PARTE PRIMA COSTITUZIONE CAPO I NUMERO DEI MEMBRI. Presso l Istituto Comprensivo di Segni è istituito il Consiglio d Istituto CAPO II

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1 SOMMARIO..1 a 2 DEL FUNZIONAMENTO DELL ORGANO COLLEGIALE IN GENERALE Parte prima COSTITUZIONE.. 3 a 4 Capo I Numero dei membri Capo II Organi del consiglio d Istituto Capo III Diritti e Decadenze Parte seconda ATTRIBUZIONI 4 a 7 Capo I Attribuzioni del Consiglio di Istituto Capo II Attribuzioni del Presidente Capo III Attribuzioni del Vicepresidente Capo IV Attribuzioni della Giunta Esecutiva Parte terza RIUNIONI a 9 Capo I Riunioni Capo II Orario e durata delle sedute Capo III Validità delle sedute e delle deliberazioni Capo IV Pubblicità delle sedute Parte quarta ATTI Capo I Registrazione degli Atti Capo II Pubblicità degli Atti Norma finale PARTE PRIMA COSTITUZIONE CAPO I NUMERO DEI MEMBRI Presso l Istituto Comprensivo di Segni è istituito il Consiglio d Istituto ART. 1 Costituito da 19 componenti n. - 8 rappresentanti del personale docente; - 2 rappresentanti amministrativo, tecnico e ausiliario; - 8 rappresentanti dei genitori e il Dirigente Scolastico. CAPO II ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 1

2 ART. 2 Sono organi del Consiglio di Istituto il Presidente e la Giunta Esecutiva. ART.3 Il presidente eletto tra i rappresentanti ei genitori, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima valutazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. ART. 4 Può essere eletto anche un Vice Presidente con le modalità previste per le elezioni del Presidente. ART. 5 Il Consiglio di Istituo elegge, nel seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un assistente amministrativo o ausiliario e due genitori. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Dirigente Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Sscolastico, la funzione di Presidente della Giunta Esecutiva sarà svolta dal docente delegato ai sensi art 7 T.U. 16/04/1994 n Il Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare il Presidente del Consiglio di Istituto alle sedute della Giunte. CAPO III DIRITTI E DECADENZE ART. 6 I membri del Consiglio di Istituto possono accedere agli Uffici Amministrativi, in orario concordato e comunque almeno 3 giorni prima di ogni seduta, per avere tutte le informazioni utili al proprio incarico e prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza dei Consiglieri. ART. 7 I membri del Consiglio decadono dall incarico per i seguenti motivi: a) non intervengono a tre sedute consecutive, senza dare comunicazione verbale preventiva e quindi scritta presso gli Uffici Amministrativi, ad eccezione dei consiglieri docenti e non docenti in congedo per malattia coincidente con le sedute; b) hanno perduto i requisiti di eleggibilità; c) hanno rinunciato alla carica con dimissioni presentate per iscritto; d) non intervengono a cinque sedute consecutive anche se giustificate. ART. 8 Per la sostituzione dei membri eletti venuti a decadere, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi tra i on eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 2

3 PARTE SECONDA ATTRIBUZIONI CAPO I ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ART. 9 Il Consiglio di Istituto è l organo di governo della scuola: elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Collabora alla stesura della Carta dei Servizi (D.P.C.M ) per quanto di sua competenza. Può decidere di costituire al proprio interno, per materie di particolare rilievo ed importanza, delle COMMISSIONI DI LAVORO che hanno solo funzione propositiva e si possono avvalere del contributo di esperti esterni alla scuola. La Commissioni sono formate da membri eletti dal Consiglio con deliberazione presa a maggioranza assoluta. E consigliabile che in ciascuna Commissione siano rappresentate tutte le componenti del Consiglio. ART.10 Il Consiglio di Istituo delibera il Programma annuale e il Conto Consuntivo e dispone in ordine all impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell Istituto. L esercizio finanziario ha una durata annuale e coincide con l anno solare. ART.11 Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti, del Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva per quanto concerne l organizzazione e la programmazione della vita e dell attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a. adozione del regolamento del Consiglio di Istituto: ogni variazione o modifica dovrà avere l approvazione lei 2/3 dei componenti in carica; b. adozione del Regolamento di Istituto; c. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni d. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; e. criteri per la programmazione educativa; f. criteri per la programmazione e l attuazione delle attività parascolastiche, 3

