UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI TIROCINIO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL AMBIENTE Art. 1 - Definizione delle attività didattiche di tirocinio Le attività didattiche di tirocinio (di seguito chiamate tirocinio ) per gli studenti dei Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente sono previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e possono essere svolte presso strutture interne all'ateneo o extra-universitarie. Il tirocinio è finalizzato a mettere lo studente in contatto con la realtà del mondo del lavoro, onde completare la sua formazione teorico-pratica e professionale, ed aprire spazi per possibili inserimenti lavorativi. Sedi del tirocinio sono le imprese e gli enti pubblici e privati del settore agricolo, alimentare o di altri settori ad esso affini. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della struttura ospitante in rapporto al programma concordato. Il tipo e le modalità di partecipazione sono concordati tra il tutor universitario, lo studente ed il responsabile della struttura ospitante od un suo delegato, denominato "tutor aziendale". Tali modalità devono essere approvate dalla Commissione di corso di studio di cui all art. 6. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, la normativa sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Il tirocinante è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni e di responsabilità civile stipulata dall'università.

2 Art. 2 - Compiti del tutor universitario e del tutor aziendale Il tutor universitario, docente o ricercatore del Dipartimento o docente esterno titolare di insegnamento in uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, ha il compito di seguire lo studente nel tirocinio e di accertare, mediante contatti periodici con il tutor aziendale, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato e secondo le modalità pratiche di svolgimento stabilite nel programma approvato. Il tutor aziendale segue lo studente nel corso dell attività di tirocinio presso l ente ospitante. Il tutor aziendale firma il libretto delle presenze dello studente; di conseguenza lo stesso nominativo deve comparire sia sul progetto formativo sia sul libretto delle firme. La figura del tutor universitario e del tutor aziendale non possono coincidere in nessun caso. Per la figura del tutor aziendale sono previsti i seguenti 4 casi: 1. il Tirocinio viene effettuato in un azienda esterna. In questo caso il tutor aziendale può essere il rappresentante legale dell azienda o un dipendente a cui è stato affidato il tirocinante; 2. il Tirocinio viene effettuato in un Laboratorio o altra struttura del Dipartimento. In questo caso il tutor aziendale può essere: - il Direttore del Dipartimento; - il Responsabile dell attività didattica e di ricerca del laboratorio; - un docente o un ricercatore afferente al Dipartimento; - il Responsabile tecnico del laboratorio o altro tecnico, da individuarsi comunque tra il personale strutturato, che opera nel laboratorio del Dipartimento; 3. il Tirocinio viene effettuato in due aziende esterne. In questo caso, i tutor aziendali possono essere i rappresentanti legali delle aziende o dipendenti cui è stato affidato il tirocinante. Ciascun tutor aziendale dovrà firmare il libretto delle presenze per la parte di tirocinio svolta presso la propria azienda; 4. il Tirocinio viene effettuato in parte presso un azienda esterna ed in parte presso il Dipartimento. In questo caso l individuazione dei tutor aziendali segue le norme già illustrate per il primo ed il secondo caso. Ciascun tutor aziendale dovrà firmare il libretto delle presenze per la parte di tirocinio svolta presso la propria struttura.

3 Art. 3 - Rapporti con le strutture idonee allo svolgimento del tirocinio I rapporti con le strutture interne all'ateneo sono regolati da accordi con il Direttore o suo delegato. I rapporti con le strutture extra-universitarie nazionali e con le strutture universitarie ed extra-universitarie estere sono regolati da convenzioni secondo quanto disposto dall art. 27 del D.P.R , n. 382, e dalle norme approvate da codesta Università. Nell'individuare tali strutture il Consiglio di Dipartimento accerta altresì la sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. 626/94 e successive integrazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 4 - Modalità di svolgimento del tirocinio La durata del tirocinio è fissata dall Ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio. Il tirocinio può essere effettuato senza soluzioni di continuità o in più periodi non consecutivi, ciascuno dei quali di durata non inferiore ad una settimana, salvo accordi diversi tra il tutor universitario, il tutor aziendale e lo studente. Deve comunque essere completato nell'arco di un trimestre, salvo situazioni particolari. Esso può essere effettuato non prima dell'iscrizione al 3 anno e purché lo studente abbia acquisito almeno 100 CFU. Art. 5 - Domanda di ammissione La domanda di ammissione al tirocinio, compilata su un apposito modulo a cura dello studente e controfirmata dal tutor universitario e dal tutor aziendale, deve essere presentata al Settore Didattica e Servizi agli Studenti almeno 6 mesi prima della prevista data di laurea. Nella domanda devono essere riportati: 1. il programma di massima che lo studente intende svolgere; 2. il periodo o i periodi di svolgimento; 3. la sede o le sedi preferenziali fino ad un massimo di tre. La domanda di ammissione al tirocinio dev essere corredata del progetto formativo. Il progetto formativo deve essere firmato dallo studente, dal tutor universitario e dal tutor aziendale. La domanda viene esaminata dalla Commissione del corso di studio nel quale tiene l insegnamento il docente tutor, entro i trenta giorni successivi alla presentazione della stessa.

