Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati"

Transcript

1 Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 Approvato dall Assemblea federale il 19 dicembre Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 18 giugno 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 1 ottobre 2004 (Stato 5 ottobre 2004) Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell intento di facilitare l applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo a Strasburgo (di seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati; consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini; considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Disposizioni generali 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo. Art. 2 Persone evase dallo Stato di condanna 1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un altra Parte, tenta di sottrarsi all esecuzione o alla continuazione dell esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell esecuzione di detta condanna. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a RU ; FF Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell' ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 dic (RU ). 3 RS

2 Esecuzione tale richiesta, procedere all arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell articolo 4 della Convenzione. L arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso. 3. Per il trasferimento dell esecuzione non è necessario il consenso del condannato. Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d esecuzione può, fatta salva l applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 2. Lo Stato d esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato. 3. Ai fini dell applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell entità della pena; b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi 2

3 Transferimento dei condamnati Prot. add. alla conv. compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione. 6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d Europa, indicare che non procederà all esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo. Art. 4 Firma ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito. Art. 5 Adesione 1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione. Art. 6 Applicazione territoriale 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. 2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d Europa, estendere l applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo 3

4 Esecuzione giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Art. 7 Applicazione temporale Il presente Protocollo è applicabile all esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore. Art. 8 Denuncia 1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto. 4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo. Art. 9 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione: a) tutte le firme; b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso; d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo. 4

5 Transferimento dei condamnati Prot. add. alla conv. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione. (Seguono le firme) 5

6 Esecuzione Campo d applicazione del protocollo il 1 ottobre 2004 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Austria 7 dicembre aprile 2001 Bulgaria 30 marzo luglio 2004 Cipro 1 giugno ottobre 2001 Danimarca* 10 settembre gennaio 2002 Estonia 27 ottobre giugno 2000 Finlandia 3 aprile agosto 2001 Georgia 13 aprile agosto 2000 Islanda 25 maggio settembre 2000 Liechtenstein 13 maggio settembre 2003 Lituania 31 gennaio maggio 2001 Lussemburgo 15 luglio novembre 2003 Macedonia 28 luglio giugno 2000 Malta 26 novembre marzo 2004 Moldova* 12 maggio settembre 2004 Norvegia 25 settembre gennaio 2001 Paesi Bassi* 18 giugno ottobre 2002 Polonia 1 febbraio giugno 2000 Repubblica Ceca 2 ottobre febbraio 2003 Romania* 7 dicembre aprile 2002 San Marino 25 giugno ottobre 2004 Serbia e Montenegro 30 settembre 2002 A 1 gennaio 2003 Svezia 24 novembre marzo 2001 Svizzera 18 giugno ottobre 2004 Ucraina 1 luglio novembre 2003 Ungheria 4 maggio settembre 2001 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d Europa: oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. 6

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università 0.414.11 Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Conclusa a Roma il 6 novembre 1990 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Firmata dalla Svizzera

Dettagli

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione 0.353.11 Conchiuso a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003 Approvato dall Assemblea federale il 7 ottobre 2005 2 Ratificato con strumenti depositati

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali Traduzione 1 Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali 0.101.07 Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato

Dettagli

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002) Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento

Dettagli

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Traduzione 1 Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria 0.274.137 Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvato dall Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento

Dettagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Approvato dall Assemblea federale il 2 Strumento di ratifica depositato dalla

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione 0.353.14 Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Approvato dall Assemblea federale il 18 marzo 2016 2 Strumento di ratifica

Dettagli

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003) Traduzione 1 Convenzione culturale europea 0.440.1 Conchiusa a Parigi il 19 dicembre 1954 Approvata dall Assemblea federale il 5 giugno 1962 2 Istrumento d adesione depositato dalla Svizzera il 13 luglio

Dettagli

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Traduzione 1 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati 0.142.305 Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1985 2 Istrumenti

Dettagli

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Traduzione 1 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1985 2 Istrumenti di ratificazione

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo 0.101.3 Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Protocollo alla Convenzione del 1979

Protocollo alla Convenzione del 1979 Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006) Traduzione 1 0.101.09 Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione Traduzione 1 Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione Conclusa a Strasburgo il 27 novembre 1963 Approvata dall Assemblea federale il 29 novembre 1976

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016) Traduzione 1 0.191.011 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 18 aprile

Dettagli

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte Traduzione 1 Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte 0.103.22 Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989 Approvato

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Protocollo alla Convenzione del 1979

Protocollo alla Convenzione del 1979 Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza

Dettagli

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti Traduzione 1 Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti 0.454 Conchiusa a Strasburgo il 10 marzo 1976 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza Traduzione 1 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza 0.191.012 Concluso a Vienna il 18 aprile 1961 Approvato dall

Dettagli

Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il 27 agosto

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010) Traduzione 1 0.191.021 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963

Dettagli

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 ALLEGATO alla Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'unione europea, del Protocollo addizionale alla Convenzione

