Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"

Transcript

1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 23 Presentata dai consiglieri Zorzini, Fontanelli, Petris <<Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà>> Pesentata il 4 novembre 1998

2 Signor Presidente, Colleghe, Colleghi, Crediamo che l ente regionale, coordinando le altre realtà amministrative del suo territorio, possa e debba far molto nel campo della realizzazione delle libertà fondamentali del genere femminile, facendo propria, così, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 1997, sulle <<Azioni volte a promuovere l attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.>> Questo importante pronunciamento ha avuto il pregio di recepire in toto il senso della Dichiarazione e del programma di azione conclusivi della IV Conferenza mondiale dell ONU sulle donne, svoltasi a Pechino nel Su questa strada si era già mossa da anni l Unione Europea promuovendo Programmi di azione per la parità uomo/donna e progetti particolari atti a contrastare drammatiche situazioni di disagio conseguenti a particolari forme di violenza perpetrati nei confronti delle donne. Ma si deve alle donne stesse, ai movimenti che hanno saputo creare, se questa nuova coscienza di sè ha permesso a loro di riappropriarsi del controllo sulla propria vita e sul proprio corpo, per affrontare di conseguenza con rinnovata dignità sociale e sicurezza le proprie scelte di vita nella sfera pubblica e privata, libere in ciò da ogni forma di violenza lesiva delle libertà fondamentali e della dignità umana. Difatti, finora, erano state da sempre sistematicamente sottovalutate quelle forme di violenza che colpiscono le donne soprattutto nell ambiente familiare, dove invece recenti statistiche ci dicono che il 60% di violenze denunciate si verificano all interno delle mura domestiche. E questo un fenomeno grave ed in crescita in tutti i paesi industrializzati e non sempre limitato a situazioni di disagio materiale, ma diffuso in tutte le classi sociali. Se la sua entità è stata da sempre particolarmente difficile da misurare è proprio perché, in genere, i casi di violenza in famiglia sono gli ultimi ad essere denunciati ed i primi ad essere tenuti nascosti dalle stesse vittime. Ma se tutto ciò succede la causa è da ricercarsi nella pressione sociale che rende difficile alle donne la denuncia di determinate azioni. In ciò, fino ai giorni nostri, non sono state aiutate in maniera particolare da enti pubblici ed istituzioni a cui spetterebbe il compito di offrire informazioni legali, aiuti concreti e protezione, promuovendo inoltre azioni di educazione atte ad affrontare i problemi legati alle cause ed alle conseguenze della violenza. Bisogna dire però che, grazie all impegno attivo delle associazioni femminili e delle forze politiche democratiche sensibili al problema, qualcosa sta cambiando nel nostro paese, per cui centri di accoglienza atti a dare rifugio alle donne maltrattate ed ai loro figli sono stati creati in diverse città italiane, fra cui Trieste ed Udine, dove però difficoltà burocratiche ne impediscono l effettiva attivazione.

3 Purtroppo difatti, problemi finanziari e tecnici, derivanti dalla scarsa attenzione che gli enti locali interessati prestano al problema rendono ardua e problematica la gestione dei centri stessi. Per questa ragione considerato che altre regioni italiane si sono già impegnate in questo settore, ci parrebbe importante che anche la regione Friuli Venezia Giulia si dotasse di una normativa specifica atta ad istituire centri antiviolenza e case rifugio per donne maltrattate, delegando ai comuni, loro consorzi e province la loro creazione. La loro gestione potrebbe invece essere frutto di convenzioni fra enti locali ed associazioni femminili. Con questo spirito e per questi fini, come gruppo rappresentato anche da una delle poche donne che siedono sui banchi di questo Consiglio, abbiamo voluto recuperare il lavoro svolto da altre colleghe nella precedente legislatura, affinché le loro proposte, mai dibattute, non vengano disperse. Ci sembra giusto che questo Consiglio, composto in prevalenza da uomini, cominci ad affrontare questa tematica. Auspichiamo pertanto una rapida approvazione della proposta, non senza aver sentito le rappresentanze dell associazionismo femminile.

4 Art. 1 (Principi) 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento alla legge n. 66 <<Nuove norme contro la violenza sessuale>>, riconosce che la violenza contro le donne, in tutte le forme in cui si esplica, rappresenta una specifica limitazione della libertà e dell autodeterminazione femminile, ovvero di quei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. Art. 2 (Finalità) l. La Regione, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, promuove, coordina, stimola, iniziative per contrastare la cultura della violenza nelle relazioni personali, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. 2. La Regione, per le finalità di cui al precedente comma, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite, basate sulle relazioni tra donne, anche avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle Associazioni femminili. Art. 3 <<Progetti antiviolenza>> (Definizione) 1. L Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia <<Progetti antiviolenza>> presentati da Enti locali singoli o associati, anche in concerto con Associazioni femminili operanti in Regione. 2. I Progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere due fasi di intervento: a) il centro antiviolenza, facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato che svolge le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: 1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; 2) percorsi personalizzati, basati sull analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia., attraverso la relazione fra donne;

