PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA DOMESTICA

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1 PDL N. 261 NORME PER L ISTITUZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PDL N. 263 INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA DOMESTICA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA DOMESTICA Art. 1 Principi. 1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni OMS, le risoluzioni e i programmi dell Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza di genere costituisce la negazione del diritto all inviolabilità, alla libertà e alla dignità della persona. 2. Ai fini della presente legge per violenza di genere si intende qualunque atto di violenza contro le donne che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata 3. Ai fini della presente legge per violenza domestica si intende ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo. 4. Alle vittime di violenza di cui ai commi 2 e 3 è assicurato sostegno per consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell anonimato Art. 2 - Finalità. 1. Al fine di assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione del Veneto, in collaborazione con enti locali, associazioni ed istituzioni favorisce l attivazione di centri antiviolenza, centri di accoglienza o case rifugio per vittime di violenza, sole o con figli minori. Art. 3 - Interventi regionali. 1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 1 e 2, la Regione promuove: a) la realizzazione e il miglioramento strutturale, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti del privato sociale, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, di centri antiviolenza, di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare le donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento; b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende ULSS per la creazione, l implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;

2 c) l individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura; d) la formazione degli operatori che nei diversi ambiti istituzionali svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e domestica e al sostegno delle vittime; e) la realizzazione di attività di monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti del privato sociale per prevenire e contrastare la violenza di genere e domestica attraverso l educazione alla pari dignità delle persone e l educazione alla legalità. 2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti del privato sociale con specifica competenza, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto delle varie tipologie di violenza di genere e di violenza domestica. Art. 4 - Costituzione dei Centri antiviolenza 1. I Centri antiviolenza sono strutture pubbliche o private che offrono assistenza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, vittime di violenza, sole o con figli minori, in raccordo con la rete dei servizi del territorio e con i centri di accoglienza o case rifugio. Possono svolgere inoltre attività di sensibilizzazione dell opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all'interno della famiglia e della società, e sono autorizzate a collaborare alle indagini sulle caratteristiche della violenza di genere e domestica, alle ricerche finalizzate all'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita. 2. I Centri antiviolenza possono essere promossi: a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni operanti in Regione che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; c) di concerto dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d intesa o in forma consorziata. 3. Il Centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attività: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza; c) colloqui informativi di carattere legale; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell identità culturale e della libera scelta di ognuna. 2. Il Centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attività: a) raccolta e analisi dei dati relativi all accoglienza ed all ospitalità; b) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e degli operatori sociali istituzionali; c) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; d) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 1

3 Art. 5 Costituzione Centri di accoglienza o case rifugio. 1. I Centri di accoglienza o case rifugio sono strutture pubbliche o private, anche eventualmente gestite in partenariato con i soggetti del privato sociale che perseguono le finalità di cui alla presente legge, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza di genere e domestica e ai loro figli minori, nell ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che deve inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell anonimato. 2. Possono ricorrere alle case rifugio le donne vittime di violenza di genere e domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l anonimato della persona salvo diversa decisione della persona stessa. I servizi sono gratuiti, anche per chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura e per le vittime straniere. Le case garantiscono l accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l intero arco dell anno e per un periodo definito. 3. Le Case rifugio possono essere promosse da: a) enti locali singoli o associati; b) associazioni operanti in Regione che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; c) di concerto dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d intesa o in forma consorziata. 4. Le Case rifugio hanno la finalità di: a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza o maltrattamenti assieme ai loro figli minori; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 5. L accesso alle Case rifugio avviene per il tramite dei centri antiviolenza, dei pronto soccorso degli ospedali, dei servizi sociali dei Comuni delle forze dell ordine, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall equipe di accoglienza. Art. 6 - Tavolo di coordinamento regionale contro la violenza di genere e la violenza domestica. 1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale contro la violenza di genere e la violenza domestica composto da: a) l assessore alle Pari Opportunità o suo delegato, che lo presiede; b) l assessore ai Servizi Sociali o suo delegato; c) il direttore generale alla sanità e al sociale o suo delegato; d) la presidente della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna ; e) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di promozione dei Diritti Umani e Pari Opportunità, o suo delegato; f) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di edilizia a finalità collettive, o suo delegato; g) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato; h) due componenti con esperienza di pronto soccorso e medicina di base, designati dal coordinamento dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ULSS del Veneto; 2

