LA CIRCOLARE MENSILE DI GIUGNO 2017

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1 LA CIRCOLARE MENSILE DI GIUGNO 2017 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017 Persone fisiche Sì partita Iva No partita Iva Versamento senza Versamento con Versamento senza Versamento con Rate Unica o /6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 30/06 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11 31/7 31/8 2/10 31/10 30/11 Società semplici, società di persone e soggetti equiparati Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio Versamento senza Versamento con Versamento senza Versamento con 30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 30/6 17/7 21/8 18/9 16/10 16/11 31/7 21/8 18/9 16/10 16/11 SCADENZE FISSE 16 giugno Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento Iva annuale IV rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d imposta relativo all anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.

2 Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 26 giugno Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente. 30 giugno Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio. Circolare mensile - giugno

3 Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2015 Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2016 Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2017 Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2017 Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2015 Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo Circolare mensile - giugno

4 da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2016 Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2017 Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'irpef. Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 300,00 emesse il mese precedente. 15 luglio Fatturazione differita Scade oggi il termine per l emissione e l annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Signorini & Partners Circolare mensile - giugno

5 Informative e news per la clientela di studio COMPLIANCE Nuova sezione sul sito dell Agenzia delle entrate per promuovere l adempimento spontaneo L Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l adempimento spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile dal sito seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata l anomalia riscontrata con i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, etc). Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l anomalia riscontrata, l eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale L agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori, un manuale in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la compliance. (Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 30/05/2017) FABBRICATI RURALI In arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano L Agenzia delle entrate prosegue l attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai proprietari dei circa fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia delle entrate procederanno all irrogazione delle sanzioni e all accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso. (Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 24/05/2017) STUDI DI SETTORE Individuati gli studi di settore per i quali è consentito l accesso al regime premiale per il 2016 L Agenzia delle entrate ha reso noto che l accesso ai benefici previsti dall articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011 è consentito per i contribuenti (congrui, coerenti e normali) che applicano uno dei 155 modelli degli studi di settore per i quali è stato concesso l accesso al regime premiale. I modelli degli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 sono 193. Il regime premiale consiste nella preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento e nella possibilità da parte dell Agenzia delle entrate di determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. (Agenzia delle entrate, provvedimento n , 23/05/2017) Circolare mensile - giugno

6 Informative e news per la clientela di studio POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON HOME BANKING IN PRESENZA DEL BONUS RENZI E DEI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI L Agenzia delle entrate ha diradato nel corso del 15 Forum lavoro e fiscale del 17 maggio 2017 alcuni dei dubbi sollevati a seguito della previsione secondo cui un modello F24 che reca compensazioni orizzontali di crediti fiscali deve essere obbligatoriamente trasmesso per il tramite di Entratel o Fisconline. In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dall obbligo di transito per i canali telematici dell Agenzia delle entrate. In presenza di un F24 contenente solamente tali tipologie di crediti, è quindi consentito continuare a utilizzare il canale home banking per la presentazione del modello F24. I chiarimenti su quali crediti soggiaciono al nuovo obbligo La ratio sottostante il nuovo obbligo in vigore dallo scorso 24 aprile 2017 è che la banca, nel momento in cui viene presentato un modello F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli di competenza dell Amministrazione finanziaria (se il credito che si vuole presentare è assistito da un visto di conformità di un professionista che lo garantisce e se sono o meno superati i limiti che è necessario rispettare al fine di effettuare la compensazione). In particolare, nel corso del Forum lavoro e fiscale, l Agenzia delle entrate ha chiarito che: il bonus Renzi (80 euro) non è un credito di imposta ma qualcosa che è già stato anticipato al contribuente da parte del sostituto di imposta e che gli viene restituito. Quindi, non c è obbligo di passare per i servizi telematici; i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dai servizi telematici; se non si utilizzano i servizi telematici per i modelli F24 con crediti Iva, crediti erariali (comprese addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive), crediti Irap ovvero crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, si può incorrere nel blocco o nel mancato riconoscimento della compensazione. Per agevolare gli operatori, l Agenzia delle entrate ha annunciato la prossima pubblicazione di un elenco dei crediti di imposta che dovranno obbligatoriamente passare per i servizi telematici dell Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). Circolare mensile - giugno

7 Informative e news per la clientela di studio ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI SUL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO IN TEMA DI REVERSE CHARGE Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1 gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell inversione contabile (o reverse charge). É infatti con la circolare n. 16/E dell 11 maggio 2017 che l Agenzia commenta per la prima volta (a eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all applicazione del principio del favor rei per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1 gennaio 2016) i nuovi commi 9-bis, il 9-bis1, il 9-bis2 e il 9-bis3 che nell ambito dell articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell unico e previgente comma 9-bis. Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi. Tema Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano Omesso reverse charge da parte del cessionario committente Omessa indicazione in dichiarazione annuale Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari Errata applicazione dell Iva e dell inversione contabile chiarimento Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma 9-bis sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all articolo 17, comma 2. Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all importo complessivo dell imponibile relativo alle operazioni soggette all inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate. Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993. La sanzione compresa tra 250 euro e euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola Circolare mensile - giugno

8 Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa Operazioni palesemente estranee all inversione contabile Fatture in reverse per operazioni soggettivamente inesistenti fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la ratio delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile. Il comma 9-bis2 disciplina l ipotesi inversa di irregolare assolvimento del tributo prevista dal comma 9-bis1. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l imposta tramite l inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6. In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell articolo 6. Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo. Circolare mensile - giugno

9 Informative e news per la clientela di studio MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello split payment, cui viene data efficacia dal 1 luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva circolare, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1 luglio. Lo split payment L articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l importo del corrispettivo al netto dell Iva, che verrà direttamente versata all Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell Iva. Soggetti interessati Viene ridefinito il parametro di applicazione dell istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato. La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell elenco Istat delle P.A.; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario). Prestazioni professionali L articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta. Circolare mensile - giugno

10 In relazione a questa previsione l Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l espressione a titolo d imposta sul reddito abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972. Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti. Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1 luglio, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment. Si segnala, infine, come la stessa norma rinvii la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale. Circolare mensile - giugno

11 Informative e news per la clientela di studio JOBS ACT AUTONOMI: NOVITA 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI É stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato Jobs Act Autonomi che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir). L entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d imposta 2017 (Redditi 2018). Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1 gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni contenute nell articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016: Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l acquisto o l importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l esercizio dell arte o professione, nonché quelle sostenute per l acquisto o l importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. Le spese per l esecuzione di un incarico riaddebitate al committente Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. Jobs act Autonomi. Il secondo periodo viene così riformulato: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Circolare mensile - giugno

12 Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell importo e al limite del 2% dei compensi percepiti). Anche tutte le altre tipologie di spese relative all esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili. L operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra. Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano: Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. La principale novità del nuovo testo normativo è l introduzione del quinto periodo nell articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986. Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle spese per la formazione professionale alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato. Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro. Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali. Circolare mensile - giugno

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