5 3) colloqui informativi di carattere legale; 4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell identità culturale di ognuna. b) una o più case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti si autogestiscono coadiuvate da operatrici di ospitalità. 3) L accesso alle case rifugio avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza. 4) A dette strutture pubbliche e gratuite, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli/e minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. Art. 4 (Rapporti con strutture pubbliche) 1. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si dovrà tener conto della autonoma e libera richiesta delle donne che ad esso si rivolgono. Art. 5 (Assistenza alloggiativa garantita) 1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovino nell impossibilità di rientrare nell abitazione originaria. Art. 6 (Altre attività del Centro antiviolenza) 1. Il Centro antiviolenza, di cui ai precedenti articoli, svolge inoltre le seguenti attività: 1) raccolta ed analisi dei dati relativi all accoglienza ed all ospitalità;

6 2) diffusione dei dati elaborati ed analisi delle risposte dei servizi pubblici contattati e coinvolti; 3) formazione ed aggiornamento delle operatrici; 4) iniziative culturali, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia, in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni; 5) raccolta di documentazione sull argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. Art. 7 (Soggetti promotori e convenzioni) l. Gli Enti locali, singoli o associati, per lo studio, redazione e realizzazione del Progetto antiviolenza, possono stipulare apposite convenzioni, con una o più associazioni femminili, per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso. 2) Gli Enti locali devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione, al territorio ed all entità del fenomeno, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici; b) le spese di gestione e di funzionamento; c) la copertura finanziaria per almeno il 50% del monte ore necessario alla funzionalità operativa del <<Progetto antiviolenza>>; d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all attività ed ai servizi offerti dal Centro. Art. 8 (Cumulabilità dei finanziamenti) 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, semprechè non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. Art. 9 (Modalità e termini per la concessione dei contributi)

7 1. Le domande per il finanziamento dei <<Progetti antiviolenza>>, di cui alla presente legge, devono pervenire alla Direzione regionale alla sanità e alle politiche sociali entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. I finanziamenti vengono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione per una somma pari al cinquanta per cento (50%) dell importo complessivo, il restante cinquanta per cento (50%) verrà erogato ad avvenuta rendicontazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione. Art. 11 (Nome finanziarie) 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire milioni suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al Nello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni e del Bilancio per l anno 1999 è istituito il capitolo con denominazione <<Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri di accoglienza per donne in difficoltà>> con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l anno Art. 12 (Relazioni e rendiconti) 1. Ogni anno i soggetti promotori di cui all articolo 7 devono presentare alla Giunta regionale una relazione sull andamento e sulle funzionalità dei centri e/o delle case rifugio. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Norme per l istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

Norme per l istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza. LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 8 Norme per l istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 26 dell

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) LEGGE REGIONE MARCHE 11 NOVEMBRE 2008, N. 32 Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Istituzione del Forum permanente) Art. 4 (Iniziative di prevenzione) Art. 5 (Informazione) Art. 6

Dettagli

Art. 1 Principi. Art. 2 Finalità

Art. 1 Principi. Art. 2 Finalità LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà. (BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento

Dettagli

Disegno di Legge Regionale. Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere. Art.1 Principi

Disegno di Legge Regionale. Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere. Art.1 Principi Disegno di Legge Regionale Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere Art.1 Principi La Regione Sicilia, in attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni

Dettagli

Proposta del Coordinamento Donne di Trento

Proposta del Coordinamento Donne di Trento Proposta del Coordinamento Donne di Trento Disposizioni per la promozione ed il sostegno di Centri per donne in situazioni di violenza Art. 1 Principi 1. La Provincia Autonoma di Trento coerentemente con

Dettagli

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2007

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2007 REGIONE LIGURIA TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2007 INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E MISURE

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

Comune di Jesi. Protocollo d intesa

Comune di Jesi. Protocollo d intesa Comune di Jesi Protocollo d intesa TRA LA PREFETTURA DI ANCONA, IL COMUNE DI JESI, LE FORZE DELL ORDINE, L UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, IL C.I.O.F., L ASUR ZONA TERRITORIALE 5, L AMBITO TERRITORIALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

LEGGE REGIONALE 4/2014

LEGGE REGIONALE 4/2014 LEGGE REGIONALE 4/2014 Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

proposta di legge n. 420

proposta di legge n. 420 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 420 a iniziativa del Consigliere Marangoni presentata in data 18 giugno 2014 PROMOZIONE, SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA POPOLARE E AMATORIALE:

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti Umani come stabilito, per la prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.