4 interscolastiche, extrascolastiche, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; g. promozione di contatti con le altre scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; h. partecipazione dell Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; i. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall Istituto; l. uso delle attrezzature e dei locali della scuola: 1) per attività diverse e in orario extrascolastico, che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 2) in orario scolastico ed extrascolastico per lo svolgimento di attività didattiche in comune con altre scuole, in riferimento ai progetti in atto nell Istituto; m. iniziative dirette all educazione, alla salute e alla prevenzione previste dal D.L n. 309 art ART. 12 Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi a: a. formazione delle classi/sezioni; b. adattamento dell orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; c. espletamento dei servizi amministrativi. ART.13 Il consiglio d Istituto esprime parere su: a. andamento generale, didattico e amministrativo dell Istituto; b. sperimentazioni e aggiornamento ex-art. 276 e seguenti T.U.D.L n. 297, per i quali esercita anche le funzioni previste da detti articoli. ART. 14 Il Consiglio di Istituto si adopera (unitamente ai Comitati dei Genitori se costituiti) affinchè l Amministrazione Comunale curi la stabilità e il decoro esterno ed interno degli edifici scolastici, e la regolarità del servizio trasporto alunni. ART. 15 Il Consiglio di Istituto si adopera affinché ogni alunno e ogni insegnante siano regolarmente assicurati per incidenti che dovessero verificarsi durante le lezioni le esercitazioni pratiche, le visite guidate, le gite scolastiche e le attività extrascolastiche, come anche per la responsabilità civile. ART. 16 Il Consiglio di Istituto si pronuncia su ogni altro argomento attribuito al testo unico, D.L n

5 CAPO II ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE ART.17 Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio di Istituto e svolge tutte le iniziative atte a garantire una gestione democratica della scuola. ART.18 Il Presidente convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Istituto stabilendo l Ordine del Giorno L eventuale inserimento all Ordine del Giorno delle varie ed eventuali è subordinato a mozioni scritte da parte dei consiglieri.il Presidente stabilirà la loro priorità. ART.19 Il Presidente accerta la presenza del numero legale dei consiglieri, pari alla metà più uno, prima dell inizio della seduta e comunque entro e non oltre il 15 dall orario stabilito. ART.19bis Il Presidente apre l assemblea dando lettura del verbale della precedente seduta. ART.20 Il Presidente dirige la discussione accordando la parola ai consiglieri secondo l ordine in cui la richiedono. ART.21 Il Presidente affida le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto ad un membro del Consiglio stesso a rotazione tra tutti i componenti. ART.22 ART.23 Il Presidente firma unitamente al Segretario del Consiglio di Istituto il verbale di ciascuna seduta. Se un membro del Consiglio decade, per i motivi di cui all art. 7 del presente regolamento,il Presidente comunica all interessato ed al Consiglio, l avvenuta decadenza e procede alla sua sostituzione secondo l art. 8. ART.24 Il Presidente cura la stesura della relazione annuale, affidandone la redazione alla Giunta Esecutiva che ne è responsabile e la sottopone preventivamente al parere del Consiglio. ART.25 Il Presidente cura il mantenimento dell ordine, esercitando gli stessi poteri, a tal fine conferiti dalla Legge, a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale, in caso di presenza del pubblico. ART.26 Il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica, qualora il comportamento del pubblico non consenta l ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e deliberazione. CAPO III ATTRIBUZIONE DEL VICEPRESIDENTE 5