4 i) sette rappresentanti di associazioni competenti in riferimento alle finalità di cui alla presente legge, uno per provincia, designati dalla Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi e successive modificazioni; l) due componenti designati dall ANCI del Veneto; m) un componente designato dalle Prefetture del Veneto; n) tre componenti designati dalle Forze dell Ordine operanti nel Veneto rispettivamente dalla Polizia di Stato, dall Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza; o) un componente designato dalla Corte d Appello di Venezia. 2. I componenti di cui alle lettere m), n), o), del comma 1 sono nominati dalla Giunta regionale previa intesa con le competenti autorità statali. 3. I componenti durano in carica 5 anni. La partecipazione dei componenti al Tavolo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese per i componenti di cui alla lettera i). 4. Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo, sentite le competenti commissioni consiliari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 5. Il Tavolo svolge i seguenti compiti: a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge; b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge; c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza di genere e domestica avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio; d) promuove e coordina il monitoraggio delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica e di sostegno alle vittime ivi comprese le strutture di accoglienza ed i centri di riferimento attivi nel territorio; e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 7 - Rapporti con le strutture pubbliche. 1. Le case di accoglienza e i centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d intesa, con gli Enti pubblici a cui compete l assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le Forze dell Ordine, l Autorità Giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali Enti locali, Aziende sanitarie, e Istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza. Art. 8 - Relazione al Consiglio regionale. 1. La Giunta regionale relaziona periodicamente alla competente commissione consiliare in ordine all attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza. 3

5 2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge. 3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti, attraverso l ente locale coordinatore del progetto. Art. 9 - Convenzioni. 1. Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all articolo 3 per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità. 2. Gli enti locali garantiscono: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati; b) contributi per le spese di gestione; c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all attività e ai servizi offerti dal centro antiviolenza. Art Gratuità. 1. I servizi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza sono gratuiti. 2. Il soggiorno nelle Case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi sociali del territorio di appartenenza. Art Contributi regionali. 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali, diretti a finanziare le attività e le strutture di cui ai precedenti articoli, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b), del comma 1, dell articolo Possono beneficiare dei finanziamenti i progetti presentati da istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, da enti locali singoli o associati, o in partenariato con i soggetti del privato sociale operanti nella Regione con specifica competenza in materia di violenza contro le donne o di violenza domestica Art Cumulabilità dei finanziamenti. 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 2. La convenzione di cui all articolo 8, prevede le forme da adottare per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio. Art Relazioni e rendiconti. 1. I soggetti promotori di cui all articolo 5, comma 4, presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza. 4

6 Art Istituzione del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica. Norma Finanziaria. 1. È istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica, allocato all interno dell upb U0242 Pari Opportunità. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate: a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione; b) assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi di prevenzione e il contrasto della violenza di genere; c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sottoforma di lasciti e donazioni. 2. Alle spese correnti derivanti dall attuazione della presente legge, quantificate in euro ,00 per l esercizio 2012, si provvede allocando nel Fondo di cui al comma 1 risorse di pari importo già allocate nell upb U0242 Pari opportunità del bilancio di previsione annuale per l esercizio 2012 e pluriennale Alle spese d investimento derivanti dall attuazione della presente legge, quantificate in euro ,00 per l esercizio 2012, si provvede mediante incremento di pari importo delle risorse allocate nell upb U0235 capitolo Interventi regionali a sostegno dei centri di accoglienza o case rifugio e corrispondente riduzione delle risorse allocate nell upb U0007 Trasferimenti agli enti locali per investimenti del bilancio di previsione annuale per l esercizio 2012 e pluriennale Art Abrogazioni. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 Legge finanziaria regionale per l esercizio 2008 ; b) l articolo 30 della legge regionale 16 febbraio2010, n. 11 Legge finanziaria regionale per l esercizio Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1. 5

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