La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti Umani come stabilito, per la prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n. Piano d azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere Sala Polifunzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma, 7 maggio 2015 Il Piano attua la Convenzione sulla prevenzione e la lotta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E L ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE PER

PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E L ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE PER Allegato alla Delibera di GP. n. 58 del 27/03/2014 PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E L ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE E AZIONI D INTERVENTO

Dettagli

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006 N.19

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006 N.19 LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006 N.19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia Art. 9 (Piano Regionale delle politiche sociali)

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 572 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LAFFRANCO, BIANCONI Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione

Dettagli

COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015

COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015 COMUNE DI GONNOSNO PROVINCIA DI ORISTANO PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015 Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/10/2013 Fonti Normative: La parità tra donne e uomini

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 207 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Norme

Dettagli

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2009 DISEGNO DI LEGGE 12 maggio 2009, n. 42 Tutela e prevenzione delle situazioni di violenza nei confronti delle donne e dei minori D'iniziativa

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04)

REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) Art. 1 Istituzione il Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, riconosciuto: l importanza

Dettagli

INTERVENTO DELL ON. CARFAGNA Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 26 novembre 2014

INTERVENTO DELL ON. CARFAGNA Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 26 novembre 2014 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 836 INTERVENTO DELL ON. CARFAGNA Nella Giornata internazionale per l'eliminazione

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

: CENTRO DONNA INTERCULTURALE, SERVIZIO ANTIVIOLENZA, E CASA D ACCOGLIENZA/ RIFUGIO

: CENTRO DONNA INTERCULTURALE, SERVIZIO ANTIVIOLENZA, E CASA D ACCOGLIENZA/ RIFUGIO Allegato A Linee generali per la presentazione del progetto di gestione dei servizi di promozione e tutela della donna : CENTRO DONNA INTERCULTURALE, SERVIZIO ANTIVIOLENZA, E CASA D ACCOGLIENZA/ RIFUGIO

Dettagli

PROGRAMMA N. 14: CITTÀ MULTIETNICA

PROGRAMMA N. 14: CITTÀ MULTIETNICA PROGRAMMA N. 14: CITTÀ MULTIETNICA 14. CITTA MULTIETNICA SUPPORTARE INSERIMENTO IMMIGRATI Confermando il ruolo che il Centro Servizi per Stranieri ha assunto all interno delle politiche per l immigrazione,

Dettagli

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità

Deliberazione legislativa n. 87/2014 2. Art. 1 Finalità Deliberazione legislativa n. 87/2014 2 Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali,

Dettagli

TRA PREMESSO. che la causa alla base della violenza contro le donne è la discriminazione che nega pari diritti a uomini e donne;

TRA PREMESSO. che la causa alla base della violenza contro le donne è la discriminazione che nega pari diritti a uomini e donne; PROTOCOLLO D INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE. TRA L Amministrazione Provinciale di Cuneo,

Dettagli

IL CENTRO PARLA CON NOI

IL CENTRO PARLA CON NOI Pesaro, in via Diaz n. 10 Tel 0721 639014 1522 parlaconnoi@provincia.ps.it CARTA DEI SERVIZI del Centro Antiviolenza provinciale Parla Con Noi La Carta è lo strumento che permette ai cittadini il controllo

Dettagli

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE

Dettagli

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI. Art. 01 - Finalità

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI. Art. 01 - Finalità Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 22 Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana. Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 31.03.1990 Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI Art.

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA DELL UNIONE

Dettagli

Indicatori di realizzazione finanziaria SPESE DI FUNZIONAMENTO. Capacità d'impegno

Indicatori di realizzazione finanziaria SPESE DI FUNZIONAMENTO. Capacità d'impegno CDR 8 Pari opportunità MISSIONE 001 Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri Programma 003 Presidenza del Consiglio dei Ministri MISSIONE 024 Diritti Sociali,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7 5454 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 suppl. del 6-4-2006 PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 3 aprile 2006, n. 7 Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso ( B.U. REGIONE BASILICATA n. 3 del 19 gennaio 2010 ) Art. 1 Finalità

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE un PROTOCOLLO D INTESA tra CONSIGLIERA PARITÀ PROVINCIALE DONNE

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

non siamo bambole Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

non siamo bambole Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna non siamo bambole Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna siamo non bambole Cercasi donne appassionate che vogliono cambiare la politica e migliorare il Paese Vorrei che la conferenza delle donne dell

Dettagli

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08 Riferimenti legislativi Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 Decreto del capo Dipartimento della Protezione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 20/03/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23

Regione Lazio. Leggi Regionali 20/03/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4 Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 06-11-2002 REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 06-11-2002 REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 06-11-2002 REGIONE MARCHE DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE Fonte: BOLLETTINO

Dettagli

L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.