Dettagli

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Convenzione europea per la repressione del terrorismo Traduzione 1 Convenzione europea per la repressione del terrorismo 0.353.3 Conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvata dall Assemblea federale il 14 dicembre 1982 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale

Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale Traduzione 1 Convenzione per la protezione delle persone in relazione all elaborazione automatica dei dati a carattere personale 0.235.1 Conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2 Traduzione 1 Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2 0.211.221.432 Conchiusa all Aia il 15 aprile 1958 Approvata dall

Dettagli

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo 0.101.1 Conchiuso a Londra il 6 maggio 1969 Approvato

Dettagli

Protocollo

Protocollo Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei

Dettagli

Protocollo

Protocollo Testo originale 0.142.112.681.1 Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo

Dettagli

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018)

Traduzione. (Stato 29 marzo 2018) Traduzione Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica Concluso a Ginevra il 20

Dettagli

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2 Traduzione 1 Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2 0.814.291.1 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi Traduzione 1 Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi 0.822.15 Conchiusa a Berna il 26 settembre 1906 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall

Dettagli

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare Traduzione 1 Protocollo che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare 0.747.331.521 Concluso a Bruxelles

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione 1 Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 0.520.32 Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Approvato dall Assemblea federale il 15 marzo 1962 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore Traduzione 1 Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore 0.741.16 Conchiusa a Bruxelles il 3 giugno 1976 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2015)

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo sulla traslazione delle salme 0.818.62 Conchiuso a Strasburgo il 26 ottobre 1973 Firmato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 2 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 gennaio 1980 (Stato

Dettagli

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica Traduzione 1 Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica 0.443.2 Conclusa a Strasburgo il 2 ottobre 1992 Firmata 2 dalla Svizzera il 5 novembre 1992 Entrata in vigore per la Svizzera il 1 aprile

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale Traduzione 1 0.518.523 Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III) Concluso a Ginevra l 8 dicembre 2005

Dettagli

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi Testo ufficiale italiano 1 Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971 Approvata dall Assemblea

Dettagli

L. 10 gennaio 2004, n. 18 (1).

L. 10 gennaio 2004, n. 18 (1). L. 10 gennaio 2004, n. 18 (1). Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 (2).

Dettagli

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ

Dettagli

Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica dominicana

Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica dominicana Traduzione 1 Convenzione sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica dominicana Conclusa il 16 gennaio 2013 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1 ottobre 2014 (Stato 1 ottobre

Dettagli

Protocollo

Protocollo Traduzione 1 0.747.354.112 Protocollo che modifica la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 sull internazionale di alcune regole in materia di polizza di carico, nel tenore del Protocollo di modifica

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni Alta Parte contraente

Dettagli

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite Testo ufficiale italiano 1 Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite 0.231.173 Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi Testo ufficiale italiano 1 Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi 0.231.172 Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971 Approvata

Dettagli

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 Traduzione 1 Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 0.277.111 Conchiusa a Ginevra il 26 settembre 1927 Approvata dall Assemblea federale il 2 giugno 1930 3 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d Europa. Traduzione. (Stato 19 aprile 2018)

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d Europa. Traduzione. (Stato 19 aprile 2018) Traduzione Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso a Parigi il 13 dicembre 1957 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre 1966 1 Istrumento

Dettagli

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011 Traduzione 1 Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica Concluso a Ginevra il 20

Dettagli

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 Traduzione 1 Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 0.211.231.01 Conchiusa all Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione 1 Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 0.520.32 Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Approvato dall Assemblea federale il 15 marzo 1962 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate Traduzione 1 Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923 Approvata dall Assemblea federale il 28 settembre 1926 2 Ratificazione depositata dalla Svizzera

Dettagli

Convenzione sulla libertà del transito. Traduzione 1. (Stato 5 aprile 2005)

Convenzione sulla libertà del transito. Traduzione 1. (Stato 5 aprile 2005) Traduzione 1 Convenzione sulla libertà del transito Conchiusa a Barcellona il 20 aprile 1921 Approvata dall Assemblea federale il 21 giugno 1924 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera

Dettagli

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati 1 di 6 27/06/2011 9.47 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Strasburgo, 16 ottobre 1980 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Allegato Explanatory

Dettagli

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009) Traduzione 1 Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato 0.201 Conchiuso all Aia il 31 ottobre 1951 2 Approvato dall Assemblea federale il 5 marzo 1957 3 Istrumento d approvazione

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale RS 0.748.0; RU 1971 1299 I Emendamento all ultimo paragrafo Nella sua ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977,

Dettagli

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale Traduzione 1 Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale Concluso a Roma il 10 marzo 1988 Approvato dall Assemblea

Dettagli

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni

Dettagli

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione

Dettagli

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Legge 8 marzo 1994, n. 203 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli

Dettagli

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Traduzione non ufficiale

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Traduzione non ufficiale Legge 30 dicembre 1989, n. 439 (pubblicata nella G.U. 22 gennaio 1990, n. 17, S.O.) Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell autonomia locale, firmata a Strasburgo

Dettagli

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa

Dettagli