4 Qualsiasi richiesta di rinvio dell'inizio del tirocinio, di variazione di sede o di periodo di svolgimento, dovrà essere motivata per iscritto ed esaminata ed approvata dalla Commissione di corso di studio. Il Settore Didattica e Servizi agli Studenti predispone l'elenco aggiornato delle strutture convenzionate o convenzionabili, entro il 30 giugno di ogni anno per la pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Art. 6 Compiti della Commissione di Corso di Studio La Commissione di corso di studio: 1. esamina le domande ed approva i programmi di tirocinio; 2. in caso di sopravvenuta motivata indisponibilità del tutor universitario che ha controfirmato il progetto formativo, individua tra i docenti del Corso di Studio un altro tutor universitario che, nell'ambito dell'attività didattica programmata dal Dipartimento, segua l'attività del tirocinante e mantenga i contatti con il tutor aziendale, indicando i tempi di svolgimento e la sede, tenendo conto, ove possibile, dell istanza dello studente; 3. formula un giudizio sulla validità del tirocinio svolto ed esprime un punteggio con le modalità stabilite nel successivo art. 9. La Commissione può inoltre proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni con nuove strutture e la risoluzione di quelle esistenti, con motivata relazione, qualora nel corso del rapporto convenzionale venga riscontrata la inidoneità della struttura al proseguimento della collaborazione. Art. 7 - Svolgimento, assenze ed interruzioni del tirocinio Durante il tirocinio gli studenti svolgono le mansioni loro affidate quale adempimento dei propri obblighi di iscritti al Corso di Studio e mantengono periodici contatti con il tutor universitario. In caso di assenza per malattia o di interruzioni per motivati impedimenti, il tirocinante è tenuto ad avvertire il tutor universitario ed il tutor aziendale ed a recuperare le ore di assenza.

5 Art. 8 - Libretto-diario Il tirocinante ha l'obbligo di ritirare il libretto-diario presso il Settore Didattica e Servizi agli Studenti prima dell'inizio del tirocinio e di compilare, durante il tirocinio, il diario dell'attività svolta. Il libretto-diario è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività volta, dal tutor universitario e dal tutor aziendale. Art. 9 - Valutazione del tirocinio Il libretto-diario, l elaborato scritto inerente l attività di tirocinio svolta dallo studente, il rapporto scritto del tutor universitario ed una copia del progetto formativo già approvato debbono essere consegnati dallo studente al Settore Didattica e Servizi agli Studenti almeno 1 mese prima della prevista data di laurea. La Commissione di Corso di Studio, ristretta alle sole componenti dei professori e dei ricercatori, visto il rapporto del tutor universitario, il libretto diario e la relazione scritta dello studente, formula un giudizio di idoneità del lavoro di tirocinio svolto. La Commissione, oltre alla qualità formale della relazione, valuta il lavoro di tirocinio in termini di esperienza e di capacità critiche conseguite dallo studente su una tecnica o su un processo e l'eventuale suo inserimento in attività professionalizzanti. La Commissione esprime infine un punteggio sino a 6 punti. Il punteggio espresso concorre alla formulazione del successivo voto di esame di laurea. Ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio e della piena efficacia dell attività formativa, si richiede che i tirocini siano i più aderenti possibile agli interessi scientificodisciplinari ed alle competenze specifiche del tutor universitario; nel caso di tirocinio di carattere multi-disciplinare, si auspica inoltre una piena collaborazione tra i tutor universitari, anche ricorrendo a forme di cotutorato. Qualora il tirocinio non venga considerato completato, la Commissione, sentito lo studente ed il tutor universitario, attribuirà d'ufficio un nuovo periodo di tirocinio. La Commissione, al termine dei lavori e comunque non oltre il ventesimo giorno prima dell'esame finale di laurea, trasmette al Settore Didattica e Servizi agli Studenti il giudizio finale e la relativa documentazione.

6 Art Equiparazione di attività lavorativa al tirocinio Considerate le finalità del tirocinio previste dall'ordinamento didattico e richiamate nel presente Regolamento, può essere equiparata all'attività di tirocinio l'attività di lavoro che lo studente svolge presso un'azienda/ente/impresa, pubblica o privata, italiana o straniera. A questo fine lo studente deve presentare domanda alla Commissione di Corso di Studio allegando la documentazione che ritiene idonea. La Commissione esamina la domanda e valuta la congruità dell'attività lavorativa documentata con le finalità formative del Corso di Studio. Nei casi in cui non sussiste detta congruità, la Commissione indica al richiedente le modalità di svolgimento del tirocinio. Agli studenti provenienti da altre Università, italiane o straniere, ed alle persone in possesso di titolo di studio rilasciato da altre università, italiane o straniere, che chiedano il riconoscimento di tutta o parte della loro carriera ai fini dell'ammissione o del trasferimento presso uno dei Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento, può essere riconosciuta l'equiparazione di eventuale attività di tirocinio o di attività lavorativa post laurea, se documentata e congrua con le finalità formative del corso. In entrambi i casi sopra citati il riconoscimento avviene tramite delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione di Corso di Studio.

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