UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di operatività del Regolamento 1. Il presente Regolamento, emanato a norma dell articolo 1 del Regolamento quadro dei Dipartimenti Universitari, disciplina l organizzazione, il funzionamento e la gestione del DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DELLA FORMAZIONE dell Università degli Studi di Perugia, costituito con decreto rettorale n del 9 dicembre Articolo 2 Composizione del Dipartimento 1. Fanno parte del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione: A) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; B) il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento; C) gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento. 2. I soggetti di cui al precedente comma sono nominativamente individuati con il decreto rettorale di costituzione del Dipartimento e con le eventuali successive variazioni e integrazioni. Articolo 3 Funzioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione svolge, nel proprio ambito di competenza, le seguenti funzioni: A) promuove e coordina, nell ambito dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, le attività di ricerca scientifica del personale afferente al Dipartimento nel rispetto dell autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e predispone annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati delle ricerche svolte; B) promuove l istituzione, organizza e concorre all organizzazione dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca; C) collabora, per quanto di propria competenza, con le Strutture di coordinamento (Facoltà) e con le Strutture didattiche in relazione alle rispettive attività; D) collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l educazione permanente non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge;

3 E) formula proposte ed esprime pareri, nell ambito delle aree scientificodisciplinari di propria competenza, sulla assegnazione e sulla copertura dei posti di ruolo del personale docente; F) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori e ne dà comunicazione agli Organi di competenza; g) formula richieste di assegnazione di personale tecnico e amministrativo; h) delibera sulla costituzione di Sezioni interne; i) gestisce le risorse finanziarie disponibili e formula, ove necessario, richieste di finanziamento aggiuntivo; j) stipula convenzioni, contratti e atti negoziali; K) redige e approva annualmente il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo; l) redige e approva il proprio Regolamento interno; M) svolge tutte le altre funzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Articolo 4 Settori scientifico-disciplinari del Dipartimento 1. Il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione svolge le proprie attività di ricerca scientifica nei settori scientifico-disciplinari elencati nella TABELLA A che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Articolo 5 Organizzazione 1. Ferma restando l unitarietà della struttura dipartimentale, al fine della più efficace utilizzazione delle risorse, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, delibera l articolazione funzionale del Dipartimento stesso in Sezioni, a norma dell articolo 9 del Regolamento quadro dei Dipartimenti universitari. 2. il Dipartimento si articola in: - Sezione di Filosofia e Politica; - Sezione di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Sociologiche; - Sezione di Studi Linguistico-Letterari; - Sezione di Studi Storico-Artistici. 3. Per ogni Sezione è individuato il Coordinatore, nominato dal Consiglio del Dipartimento. Articolo 6 Gestione amministrativa e contabile 1. Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.

4 2. Al Dipartimento si applicano le norme per l amministrazione, la finanza e la contabilità relative ai Dipartimenti universitari. 3. Il Dipartimento, per l espletamento delle attività amministrative e contabili, si avvale di una propria struttura amministrativa. Articolo 7 Segretario Amministrativo 1. Il Segretario Amministrativo coordina l attività amministrativo-contabile e ne promuove le necessarie iniziative, al fine del raggiungimento della massima efficacia ed efficienza, dando seguito a tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, idonei ad assicurare l esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. 2. Il Segretario Amministrativo, ferme restando le funzioni che gli sono riconosciute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti: a) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento del Dipartimento; b) partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo; c) partecipa alle sedute della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo; D) cura la predisposizione tecnica dei Bilanci preventivo e consuntivo nonché la situazione patrimoniale; e) effettua, nell ambito della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento, i controlli procedurali e contabili delle entrate e delle spese con riguardo alla regolarità formale e fiscale dei documenti contabili; f) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile; G) effettua in collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione tutte le operazioni inerenti la registrazione in contabilità economica delle operazioni di contabilità finanziaria e la redazione dei relativi reports; h) provvede, su autorizzazione del Direttore, alle spese in contanti per mezzo del fondo economale; i) provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta; l) è responsabile dell organizzazione del personale amministrativo assegnato al Dipartimento. 3. Il Segretario Amministrativo risponde del suo operato al Consiglio di Dipartimento e, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore del Dipartimento e al Direttore Amministrativo. 4. Il Segretario Amministrativo, in mancanza del vice-segretario, può indicare al Direttore l incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento tra il personale in servizio presso il Dipartimento.