6 ART.27 Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento prolungato, comunicato per iscritto alla Direzione della Scuola eccetto per dimissioni del Presidente, caso in cui si dovrà procedere a nuove elezioni. CAPO IV ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ART. 28 ART. 29 La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Non ha pertanto potere deliberante nemmeno in casi di urgenza. La Giunta Esecutiva cura l esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Istituto PARTE TERZA RIUNIONI CAPO I RIUNIONI ART.30 ART.31 ART.32 ART.33 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente in via ordinaria di sua iniziativa o su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo telefonata, fax, lettera raccomandata o a mano, posta elettronica contenente l ordine del giorno; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno ed urgente, o su richiesta del Presidente della Giunta, di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio o di 3 membri della Giunta Esecutiva secondo le modalità previste. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva possono essere convocati in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione possono essere effettuate nel corso della stessa giornata con intervallo non inferiore a 30 minuti La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico ogni volta che lo ritenga opportuno, per preparare i lavori del Consiglio, di norma prima del Consiglio stesso e con preavviso di almeno 5 giorni. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, oltre agli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento, anche rappresentanti degli Enti 6

7 Locali, A.S.L., Associazioni, Enti, Università e altre scuole, inoltre singoli esperti il cui rapporto è ritenuto utile per i lavori del Consiglio stesso. Il presidente farà giungere lettere d invio ai suddetti con data, orario e ordine del giorno della riunione. ART.34 Per discutere e votare su argomenti che non siano all ordine del giorno è necessaria la deliberazione del Consiglio adottata con il voto favorevole di 2/3 dei componenti presenti alla seduta. I Consiglieri possono presentare mozioni verbali o scritte che riguardino argomenti dell ordine del giorno. In tutti i casi previsti dal presene articolo, possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro, quindi il Consiglio vota. ART.35 In caso di mozione di sfiducia (presentata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio) nei confronti dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva e nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, gli stessi sono tenuti a sottoporre a votazione la propria elezione. La sfiducia della maggioranza assoluta del Consiglio fa decadere dalla carica. In questo caso il Consiglio a norma dell art. 5 D.P.R. 416/74 provvede alla nuova nomina. CAPO II ORARIO E DURATA DELLE SEDUTE ART.36 ART.37 ART.38 Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l orario delle lezioni. Le riunioni della Giunta Esecutiva hanno luogo anche in orario coincidente con quello delle lezioni, comunque compatibilmente con l orario di lavoro dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Istituto avranno di norma la durata massima di due ore e mezza, dopo tale tempo la riunione può essere aggiornata. Tale decisione deve essere presa dai consiglieri a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti). I consiglieri sono tenuti a rimanere fino alla conclusione della seduta. In caso di necessità di uscita anticipata è necessario avvisare il Presidente prima dell inizio della seduta stessa. CAPO III VALIDITA DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAIZONI ART.39 Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno in prima convocazione, almeno 1/3 dei componenti in seconda convocazione. 7

8 ART.40 ART.41 Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se è presente almeno la metà più uno in prima convocazione, almento1/3 dei componenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali, redatte ed approvate seduta stante, prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ART.42 La votazione è segreta solo quando il Consiglio lo ritenga opportuno. CAPO IV PUBBLICITA DELLE SEDUTE ART.43 Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, i membri del Consiglio Scolastico Distrettuale e Provinciale, Il pubblico non ha diritto di parola. ART.44 ART.45 Alle sedute del Consiglio di Istituto hanno diritto di parola le persone invitate a partecipare in base all art. 34 del presente regolamento. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando ci siamo in discussione argomenti concernenti persone. PARTE QUARTA ATTI CAPO I REGISTRAZIONE DEGLI ATTI ART.46 Presso gli Uffici Amministrativi della Scuola sono depositati i registri dei verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto tenuti dal Segretario designato dal Presidente e dei verbali della Giunta Esecutiva tenuti dal Dirigente Amministrativo. CAPO II PUBBLICITA DEGLI ATTI ART.47 Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti all albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell interessato. I consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto d ufficio, secondo quando previsto dall art. 326 C.P. 8

9 ART.48 ART.49 ART.50 La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all albo della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L affissione all albo degli atti del Consiglio di Istituto avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio stesso e la copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti preparati sono depositati presso gli uffici Amministrativi della scuola e non esibiti a chiunque ne facci richiesta scritta con almeno cinque giorni di anticipo. NORMA FINALE ART.51 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al T.U., D.L n. 297 e al altre leggi e regolamenti inerenti le materie trattate. 9

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