verbale in data 18 dicembre 1992 del

3 3 ministero del tesoro, commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d invalidità civile di Chieti), già dipendente (operatore telefonico) delle poste italiane dal 29 gennaio 1994 al 31 luglio 2011, data di risoluzione del rapporto invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe. In particolare, il ricorrente prospettava: l Ente di Previdenza, che pure ha riconosciuto l applicabilità dei benefici previsti dall art. 2 della legge n. 120 del 1991, norma che ha esteso ai privi di vista la maggiorazione (peraltro allo stesso già spettante in ragione della mansione lavorativa svolta) ai fini dell anzianità contributiva prevista dall articolo 9, comma 2 della legge n. 113 del 1985, del tutto immotivatamente non ha poi considerato la condizione del ricorrente ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; il possesso di tutti i requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i non vedenti: 63 anni di età (a fronte dei 55 anni previsti); 23 anni, 4 mesi e 7 giorni di contributi versati o accreditati nel proprio

4 4 estratto conto contributivo (a fronte dei 20 anni previsti); ulteriori 2 anni, 8 mesi e 3 giorni a titolo di contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi dell art. 80, co. 3 della legge 388/2000, avendo una invalidità pari al 100%. Con memoria depositata in data 4 ottobre 2013, l I.N.P.S. chiedeva il rigetto del ricorso. La controversia, nel prosieguo processuale, si radicava presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n In occasione della pubblica udienza in data 11 marzo 2014, le parti non si discostavano dalle conclusioni rassegnate antea. Considerato in D I R I T T O In primis, si osserva che devono essere considerati privi della vista i soggetti colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 6, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

5 5 amministrazioni e le aziende private; art. 1, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, avente ad oggetto aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e, più recentemente, art. 1, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili). Il suddetto quadro normativo è integrato dalle disposizioni riguardanti la concessione della pensione non reversibile ai ciechi assoluti ed a coloro (cosiddetti ventesimisti) che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, avente ad oggetto nuove disposizioni relative all'opera nazionale per i ciechi civili, e art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili). Alla categoria dei non vedenti, la cui attività lavorativa è considerata particolarmente usurante (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn del 2004 e del 1992),

6 6 viene esteso, peraltro, il beneficio (quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto) ex art. 9, secondo comma, della citata legge 29 marzo 1985, n. 113 (art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, avente ad oggetto norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola). In sintesi, richiamata la definizione di cecità legale e vista l'estesa (e dovuta) protezione giuridica accordata alla categoria in argomento (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 148 del 2003), per fruire dei benefici de quibus si richiede la cecità assoluta (totale mancanza della vista o mera percezione dell'ombra e della luce, art. 11, quinto comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382) o un residuo visivo non superiore ad un

7 7 decimo (ovvero, come descritto, condizioni visive diversamente quantificate) in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Tanto premesso in via generale, a F. M., affetto ab origine da cecità assoluta (verbali citati nella parte di fatto) e già operatore telefonico nella suddetta società, deve essere riconosciuto il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, sussistendo tutti i requisiti per l invocato riconoscimento. Ciò per il combinato disposto degli articoli: 1, sesto comma (conferma dei requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 5, primo comma (applicazione del citato art. 1 alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell assicurazione generale obbligatoria), del medesimo provvedimento; art. 9, penultimo comma (riduzione di cinque

8 8 anni dei limiti di età di cui al primo comma, n. 1, per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui al comma precedente, ridotti di un terzo), del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell assicurazione per la maternità con l assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità) come sostituito dall art. 2 della legge 4 aprile 1952, n Al ricorrente spettano altresì i benefici previsti dall art. 80, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, trattandosi, come ben lumeggiato dal difensore, di infermità diversa (gastroduodenite cronica) da quella che precede, con certificazione di uno stato di invalidità pari al 75% (verbale in data 20 settembre 1985 della commissione di prima istanza per l accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e

9 9 del sordomutismo, Chieti; Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza n del 2005 e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 124 del 2013, entrambe sul grado d invalidità superiore al 74%). Inoltre, privi di pregio et/aut fondamento appaiono gli argomenti di cui alla memoria depositata dall'i.n.p.s. in data 4 ottobre In particolare, gli scritti (nota operativa, messaggio, informativa) citati dall istituto a supporto della propria tesi meri atti interni, definiti da autorevole dottrina quale forme di comunicazione, di carattere generale, di ordini di servizio obbligatori per i soli uffici interessati non rivestono alcun valore vincolante nella presente lite né propongono argomenti pertinenti o risolutivi e, in ogni caso, non possono limitare né condizionare l interpretazione e l applicazione del diritto ad opera del giudice. Per di più, lo stesso istituto previdenziale, con recente comunicazione n in data 6 marzo 2014, confermava, per i lavoratori non

10 10 vedenti, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31 dicembre 1992, così come previsto dall art. 1, sesto comma, del d.lgs. n. 503 del 1992, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quello contributivo (sic). Infondata è anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente. La prescrizione, invero, è interrotta dai numerosi atti presentati in sede amministrativa (istanze e ricorsi nel fascicolo di causa) nonché dall'atto introduttivo del presente giudizio. Sulle somme dovute all interessato con la decorrenza ex lege, occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri e la misura di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM del Considerati l esito, lo svolgimento, la natura e la complessità della controversia, sussistono le ragioni, sulla base della norma ricavabile dall art. 92, secondo comma, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

11 11 Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione; dispone l invio degli atti alla parte resistente, per l immediata ed esatta esecuzione; manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Spese interamente compensate. Così deciso in L Aquila, in data 11 marzo Il giudice unico f.to dott. Federico Pepe Depositata in segreteria il 21/05/2014 Il direttore della segreteria f.to dott.ssa Antonella LANZI