5 Articolo 8 Personale tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, individuato con il succitato Decreto Rettorale di costituzione e successive variazioni e integrazioni, fa parte dell organico del Dipartimento stesso. 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle opportune variazioni dell organico del personale tecnico-amministrativo in relazione alle mutate esigenze e promuove la copertura dei posti vacanti in conformità alle disposizioni vigenti. 3. Il Consiglio di Dipartimento definisce, attraverso criteri oggettivi, le modalità generali di utilizzo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, favorendo la partecipazione e la valorizzazione professionale dei singoli. 4. Il Consiglio di Dipartimento delibera, inoltre, in ordine alle proposte dei Consigli di Corso di Studio per l utilizzazione del personale tecnicoamministrativo per compiti di supporto dell attività didattica.

6 TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO E LORO FUNZIONI 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta. Articolo 9 Organi del Dipartimento Articolo 10 Nomina e durata in carica del Direttore 1. Il Direttore del Dipartimento: A) è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno; B) è nominato con decreto rettorale; C) dura in carica quattro anni solari e può essere rieletto per una sola volta consecutiva. 2. Il Direttore, a norma dell articolo 4 del Regolamento quadro dei Dipartimenti Universitari, viene eletto: a) a scrutinio segreto dal Consiglio, appositamente convocato dal Direttore in carica, nel termine compreso fra sei e due mesi prima della scadenza; b) nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nelle eventuali successive votazioni a maggioranza semplice; c) le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto; d) il seggio elettorale è presieduto dal professore più anziano in ruolo; e) nel caso di dimissioni o perdita del requisito di eleggibilità si applica quanto previsto dall articolo 4, comma 2, del succitato Regolamento quadro. Articolo 11 Attribuzioni del Direttore 1. Il Direttore: A) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della relativa gestione amministrativa e contabile; B) è consegnatario dei beni mobili inventariati e consegnatario responsabile dei beni immobili; C) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta; D) cura l esecuzione delle relative deliberazioni;

7 E) vigila sull osservanza, nell ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; F) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. In particolare il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, provvede a: a) tenere i rapporti con gli Organi accademici; b) predisporre la convocazione e l ordine del giorno delle sedute del Consiglio; C) predisporre annualmente, entro il 31 maggio, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale al Consiglio di Amministrazione dell Università, corredate da una relazione concernente il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; D) mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi e per la preparazione delle tesi di Laurea; E) predisporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, entro il 15 novembre, il Bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il Conto consuntivo. 3. Il Direttore può designare il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Consiglio; tale docente è da scegliere tra quelli afferenti al Dipartimento. Articolo 12 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio è composto: A) da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento, di ruolo e fuori ruolo; B) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletta dalla relativa componente con voto segreto e limitato ad un unica preferenza, nella misura del 15%, ove possibile, della componente di cui al punto a); C) da una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento, eletta dalla relativa componente con voto segreto e limitato ad un unica preferenza, nella misura del 10%, ove possibile, della componente di cui al punto a). 2. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva. 3. Le votazioni per l elezione delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, sono indette dal Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato e devono tenersi entro i successivi trenta giorni. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui non venga raggiunto il prescritto quorum, le votazioni vengono ripetute con cadenza settimanale. Il seggio è presieduto dal professore più anziano in ruolo. 4. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

8 Articolo 13 Funzioni del Consiglio 1. Il Direttore, o chi legittimamente lo sostituisce, convoca e presiede il Consiglio ordinariamente almeno ogni due mesi e, straordinariamente, quando ne ravvisi la necessità o almeno un quinto dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata. 2. La convocazione del Consiglio, con il relativo ordine del giorno, viene effettuata per iscritto dal Direttore. È recapitata a mezzo raccomandata a mano presso la sede di lavoro, a tutti i membri, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di adunanza, ridotti di norma a non meno di due giorni in caso di urgenza; detta ultima specifica deve essere indicata sull avviso di convocazione. 3. Per le modifiche del Regolamento la convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima e deve contenere allegate le proposte di modifica. 4. È consentito l inserimento di argomenti all ordine del giorno di una seduta, previa richiesta scritta al Direttore di almeno cinque membri del Consiglio. 5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati a partecipare, a titolo di consulenza su determinati argomenti, esperti estranei al Consiglio stesso. 6. Il Consiglio è validamente costituito qualora intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento. 7. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi in cui è prevista una differente maggioranza per disposizione di legge, Statuto o regolamento. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Direttore. I deliberati sono approvati seduta stante, i verbali sono di norma approvati nella seduta successiva. 8. Per l approvazione e le modifiche del Regolamento interno e per l assegnazione di risorse o di posti in organico, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e tale maggioranza deve essere pari ad almeno un terzo degli aventi diritto. Per l approvazione dei Bilanci il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 9. In caso di assenza del Segretario Amministrativo e in mancanza della designazione del sostituto, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il membro del Consiglio più giovane di ruolo, designato dal Direttore. 10. È ammessa la presenza del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, estraneo al Consiglio, con funzioni di ausilio.