L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N. 354. Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 354 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ALBERTA DE SIMONE Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole Presentata

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E SUI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E SUI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 del 13.07.2011 REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E SUI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE ART. 1 FINALITÀ La Provincia di Brindisi,

Dettagli

http://notes.regione.lazio.it/regionelazio/leggi.nsf/ricconsiglio/e38b...

http://notes.regione.lazio.it/regionelazio/leggi.nsf/ricconsiglio/e38b... Pagina 1 di 6 L.R. 19 Marzo 2014, n. 4 Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INDICE Art. 1 Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pag. 3 Art. 2 Criteri di iscrizione ed ammissione.pag.

Dettagli

LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE

LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L ADOZIONE E L AFFIDO FAMILIARE Legge 184/83 E la prima normativa specifica che disciplina l adozione e l affidamento dei minori. Legge 28 marzo 2001 n.149 Disciplina dell adozione

Dettagli

ASSISTENZA SOCIALE PER LE DONNE MALTRATTATE

ASSISTENZA SOCIALE PER LE DONNE MALTRATTATE ASSISTENZA SOCIALE PER LE DONNE MALTRATTATE Relatrice: Prof.ssa Olivia Bonardi Tesi di Laurea di: Francesca Savoldini ABSTRACT La violenza nei confronti delle donne è un problema sociale diffuso ed importante

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

ARTICOLO 100, DPR 917/1986 ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 012

LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 012 Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 012 Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 349 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE POLI Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Presentata

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER

Dettagli

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 60 CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D ITALIA VENEZIA 2015

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 60 CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D ITALIA VENEZIA 2015 REGOLAMENTO CONGRESSUALE 60 CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D ITALIA VENEZIA 2015 ART.1 Denominazione del Congresso Il Consiglio Nazionale Ingegneri, con la finalità di promuovere l immagine

Dettagli

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera PROVINCIA DI MATERA Regolamento per il funzionamento dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera SOMMARIO Art. 1 Principi generali Art. 2 Finalità e funzioni dell Ufficio Relazioni

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.

Dettagli

I consultori familiari: una risorsa preziosa per le nostre comunità

I consultori familiari: una risorsa preziosa per le nostre comunità I consultori familiari: una risorsa preziosa per le nostre comunità di Antonio Bucz I consultori familiari sono nati più di 30 anni fa per dare concrete risposte alle nostre popolazioni in termini di salute,

Dettagli

Manifesto dei diritti dell infanzia

Manifesto dei diritti dell infanzia Manifesto dei diritti dell infanzia I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo. Circa 100 milioni di bambini vivono nell Unione europea. Le politiche, la legislazione

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

proposta di legge n. 405

proposta di legge n. 405 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 405 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, D Anna, Foschi, Natali, Bugaro presentata in data 20 marzo 2014 DISCIPLINA DELLA VALORIZZAZIONE E

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

Linee guida per l organizzazione e il funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri Antiviolenza

Linee guida per l organizzazione e il funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri Antiviolenza Allegato alla Delib.G.R. n. 50/ 11 del 16.9.2008 Linee guida per l organizzazione e il funzionamento delle Case di accoglienza e dei Centri Antiviolenza La Regione, al fine di garantire adeguato sostegno

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom.

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom. LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 16 del 10 giugno 1985 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È

Dettagli

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009)

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009) Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009) Articolo 1 Finalità e oggetto della legge 1. La Regione,

Dettagli

INTRODUZIONE ALL ABUSO AGLI ANZIANI IN FINLANDA

INTRODUZIONE ALL ABUSO AGLI ANZIANI IN FINLANDA ABUSE IN FINNISH ELDERLY CARE INTRODUZIONE ALL ABUSO AGLI ANZIANI IN FINLANDA Henriikka Laurola Carpi, Italy, May 2015 ABUSE IN FINNISH CONTENUTI ELDERLY CARE Suvanto Chi siamo Definizioni Prevalenza in

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L INTEGRAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L INTEGRAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI REGOLAMENTO DI ATENEO PER L INTEGRAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI Emanato con D.R. n. 83 del 27 febbraio 2008 Entrata in vigore 13 marzo 2008 INDICE TITOLO I - CAMPO

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

PROFESSIONISTI DELL'AIUTO E SICUREZZA SUL LAVORO: IL RISCHIO DI VIOLENZA E AGGRESSIONE VERSO GLI ASSISTENTI SOCIALI II EDIZIONE

PROFESSIONISTI DELL'AIUTO E SICUREZZA SUL LAVORO: IL RISCHIO DI VIOLENZA E AGGRESSIONE VERSO GLI ASSISTENTI SOCIALI II EDIZIONE PROFESSIONISTI DELL'AIUTO E SICUREZZA SUL LAVORO: IL RISCHIO DI VIOLENZA E AGGRESSIONE VERSO GLI ASSISTENTI SOCIALI II EDIZIONE 24 maggio 2013 Il contributo dell Ordine dell Emilia Romagna Report dei questionari

Dettagli