9 11. Tutti gli atti e i documenti relativi agli argomenti inseriti all ordine del giorno della seduta sono posti a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, contestualmente all invio del relativo avviso di convocazione. 12. Il verbale di ogni seduta viene inviato in copia a tutti i membri, di norma, unitamente all avviso della convocazione successiva. 13. Le delibere del Consiglio sono rese pubbliche mediante affissione di copie all Albo del Dipartimento. 14. Il Consiglio esercita le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare: a) approva il Regolamento interno di funzionamento, da emanarsi con decreto rettorale; B) approva, entro il 15 giugno, le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, il piano annuale delle ricerche e la relazione sui risultati delle ricerche svolte, da presentare ai competenti Organi accademici; C) approva, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto; D) approva, entro il 31 marzo, il conto consuntivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; E) stabilisce i criteri generali per l utilizzazione delle risorse a disposizione del Dipartimento; F) formula direttive e indirizzi sulle attività del Dipartimento; G) approva le afferenze dei professori di ruolo e dei ricercatori al Dipartimento; H) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 1. La Giunta è composta: Articolo 14 Composizione della Giunta a) dal Direttore; B) da un numero di 14 membri, eletti tra i membri del Consiglio e ripartiti, sulla base della composizione del Consiglio, nel modo seguente: - 4 professori ordinari/straordinari; - 4 professori associati; - 4 ricercatori; - 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo; - 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca. C) il Segretario Amministrativo partecipa ai lavori della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo. 2. I membri della Giunta durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

10 3. Il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione partecipa alle sedute della Giunta del Dipartimento, senza diritto di voto, per garantire il raccordo delle attività di rispettiva competenza. Articolo 15 Funzioni della Giunta 1. La Giunta coadiuva il Direttore nell esercizio delle proprie funzioni. Il Consiglio può delegare ad essa proprie competenze non esclusive, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri. 2. La Giunta esprime pareri obbligatori su: a) bilancio preventivo; B) conto consuntivo; C) criteri per l utilizzo degli spazi, del personale tecnico-amministrativo e delle altre risorse; D) piano annuale delle ricerche. 3. La Giunta delibera inoltre su ogni altra materia non espressamente attribuita alla competenza del Consiglio o del Direttore o ad essa delegata. 4. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio. 5. Per il funzionamento della Giunta si applicano, per quanto applicabili, le norme di funzionamento previste per il Consiglio. Articolo 16 Afferenze o trasferimenti al o dal Dipartimento 1. Le richieste di afferenza o di trasferimento al o dal Dipartimento devono essere presentate con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti. 2. L ammissione di nuovi professori e ricercatori, anche nel caso di trasferimento da un altro Dipartimento, avverrà con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno e previa emissione del necessario decreto rettorale. Tale decorrenza vale anche per i trasferimenti ad altro Dipartimento. 3. Si fa eccezione per il personale di nuova nomina, per il quale l ammissione potrà avvenire anche nel corso dell anno. Articolo 17 Attività di coordinamento 1. Per quanto non previsto da leggi o regolamenti in ordine al coordinamento delle tecniche gestionali fra le varie strutture dipartimentali, il Dipartimento si giova del supporto delle strutture di coordinamento costituite presso l Ateneo.

11 TITOLO III NORME DI RINVIO E FINALI Articolo 18 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell Università degli Studi di Perugia, alle leggi e ai regolamenti.

12 TABELLA A SETTORE L-ANT/03 L-ART/01 L-ART/02 L-FIL-LET/09 L-FIL-LET/10 L-LIN/04 L-LIN/05 L-LIN/14 M-FIL/01 M-FIL/06 M-FIL/07 M-PED/01 M-PED/03 M-PED/04 M-PSI/01 M-PSI/04 M-PSI/05 M-PSI/07 M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 M-STO/07 SPS/02 SPS/07 DISCIPLINA STORIA ROMANA STORIA DELL ARTE MEDIOEVALE STORIA DELL ARTE MODERNA FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA LETTERATURA ITALIANA LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA FRANCESE LETTERATURA SPAGNOLA LINGUA E TRADUZIONE (LINGUA TEDESCA) FILOSOFIA TEORETICA STORIA DELLA FILOSOFIA STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE PEDAGOGIA SPERIMENTALE PSICOLOGIA GENERALE PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO PSICOLOGIA SOCIALE PSICOLOGIA DINAMICA STORIA MEDIOEVALE STORIA MODERNA STORIA DELL EUROPA CONTEMPORANEA STORIA DEL CRISTIANESIMO STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SOCIOLOGIA GENERALE

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